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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1007/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13327/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400003781000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130174483278 SPESE PRO.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160180051091 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160180051091 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160180051091 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084871583 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084871583 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084871583 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110400024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110400024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110400024 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220047775061 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113707129 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113707129 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113707129 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246873804000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246873804000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246873804000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210067323274000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220126010810000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230144564487000 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 486/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti processuali.
Resistente/Appellato: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 del Foro di Roma, con studio in Indirizzo_1 - 00193 Roma come in atti, ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400003781000, notificata da ADER in data 08.07.2024, riguardante diverse cartelle di pagamento emesse da diversi enti impositori come in intestazione, per un importo complessivo pari ad € 173.249,68.
Il ricorrente eccepisce una serie di doglianze così riassumibili:
-l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, così come anche -
l'inesistenza delle cartelle e dei sottesi ruoli esattoriali per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato o con delega legale, nonché per vizi di motivazione e per mancata indicazione analitica delle modalità di calcolo applicate agli interessi riportati;
- l'inesistenza delle notificazioni degli atti prodromici e degli atti interruttivi, nonché l'intervenuta prescrizione.
Asserisce da ultimo di aver trasmesso istanza ex L. 228/2012, senza aver ricevuto alcun riscontro in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Conclude chiedendo l' annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta per i motivi sopra riepilogati, con condanna in solido di tutti gli Enti impositori.
Si costituisce l'AdEr con memoria depositata il 04.09.2024 deducendo che l'atto impugnato oggetto della presente disamina è riepilogativa di n.16 atti presupposti e precisamente nr. 10 cartelle di pagamento per omesso versamento Irpef, Tari, Imposta di Registtro, Spese processuali relativi agli anni
2016,2017,2018,2019,2022,2023 nonchè nr. 6 avvisi di addebito per omesso versamento contributi I.V.S. relativi agli anni 2019,2021,2022 e 2023. Resiste in giudizio sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente impositore e per mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti tutti regolarmente notificati. Deduce che la prescrizione applicabile è decennale e che non risulta intervenuta stante la regolarità delle notifiche, ritiene la non rilevanza di vizi di sottoscrizione e motivazioni. Insiste e conclude per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Si costituisce altresì l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov. II di Roma con memoria del 14.10.2024 deducendo l'infondatezza ed erroneità dei motivi di ricorso evidenziando che i vizi degli atti presupposti andavano impugnati a suo tempo;
le notifiche svolte erano regolari e documentate come da produzioni allegate;
che i vizi formali non producevano nullità se non rilevavano sul contenuto dell'atto; che la prescrizione decennale non era decorsa;
che la preventiva iscrizione ipotecaria non era autonomamente impugnabile per i vizi degli atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione. Concludeva invocando il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Si costituisce inoltre anche l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.I di Roma con memoria del 13.11.2024 deducendo che la cartella di pagamento n. 09720220047775061000 aveva ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro afferente al procedimento esecutivo mobiliare n. R.G.E. 5279/2017 risulta regolarmente notificato in data 10.5.2023 relativo al mancato pagamento della tassa di registro del provvedimento emesso dal Trib. civ. di ROma Rep. 52790 del 28.8.2017 procedim. Ricorrente_1 c/ Nominativo 2 per € 208,75. Conclude per il rigetto del ricorso per inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto del ricorso nel merito.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e come tale deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Dall'analisi integrata dei documenti prodotti dalle parti resistenti emerge la piena legittimità e fondatezza di quanto richiesto negli atti impugnati e delle notifiche effettuate. Infatti la posizione delle amministrazioni è ampiamente documentata e sostenuta dalla normativa e giurisprudenza costante, mentre le eccezioni del ricorrente risultano tutte infondate stante la presenza della documentazione prodotta dalla controparte.
Emerge infatti che gli atti sottesi sono stati ritualmente notificati al ricorrente come provato per tabulas dai documenti relativi alle notifiche che si producono in relazione a ciascuna cartella di pagamento ed esattamente
1. 09720130174483-278000 notif. 20.01.2016 (notific. con racc. 18.1.2016 e deposito casa comunale;
2. 09720160180051-091000 notif.19.02.2017 (notif. al portiere e poi deposito casa comunale);
3. 09720170246873-804000 notif.25.03.2018 (notif. al portiere e success. deposito casa comunale);
4. 09720180110400-024000 notif. 21.04.2019 (portiere e success. deposito casa comunale);
5. 09720200084871-583000 notif. 10.02.2022 (notif. portiere casa comunale il 23.2.2022);
6. 09720210067323-274000 notif. 10.05.2023 (notif. al portiere),
7. 09720210113707-129000 notif.16.01.2023 (notific. al portiere); 8. 09720220047775-061000 notif.10.05.2023 (notif. al portiere con avv.2 busta)
9. 09720220126010-810000 notif.10.11.2022 (notif. al portiere con consegna)
10. 09720230144564-487000 notif. 13.09.2023 (notif.al portiere con consegna).
Alla luce delle produzioni in atti emerge che la relazione di notifica dell'intimazione nr. 09720219008849
421000 attesta che l'atto è stato notificato correttamente al portiere, seguendo le formalità legali. Non emergono vizi formali o nullità della notifica. Questo elemento rafforza la posizione dell'Agenzia circa la regolarità delle notifiche. Parimenti risulta dettagliata e provata la notifica degli atti interruttivi intervenuti tale che la prescrizione decennale per i crediti erariali non risulta intervenuta. Tutti i documenti esaminati attestano l'esistenza di notifiche regolari. Il rigetto del ricorso porta alla conferma della legittimità degli atti impugnati e delle notifiche effettuate.
Il rigetto del ricorso porta alla condanna delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2500,00 a favore della resistente costituita Ag. Riscossione, nonchè € 2500,00 a favore della Dir. Prov.
II di Roma, nonchè € 355,00 a favore della Dir. Prov. I di Roma, per tutti oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma ,16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente e Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13327/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400003781000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130174483278 SPESE PRO.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160180051091 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160180051091 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160180051091 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084871583 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084871583 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200084871583 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110400024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110400024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110400024 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220047775061 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113707129 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113707129 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113707129 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246873804000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246873804000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246873804000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210067323274000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220126010810000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230144564487000 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 486/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti processuali.
Resistente/Appellato: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 del Foro di Roma, con studio in Indirizzo_1 - 00193 Roma come in atti, ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400003781000, notificata da ADER in data 08.07.2024, riguardante diverse cartelle di pagamento emesse da diversi enti impositori come in intestazione, per un importo complessivo pari ad € 173.249,68.
Il ricorrente eccepisce una serie di doglianze così riassumibili:
-l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, così come anche -
l'inesistenza delle cartelle e dei sottesi ruoli esattoriali per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato o con delega legale, nonché per vizi di motivazione e per mancata indicazione analitica delle modalità di calcolo applicate agli interessi riportati;
- l'inesistenza delle notificazioni degli atti prodromici e degli atti interruttivi, nonché l'intervenuta prescrizione.
Asserisce da ultimo di aver trasmesso istanza ex L. 228/2012, senza aver ricevuto alcun riscontro in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Conclude chiedendo l' annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta per i motivi sopra riepilogati, con condanna in solido di tutti gli Enti impositori.
Si costituisce l'AdEr con memoria depositata il 04.09.2024 deducendo che l'atto impugnato oggetto della presente disamina è riepilogativa di n.16 atti presupposti e precisamente nr. 10 cartelle di pagamento per omesso versamento Irpef, Tari, Imposta di Registtro, Spese processuali relativi agli anni
2016,2017,2018,2019,2022,2023 nonchè nr. 6 avvisi di addebito per omesso versamento contributi I.V.S. relativi agli anni 2019,2021,2022 e 2023. Resiste in giudizio sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente impositore e per mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti tutti regolarmente notificati. Deduce che la prescrizione applicabile è decennale e che non risulta intervenuta stante la regolarità delle notifiche, ritiene la non rilevanza di vizi di sottoscrizione e motivazioni. Insiste e conclude per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Si costituisce altresì l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov. II di Roma con memoria del 14.10.2024 deducendo l'infondatezza ed erroneità dei motivi di ricorso evidenziando che i vizi degli atti presupposti andavano impugnati a suo tempo;
le notifiche svolte erano regolari e documentate come da produzioni allegate;
che i vizi formali non producevano nullità se non rilevavano sul contenuto dell'atto; che la prescrizione decennale non era decorsa;
che la preventiva iscrizione ipotecaria non era autonomamente impugnabile per i vizi degli atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione. Concludeva invocando il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Si costituisce inoltre anche l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.I di Roma con memoria del 13.11.2024 deducendo che la cartella di pagamento n. 09720220047775061000 aveva ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro afferente al procedimento esecutivo mobiliare n. R.G.E. 5279/2017 risulta regolarmente notificato in data 10.5.2023 relativo al mancato pagamento della tassa di registro del provvedimento emesso dal Trib. civ. di ROma Rep. 52790 del 28.8.2017 procedim. Ricorrente_1 c/ Nominativo 2 per € 208,75. Conclude per il rigetto del ricorso per inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto del ricorso nel merito.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e come tale deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Dall'analisi integrata dei documenti prodotti dalle parti resistenti emerge la piena legittimità e fondatezza di quanto richiesto negli atti impugnati e delle notifiche effettuate. Infatti la posizione delle amministrazioni è ampiamente documentata e sostenuta dalla normativa e giurisprudenza costante, mentre le eccezioni del ricorrente risultano tutte infondate stante la presenza della documentazione prodotta dalla controparte.
Emerge infatti che gli atti sottesi sono stati ritualmente notificati al ricorrente come provato per tabulas dai documenti relativi alle notifiche che si producono in relazione a ciascuna cartella di pagamento ed esattamente
1. 09720130174483-278000 notif. 20.01.2016 (notific. con racc. 18.1.2016 e deposito casa comunale;
2. 09720160180051-091000 notif.19.02.2017 (notif. al portiere e poi deposito casa comunale);
3. 09720170246873-804000 notif.25.03.2018 (notif. al portiere e success. deposito casa comunale);
4. 09720180110400-024000 notif. 21.04.2019 (portiere e success. deposito casa comunale);
5. 09720200084871-583000 notif. 10.02.2022 (notif. portiere casa comunale il 23.2.2022);
6. 09720210067323-274000 notif. 10.05.2023 (notif. al portiere),
7. 09720210113707-129000 notif.16.01.2023 (notific. al portiere); 8. 09720220047775-061000 notif.10.05.2023 (notif. al portiere con avv.2 busta)
9. 09720220126010-810000 notif.10.11.2022 (notif. al portiere con consegna)
10. 09720230144564-487000 notif. 13.09.2023 (notif.al portiere con consegna).
Alla luce delle produzioni in atti emerge che la relazione di notifica dell'intimazione nr. 09720219008849
421000 attesta che l'atto è stato notificato correttamente al portiere, seguendo le formalità legali. Non emergono vizi formali o nullità della notifica. Questo elemento rafforza la posizione dell'Agenzia circa la regolarità delle notifiche. Parimenti risulta dettagliata e provata la notifica degli atti interruttivi intervenuti tale che la prescrizione decennale per i crediti erariali non risulta intervenuta. Tutti i documenti esaminati attestano l'esistenza di notifiche regolari. Il rigetto del ricorso porta alla conferma della legittimità degli atti impugnati e delle notifiche effettuate.
Il rigetto del ricorso porta alla condanna delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2500,00 a favore della resistente costituita Ag. Riscossione, nonchè € 2500,00 a favore della Dir. Prov.
II di Roma, nonchè € 355,00 a favore della Dir. Prov. I di Roma, per tutti oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma ,16 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Gigliola Natale