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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
RG 7260 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7260 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALBANESI MARCO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PARISI FRANCESCA presso C.F._2 la quale elettivamente domicilia CORSO VITTORIO EMANUELE 737 NAPOLI
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
CATANIA il 31/05/2007 (atto n.161, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
1 Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 473 bis 51 cpc.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi consentono alla loro separazione consensuale e, di conseguenza, sono autorizzati a vivere separatamente nel mutuo rispetto, nei domicili e nelle residenze che ciascuno di essi liberamente fisserà. I ricorrenti si comunicheranno, reciprocamente, ogni cambio di residenza effettuato, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto cambio, a mezzo raccomandata a/r da inviare all'indirizzo di residenza risultante dagli uffici dell'anagrafe.
I coniugi si danno atto di aver già regolato, con separato accordo, i reciproci diritti vantati sui beni mobili presenti nella casa familiare e sugli altri beni mobili di titolarità di essi coniugi e rilasciano ampia quietanza liberatoria con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere a tale titolo dall'altro coniuge.
Per quanto attiene la casa familiare sita in via Emanuele de Deo, n 98 condotta in locazione i coniugi convengono che la stessa rimarrà assegnata alla sig.ra che la Pt_1 abiterà unitamente alla figlia . Per_1
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo gli stessi autosufficienti economicamente.
Per quanto attiene alla figlia dei ricorrenti , maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente, il sig. si impegna a versare alla stessa l'assegno mensile di CP_1 mantenimento di euro 490,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle sanitarie non coperte dal SSN concordate.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di
2 poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, prendendo atto delle condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7260 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALBANESI MARCO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PARISI FRANCESCA presso C.F._2 la quale elettivamente domicilia CORSO VITTORIO EMANUELE 737 NAPOLI
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
CATANIA il 31/05/2007 (atto n.161, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
1 Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 473 bis 51 cpc.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi consentono alla loro separazione consensuale e, di conseguenza, sono autorizzati a vivere separatamente nel mutuo rispetto, nei domicili e nelle residenze che ciascuno di essi liberamente fisserà. I ricorrenti si comunicheranno, reciprocamente, ogni cambio di residenza effettuato, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto cambio, a mezzo raccomandata a/r da inviare all'indirizzo di residenza risultante dagli uffici dell'anagrafe.
I coniugi si danno atto di aver già regolato, con separato accordo, i reciproci diritti vantati sui beni mobili presenti nella casa familiare e sugli altri beni mobili di titolarità di essi coniugi e rilasciano ampia quietanza liberatoria con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere a tale titolo dall'altro coniuge.
Per quanto attiene la casa familiare sita in via Emanuele de Deo, n 98 condotta in locazione i coniugi convengono che la stessa rimarrà assegnata alla sig.ra che la Pt_1 abiterà unitamente alla figlia . Per_1
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo gli stessi autosufficienti economicamente.
Per quanto attiene alla figlia dei ricorrenti , maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente, il sig. si impegna a versare alla stessa l'assegno mensile di CP_1 mantenimento di euro 490,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie e di quelle sanitarie non coperte dal SSN concordate.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di
2 poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, prendendo atto delle condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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