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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/12/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
IA BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1084 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t, con sede legale in Trapani, n.q. di mandataria con rappresentanza di Parte_2
, (c.f. ) nata a [...]
[...] C.F._1 il giorno 11.07. 1971 con l'Avv. Salvatore D'Angelo (C.F.
– Pec domiciliazione: C.F._2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (p.Iva: ) con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Dublino (Irlanda), in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Claire Kelly e IA Rosaria Staiano (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Trapani
n. 4/2025 depositata in data 05.01.2025 nel proc. R.G. n. 810/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 316 e 281decies c.p.c. Parte_1
n.q., ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere la condanna
Tribunale di Trapani Sezione Civile
di alla corresponsione della compensazione CP_1
pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 161/04 pari ad € 250,00,
ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004, a seguito del ritardo del volo aereo n. FR4874 del 19 settembre 2023 da Trapani a Pisa, con CP_1
partenza programmata alle ore 08.05.
si è costituita nel giudizio di prime cure deducendo, CP_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in violazione dell'art. 37 L. 22.12.2011 n. 214/2011, ovvero per mancata presentazione del reclamo previsto dagli artt. 6 e 7 dell'allegato A
della delibera n. 236/2022, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, con condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di Pace, con la sentenza appellata ha respinto le domande attoree in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, non avendo la ricorrente dato prova della rituale proposizione del reclamo preliminare previsto ex lege.
ora impugna la suddetta sentenza per Controparte_2
violazione di legge, ritenendo insussistente la ragione di improcedibilità della domanda fatta propria dal giudice di primo grado e chiede il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria.
Si è costituita nella presente fase di appello CP_1
evidenziando l'incompetenza per materia dell'organismo A.D.R.
adito da controparte nonché l'inammissibilità dell'A.D.R., in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
assenza di previo reclamo al vettore, la violazione dell'art. 15.2 dei termini e condizioni generali di trasporto e la non CP_1
vessatorietà della clausola contrattuale di cui al punto 15.2 già
menzionato. Nel merito contesta la fondatezza della avversa domanda invocando l'esistenza di una esimente giustificatrice il ritardo (che è stato determinato da un c.d. “bird strike” che ha coinvolto l'aeromobile che avrebbe dovuto essere utilizzato per il trasporto).
*.*.*
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il decidente che l'appello non sia fondato per le seguenti ragioni.
Va in primo luogo chiarito che la domanda proposta è
procedibile.
In attuazione dell'art. 10 della legge n. 118/2022 e a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 236/2022, è
stata adottata la disciplina relativa alle modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici attivi nei settori delle reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori.
Tale disciplina prevede all'art. 3, quale condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, l'esperimento obbligatorio di un tentativo di conciliazione.
Le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART.
21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6,
commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett.a)
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'istanza di mediazione obbligatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una richiesta di rimborso,
trovano applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è disciplinata dalla parte II del regolamento (artt. da 5 a
11); mentre nessun obbligo è previsto a carico dell'utente per l'instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in parola.
Il successivo art. 4 stabilisce che, il procedimento di conciliazione possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio
conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
del consumo.
Inoltre, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito
Contr dinanzi al Servizio conciliazioni esclusivamente qualora, per la
medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione
paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Nel caso di specie, il tentativo di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dall'odierno appellante, in quanto iscritto all'elenco di cui all'art. 141decies,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
comma 1 del Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto
Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco
ART, atteso che la norma richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'art. 141decies, comma 1, come nella specie.
Consegue che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Si osserva ulteriormente che il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 1093/2024, ha annullato la delibera dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2023, n 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pur non avendo efficacia erga omnes, il ragionamento logico sotteso alla già menzionata pronuncia è ivi perfettamente condiviso.
L'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, prevedendo una compensazione pecuniaria forfettaria in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco, assolve già ad una funzione deflattiva del contenzioso. Pertanto, imporre un ulteriore meccanismo obbligatorio di composizione stragiudiziale- quale il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023- comporta un aggravio procedurale ingiustificato, in contrasto con i principi di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti del passeggero.
Ne consegue che l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, laddove applicato anche alle domande di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004, si rivela incompatibile con il sistema di tutela effettiva delineato dal diritto dell'Unione, giacché si tradurrebbe in un ostacolo non necessario —
e dunque sproporzionato — all'esercizio dei diritti attribuiti al passeggero.
Analogamente, non può attribuirsi valenza preclusiva alla clausola contrattuale di cui all'art. 15.2.2 delle condizioni generali di trasporto della compagnia, secondo cui il passeggero “è tenuto” a inoltrare personalmente un reclamo a prima di conferire CP_1
mandato a terzi. La disposizione in esame, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria, né testualmente né implicitamente,
che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del suddetto reclamo personale. L'espressione utilizzata (“sono tenuti”) deve piuttosto essere intesa in termini di mera raccomandazione, funzionale alla riduzione dei costi connessi al ricorso ad assistenza professionale esterna, senza che da ciò possa derivare una restrizione alla tutela giurisdizionale.
Una diversa interpretazione di tale clausola contrattuale determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio, in violazione dell'art. 24 Cost., nonché potenzialmente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
in contrasto con gli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo, con conseguente rischio di abusività della clausola medesima.
Di conseguenza, neppure può essere considerato abusivo il comportamento processuale di chi agisce in giudizio senza aver prima presentato il preventivo reclamo personale.
Nel merito, va rigettata la domanda di condanna di al CP_1
pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n.
261/2004, per il ritardo accusato dal volo FR4874, con origine
Trapani e destinazione Pisa del giorno 19/09/2023 ore 08:05.
Il ritardo in questione (di 5 ore e 51 minuti all'arrivo) è stato provato documentalmente dalla parte appellante e non è stato oggetto di contestazione.
Epperò, a giustificazione di tale ritardo, ha eccepito CP_1
che l'aeromobile che doveva operare la suddetta tratta era stato utilizzato per il precedente volo (FR4873) con destinazione Trapani,
durante il quale aveva subito un impatto con degli uccelli, con conseguente necessità di controlli tecnici e verifiche, per la sicurezza dei passeggeri che hanno determinato il ritardo in questione.
La documentazione prodotta da parte appellata - in particolare all. 4 “Air Safety Report” – fascicolo di primo grado - risulta pienamente idonea a provare che l'aeromobile in causa, operando il precedente volo, abbia subito un impatto con degli uccelli, in fase di atterraggio all'aeroporto di Trapani.
Nel “Report Ingegneristico” allegato 4 si legge “On the 19th of
September 2023 9H-VVK, while operating FR4873 PSA – TPS suffered a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
bird-strike. A bird- strike inspection was required before dispatching the
aircraft. This resulted in a delay to FR4874 TPS – PSA. This was an
unexpected random environmental problem beyond ” Controparte_4
L'art. 5, comma terzo, del Regolamento CE n. 261/04 stabilisce che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione
pecuniaria a norma dell'art. 7, se può dimostrare che la cancellazione del
volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Occorre stabilire se il cd. “bird strike”, occorso nel volo precedente, sia una circostanza eccezionale ed imprevedibile tale da esonerare il vettore aereo da qualsivoglia responsabilità
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che un vettore aereo può invocare una circostanza eccezionale occorsa su un volo precedente, operato con lo stesso aeromobile, per esimersi dall'obbligo di compensazione in caso di ritardo prolungato per un volo successivo, solo se sussiste un nesso causale diretto tra l'evento e il ritardo. Tale valutazione spetta al giudice, tenuto conto delle modalità di esercizio dell'aeromobile da parte del vettore. (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 22/04/2021, n. 826)
Qualora si verifichino tali circostanze, il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva in termini di personale, materiale e risorse finanziare, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione e/o il ritardo del volo interessato. (Corte di Giustizia, con sentenza del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
23 marzo 2021 resa nella causa C-28/20)
Deve ritenersi che, nel caso di specie, la collisione tra l'aeromobile ed un volatile nel corso delle operazioni di atterraggio del volo precedente, che ha determinato un danno al mezzo di trasporto (circostanze che per natura ed origine sfuggono al potere di controllo del vettore aereo) e, conseguentemente, anche la necessità di svolgere controlli sull'aeromobile a tutela della sicurezza dei passeggeri, costituisce una circostanza eccezionale del ritardo accusato dal volo in questione, rilevante ai sensi dell'art. 5,
par. 3 Reg. 261/04.
In tale contesto, non è necessario che il vettore provi anche che bird strike abbia, effettivamente, provocato dei danni all'aeromobile di cui trattasi;
ed infatti, l'obiettivo di garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, perseguito dal Regolamento CE n. 261/04, comporta la necessità di non incitare i vettori aerei ad astenersi dall'adottare le misure richieste da un tale incidente facendo prevalere il mantenimento e la puntualità dei loro voli sull'obiettivo di sicurezza degli stessi (Corte giustizia 4
maggio 2017 – Causa C-315/15).
Inoltre, posto che l'incidente che ha determinato la necessità di verifiche sull'aeromobile si è verificato nelle fasi di atterraggio del volo immediatamente precedente, non può nemmeno ritenersi che la compagnia aerea avrebbe dovuto assicurare ai passeggeri del volo FR4874 il medesimo servizio mediante un aeromobile alternativo. In un lasso di tempo tanto breve (il c.d. “bird strike” è
Tribunale di Trapani Sezione Civile
avvenuto nelle fasi di atterraggio del volo immediatamente precedente), infatti, non può richiedersi alla compagnia area di riorganizzare il servizio ed essere puntuale (vanno infatti considerati i tempi necessari per lo spostamento dell'aeromobile
“alternativo” da altra sede non potendosi richiedere al vettore di mantenere presso ciascun aeroporto in cui opera un aeromobile inutilizzato pronto e disponibile per far fronte a eventi eccezionali).
Per quanto sopra, va rigettata ai sensi dell'art. 5, comma 3,
Regolamento CE n. 261/04, la richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dalla società appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100 (con esclusione della fase istruttoria, non svolta).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma
1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Condanna al pagamento delle spese Controparte_5
di lite del presente grado di giudizio in favore di che CP_1
liquida, in complessivi 232,00 oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma 1bis dell'art. 13 del DPR 115/2002.
Così deciso in Trapani, in data 28.12.2025 Il Giudice
Dott. Carlo IA BU
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
IA BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1084 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t, con sede legale in Trapani, n.q. di mandataria con rappresentanza di Parte_2
, (c.f. ) nata a [...]
[...] C.F._1 il giorno 11.07. 1971 con l'Avv. Salvatore D'Angelo (C.F.
– Pec domiciliazione: C.F._2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (p.Iva: ) con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Dublino (Irlanda), in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Claire Kelly e IA Rosaria Staiano (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Trapani
n. 4/2025 depositata in data 05.01.2025 nel proc. R.G. n. 810/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 316 e 281decies c.p.c. Parte_1
n.q., ha adito il Giudice di Pace di Trapani per ottenere la condanna
Tribunale di Trapani Sezione Civile
di alla corresponsione della compensazione CP_1
pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 161/04 pari ad € 250,00,
ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004, a seguito del ritardo del volo aereo n. FR4874 del 19 settembre 2023 da Trapani a Pisa, con CP_1
partenza programmata alle ore 08.05.
si è costituita nel giudizio di prime cure deducendo, CP_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in violazione dell'art. 37 L. 22.12.2011 n. 214/2011, ovvero per mancata presentazione del reclamo previsto dagli artt. 6 e 7 dell'allegato A
della delibera n. 236/2022, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, con condanna alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di Pace, con la sentenza appellata ha respinto le domande attoree in accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, non avendo la ricorrente dato prova della rituale proposizione del reclamo preliminare previsto ex lege.
ora impugna la suddetta sentenza per Controparte_2
violazione di legge, ritenendo insussistente la ragione di improcedibilità della domanda fatta propria dal giudice di primo grado e chiede il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria.
Si è costituita nella presente fase di appello CP_1
evidenziando l'incompetenza per materia dell'organismo A.D.R.
adito da controparte nonché l'inammissibilità dell'A.D.R., in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
assenza di previo reclamo al vettore, la violazione dell'art. 15.2 dei termini e condizioni generali di trasporto e la non CP_1
vessatorietà della clausola contrattuale di cui al punto 15.2 già
menzionato. Nel merito contesta la fondatezza della avversa domanda invocando l'esistenza di una esimente giustificatrice il ritardo (che è stato determinato da un c.d. “bird strike” che ha coinvolto l'aeromobile che avrebbe dovuto essere utilizzato per il trasporto).
*.*.*
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il decidente che l'appello non sia fondato per le seguenti ragioni.
Va in primo luogo chiarito che la domanda proposta è
procedibile.
In attuazione dell'art. 10 della legge n. 118/2022 e a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 236/2022, è
stata adottata la disciplina relativa alle modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici attivi nei settori delle reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori.
Tale disciplina prevede all'art. 3, quale condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, l'esperimento obbligatorio di un tentativo di conciliazione.
Le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART.
21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6,
commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett.a)
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'istanza di mediazione obbligatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una richiesta di rimborso,
trovano applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è disciplinata dalla parte II del regolamento (artt. da 5 a
11); mentre nessun obbligo è previsto a carico dell'utente per l'instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in parola.
Il successivo art. 4 stabilisce che, il procedimento di conciliazione possa essere esperito dinanzi: a) al Servizio
conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
del consumo.
Inoltre, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito
Contr dinanzi al Servizio conciliazioni esclusivamente qualora, per la
medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione
paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del
Codice del consumo”
Nel caso di specie, il tentativo di conciliazione deve ritenersi regolarmente esperito dinanzi l'Organismo adito dall'odierno appellante, in quanto iscritto all'elenco di cui all'art. 141decies,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
comma 1 del Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto
Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco
ART, atteso che la norma richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'art. 141decies, comma 1, come nella specie.
Consegue che ha errato il Giudice di Pace nel ritenere non integrata la condizione di procedibilità.
Si osserva ulteriormente che il TAR Piemonte, con la pronuncia n. 1093/2024, ha annullato la delibera dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2023, n 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pur non avendo efficacia erga omnes, il ragionamento logico sotteso alla già menzionata pronuncia è ivi perfettamente condiviso.
L'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, prevedendo una compensazione pecuniaria forfettaria in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco, assolve già ad una funzione deflattiva del contenzioso. Pertanto, imporre un ulteriore meccanismo obbligatorio di composizione stragiudiziale- quale il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023- comporta un aggravio procedurale ingiustificato, in contrasto con i principi di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti del passeggero.
Ne consegue che l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, laddove applicato anche alle domande di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004, si rivela incompatibile con il sistema di tutela effettiva delineato dal diritto dell'Unione, giacché si tradurrebbe in un ostacolo non necessario —
e dunque sproporzionato — all'esercizio dei diritti attribuiti al passeggero.
Analogamente, non può attribuirsi valenza preclusiva alla clausola contrattuale di cui all'art. 15.2.2 delle condizioni generali di trasporto della compagnia, secondo cui il passeggero “è tenuto” a inoltrare personalmente un reclamo a prima di conferire CP_1
mandato a terzi. La disposizione in esame, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria, né testualmente né implicitamente,
che subordini la proponibilità della domanda giudiziale al previo espletamento del suddetto reclamo personale. L'espressione utilizzata (“sono tenuti”) deve piuttosto essere intesa in termini di mera raccomandazione, funzionale alla riduzione dei costi connessi al ricorso ad assistenza professionale esterna, senza che da ciò possa derivare una restrizione alla tutela giurisdizionale.
Una diversa interpretazione di tale clausola contrattuale determinerebbe un'inammissibile compressione del diritto di agire in giudizio, in violazione dell'art. 24 Cost., nonché potenzialmente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
in contrasto con gli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo, con conseguente rischio di abusività della clausola medesima.
Di conseguenza, neppure può essere considerato abusivo il comportamento processuale di chi agisce in giudizio senza aver prima presentato il preventivo reclamo personale.
Nel merito, va rigettata la domanda di condanna di al CP_1
pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n.
261/2004, per il ritardo accusato dal volo FR4874, con origine
Trapani e destinazione Pisa del giorno 19/09/2023 ore 08:05.
Il ritardo in questione (di 5 ore e 51 minuti all'arrivo) è stato provato documentalmente dalla parte appellante e non è stato oggetto di contestazione.
Epperò, a giustificazione di tale ritardo, ha eccepito CP_1
che l'aeromobile che doveva operare la suddetta tratta era stato utilizzato per il precedente volo (FR4873) con destinazione Trapani,
durante il quale aveva subito un impatto con degli uccelli, con conseguente necessità di controlli tecnici e verifiche, per la sicurezza dei passeggeri che hanno determinato il ritardo in questione.
La documentazione prodotta da parte appellata - in particolare all. 4 “Air Safety Report” – fascicolo di primo grado - risulta pienamente idonea a provare che l'aeromobile in causa, operando il precedente volo, abbia subito un impatto con degli uccelli, in fase di atterraggio all'aeroporto di Trapani.
Nel “Report Ingegneristico” allegato 4 si legge “On the 19th of
September 2023 9H-VVK, while operating FR4873 PSA – TPS suffered a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
bird-strike. A bird- strike inspection was required before dispatching the
aircraft. This resulted in a delay to FR4874 TPS – PSA. This was an
unexpected random environmental problem beyond ” Controparte_4
L'art. 5, comma terzo, del Regolamento CE n. 261/04 stabilisce che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione
pecuniaria a norma dell'art. 7, se può dimostrare che la cancellazione del
volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Occorre stabilire se il cd. “bird strike”, occorso nel volo precedente, sia una circostanza eccezionale ed imprevedibile tale da esonerare il vettore aereo da qualsivoglia responsabilità
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che un vettore aereo può invocare una circostanza eccezionale occorsa su un volo precedente, operato con lo stesso aeromobile, per esimersi dall'obbligo di compensazione in caso di ritardo prolungato per un volo successivo, solo se sussiste un nesso causale diretto tra l'evento e il ritardo. Tale valutazione spetta al giudice, tenuto conto delle modalità di esercizio dell'aeromobile da parte del vettore. (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 22/04/2021, n. 826)
Qualora si verifichino tali circostanze, il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva in termini di personale, materiale e risorse finanziare, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione e/o il ritardo del volo interessato. (Corte di Giustizia, con sentenza del
Tribunale di Trapani Sezione Civile
23 marzo 2021 resa nella causa C-28/20)
Deve ritenersi che, nel caso di specie, la collisione tra l'aeromobile ed un volatile nel corso delle operazioni di atterraggio del volo precedente, che ha determinato un danno al mezzo di trasporto (circostanze che per natura ed origine sfuggono al potere di controllo del vettore aereo) e, conseguentemente, anche la necessità di svolgere controlli sull'aeromobile a tutela della sicurezza dei passeggeri, costituisce una circostanza eccezionale del ritardo accusato dal volo in questione, rilevante ai sensi dell'art. 5,
par. 3 Reg. 261/04.
In tale contesto, non è necessario che il vettore provi anche che bird strike abbia, effettivamente, provocato dei danni all'aeromobile di cui trattasi;
ed infatti, l'obiettivo di garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, perseguito dal Regolamento CE n. 261/04, comporta la necessità di non incitare i vettori aerei ad astenersi dall'adottare le misure richieste da un tale incidente facendo prevalere il mantenimento e la puntualità dei loro voli sull'obiettivo di sicurezza degli stessi (Corte giustizia 4
maggio 2017 – Causa C-315/15).
Inoltre, posto che l'incidente che ha determinato la necessità di verifiche sull'aeromobile si è verificato nelle fasi di atterraggio del volo immediatamente precedente, non può nemmeno ritenersi che la compagnia aerea avrebbe dovuto assicurare ai passeggeri del volo FR4874 il medesimo servizio mediante un aeromobile alternativo. In un lasso di tempo tanto breve (il c.d. “bird strike” è
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avvenuto nelle fasi di atterraggio del volo immediatamente precedente), infatti, non può richiedersi alla compagnia area di riorganizzare il servizio ed essere puntuale (vanno infatti considerati i tempi necessari per lo spostamento dell'aeromobile
“alternativo” da altra sede non potendosi richiedere al vettore di mantenere presso ciascun aeroporto in cui opera un aeromobile inutilizzato pronto e disponibile per far fronte a eventi eccezionali).
Per quanto sopra, va rigettata ai sensi dell'art. 5, comma 3,
Regolamento CE n. 261/04, la richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dalla società appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 1.100 (con esclusione della fase istruttoria, non svolta).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma
1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello.
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Condanna al pagamento delle spese Controparte_5
di lite del presente grado di giudizio in favore di che CP_1
liquida, in complessivi 232,00 oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il reclamo a norma del comma 1bis dell'art. 13 del DPR 115/2002.
Così deciso in Trapani, in data 28.12.2025 Il Giudice
Dott. Carlo IA BU
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