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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13145 /2022 RG
Alla udienza del 20.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 13145 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
1 TRA
il Sig. , c.f. , avv. Luciana Parte_1 C.F._1
RD
OPPONENTE
CONTRO
il PROF. , 2/1937, cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
, avv. Monica Catalano
[...]
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta, integralmente, la spiegata opposizione, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto;
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della opposta, che liquida nella complessiva somma di 2.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Occorre premettere che in data 26.09.2022 il Sig. Parte_1
riceveva, ad istanza del Prof. , atto di precetto per la Controparte_1
somma complessiva di € 5.774,99 “oltre agli interessi moratori maturandi sino al soddisfo, che si intendono sin d'ora precettati tutti”.
Avverso il predetto atto , parte opponente proponeva atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione ex art. 624
c.p.c.,chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via
preliminare, concedersi, anche inaudita altera parte e prima
dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in
data 26.09.2022 per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in
accoglimento alla presente opposizione, ritenere e dichiarare nullo, in
ogni caso annullabile, illegittimo ed inefficace l'atto di precetto opposto
per i motivi tutti di cui in narrativa;
Sempre nel merito, ritenere e
dichiarare non dovute le somme iscritte nel precetto opposto per i
motivi di cui in narrativa;
condannare l'opposto alla refusione delle
spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge” .
Parte opponente in definitiva contestava l'omessa attività notificatoria del titolo esecutivo, nei confronti del Sig. eccepiva la Pt_1
inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia dell'azione esecutiva nei confronti del Sig. , rispetto all'asserito credito precettato;
Parte_1
infine, e in ogni caso, contestava la nullità parziale dell'atto di precetto
3 rispetto alle somme richieste a titolo di imposta di registro, nonché
l'errata quantificazione degli importi precettati.
Il prof. , nel contestare analiticamente ogni specifica doglianza, CP_1
insisteva nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tutti i motivi spiegati in atti.
Ciò posto necessita premettere che, come ribadito recentemente dalla
Suprema Corte, con ordinanza n. 51 del 03.01.2023 il rimedio per far valere l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, è l'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
proponibile fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso.
L'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
cod. proc. civ., concreta un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso,
pertanto, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, l'onere della prova della notifica incombe sul creditore opposto. Ciò, tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è
evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso (cfr. Cass.
16/03/1977, n. 1045; Cass. 18/05/2020, n. 9050).
Ed invero, a fronte della doglianza mossa dal sig. quale Pt_1
4 primo motivo di opposizione per nullità del precetto ex art 480 cpc, ed omessa notificazione del titolo, parte opposta (come era suo preciso onere probatorio) ha dimostrato documentalmente che la sentenza n.
660/2020, emessa dal Giudice di Pace di Palermo veniva notificata il
28.07.2020 unitamente ad atto di precetto (per il complessivo importo di €. €. 7.537,06 ) alla società “ in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., sig. ”, con sede in Parte_1
Palermo in via Rosolino Pilo n. 22 P.I. in data P.IVA_1
28.07.2020
Come attestato dall'ufficiale giudiziario ed evincibile dal tenore letterale della relata di notifica, eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, il quale dichiarava che la stessa veniva eseguita A MANI PR TP (tale qualificatosi) e pertanto personalmente ricevuta dal sig. , Parte_1
pertanto, è di tutta evidenza come il sig. che ha ricevuto Pt_1
personalmente la notifica, ha avuto piena ed immediata conoscenza,
legale e formale, in proprio ed in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società.
Ed ancora, necessita soffermarsi ulteriore motivo inerente “la intervenuta trasformazione societaria della “ Controparte_2
in società a responsabilità limitata in epoca antecedente alla
[...]
pronuncia del Giudice di Pace n. 660/2020, a seguito della quale è
venuta meno la solidarietà (che ora invece riconosce rispetto al
5 precedente punto) che intercorre tra i soci della società di persone e la stessa.”
Ed invero, occorre premettere che la trasformazione da società di persone in SRL non cancella i debiti pregressi: la nuova SRL è
responsabile per i debiti pregressi, e i soci accomandatari mantengono la loro responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sorte prima della trasformazione. I creditori possono agire sia contro la società che contro i soci accomandatari, a meno che non abbiano acconsentito espressamente alla trasformazione, caso in cui i soci possono essere liberati (anche se questo consenso è difficile da ottenere e la legge prevede meccanismi per tutelare i creditori). I nuovi debiti della SRL
sono invece garantiti solo dal patrimonio della società.
In particolare, la trasformazione da società in accomandita in società a responsabilità limitata mantiene invariata l'identità del soggetto giuridico, comportando solo la modifica dell'atto costitutivo per l'adozione di un diverso modulo giuridico nell'esercizio dell'attività
d'impresa, senza svolgere alcuna influenza sulla responsabilità
dell'ente e del socio illimitatamente responsabile, ove non liberato, ai sensi dell'art. 2499 c.c., a seguito del consenso dei creditori sociali.
Infatti, nel caso di trasformazione di società, ciò che muta nel socio è
soltanto la misura del suo coinvolgimento nella partecipazione ai debiti sociali, mantenendo per il resto di diritti di tale “status” ed essendo
6 coinvolto come tale nella responsabilità della società. L'articolo 2500
quinquies dispone che la trasformazione di una società di persone (sas,
snc) in società di capitali (srl, spa) NON libera i soci a responsabilità
illimitata dalle obbligazioni sociali, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. Peraltro, nella fattispecie per cui è giudizio alcuna comunicazione risulta essere stata inoltrata ai creditori ai sensi della menzionata disposizione.
Analogamente e da ultimo Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29
dicembre 2020| n. 29745, ha precisato che “Ai sensi dell'art. 2500
quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a
responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla
iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se
non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla
trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la
deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno
espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la
trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività
della presunzione di consenso, ALL' NON Parte_2
possono supplire in ogni caso incompatibile con la sempre manifesta
volontà di parte creditrice di avvalersi del diritto di credito né la
conoscenza acquisita “aliunde” della trasformazione da parte dei
creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta
7 trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta
trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera, come
infondatamente adombrano i ricorrenti”.
Ed ancora, deve darsi atto che in corso di causa Il prof. ha CP_1
fornito prova dell'avvenuto pagamento, da parte opponente,
dell'importo integrale dell'imposta di cui alla cartella di pagamento n.
296 2022 00283993 75 000 per l'importo di €. 539,22 con diritto all'integrale recupero in forza della sentenza di condanna alle spese legali. Pertanto, l' eccezione di parte opponente deve ritenersi del tutto infondata, considerato che la stessa ha proceduto al pagamento,
riconoscendo ed ammettendo la debenza e – correlativamente –
l'infondatezza della sollevata eccezione.
Per ultimo, parte opponente ha eccepito l'erronea indicazione del credito residuo in €. 3.887,06 adducendo di aver corrisposto €.
3.650,00 a fronte del credito originario di €. 7.537,06.
A tal uopo, deve però darsi atto che la stessa a fronte della predetta eccezione di estinzione per avvenuto parziale pagamento del debito,
alcuna prova ha fornito in tale senso, ne consegue che la stessa deve ritenersi priva di pregio e va respinta.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'opposizione spiegata da parte opponente appare del tutto infondata in fatto ed in diritto e va rigettata .
8 In merito alle spese legali spettanti a parte opposta vanno poste a carico di parte opponente soccombente,e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 20.11.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
9
Alla udienza del 20.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 13145 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
1 TRA
il Sig. , c.f. , avv. Luciana Parte_1 C.F._1
RD
OPPONENTE
CONTRO
il PROF. , 2/1937, cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
, avv. Monica Catalano
[...]
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta, integralmente, la spiegata opposizione, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto;
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della opposta, che liquida nella complessiva somma di 2.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Occorre premettere che in data 26.09.2022 il Sig. Parte_1
riceveva, ad istanza del Prof. , atto di precetto per la Controparte_1
somma complessiva di € 5.774,99 “oltre agli interessi moratori maturandi sino al soddisfo, che si intendono sin d'ora precettati tutti”.
Avverso il predetto atto , parte opponente proponeva atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione ex art. 624
c.p.c.,chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via
preliminare, concedersi, anche inaudita altera parte e prima
dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in
data 26.09.2022 per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in
accoglimento alla presente opposizione, ritenere e dichiarare nullo, in
ogni caso annullabile, illegittimo ed inefficace l'atto di precetto opposto
per i motivi tutti di cui in narrativa;
Sempre nel merito, ritenere e
dichiarare non dovute le somme iscritte nel precetto opposto per i
motivi di cui in narrativa;
condannare l'opposto alla refusione delle
spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge” .
Parte opponente in definitiva contestava l'omessa attività notificatoria del titolo esecutivo, nei confronti del Sig. eccepiva la Pt_1
inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia dell'azione esecutiva nei confronti del Sig. , rispetto all'asserito credito precettato;
Parte_1
infine, e in ogni caso, contestava la nullità parziale dell'atto di precetto
3 rispetto alle somme richieste a titolo di imposta di registro, nonché
l'errata quantificazione degli importi precettati.
Il prof. , nel contestare analiticamente ogni specifica doglianza, CP_1
insisteva nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tutti i motivi spiegati in atti.
Ciò posto necessita premettere che, come ribadito recentemente dalla
Suprema Corte, con ordinanza n. 51 del 03.01.2023 il rimedio per far valere l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, è l'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
proponibile fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso.
L'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
cod. proc. civ., concreta un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso,
pertanto, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, l'onere della prova della notifica incombe sul creditore opposto. Ciò, tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è
evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso (cfr. Cass.
16/03/1977, n. 1045; Cass. 18/05/2020, n. 9050).
Ed invero, a fronte della doglianza mossa dal sig. quale Pt_1
4 primo motivo di opposizione per nullità del precetto ex art 480 cpc, ed omessa notificazione del titolo, parte opposta (come era suo preciso onere probatorio) ha dimostrato documentalmente che la sentenza n.
660/2020, emessa dal Giudice di Pace di Palermo veniva notificata il
28.07.2020 unitamente ad atto di precetto (per il complessivo importo di €. €. 7.537,06 ) alla società “ in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., sig. ”, con sede in Parte_1
Palermo in via Rosolino Pilo n. 22 P.I. in data P.IVA_1
28.07.2020
Come attestato dall'ufficiale giudiziario ed evincibile dal tenore letterale della relata di notifica, eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, il quale dichiarava che la stessa veniva eseguita A MANI PR TP (tale qualificatosi) e pertanto personalmente ricevuta dal sig. , Parte_1
pertanto, è di tutta evidenza come il sig. che ha ricevuto Pt_1
personalmente la notifica, ha avuto piena ed immediata conoscenza,
legale e formale, in proprio ed in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società.
Ed ancora, necessita soffermarsi ulteriore motivo inerente “la intervenuta trasformazione societaria della “ Controparte_2
in società a responsabilità limitata in epoca antecedente alla
[...]
pronuncia del Giudice di Pace n. 660/2020, a seguito della quale è
venuta meno la solidarietà (che ora invece riconosce rispetto al
5 precedente punto) che intercorre tra i soci della società di persone e la stessa.”
Ed invero, occorre premettere che la trasformazione da società di persone in SRL non cancella i debiti pregressi: la nuova SRL è
responsabile per i debiti pregressi, e i soci accomandatari mantengono la loro responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sorte prima della trasformazione. I creditori possono agire sia contro la società che contro i soci accomandatari, a meno che non abbiano acconsentito espressamente alla trasformazione, caso in cui i soci possono essere liberati (anche se questo consenso è difficile da ottenere e la legge prevede meccanismi per tutelare i creditori). I nuovi debiti della SRL
sono invece garantiti solo dal patrimonio della società.
In particolare, la trasformazione da società in accomandita in società a responsabilità limitata mantiene invariata l'identità del soggetto giuridico, comportando solo la modifica dell'atto costitutivo per l'adozione di un diverso modulo giuridico nell'esercizio dell'attività
d'impresa, senza svolgere alcuna influenza sulla responsabilità
dell'ente e del socio illimitatamente responsabile, ove non liberato, ai sensi dell'art. 2499 c.c., a seguito del consenso dei creditori sociali.
Infatti, nel caso di trasformazione di società, ciò che muta nel socio è
soltanto la misura del suo coinvolgimento nella partecipazione ai debiti sociali, mantenendo per il resto di diritti di tale “status” ed essendo
6 coinvolto come tale nella responsabilità della società. L'articolo 2500
quinquies dispone che la trasformazione di una società di persone (sas,
snc) in società di capitali (srl, spa) NON libera i soci a responsabilità
illimitata dalle obbligazioni sociali, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. Peraltro, nella fattispecie per cui è giudizio alcuna comunicazione risulta essere stata inoltrata ai creditori ai sensi della menzionata disposizione.
Analogamente e da ultimo Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29
dicembre 2020| n. 29745, ha precisato che “Ai sensi dell'art. 2500
quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a
responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla
iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se
non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla
trasformazione; quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la
deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno
espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la
trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività
della presunzione di consenso, ALL' NON Parte_2
possono supplire in ogni caso incompatibile con la sempre manifesta
volontà di parte creditrice di avvalersi del diritto di credito né la
conoscenza acquisita “aliunde” della trasformazione da parte dei
creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta
7 trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta
trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera, come
infondatamente adombrano i ricorrenti”.
Ed ancora, deve darsi atto che in corso di causa Il prof. ha CP_1
fornito prova dell'avvenuto pagamento, da parte opponente,
dell'importo integrale dell'imposta di cui alla cartella di pagamento n.
296 2022 00283993 75 000 per l'importo di €. 539,22 con diritto all'integrale recupero in forza della sentenza di condanna alle spese legali. Pertanto, l' eccezione di parte opponente deve ritenersi del tutto infondata, considerato che la stessa ha proceduto al pagamento,
riconoscendo ed ammettendo la debenza e – correlativamente –
l'infondatezza della sollevata eccezione.
Per ultimo, parte opponente ha eccepito l'erronea indicazione del credito residuo in €. 3.887,06 adducendo di aver corrisposto €.
3.650,00 a fronte del credito originario di €. 7.537,06.
A tal uopo, deve però darsi atto che la stessa a fronte della predetta eccezione di estinzione per avvenuto parziale pagamento del debito,
alcuna prova ha fornito in tale senso, ne consegue che la stessa deve ritenersi priva di pregio e va respinta.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'opposizione spiegata da parte opponente appare del tutto infondata in fatto ed in diritto e va rigettata .
8 In merito alle spese legali spettanti a parte opposta vanno poste a carico di parte opponente soccombente,e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 20.11.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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