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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3976/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Frenella 81100 Caserta Italia presso il difensore avv. RUSSO ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COSCI STEFANO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SANI 9 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. COSCI STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da note conclusive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , rappresentata nel presente giudizio dal Parte_1 procuratore speciale , ha convenuto in giudizio innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale il , chiedendo pronunciarsi la nullità e/o l'annullamento Controparte_1 della delibera di assemblea condominiale del 23/5/2023 in relazione al capo 2) avente ad oggetto lo scioglimento del . CP_1
In particolare, l'attrice, premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare facente parte del pagina 1 di 6 convenuto, ha dedotto quali vizi inficianti la delibera impugnata: 1) la mancata CP_1 indicazione, nel verbale del 23/5/2023, della data della prima convocazione e dei motivi che avrebbero impedito lo svolgimento della relativa assemblea, per eventuale mancanza del numero legale o assenza dei partecipanti;
2) la mancata indicazione dei millesimi di proprietà di ciascuno dei presenti e l'assenza, a fianco dei nominativi delle società, dei soggetti, con specifica rappresentanza della medesima società o muniti di delega: 3) l'illegittimo scioglimento del Condominio deliberato dall'ente, in violazione degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. sia per la presenza di parti destinate all'uso comune ai vari edifici ex art.1117 c.c., elencate nell'art. 3 del regolamento di condominio, nulla avendo la delibera disposto circa i nuovi criteri di ripartizione delle spese, sia per l'assenza di alcun valido motivo giuridico o tecnico idoneo a giustificare la decisione di scioglimento e la costituzione di condomini singoli, inattuabile peraltro con riguardo ad alcuni edifici, stante la presenza di un solo proprietario;
4) eccesso di potere per essere la delibera frutto di una scelta arbitraria e non riconducibile al buongoverno delle parti in comune, essendo il complesso immobiliare dedotto in lite costituito da 5 edifici, ma composto da appena 12 proprietari con insussistenza di alcuna situazione di grave ingovernabilità delle cose comuni;
per la sussistenza di un interesse diverso e deviato da quello formalmente riconducibile all'apparente scioglimento comprovato dal fatto che gli stessi condomini che avevano votato a favore dello scioglimento del condominio non erano a conoscenza dei motivi dello stesso, come dimostrato dal contenuto della missiva del 26/5/2023 inviata dall'Amministratore a tutti i condomini alcuni giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea.
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza della domanda Controparte_1 avversaria e chiedendone il rigetto.
A seguito della ricusazione, da parte dell'attrice, del giudice originariamente designato e della contestuale astensione di quest'ultimo, la causa è stata assegnata alla scrivente, istruita documentalmente, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Quanto alla censura relativa all'assemblea in prima convocazione, parte attrice ha lamentato che nel verbale dell'assemblea riunita in seconda convocazione del 23/5/2023 “non vi è alcun riferimento alla data della prima convocazione ed ai motivi che avrebbero impedito lo svolgimento della relativa assemblea, per eventuale mancanza del numero legale o assenza dei partecipanti”.
La doglianza è infondata.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “in tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo pagina 2 di 6 esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, ne' la rende invalida” (Cass. n. 3862/1996; Cass. n. 24132/2009).
Parte attrice non ha contestato alcunché in ordine alla regolare convocazione dell'assemblea in prima convocazione, né ha allegato di essere stata presente, né ha contestato a verbale le informazioni rese dall'Amministratore, limitandosi a dolersi del fatto che la verifica sul punto non sia stata riportata nel verbale dell'assemblea in seconda convocazione. Il relativo motivo di impugnazione deve quindi essere rigettato, non essendo idoneo ad inficiare la validità del verbale impugnato.
Quanto alla censura secondo cui nel verbale impugnato non vi sia indicazione dettagliata e analitica dei presenti, e né i millesimi di proprietà a latere del nominativo di ogni singolo condomino anche tale doglianza è infondata.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c.” (Cass. n. 40827/21; Cass. 24132/2009).
Nel caso di specie, il verbale dell'assemblea ordinaria del 23/5/2023 (doc. 4 parte attrice) riporta i nominativi dei presenti “Bear Plast S.r.l., Billy Immobiliare, Ca' Vecia, 67,3), Controparte_2
Trenove, Iter S.r.l. per un totale di 1737,3 Millesimi”. Si legge poi, per quanto qui interessa, che la delibera relativa al punto 2) dell'O.d.G. è stata approvata con il voto favorevole di Bear Plast S.r.l.,
Billy Immobiliare, Ca' Vecia, Trenove, Iter S.r.l. millesimi 1670/3000, dandosi atto del voto contrario espresso dal condomino 67,3). CP_2
pagina 3 di 6 Dai dati presenti testè riportati è pertanto possibile stabilire con sicurezza quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta ha superato il quorum necessario per l'approvazione richiesto dall'art. 1136 c.c.
Quanto alla censura attinente alla violazione del disposto degli art. 61 e 62 disp. att. c.c. si osserva quanto segue.
L'art. 61 disp. att. c.c. al co.1 dispone che, qualora un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
L'art. 61 co. 2 prevede che lo scioglimento può essere disposto dall'assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti e almeno della metà del valore dell'edificio.
Condizione essenziale affinché si possa procedere allo scioglimento del condominio è rappresentata dal fatto che le unità immobiliari che formano l'edificio o il gruppo di edifici abbiano caratteristiche di autonomia, ossia che ricorra la divisibilità del gruppo di edifici in parti che abbiano le caratteristiche di edifici strutturalmente autonomi.
Sul punto, nel caso di specie, dalla stessa prospettazione offerta dall'attrice si evince che il CP_1
è un complesso immobiliare costituito da cinque edifici, come emerge peraltro dalla
[...] fotografia riprodotta nella comparsa di risposta e non contestata da parte attrice.
Per espressa disposizione dell'art. 62 disp. att. co. 1 c.c., inoltre, la disciplina dello scioglimento si applica anche “se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice”. Sul punto la Suprema Corte ha peraltro recentemente ribadito che
“l'istituzione di nuovi condomini non è impedita dalla permanenza in comune delle cose indicate dall'art 1117, la cui disciplina d'uso potrà formare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e agli oneri relativi” (Cass. n. 9846/2022), dovendosi quindi rigettare anche tale censura dell'attrice.
Non compete al giudicante alcuna valutazione sulla opportunità della decisione di divisione, ossia il codice civile non richiede al Tribunale di accertare se la divisione — oltre che essere giuridicamente possibile — renda più o meno semplice ed economica la gestione separata (per i nuovi condomini) e comune (per le parti rimaste comuni) rispetto alla prosecuzione della gestione unitaria che si è avuta sinora, rimettendo tale valutazione alla iniziativa dei condòmini dello stabile ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c. E nella fattispecie che ci occupa deve ritenersi accertata sia la volontà dei condomini, espressa con le maggioranze previste dalla norma, sia la circostanza che gli edifici, a scioglimento avvenuto, possano essere autonomi.
pagina 4 di 6 Va altresì osservato che parte attrice non ha allegato, né tanto meno provato, il concreto interesse alla rimozione della decisione, omettendo di chiarire i motivi del proprio dissenso e di dimostrare la lesione patrimoniale o la concreta utilità derivante dall'annullamento della delibera essendo il dedotto aggravio di costi a carico della attrice “che si duplicherebbero inutilmente” circostanza rimasta all'esito del giudizio del tutto sfornita di prova.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il CP_1 primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad impugnare la CP_1 deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda (Cass. 5129/2024).
Da ultimo sfornita di prova è la doglianza relativa al vizio della delibera per eccesso di potere. Parte attrice non ha dimostrato, né sufficientemente allegato, le finalità estranee agli interessi del CP_1
o l'illegittimo scopo che l'assemblea intendeva perseguire. Il “fine di prevaricazione della maggioranza in danno della minoranza” è rimasta una mera deduzione di parte, rilevandosi che, contrariamente alla tesi dell'attrice, le ragioni della decisione contestata vengono espressamente individuate nell'intento “di adottare strategie più snelle e flessibili” per il raggiungimento degli obiettivi specificamente indicati nella missiva del 26/5/2023 inviata dall'Amministratore del ai condomini (doc. 5 parte CP_1 attrice).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in base ai parametri ricompresi tra i minimi e i medi tabellari di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore indeterminabile basso della controversia e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da parte attrice;
2. Condanna parte attrice a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 4.350,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 4 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3976/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Frenella 81100 Caserta Italia presso il difensore avv. RUSSO ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COSCI STEFANO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SANI 9 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. COSCI STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da note conclusive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , rappresentata nel presente giudizio dal Parte_1 procuratore speciale , ha convenuto in giudizio innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale il , chiedendo pronunciarsi la nullità e/o l'annullamento Controparte_1 della delibera di assemblea condominiale del 23/5/2023 in relazione al capo 2) avente ad oggetto lo scioglimento del . CP_1
In particolare, l'attrice, premesso di essere proprietaria di una unità immobiliare facente parte del pagina 1 di 6 convenuto, ha dedotto quali vizi inficianti la delibera impugnata: 1) la mancata CP_1 indicazione, nel verbale del 23/5/2023, della data della prima convocazione e dei motivi che avrebbero impedito lo svolgimento della relativa assemblea, per eventuale mancanza del numero legale o assenza dei partecipanti;
2) la mancata indicazione dei millesimi di proprietà di ciascuno dei presenti e l'assenza, a fianco dei nominativi delle società, dei soggetti, con specifica rappresentanza della medesima società o muniti di delega: 3) l'illegittimo scioglimento del Condominio deliberato dall'ente, in violazione degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. sia per la presenza di parti destinate all'uso comune ai vari edifici ex art.1117 c.c., elencate nell'art. 3 del regolamento di condominio, nulla avendo la delibera disposto circa i nuovi criteri di ripartizione delle spese, sia per l'assenza di alcun valido motivo giuridico o tecnico idoneo a giustificare la decisione di scioglimento e la costituzione di condomini singoli, inattuabile peraltro con riguardo ad alcuni edifici, stante la presenza di un solo proprietario;
4) eccesso di potere per essere la delibera frutto di una scelta arbitraria e non riconducibile al buongoverno delle parti in comune, essendo il complesso immobiliare dedotto in lite costituito da 5 edifici, ma composto da appena 12 proprietari con insussistenza di alcuna situazione di grave ingovernabilità delle cose comuni;
per la sussistenza di un interesse diverso e deviato da quello formalmente riconducibile all'apparente scioglimento comprovato dal fatto che gli stessi condomini che avevano votato a favore dello scioglimento del condominio non erano a conoscenza dei motivi dello stesso, come dimostrato dal contenuto della missiva del 26/5/2023 inviata dall'Amministratore a tutti i condomini alcuni giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea.
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza della domanda Controparte_1 avversaria e chiedendone il rigetto.
A seguito della ricusazione, da parte dell'attrice, del giudice originariamente designato e della contestuale astensione di quest'ultimo, la causa è stata assegnata alla scrivente, istruita documentalmente, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Quanto alla censura relativa all'assemblea in prima convocazione, parte attrice ha lamentato che nel verbale dell'assemblea riunita in seconda convocazione del 23/5/2023 “non vi è alcun riferimento alla data della prima convocazione ed ai motivi che avrebbero impedito lo svolgimento della relativa assemblea, per eventuale mancanza del numero legale o assenza dei partecipanti”.
La doglianza è infondata.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “in tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo pagina 2 di 6 esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, ne' la rende invalida” (Cass. n. 3862/1996; Cass. n. 24132/2009).
Parte attrice non ha contestato alcunché in ordine alla regolare convocazione dell'assemblea in prima convocazione, né ha allegato di essere stata presente, né ha contestato a verbale le informazioni rese dall'Amministratore, limitandosi a dolersi del fatto che la verifica sul punto non sia stata riportata nel verbale dell'assemblea in seconda convocazione. Il relativo motivo di impugnazione deve quindi essere rigettato, non essendo idoneo ad inficiare la validità del verbale impugnato.
Quanto alla censura secondo cui nel verbale impugnato non vi sia indicazione dettagliata e analitica dei presenti, e né i millesimi di proprietà a latere del nominativo di ogni singolo condomino anche tale doglianza è infondata.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c.” (Cass. n. 40827/21; Cass. 24132/2009).
Nel caso di specie, il verbale dell'assemblea ordinaria del 23/5/2023 (doc. 4 parte attrice) riporta i nominativi dei presenti “Bear Plast S.r.l., Billy Immobiliare, Ca' Vecia, 67,3), Controparte_2
Trenove, Iter S.r.l. per un totale di 1737,3 Millesimi”. Si legge poi, per quanto qui interessa, che la delibera relativa al punto 2) dell'O.d.G. è stata approvata con il voto favorevole di Bear Plast S.r.l.,
Billy Immobiliare, Ca' Vecia, Trenove, Iter S.r.l. millesimi 1670/3000, dandosi atto del voto contrario espresso dal condomino 67,3). CP_2
pagina 3 di 6 Dai dati presenti testè riportati è pertanto possibile stabilire con sicurezza quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta ha superato il quorum necessario per l'approvazione richiesto dall'art. 1136 c.c.
Quanto alla censura attinente alla violazione del disposto degli art. 61 e 62 disp. att. c.c. si osserva quanto segue.
L'art. 61 disp. att. c.c. al co.1 dispone che, qualora un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
L'art. 61 co. 2 prevede che lo scioglimento può essere disposto dall'assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti e almeno della metà del valore dell'edificio.
Condizione essenziale affinché si possa procedere allo scioglimento del condominio è rappresentata dal fatto che le unità immobiliari che formano l'edificio o il gruppo di edifici abbiano caratteristiche di autonomia, ossia che ricorra la divisibilità del gruppo di edifici in parti che abbiano le caratteristiche di edifici strutturalmente autonomi.
Sul punto, nel caso di specie, dalla stessa prospettazione offerta dall'attrice si evince che il CP_1
è un complesso immobiliare costituito da cinque edifici, come emerge peraltro dalla
[...] fotografia riprodotta nella comparsa di risposta e non contestata da parte attrice.
Per espressa disposizione dell'art. 62 disp. att. co. 1 c.c., inoltre, la disciplina dello scioglimento si applica anche “se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice”. Sul punto la Suprema Corte ha peraltro recentemente ribadito che
“l'istituzione di nuovi condomini non è impedita dalla permanenza in comune delle cose indicate dall'art 1117, la cui disciplina d'uso potrà formare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e agli oneri relativi” (Cass. n. 9846/2022), dovendosi quindi rigettare anche tale censura dell'attrice.
Non compete al giudicante alcuna valutazione sulla opportunità della decisione di divisione, ossia il codice civile non richiede al Tribunale di accertare se la divisione — oltre che essere giuridicamente possibile — renda più o meno semplice ed economica la gestione separata (per i nuovi condomini) e comune (per le parti rimaste comuni) rispetto alla prosecuzione della gestione unitaria che si è avuta sinora, rimettendo tale valutazione alla iniziativa dei condòmini dello stabile ai sensi dell'art. 61 disp. att. c.c. E nella fattispecie che ci occupa deve ritenersi accertata sia la volontà dei condomini, espressa con le maggioranze previste dalla norma, sia la circostanza che gli edifici, a scioglimento avvenuto, possano essere autonomi.
pagina 4 di 6 Va altresì osservato che parte attrice non ha allegato, né tanto meno provato, il concreto interesse alla rimozione della decisione, omettendo di chiarire i motivi del proprio dissenso e di dimostrare la lesione patrimoniale o la concreta utilità derivante dall'annullamento della delibera essendo il dedotto aggravio di costi a carico della attrice “che si duplicherebbero inutilmente” circostanza rimasta all'esito del giudizio del tutto sfornita di prova.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il CP_1 primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad impugnare la CP_1 deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda (Cass. 5129/2024).
Da ultimo sfornita di prova è la doglianza relativa al vizio della delibera per eccesso di potere. Parte attrice non ha dimostrato, né sufficientemente allegato, le finalità estranee agli interessi del CP_1
o l'illegittimo scopo che l'assemblea intendeva perseguire. Il “fine di prevaricazione della maggioranza in danno della minoranza” è rimasta una mera deduzione di parte, rilevandosi che, contrariamente alla tesi dell'attrice, le ragioni della decisione contestata vengono espressamente individuate nell'intento “di adottare strategie più snelle e flessibili” per il raggiungimento degli obiettivi specificamente indicati nella missiva del 26/5/2023 inviata dall'Amministratore del ai condomini (doc. 5 parte CP_1 attrice).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in base ai parametri ricompresi tra i minimi e i medi tabellari di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore indeterminabile basso della controversia e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da parte attrice;
2. Condanna parte attrice a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 4.350,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 4 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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