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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1554 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC Email_1
e rappresentato e Email_2 Email_3 difeso dagli avv.ti Gianfranco Spinelli e Pietro Domenico Palamara, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Cosenza, via della Repubblica n. 77, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Palumbo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
E CONTRO
(C.F. P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lecce, via Sardegna n.2, presso lo studio dell'avv. Francesco San Martino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, e la al Controparte_1 Controparte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi evidenziati in premessa e giusta quanto lì dedotto ed allegato: condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire a parte attrice il complessivo importo delle distrazioni/appropriazioni del danaro del come effettuate da Parte_1 Controparte_1 con il concorso di Banca MPS, parametrato nella misura di euro 434.518,25 oltre rivalutazione monetaria ed in cumulo interessi compensativi, da ogni singola operazione al passaggio in giudicato della sentenza di liquidazione, ed interessi sul totale dalla notificazione della presente domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo”; il tutto con il successo delle spese di lite.
A sostegno della domanda il attore deduceva: di essere titolare, da tempo, presso la filiale Parte_1
1 MPS di Lamezia Terme, del conto corrente di corrispondenza n. 43673.44; che, dal marzo del 1997,
l'ente consortile era stato amministrato da un consiglio di amministrazione avente Controparte_1 come Presidente, il quale aveva mantenuto la carica sino alla nomina di un liquidatore
[...] giudiziario intervenuta ad opera del Tribunale di Lamezia Terme con provvedimento del 19.11.2015; che lo stato di liquidazione era stato successivamente revocato con deliberazione assembleare del in data 15.7.2019, ove era stato nominato amministratore unico Parte_1 Controparte_3
; che, a seguito della gestione dell'organo liquidatorio, si era appreso che, nel corso del tempo,
[...] aveva approfittato della carica di Presidente del consiglio di amministrazione Controparte_1 del rendendosi autore di molteplici condotte distrattive ai danni del predetto ente, dirottando Parte_1
a sé, mediante bonifici o prelevamenti in contanti, una ampia quantità di somme di danaro del
, in giacenza sul conto corrente acceso da quest'ultimo presso la banca convenuta;
che, in Parte_1 particolare, molteplici erano state le operazioni distrattive/appropriative poste in essere da
[...]
che, sotto la presidenza di il era amministrato da un CP_1 Controparte_1 Parte_1 consiglio di amministrazione, solo in esecuzione e nel rispetto delle cui deliberazioni avrebbe quindi dovuto e potuto agire verso i terzi il Presidente;
che aveva effettuato tutte le Controparte_1 operazioni di prelievo e bonifico in suo favore personale senza essere dotato di alcuna preventiva deliberazione di consiglio, con causali vaghe e indeterminate;
che la banca MPS, per il tramite dei propri dipendenti, aveva colposamente cooperato all'attuazione delle distrazioni illecite dei fondi consortili, effettuate da che l'istituto bancario, infatti, aveva dato corso alle Controparte_1 richieste di quest'ultimo, senza preoccuparsi di salvaguardare il patrimonio del proprio Parte_1 correntista, mancando di adottare ogni minima cautela;
che alla responsabilità di Controparte_1
per violazione dei doveri di fedeltà e comunque dei doveri ex mandato a lui incombenti come
[...]
Presidente del consiglio di amministrazione del , veniva a cumularsi la concorrente Parte_1 responsabilità dell'Istituto di credito, che aveva colpevolmente consentito le condotte distrattive del convenuto, incorrendo pure esso in violazione del dovere di eseguire in buona fede il contratto di conto corrente di corrispondenza.
Sulla scorta di tali deduzioni il concludeva come sopra riportato e Parte_1 trascritto.
1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Lamezia Terme in favore del
Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata delle Imprese, nonché la carenza di legittimazione attiva del . Nel merito, il convenuto contestava tutti gli assunti di parte attrice perché infondati in Parte_1 fatto ed in diritto concludendo nel modo seguente: “Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, preliminarmente dichiarare la giurisdizione del Tribunale delle imprese di Catanzaro per la fattispecie de qua;
nel merito dichiarare inammissibile la domanda per carenza di legittimazione attiva del
; sempre nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di Parte_1 spese e competenze di giudizio da distrarsi” ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore anticipatario.
1.2. Resisteva alla pretesa attorea anche la che eccepiva, in via Controparte_2 preliminare, la prescrizione del diritto risarcitorio della parte attrice per le operazioni bancarie intervenute prima dei cinque anni precedenti alla introduzione del giudizio. Nel merito deduceva l'infondatezza di ogni pretesa attorea chiedendo “nel merito: in via principale a) accertare e dichiarare la legittimità della condotta della relativamente ai fatti di causa;
b) per l'effetto, rigettare la CP_2 domanda per come proposta dal nei confronti di Parte_1 Controparte_4
[..
[...] in quanto, inammissibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, a ragione della
[...] inesistenza di qualsiasi responsabilità ascrivibile all'istituto di credito deducente nella causazione del danno per cui è causa, per tutte le ragioni esposte nella narrativa;
solo in via gradata: c) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 ultimo comma c.c. il concorso per fatto colposo della stessa attrice nella causazione del danno di cui, nel presente giudizio, la controparte attrice chiede il risarcimento;
in ogni caso esonerando la dalla corresponsione di qualsiasi somma a tale titolo, laddove lo stesso CP_2 danno si sarebbe potuto evitare ove gli attori avessero adoperato la ordinaria diligenza”, il tutto con il successo delle spese processuali.
1.3. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti perché di natura documentale.
Indi la causa, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il attore ha domandato il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della mala gestio, Parte_1 quale amministratore delegato del , di responsabile, secondo le tesi Parte_1 Controparte_1 attoree, della distrazione di consistenti somme di denaro dal conto corrente dell'ente consortile a quello personale, mediante illegittimi prelievi e bonifici, facendo valere anche la responsabilità concorrente della banca convenuta che avrebbe omesso di effettuare il controllo su tali operazioni così violando il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto con il correntista. Parte_1
Dall'atto di citazione notificato, risulta evidente che il ha esercitato, nei Parte_1 confronti di un'azione di responsabilità per violazione del dovere di diligenza e Controparte_1 del contratto di mandato nei confronti dell'ente di gestione (v. pag. 8 atto di citazione).
2.1. Tale domanda, tuttavia, è inammissibile.
Invero, secondo la dottrina e la giurisprudenza di legittimità i consorzi sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicchè il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo in primo luogo alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni riconosciute e società di persone (Cass. Civ. n. 7427/2012).
Nel caso di specie, in mancanza di espresse disposizioni statutarie, si ritiene che le parti non abbiano voluto derogare alle associazioni non riconosciute e che dunque al Parte_1 debbano applicarsi le norme previste per le associazioni riconosciute e per le società di persone.
Partendo da tale presupposto allora non è postulabile l'esercizio di un'azione di responsabilità da parte del nei confronti dei propri amministratori, i quali rispondono solo direttamente nei Parte_1 confronti dei singoli consorziati ex art. 2608 c.c. (in tale senso si è espressa la Cassazione civile, 03
Giugno 2010, n. 13465, est. laddove ha escluso che rientri nelle attribuzioni del curatore del CP_5 fallimento di un con attività esterna – in mancanza di una norma ad hoc, sulla falsariga di Parte_1 quella prevista per le s.p.a. dall'art. 2394 cod. civ. e, per l'ipotesi di fallimento, dall'art. 2394 bis cod. civ. – l'esercizio dell'azione di responsabilità spettante ai creditori contro gli amministratori del con attività esterna). Parte_1
Difatti, il con attività esterna può esercitare un'attività imprenditoriale e svolgerla anche oltre Parte_1 lo scopo statutario, ma in ogni caso non è assimilabile ad una società e, conseguentemente, è inapplicabile la disciplina societaria sulla responsabilità degli amministratori (cfr. Tribunale Milano
3 23.7.1981).
Se, dunque, l'amministratore non risponde nei confronti del , ma nei confronti dei Parte_1 consorziati, va dichiarata l'inammissibilità dell'azione promossa dal nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Invero, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un può essere Parte_1 esercitata, a norma dell'art. 2608 c.c., unicamente dai singoli consorziati. Tale principio è stato affermato, oltre che nella summentovata pronuncia dalla Suprema Corte, anche dalle corti di merito, che hanno precisato che non è postulabile un'azione di responsabilità esercitabile dal nei Parte_1 confronti dei propri amministratori, i quali rispondono direttamente nei confronti dei singoli consorziati e non verso il (v. Tribunale Bologna sez. IV, 05/05/2016, n. 1100). Parte_1
In termini, peraltro, si è già pronunciato questo Tribunale in una controversia tra le medesime parti dell'odierno giudizio (v. Tribunale Lamezia Terme sentenza n. 547/2020 pubblicata il 29/09/2020).
Ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di responsabilità promossa dal Parte_1 nei confronti di Controparte_1
3. Se l'azione di responsabilità nei confronti di è certamente inammissibile, Controparte_1 deve essere scrutinata quella avanzata dal attore nei riguardi della Banca MPS, fondata su di Parte_1 un titolo di responsabilità diversa.
L'ente attore, infatti, ha domandato il risarcimento dei danni all'istituto di credito convenuto per omesso controllo sulle operazioni bancarie/distrattive, in tesi, effettuate da e Controparte_1 per la violazione del dovere di buona fede nella esecuzione del rapporto di conto corrente bancario con il . Parte_1
3.1. Così delineato il thema decidendum, si ritiene utile prospettare un inquadramento della tipologia di responsabilità invocata dal attore nei confronti della Banca MPS. Parte_1
Al riguardo, si ritiene che la stessa vada qualificata come responsabilità ex art. 1218 c.c. e non come responsabilità ex art. 2043 c.c., e ciò per la circostanza che la responsabilità extracontrattuale, posta a tutela del “neminem ledere”, non permette di individuare un rapporto c.d. qualificato tra soggetti tipico, viceversa, della prima.
Più approfonditamente, la responsabilità contrattuale si individua tra soggetti determinati, il cui rapporto genera un fascio di obbligazioni riconducibili ad un rapporto contrattuale o para contrattuale
(c.d. “contatto sociale qualificato”), laddove invece la responsabilità ex art. 2043 c.c. si pone tra soggetti non legati da un rapporto qualificato alla sua base, generandosi l'obbligazione “ex delicto” solo a seguito della condotta, di un soggetto, che cagiona un danno ingiusto alla sfera giuridica di un altro soggetto.
Proprio l'elemento della predeterminazione di un rapporto qualificato tra soggetti, involgendo interessi patrimoniali di questi ultimi, ossia dell'individuazione di un rapporto esso stesso generativo di obbligazioni, differenzia le due tipologie di responsabilità, laddove un rapporto di tal genere, nella responsabilità ex art. 2043 c.c., non sussiste previamente al momento stesso della genesi dell'obbligazione risarcitoria, nascente con lo stesso compimento del fatto "illecito".
Nel caso in esame, la tipologia di responsabilità invocata dall'ente ricorrente si inquadra senz'altro nell'alveo della responsabilità ex art. 1218 c.c., essendo prospettabile un rapporto predeterminato, tra il e la banca convenuta, tipico della responsabilità contrattuale ex art. 1218 Parte_1
c.c., ovvero da contatto sociale qualificato, che si fonda sui rapporti contrattuali esistenti tra le parti.
In tema di responsabilità contrattuale, il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso
4 dell'ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili e tale responsabilità (al pari di quella per colpa grave) non può, ai sensi dell'art. 1229 c.c., essere esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo (Cass. civ., sez. III, 07-10-2010, n. 20808).
Va rilevato, infatti, che la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto, comunque, nell'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. civ., sez. III, 04-04-2013, n. 8210). Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c., (Cass. 11 maggio 1995 n.
5150; Cass. 22 gennaio 1976, n. 185).
Si tratta, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cass. 29 agosto 1995, n. 9100). Il dolo o la colpa vanno infatti valutati con riferimento al solo fatto dell'ausiliario e non al comportamento del debitore: non ha dunque significato sostanzialmente diverso quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che parla, a questo riguardo, di presunzione assoluta di colpa (Cass., 22 marzo 1994,
n. 2734).
Le moderne giustificazioni di detta responsabilità vicaria sono sostanzialmente analoghe a quelle poste a fondamento delle teorie del rischio di impresa come principio generale, parallelo alla colpa, dell'imputazione della responsabilità (Cass. n. 1343 del 1972). La giurisprudenza insegna che la responsabilità di cui si tratta è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa. Presupposti per l'applicazione dell'art. 1228 (ma anche dell'art. 2049 c.c.) sono dunque: a) l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario; b) l'esistenza di un rapporto tra “ausiliario” e “debitore o committente” (definito rapporto di preposizione); c) la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'”ausiliario” (c.d. occasionalità necessaria) (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, id., Rep.
2009, voce cit., n. 328; conf. Cass. n. 9027 del 2009, ibid., n. 330).
Orbene, perché si configuri un rapporto di occasionalità necessaria è sufficiente che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1516, id., Rep. 2008, voce cit., n. 311; cfr. Cass. 29 settembre 2005, n. 19167, id., Rep. 2005, voce cit., n. 343; 7 gennaio 2002, n. 89, id., Rep. 2002, voce cit., n. 264; 17 maggio 2001, n. 6756, id., Rep. 2001, voce Obbligazioni in genere, n. 39; 13 novembre
2001, n. 14096, id., Rep. 2002, voce Responsabilità civile, n. 265; 20 marzo 1999, n. 2574, id., Rep.
1999, voce cit., n. 260; 10 dicembre 1998, n. 12417, ibid., n. 266; 7 agosto 1997, n. 7331, id., Rep.
1997, voce cit., n. 160; 9 giugno 1995, n. 6506, id., Rep. 1996, voce cit., n. 140; 11 agosto 1988, n.
4927, id., Rep. 1988, voce cit., n. 111).
3.2. Tanto detto, venendo ora al merito della controversia, si ribadisce che, la responsabilità di Banca
MPS, per come dedotta, va inquadrata nella disciplina dell'art. 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari), in quanto si tratta di responsabilità contrattuale, dovuta ad un fatto asseritamente doloso o colposo compiuto dai dipendenti della filiale di Lamezia Terme (CZ) dell'istituto di credito di cui, la società convenuta, si è avvalsa per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei propri
5 clienti.
Cosi qualificata la domanda attorea, giova rammentare gli oneri probatori applicabili in subiecta materia.
In via generale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, incombe all'attore l'allegazione dell'inadempimento da parte del debitore degli obblighi impostigli dalla legge, nonché la prova del nesso causale tra tale condotta e le conseguenze pregiudizievoli derivatene, oltrechè del danno subito, mentre, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al convenuto dimostrare di aver esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a se non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6205 del 15/03/2010; Cass., Sez. III, Sentenza n.
3373 del 12/02/2010; Cass., Sez. II, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007; Cass., Sez. III, Sentenza n.
20073 del 08/10/2004; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004; per la giurisprudenza di merito,
v. da ultimo Tribunale Bari, sez. IV, 08/06/2015, n. 2586; Tribunale Roma, sez. VIII, 01/07/2017, n.
13387).
Tale orientamento, ormai consolidato, è stato ribadito recentemente dalla Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite del 2/12/2016, n. 24645 resa in tema di contratti di intermediazione finanziaria - comunque applicabile al caso di specie stante l'eadem ratio - secondo cui "allorchè risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonchè, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e prima ancora dal decreto legislativo n. 415 del 1988, nonchè dalla normativa secondaria, risultando, quindi, cosi disciplinato il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
"con la specifica diligenza richiesta".
3.3. Tutto quanto sopra premesso in punto di diritto, la domanda di parte attrice, all'esito del giudizio e delle produzioni documentali delle parti, risulta destituita di fondamento, non avendo essa assolto agli oneri probatori sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c..
Infatti, non ricorre l'inadempimento contrattuale (rectius: l'inesatto adempimento) allegato da parte attrice.
Occorre rilevare, anzitutto, che è stato Presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione del attore e in tale veste, fino al mese di novembre 2015, era rivestito di Parte_1 poteri di rappresentanza legale di fronte ai terzi (oltre che in giudizio), potendo, nell'esercizio di tali poteri, tra l'altro “…d) esigere importi a qualsiasi titoli dovuti, sia da privati che da enti pubblici, al
, rilasciando le apposite quietanze;
e) incassare, girare assegni bancari, vaglia postali, Parte_1 cambiali ed ogni altro titolo di credito o similare;
f) effettuare depositi cauzionali in danaro o in titoli, svincolarli e riscuoterli;
g) effettuare prelievi da banche o altre operazioni presso gli istituti di credito;
h) chiedere contributi e contrarre mutui di qualsiasi tipo per il miglioramento agrario, fondiario ed edilizio, industriale o a qualsiasi altro scopo, nell'interesse del consorzio….” (cfr. visura camerale doc.
1 fascicolo di parte attrice).
Ebbene, tutte le operazioni bancarie considerate distrattive dal e poste in essere da Parte_1 [...]
, oltre a essere riferibili ad operazioni almeno formalmente del tutto connaturali CP_1 all'attività commerciale dell'ente (pagamento di fatture, restituzioni di anticipi del socio), rientrano
6 proprio tra i poteri attributi al Presidente del consiglio di amministrazione a termini di statuto senza che, a differenza di quanto divisato dalla difesa degli attori, dovessero essere necessariamente autorizzate da una deliberazione del consiglio di amministrazione.
Difatti, dalla visura camerale in atti risulta che “la rappresentanza legale del di fronte ai terzi Parte_1 ed anche in giudizio” in capo al Presidente del consiglio di amministrazione dovesse essere esercitata
“in esecuzione e nel rispetto delle delibere del consiglio di amministrazione”, ma nessuna analoga e specifica previsione prevedeva la necessaria preventiva adozione di deliberazioni consiliari per il compimento dei singoli atti da parte del Presidente del consiglio di amministrazione (cosa che non poteva mai essere prevista essendo altrimenti impedita o resa estremamente disagevole ogni attività del
). Parte_1
Pertanto, considera la qualità del soggetto che poneva in essere le operazioni bancarie e la risalenza delle sue attività nessun sospetto di illiceità delle operazioni del convenuto poteva insorgere nell'operatore che ha semplicemente dato corso alle istruzioni impartite legale rappresentante dell'ente autorizzato, anche dallo statuto sociale, a movimentare il conto con operazioni bancarie come quelle di cui si discute.
Peraltro, occorre evidenziare che la banca convenuta, nel corso del tempo, ha trasmesso all'ente intestatario del conto bancario tutti gli estratti conto senza ricevere alcuna contestazione da parte degli altri consorziati o dai componenti del consiglio di amministrazione del . Parte_1
Dunque, nessun inadempimento o violazione della buona fede negoziale può essere addebitato alla banca convenuta.
Del resto, non è configurabile a carico della banca un obbligo di controllo della gestione del conto corrente del (così come non è configurabile per quanto concerne altri enti, v. per il Parte_1 condominio Corte Appello Milano sez. I, 27/12/2017, n.5440).
E' da escludere, infatti, che la banca abbia il dovere di controllare la fisiologia ovvero la patologia della gestione del conto da parte di un soggetto che ha poteri di rappresentanza legale e che, per tale ragione,
è autorizzato ad operarvi ovvero il dovere di verificare che le operazioni di prelievo e di pagamento poste in essere dal rappresentante legale siano legittime e non invece illecite e distrattive.
Appare evidente che, nel caso di specie, sul conto corrente intestato al , Parte_1
l'unica persona autorizzata ad operare con tutte le operazioni bancarie che di regola può porre in essere un correntista, era lo stesso Controparte_1
Pertanto, a parere del Tribunale, deve negarsi che la banca avesse il potere/dovere di controllare la fisiologia ovvero la patologia della gestione del conto corrente bancario da parte del soggetto autorizzato ad operarvi, e cioè del convenuto. Né aveva l'istituto di credito, pure in presenza di un conto corrente intestato al , il potere/dovere di controllare che le operazioni di prelievo e di Parte_1 pagamento avessero come beneficiari terzi e non il Presidente del consiglio di amministrazione del
. Parte_1
Al contrario, l'istituto di credito sarebbe venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, derivanti dal contratto di conto corrente bancario, se, in presenza di un saldo attivo, avesse rifiutato al CP_1 un prelievo, ovvero l'esecuzione di un bonifico, di un giroconto o di un pagamento.
Infatti, in tema di conto corrente bancario, nei rapporti fra correntista e banca trattaria (nel caso di specie solo il Presidente del consiglio di amministrazione del era autorizzato ad operare sul Parte_1 conto in questione) vige l'art. 1852 c.c., il quale dispone al primo comma che “qualora il deposito,
l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di
7 preavviso eventualmente pattuito”.
Pertanto, lo si ripete, in presenza di un saldo attivo del conto la banca non avrebbe potuto rifiutare una operazione di prelievo, di pagamento, di giroconto senza violare un suo obbligo contrattuale.
In altri termini, “de lege data” non è configurabile a carico della banca un obbligo di controllo della sana e prudente gestione del conto.
Del resto, la banca inviava ai sensi dell'art. 119 TUB, gli estratti conto relativi al rapporto bancario in questione e il Presidente del consiglio di amministrazione del era senz'altro tenuto alla Parte_1 esibizione di detti estratti conto ai consorziati o agli altri componenti del consiglio di amministrazione.
Quest'ultimi, pertanto, se avessero esercitato detto loro diritto all'esibizione degli estratti conto da parte del rappresentante legale, bene avrebbero potuto osservare i movimenti del conto corrente medesimo.
Dette valutazioni e detto convincimento in diritto del Tribunale, è la ragione più evidente per cui la domanda risarcitoria del è senz'altro da respingere ed è assorbente di Parte_1 ogni altro profilo emergente dagli atti processuali.
Le considerazioni svolte, pertanto, sono da sole sufficienti al rigetto della domanda attorea nei riguardi della banca convenuta.
Per le motivazioni che precedono tutte le domande di parte attrice devono essere respinte siccome infondate in fatto e in diritto e non dimostrate o comunque inammissibili.
4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012,
n. 7663).
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
5. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022) (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
causa di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 1.772,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 1.169,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 5.206,00; fase decisionale, valore minimo: euro 3.082,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 11.229,00)
(sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire
8 ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'azione di responsabilità proposta dal nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- respinge la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti della Controparte_2
[...]
- condanna il alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 11.229,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Ferdinando Palumbo dichiaratosi difensore anticipatario;
- condanna il alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 11.229,00 per
[...] compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 24 maggio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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