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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, RE
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 CANONE TV 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 CANONE TV 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140000955252000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140000955252000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140000955252000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150000953013000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320160006844845000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320160006844845000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180005461939000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180005461939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180005461939000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per parte Ricorrente nessuno è presente.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, Codice Fiscale CF_Ricorrente_1, così come rappresentato e difeso dal nominato difensore, giusta procura agli atti del giudizio, ricorre avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 09320249004706200000 eccependo, in particolare, la prescrizione del "tributo" nel caso che l'intimazione arrivi oltre 5 anni dalla notifica delle sottostanti cartelle e quindi, in relazione a tale principio, se ne evidenziano le specifiche motivazioni di merito e diritto.
Si Conclude con la richiesta di annullamento della prestesa impositiva.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio Agenzia delle Entrate - Riscossione con proprie controdeduzioni con le quali evidenzia che tutte le cartelle di pagamento, ( complessivamente n. 5 cartelle notificate in un periodo dal
04.07.2014 al 30.05.2019) quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, sono state regolarmente notificate e mai opposte nei termini di legge;
peraltro, continua l'Ufficio, parte ricorrente sostiene che l'Agente della Riscossione avrebbe notificato l'intimazione opposta oltre il termine di 5 anni dalla data di notifica delle suindicate cartelle quando in realtà per giurisprudenza maggioritaria (ex. ultimo Cassazione sentenza n.11676 del 30.04.2024) i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex. art. 2946 e sempre che la legge non disponga diversamente.
In realta il ricorrente ha omesso di riferire di aver ricevuto la notifica di ulteriori atti da parte dell'Agente della
Riscossione, peraltro mai opposti nei termini e modi di legge, quali ad esempio l'intimazione di pagamento n.09320229000746252000 notificata in data 03.03.2022 a mezzo PEC in relazione a n.3 cartelle rispettivamente notificate il 03.03.2017, il 09.05.2018 e il 30.05.2019 senza contare che per tutte le cartelle notificate il ricorrente ha, nel tempo, richiesto una serie di istanze di rateizzazione e domande di agevolazione agevolate.
L'Ufficio conclude quindi con la richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la corposa documentazione prodotta agli atti del giudizio, rileva che in effetti da parte del ricorrente vi è stata una continua attività di richieste di rateizzazione ed altre simili attività (richieste di definizione agevolata) a fronte di tutte le cartelle notificategli.
Questo comportamento testimonia che in realta il ricorrente non può eccepire oggi la prescrizione quinquennale a fronte di una sua specifica attività di riconoscimento esplicito della validità delle richieste impositive, contenute nella varie cartelle di pagamento notificategli nel tempo, e che di fatto ha interrotto la eccepita prescrizione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, RE
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 CANONE TV 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 CANONE TV 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249004706200000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140000955252000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140000955252000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140000955252000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150000953013000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320160006844845000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320160006844845000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170005959712000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180005461939000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180005461939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320180005461939000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per parte Ricorrente nessuno è presente.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, Codice Fiscale CF_Ricorrente_1, così come rappresentato e difeso dal nominato difensore, giusta procura agli atti del giudizio, ricorre avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 09320249004706200000 eccependo, in particolare, la prescrizione del "tributo" nel caso che l'intimazione arrivi oltre 5 anni dalla notifica delle sottostanti cartelle e quindi, in relazione a tale principio, se ne evidenziano le specifiche motivazioni di merito e diritto.
Si Conclude con la richiesta di annullamento della prestesa impositiva.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio Agenzia delle Entrate - Riscossione con proprie controdeduzioni con le quali evidenzia che tutte le cartelle di pagamento, ( complessivamente n. 5 cartelle notificate in un periodo dal
04.07.2014 al 30.05.2019) quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, sono state regolarmente notificate e mai opposte nei termini di legge;
peraltro, continua l'Ufficio, parte ricorrente sostiene che l'Agente della Riscossione avrebbe notificato l'intimazione opposta oltre il termine di 5 anni dalla data di notifica delle suindicate cartelle quando in realtà per giurisprudenza maggioritaria (ex. ultimo Cassazione sentenza n.11676 del 30.04.2024) i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex. art. 2946 e sempre che la legge non disponga diversamente.
In realta il ricorrente ha omesso di riferire di aver ricevuto la notifica di ulteriori atti da parte dell'Agente della
Riscossione, peraltro mai opposti nei termini e modi di legge, quali ad esempio l'intimazione di pagamento n.09320229000746252000 notificata in data 03.03.2022 a mezzo PEC in relazione a n.3 cartelle rispettivamente notificate il 03.03.2017, il 09.05.2018 e il 30.05.2019 senza contare che per tutte le cartelle notificate il ricorrente ha, nel tempo, richiesto una serie di istanze di rateizzazione e domande di agevolazione agevolate.
L'Ufficio conclude quindi con la richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la corposa documentazione prodotta agli atti del giudizio, rileva che in effetti da parte del ricorrente vi è stata una continua attività di richieste di rateizzazione ed altre simili attività (richieste di definizione agevolata) a fronte di tutte le cartelle notificategli.
Questo comportamento testimonia che in realta il ricorrente non può eccepire oggi la prescrizione quinquennale a fronte di una sua specifica attività di riconoscimento esplicito della validità delle richieste impositive, contenute nella varie cartelle di pagamento notificategli nel tempo, e che di fatto ha interrotto la eccepita prescrizione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.