Decreto cautelare 21 agosto 2023
Ordinanza cautelare 22 settembre 2023
Sentenza breve 1 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, decreto cautelare 21/08/2023, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/08/2023
N. 01663/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2023 proposto dal Sig. CA VE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Albè e Maria Laviensi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico Statale A. Tosi di Busto Arsizio in persona del legale-rappresentante, Ufficio Scolastico Reg Lombardia e Ufficio XIV Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelai monocratiche,
- del provvedimento relativo all'esito finale della prova di maturità dell'anno scolastico 2022/2023, tenutasi in data 30.06.2023 adottato dal Consiglio di Classe - Commissione VALI02005 V Commissione, del Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio, mediante il quale è stato assegnato il voto finale di maturità pari a 56/100.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Atteso che, contrariamente a quanto asserito in ricorso in punto di istanza cautelare, parte ricorrente non ha conseguito punteggio utile per l’ingresso alla Facoltà di Medicina, ma ha piuttosto sostenuto una prova conseguendo un punteggio (definito "punteggio non equalizzato") cui verrà sommato un "coefficiente di equalizzazione della prova", che porterà all'attribuzione del "punteggio equalizzato" che potrà essere utilizzato per la presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana;
Ritenuto, come in recente pronuncia del Tribunale (decreto 29/7/2023, n.729), che “nella valutazione della estrema gravità ed irreparabilità del danno, non può non avere rilievo il fatto che il superamento dell’esame di Stato, in presenza degli evidenziati deficit formativi, potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per il ricorrente, nel prosieguo del ciclo di studi di carattere universitario, anche se condotti in ambito extra-nazionale”;
Ritenuto, pertanto, anche alla luce dei motivi proposti con il ricorso in esame, che non sussistono i presupposti previsti dall’art. 56 cpa per l’adozione dell’invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto in questa sede del giudizio di merito comunque motivato reso dalla Commissione di esame,
P.Q.M.
Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm..e Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 settembre 2023, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Nola il giorno 21 agosto 2023.
| Il Presidente |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO