Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1335/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1335/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.07.2024, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.12.1998 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Cecchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montecatini
Terme (PT), Via Melani n.15, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15.07.1994 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nencioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terricciola (PI),
Via Chiesa Vecchia n. 3, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.07.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
14.02.2022 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione erano nate le figlie (il 02.09.2020) e Persona_1
(il 17.05.2022). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1)I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portarsi la residenza ove ritenga, e nel reciproco rispetto;
2) La figlia affidata momentaneamente ai Servizi Sociali sia Per_1 accudita in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, che abita in
Ponte Buggianese (PT) Via Crociale del Sarto 50 (casa familiare), la figlia sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, che abita in Ponte Buggianese (PT) Via Crociale del Sarto 50 (casa familiare) entrambe in osservanza del regime di frequentazione alternato che di seguito andremo a dispiegare.
A)Calendario ordinario alternato:
1 settimana: il sig. potrà tenere con sé le figlie i giorni di Pt_2 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 20.30.
2 settimana: il sig. potrà tenere con sé le figlie nei giorni di Pt_2 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 20.30 nonché il
2 sabato dalle ore 11 al lunedì mattina quando si preoccuperà di riaccompagnare la figlia a scuola. Per_1
Il sig. potrà vedere le figlie tutte le volte che vorrà previo Pt_2 accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di riposo delle medesime e compatibilmente con i loro desideri;
Resta ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui le figlie sono presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarle quando lo richieda, in particolare in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage….)
B) Periodo estivo: entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere 2 settimane anche non consecutive con i figli portandoli con sé in vacanza, o un diverso minore periodo, comunque da definire in base alle esigenze lavorative di ciascuno ed eventuali successive esigenze scolastiche dei bambini, da concordarsi, previa determinazione del periodo stesso da parte dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso,per il resto del periodo estivo verrà seguito il calendario ordinario di frequentazione.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti in merito, da definirsi di volta in volta, con ragionevole preavviso, in base alle esigenze dei minori stessi.
C) Festività Natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre e con la madre il 24 ed il 25 Dicembre, così come il 31
Dicembre ed il 1 Gennaio: per cui, se un anno i figli passeranno la
Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con la madre, passeranno con il padre il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno, mentre l'anno successivo avverrà l'esatto contrario. Fermi restando questi principi di massima, i genitori si danno atto, comunque, di far salvi eventuali diversi accordi presi di volta in volta.
Durante il periodo invernale, tra il mese di dicembre e quello di gennaio compreso sia il padre che la madre avranno diritto di passare 7 giorni consecutivi con il figli portandoli con sé in vacanza,
o un diverso minore periodo, comunque da definire in base alle esigenze scolastiche dei bambini ed esigenze lavorative di ciascuno
3 dei coniugi, da concordarsi con congruo anticipo, entro la fine di novembre;
D) Festività Pasquali, ad anni alterni i figli passeranno il giorno di
Pasqua con un genitore, ed il giorno di Pasquetta con l'altro, sempre fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta, nello spirito di cui al punto precedente.
In ogni caso,le parti si danno espressamente atto che ciascun genitore dovrà, secondo buon senso, rispettare gli spazi e i tempi che reciprocamente si concedono con i bambini, secondo quanto pattuito, tenendo comunque presenti sempre come prioritarie le esigenze e le richieste dei minori, soprattutto in ragione della loro età.
Pertanto, la regolamentazione sopra esposta potrà subire nel tempo delle modifiche, che i coniugi si impegnano sin da ora a concordare tra di loro, in ragione delle rispettive esigenze;
3) Ciascun genitore, nei periodo di permanenza presso di sé, potrà effettuare le scelte relative all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse (es: salute, indirizzo scolastico, vacanze studio sia in Italia che all'estero) dovranno essere adottate di concerto tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni e aspirazioni dei figli.
4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, con la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di Euro
200,00 (Euro duecento/00) per ciascuna di esse, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi direttamente con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato della Signora alle Parte_1 seguenti coordinate: codice IBAN: IT 81E 0306 97 04 6910 000000
7447
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito direttamente dalla Signora la quale provvederà ad Parte_1 imputare le detrazioni per carichi di famiglia in ragione del 100%.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole saranno assolte al 50% tra i genitori, come da protocollo del
4 Tribunale di Pistoia che si riporta e si allega al presente atto, e di cui si trascrivono stralci, da valere come pattuizioni espressa tra le parti:
“A titolo esemplificativo si considerano comprese nell'assegno di mantenimento:
= il vitto (quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo),
= l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
il contributo alle spese abitative;
= le tasse scolastiche (escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
= le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico;
= le spese di trasporto urbano: tessera autobus, carburante;
= la ricarica cellulare;
= le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
= il ricorso a baby sitter se già esistente nella organizzazione familiare;
= la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
= i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
Non è ammessa la compensazione tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
Per le spese straordinarie si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità o imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà
Si distinguono in spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori e quelle per le quali è necessario il preventivo assenso: spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo:
Sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito
S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche
5 consequenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
Scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
Extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese d manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto, acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
Sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
Scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazioni post universitari (specializzazioni e master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
Extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e
6 stages); attività ludico ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumento musicale, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Quanto sopra riportato in tema di spese le parti danno atto di avere compreso e pattuito.
7) Entrambe le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza o domicilio entro 30 gg. da quando lo stesso avverrà; così come si danno, sin d'ora, reciproco consenso, e si impegnano pertanto, ora per allora, a formalizzare presso i competenti uffici la necessaria autorizzazione finalizzata al rilascio del passaporto nominativo in favore dei figli, o documentazione equipollente.
8) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore, evitando cioè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti si dichiarano entrambi soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
9) Le parti, in attesa della Sentenza del Tribunale di Pistoia, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
7 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Firenze (FI) il 17.12.1998 e nato a [...]_2 il 15.07.1994, che hanno contratto matrimonio in data 14.02.2022 in Monsummano Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 5, P. 1, anno 2022);
8 - nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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