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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/09/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1632 /2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, , N.Q. DI Parte_1 Parte_2
EREDI DI GIUSEPPE Parte_2 Parte_3
, N.Q. DI PROCURATORE GENERALE DI LANZA DI SCALEA
[...]
TANCREDI, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Romeo ed elettivamente domiciliati all'indirizzo p.e.c. Email_1
PARTE ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Roberta Tranchida, ed elettivamente domiciliata in Castellammare del Golfo, nella via
Duchessa n. 2/C
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio Controparte_1
domandando al Tribunale la riduzione delle disposizioni testamentarie rese dal de cuius di AL Blasco, deceduto in data 22 .11.2012, nel testamento pubblico del Pt_2
Notaio di Palermo del 20.11.2012 n. rep. 31985, pubblicato il Persona_1
27.11.2013.
Parte attrice, preliminarmente ricostruite le vicende successorie a partire dal decesso di avvenuto nel settembre 2012 (dalla quale erano stati chiamati Persona_2
all'eredità i figli e e la nipote ), CP_2 Controparte_3 CP_4 Pt_2
ha rappresentato che:
- in data 22 novembre 2012 è deceduto di , lasciando quali CP_3 Pt_2
CP_ eredi la moglie, ed i figli, e Controparte_1 CP_5
- i beni da questi relitti comprendono, tra gli altri, quote di immobili siti nei comuni di HI, Roma ed Enna, oltre al complesso edilizio monumentale denominato “Villa AL” in Palermo, nonché gioielli, disponibilità bancarie e un'autovettura, meglio indicati nella dichiarazione di successione n. 385, vol. 9990, ed enucleati alle pagine 3, 4 e 5 dell'atto di citazione, precisando anche il ricorrere di passività quantificate in complessivi
€ 327.074,10;
- con atto del 20.4.2018 (rep. 25251 e racc. 11439) di ha CP_4 Pt_2
ceduto allo zio, la propria quota ereditaria Controparte_6
pervenutale dal defunto padre di , comprensiva anche del CP_3 Pt_2
diritto di agire in riduzione;
- che di è deceduto in data 10.10.2020, nelle more del CP_6 Pt_2
procedimento RG n. 1049/2018 da questi introdotto e conclusosi, una volta riassunto dagli eredi, con sentenza n. 92/2022 che ha dichiarato inammissibili le domande di riduzione proposte, senza pronunzia nel merito;
- che le disposizioni testamentarie del de cuius di si CP_3 Pt_2
CP_ profilerebbero lesive della quota di riserva dei figli e , con CP_5
conseguente richiesta di reintegrazione, previa individuazione e stima dell'asse
2 ereditario anche a mezzo di ctp a firma del Geom. allegata alla CP_7
citazione.
Conseguentemente, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: “I) Ritenere e dichiarare che le attrice, nella loro qualità e diritto, aventi causa di e l'attore Pt_2 Controparte_6 [...]
sono eredi legittimari del de cuius AL Blasco, in virtù delle cessioni, Parte_4 Pt_2
disposizioni e successione dei loro danti causa come specificato, analiticamente, nella parte motiva del presente atto. II) Ritenere e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese dal Sig AL Pt_2
Blasco, specificamente illustrate e riportate nella parte motiva del presente atto e accertate, tecnicamente e monetariamente, attraverso la dettagliata relazione di allegata, con Persona_3
particolari riferimento al tempo della apertura della successione (2021) – dell'intero patrimonio (asse ereditario) – dettagliatamente e giuridicamente descritto e riportato nella relazione notarile Per_4
– ledono la quota di legittima di ed oggi delle aventi causa, odierne
[...] Controparte_8
attrici e dell'attore Parte_5 Parte_4
III) ritenere e dichiarare che l'asse patrimoniale ereditario (massa fittizia dei beni ) di
[...]
al tempo della apertura della successione (2012), ammontava a complessivi Controparte_3
€1.868,169,48, come specificato e dimostrato, tecnicamente ed economicamente in narrativa col supporto della documentazione versata n atti. IV) Ritenere e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 542 c.c. alle attrici e , aventi causa Parte_2 Parte_1
CP della figlia del defunto e di è riservata la Controparte_3 Controparte_6
quota di ¼ del patrimonio. V) Ritenere e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 542 c.c. all'attore , figlio del defunto di AL Blasco, è riservata la quota Parte_4 Pt_2
di ¼ del patrimonio. VI) Ritenere e dichiarare che il defunto , in virtù e ai Pt_2 Controparte_3
sensi dell'art. 542 c.c., poteva disporre liberamente di ¼ del proprio patrimonio relitto e conseguentemente, tenuto conto della quota di legittima assegnata e spettante al coniuge
[...]
, a quest'ultima, compresa la disponibile assegnatale, è devoluta la metà del complessivo CP_1
CP patrimonio relitto, mentre l'altra metà è devoluta, per legge (legittima) ai due figli (oggi
[...]
e e VII) Ritenere e dichiarare che, Pt_2 Pt_2 Pt_1 Parte_1 CP_5
secondo la stima redata dal CTP e la documentazione versata in atti, l'intero patrimonio, al tempo
3 del decesso (20122) di ammontava a € 1.868.169,48 e conseguentemente, Controparte_3
tenuto conto del valore dell'usufrutto e di tutto quanto evidenziato nella c.t.pp. , CP_7 [...]
deve integrare sia la quota di legittima alle attrici CP_1 Parte_6
(1/4 del patrimonio) con la somma di € 372.174,43, sia la quota di
[...]
legittima a (1/4 del patrimonio) con la somma di € 372.174,43. Oltre Parte_4
rivalutazione dal 2012 al momento della decisione. VIII) Ai fini istruttori, ove contestata la consulenza e i valori economici espressi, disporre c.t.u. al fine di: a) valutare la massa CP_7
(patrimonio) ereditaria di al tempo della successione (2012), rivalutandone i Controparte_3
valori alla data del deposito della relazione;
b) calcolare la quota di legittima di pertinenza di
[...]
e di (ex art. 552 c.c.) quantificandone l'ammontare Controparte_8 Parte_4
economico al 2012, rivalutandone i valori alla data del deposito della relazione. IX) Condannare la convenuta a corrispondere la somma di € 372.174,43 o quella maggiore o Controparte_1
minore somma che risulterà dall'istruttoria, alle attrici e Parte_2 Parte_1
, e la somma di €372.174,43 all'attore nella qualità di
[...] Parte_4
legittimari, calcolata nella consulenza tecnica Ippolito o quella che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. X) Con vittoria di spese”.
2. si è costituita (tardivamente) in giudizio con memoria del Controparte_1
7.1.23 chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree sull'assunto dell'inesistenza di alcuna lesione della quota di riserva dei figli del de cuius di;
in CP_3 Pt_2
particolare, la convenuta ha sostenuto il ricorrere di un'erronea valutazione e stima dei beni ereditari come eseguita da controparte. In particolare, relativamente a “Villa
AL”, la convenuta ha osservato che non si sarebbe correttamente tenuto conto della porzione effettiva attribuita al de cuius in sede di divisione operata con sentenza del Tribunale di Palermo n. 1220/2000, così come parimenti della riduzione di valore derivante, oltre che dalla frammentazione del compendio, dalle numerose servitù in favore di terzi di cui tale porzione risulta gravata e dallo stato in cui versava al momento della consegna (stante anche l'assenza di impianto idrico ed elettrico); ha,
4 inoltre, evidenziato la necessaria decurtazione del valore delle singole stanze il cui uso
è stato destinato per testamento ai figli del de cuius.
Con riguardo all'immobile sito in Erice (località ONbianca), ha dedotto CP_1
che questo si trova allo stato grezzo, sottoposto a ordinanza di sospensione dei lavori per abusi edilizi e quindi privo di valore commerciale, essendo i costi di sanatoria superiori al bene stesso. Analoga svalutazione sarebbe da riconoscere ai terreni pertinenziali.
La convenuta ha, infine, segnalato ulteriori errori nelle stime dei terreni siti a
HI e dell'appartamento in Roma, nonché la mancata indicazione nel relictum di ulteriori beni caduti in successione, in particolare dei beni facenti parte del patrimonio relitto dai genitori del de cuius di e e Persona_5 Pt_2 Persona_2
dal nonno materno (duca . Persona_6
Alla luce di tali contestazioni, ha concluso per il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Avviate la parti in mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc, la causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u., depositata il 10.5.2024.
La causa, falliti i tentativi di conciliazione, è stata, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 28.4.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
3. In diritto, l'azione di e e Parte_4 Parte_2 Parte_1
(quest'ultime quali eredi di di , acquirente la
[...] Parte_1 CP_6 Pt_2
quota ereditaria spettante ad di - cfr. all. 20, 22, 56) è diretta ad CP_4 Pt_2
ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico da di (deceduto a Palermo il 22.11.2012), sull'assunto CP_3 Pt_2
che queste abbiano leso la quota di legittima spettante ai figli (cfr. all. 4).
5 Ed invero, con il detto testamento il de cuius, revocando ogni pregressa disposizione testamentaria, ha istituito eredi la moglie, ovvero l'odierna convenuta
[...]
CP_
ed i figli ed , ed ha attribuito alla prima la quota di legittima CP_1 CP_5
e l'intera quota disponibile ed ai figli le rispettive quote di riserva, individuando poi, specificamente, i beni atti a comporre la quota di spettanza della moglie.
Quest'ultima disposizione è certamente rientrante nell'alveo della norma di cui all'art. 733 c.c. posto che il testatore - lungi dall'aver provveduto ad una c.d. divisio inter liberos ex art. 734 cod. civ., ossia ad una divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, con effetti reali ed immediati (ricorrente solamente nel caso in cui il testatore abbia disposto del proprio patrimonio dividendo i suoi beni tra gli eredi in modo analitico, con precisione ed attenta valutazione della loro ubicazione e consistenza, cfr. sul punto Cass.
10797/2009) – si è limitato a dettare le norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione.
All'interno della scheda testamentaria non è contenuto, infatti, alcun riferimento alla volontà di procedere ad una immediata divisione dei beni, posto che il testatore si è limitato ad esprimere la volontà che alla sua morte i beni espressamente elencati fossero attribuiti alla moglie, tanto da prevedere anche che nell'ipotesi di “capienza” del patrimonio sarebbe spettato alla moglie non già solo l'usufrutto ma la piena proprietà della porzione di Villa AL, previsione questa incompatibile con un effetto attributivo diretto, tipico di una divisio inter liberos.
Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito, deve rammentarsi che l'azione di riduzione è un'azione di accertamento costitutivo in quanto presuppone l'accertamento della lesione della legittima nonché delle altre condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Tale azione ha natura costitutiva perché essa modifica il regolamento successorio in quanto, previa dichiarazione di inefficacia "relativa" della disposizione lesiva,
6 determina l'apertura della successione necessaria nella quota di riserva. Ed infatti, la riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario, non derivando da alcuna nullità, rende l'atto soltanto inefficace ex nunc nei confronti del legittimario vittorioso (Cass. 5323/2002)
L'azione di riduzione presuppone l'accertamento della lesione della legittima previo calcolo del valore dei beni spettante ai vari legittimari.
Il procedimento di calcolo è descritto analiticamente nell'art. 556 c.c. e si articola in tre fasi;
in particolare, prima occorre calcolare il valore dei beni relitti secondo il valore che essi hanno alla data di apertura della successione, successivamente alla massa ereditaria accertata devono sottrarsi i debiti facenti capo al de cuius alla data della sua morte, per poi procedere alla c.d. "riunione fittizia" che tiene conto del valore di tutti beni donati in vita dal de cuius secondo il valore attualizzato alla data di apertura della successione: infine sull'asse così formato si determina la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre.
3.1 Risulta dunque preliminare procedere alla ricostruzione del relictum.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti
è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. n.
1357/2017; cfr. anche Cass. 18199/2020; Cass. 27580/2024).
Nel caso in esame gli odierni attori hanno compiutamente assolto all'onere di allegazione suddetto, puntualmente individuando i beni facenti parte del relictum, indicando anche (pure a mezzo di ctp cfr. all. 6) in che misura si sono ritenuti lesi dalle disposizioni testamentarie del de cuius di . CP_3 Pt_2
7 Risulta, peraltro, incontestato tra le parti che nella successione di di CP_3
siano caduti i beni indicati in citazione. Tuttavia, la convenuta ha eccepito il Pt_2
ricorrere di ulteriori cespiti facenti parte del patrimonio relitto dal de cuius.
Tale eccezione, tuttavia, è stata formulata in maniera generica e non circostanziata, non essendo stati indicati tempestivamente in modo chiaro ed analitico gli ulteriori beni che comporrebbero il relictum, profilandosi così inidonea a confutare la ricostruzione così come operata dagli odierni attori.
Ed invero, come è noto, il convenuto ai sensi dell'art. 167 cpc è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, ex multis cfr. Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Di fronte ad una allegazione puntuale e specifica del patrimonio relitto da parte degli attori, sin dall'atto di citazione, la convenuta avrebbe dovuto, altrettanto puntualmente, già nella comparsa di risposta o al più nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., individuare gli ulteriori beni asseritamente facenti parte del patrimonio del de cuius di;
nel caso di specie, invece, si è limitata a CP_3 Pt_2 CP_1
genericamente affermare che in tale patrimonio sarebbero inclusi ulteriori terreni e fabbricati – in alcun modo specificati (ad eccezione del c.d. pozzo ficodindia) - acquistati dal de cuius in forza delle successioni mortis causa dei genitori Per_5
di e e del nonno materno,
[...] Pt_2 Persona_2 Persona_7
Solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., e quindi tardivamente, la convenuta ha allegato consulenza tecnica di parte finalizzata a dettagliare tali asseriti ulteriori componenti del relictum. Senza contare, poi, che alcuna argomentazione difensiva è stata effettivamente spesa nel corpo di tale atto, in seno al quale la parte si
è limitata a domandare l'acquisizione della ctp (a firma del geom. , che, Per_8
come è noto, costituisce una “mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. ex multis Cass. 33504/2023), e priva di valore se non
8 adeguatamente valorizzata nella memoria stessa (si ricordi, in merito, il consolidato principio di diritto espresso da Cass. S.U. 2435/2008 secondo cui “il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione
(cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata”).
Ne discende che, in difetto di un'eccezione tempestiva e specifica, gli ulteriori beni richiamati dalla ctp della convenuta (tutti riassunti nello schema di pag. 56 della relazione preliminare del CTU) non possono essere ricompresi nel calcolo del relictum, Per_ come correttamente operato dal CTU nominato, ing.
Il CTU nel proprio elaborato peritale depositato in data 10.5.2024 ha, infatti, innanzitutto identificato la natura e consistenza dei beni facenti parte dell'asse ereditario relitto dal de cuius di , all'epoca dell'apertura della CP_3 Pt_2
successione; in particolare, sulla scorta di quanto sopra affermato, ha correttamente considerato quali beni facenti parte della massa ereditaria i soli beni allegati dalla parte attrice sulla scorta della documentazione da questa all'uopo prodotta (cfr. fascicolo parte attrice all. 5, 6, 7, 12-19, ed in particolare la relazione notarile di cui all'all. 21, salve le specificazioni di cui si dirà infra), escludendo, invece, quelli indicati dal consulente tecnico di parte della convenuta (ivi incluso il c.d. Foglio Controparte_9
8, p.lla 1303 rispetto al quale ha anche specificamente indicato i motivi della mancata inclusione nell'asse a pag. 56 della relazione peritale, cui si rinvia), efficacemente ed esaustivamente replicando alle osservazioni critiche mosse dallo stesso ctp sul punto
(cfr. Cass. 33742/2022 secondo cui: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del
9 consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”).
Per_
3.2 Le indagini condotte dall'ing. con metodologia appropriata ed estremamente puntuale, hanno consentito di accertare che il patrimonio di Controparte_3
comprendeva, all'epoca della morte, i seguenti beni immobili:
a) Quota dell'immobile sito in Palermo, Via Scordia n. 3, denominato “Villa AL”
(piena proprietà delle unità immobiliari di cui ai subalterni 78 ed 80, foglio 8 del
Comune di Palermo, e relativo giardino pertinenziale, sub 74, 76 e 77).
Il CTU, preliminarmente, effettuata la descrizione del suddetto immobile e le servitù da cui questo è gravato, ha chiarito che le parti in sede di operazioni peritali (cfr. verbale del 19/12/2023 All.
1.1 alla relazione preliminare) hanno concordato che, ai fini della stima, il C.T.U. “potrà fare riferimento alla consistenza risultante dal progetto di divisione dell'ing. prodotto in atti ed approvato dalla Soprintendenza cui è seguita (alla CTU Pt_7
la Sentenza di divisione passata in giudicato”, con l'ulteriore concorde affermazione Pt_7
che “le finiture principali quali i pavimenti, le volte, gli affreschi sono quelli risalenti all'epoca della
CTU nonché alla data di apertura della successione (2012)”, così dovendosi intendere Pt_7
superata ogni questione ed eccezione successivamente formulata dal ctp della convenuta in ordine alla esatta consistenza del detto cespite e sulla effettiva misura delle stanze il cui uso è stato riservato ai figli, nonché sulle migliorie asseritamente apportate in epoca successiva alla morte del de cuius dalla CP_1
Tale bene è stato stimato, alla data del 22.11.12, in € 1.452.000,00 (fabbricato €
1.278.524,00 + terreno € 173.460,00), [vanno disattese le deduzioni svolte dalla convenuta in punto di stima, e correlativamente condivise le valutazioni estimative
10 operate dal c.t.u. in quanto coerenti e lineari (alle pag. 62 - 65 della sua relazione preliminare e ribadite alle pagg. 20 - 29 della relazione conclusiva)];
b) piena proprietà fabbricato sito in Erice, Contrada ON BI, piano terra e primo piano (al C.F. al foglio 141, p.lle 136, 137 e 138 nell'originaria consistenza) e terreno distinto al C.T. al foglio 141, p.lle 135, 108, 115 e 118.
Il CTU ha stimato tale bene, all'epoca di apertura della successione (22/11/2012), in €
21.400,00, tenuto conto del valore nullo del terreno pertinenziale (come pure concordato dalle parti in sede di operazioni peritali) stante la presenza di fabbricato abusivo i cui costi di demolizione superano il valore dell'area di sedime, nonché della decurtazione di un coefficiente del 70% per quanto attiene al fabbricato, poiché allo stato grezzo al tempo dell'apertura della successione, oltre che caratterizzato da
“svariate difformità rispetto alla C.E. rilasciata dal Comune di Erice che avevano dato luogo alla emissione del “Verbale di sequestro e affidamento in custodia giudiziaria” del 1/8/2012 (v. doc. 53 prodotto da parte attrice) e, successivamente, dell'Ingiunzione di rimessa in pristino n. 5 del
12/10/2012 (cfr. pag. 68 e 69 relazione preliminare).
Va rilevato che in seno alla propria comparsa conclusionale la convenuta ha chiesto il riconoscimento in suo favore i diritti di uso e abitazione sul detto immobile spettanti al coniuge ex lege in forza della norma di cui all'art. 540 c.c., determinando il valore dell'usufrutto in € 18.190,00 (gravanti sulla porzione disponibile e, in caso di incapienza, sulla quota di riserva del coniuge e dei figli.).
Orbene, come è noto, il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale (cfr. da ultimo Cass.
7128/2023).
Tuttavia, nella fattispecie, ha tardivamente allegato e, per vero, in alcun CP_1
modo provato che l'immobile sito in Erice nella c.da ON BI fosse, al tempo della morte del coniuge, adibita a residenza familiare della famiglia (circostanza,
11 peraltro, già da escludersi sia in base a dati oggettivi, ovvero dallo stato “grezzo” dell'immobile, sia sulla scorta delle stesse contraddittorie allegazioni della convenuta, la quale ha fatto riferimento ad una mera intenzione del de cuius di destinare l'immobile quale casa familiare). Ne consegue che non può riconoscersi il ricorrere in favore dell'odierna convenuta la riserva dei diritti di uso e abitazione sul detto immobile.
c) Quota pari ad 1/3 indiviso della piena proprietà della pineta litoranea sita nel
Comune di HI (Pisa), località Marina di HI costituita da terreni distinti in catasto al foglio 1 del Comune di HI, particelle 407, 411, 414 e 417.
Previa analitica descrizione di tali terreni, in applicazione del metodo multi- parametrico indicato alle pagine 70 e 71 della relazione preliminare, il più probabile valore di mercato della quota di tali terreni appartenente al de cuius è stato individuato in € 56.100,00 (pari valore complessivo € 168.300,00 diviso 3);
d) Quota pari ad 14/828 indivisi della piena proprietà dell'appartamento sito in Roma,
Via Sistina n. 58/B, p.t., int. 1 distinto al C.F. di detto comune al foglio 479, p.lla 23, sub 3, il cui valore è stato stimato in € 5.660,00 (€ 334.850,00 x 14/828).
Va precisato che va condivisa la scelta del CTU di considerare la quota parte dell'immobile in questione al de cuius nella misura sopra indicata (14/828) in quanto trattasi di circostanza che, oltre che provata per tabulas (anche mediante la relazione notarile sopra menzionata), può ritenersi pacifica in quanto non tempestivamente contestata dalla parte convenuta – la quale per la prima volta, con la ctp allegata alla seconda memoria istruttoria, ha asserito che la quota di titolarità del de cuius fosse in realtà pari ad 1/12, senza peraltro fornire alcun idoneo supporto documentale a tale assunto.
Non può ritenersi invece raggiunta la prova, per le motivazioni puntualmente espresse dal CTU cui si rinvia (pagg. 53 – 55 relazione preliminare) che del patrimonio relitto dal de cuius facciano anche parte gli ulteriori immobili (terreni e fabbricato diruto) siti in Enna e Piazza Armerina (terreni) indicati nella relazione notarile allegata all'atto di citazione (cfr. all. 21), dovendosi, sul punto, precisare che per giurisprudenza costante
12 l'eventuale carenza di prova in merito all'effettiva esistenza di talune componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum (ovvero il donatum) determina l'accoglimento della domanda di riduzione in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione, ma sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio (cfr. in motivazione Cass. 27580/2024).
3.3 Della massa ereditaria fanno altresì parte i seguenti beni mobili registrati e altri beni mobili:
a) Autovettura Peugeot 207, Tg. EG315TL (immatricolazione anno 2011) il cui valore, al novembre 2012, è stato stimato dal CTU in € 9.800,00;
b) quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. 457 della Banca Unicredit
S.p.A. (Palermo) cointestata tra e Rispetto a Persona_2 CP_10
tali beni il CTU ha correttamente fatto riferimento – tanto più che in assenza di alcuna specifica contestazione della stima indicata dagli attori da parte della convenuta all'interno degli atti di causa – al valore complessivo indicato dall'esperto nominato al momento dell'apertura della detta cassetta di sicurezza, ovvero pari ad € 62.680,00, sicché la quota facente parte del patrimonio del de cuius è pari ad € 10.446,67;
c) valore delle giacenze attive su conti correnti bancari, fondo titoli, libretti di risparmio da considerare pari ad € 23.532,47, giusta tabella analitica elaborata dal CTU
(cfr. pag. 73 e 74 relazione preliminare).
Non è possibile procedere all'inclusione del valore dei beni mobili di arredamento nel relictum, dovendosi ribadire che la convenuta ha omesso di indicare tempestivamente ed in modo puntuale i mobili di arredamento (solo indicati in un allegato alla ctp del geom. che sarebbero caduti in successione al fine di consentire una verifica Per_8
giudiziale della congruità del valore dalla stessa attribuito. Ne discende, per la tardività dell'eccezione formulato oltre che in difetto di prova circa la natura, quantità e qualità dei beni mobili di arredamento, gli stessi non possono essere ricompresi nel calcolo del relictum.
13 4. Al valore di tale attivo, pari a complessivi € 1.578.939,13, vanno detratti i debiti sussistenti al tempo della morte, ivi inclusi quelli sorti in occasione e per effetto della morte (dunque, le spese funerarie, successorie, di pubblicazione del testamento, per l'apposizione di sigilli, per la redazione dell'inventario, et similia) e le sopravvenienze passive riferibili al patrimonio ereditario anche se insorte o scoperte post mortem (cd. pesi ereditari, tra cui gli oneri di regolarizzazioni urbanistiche, costi di demolizioni, et similia).
La convenuta con la comparsa di risposta e costituzione (come nella successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) non ha formulato alcuna contestazione alla ricostruzione del passivo così come operata dagli odierni attori, i quali hanno specificatamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio le passività nella misura di
€ 327.074,10 (cfr. all. 10 -19 fascicolo parte attrice).
Pertanto, deve ritenersi dato pacifico ed incontestato, ex art. 115 c.p.c., che i debiti gravanti sul de cuius al momento della morte ammontassero alla misura sopra indicata.
Premesso che alcuna domanda di rimborso né eccezione di compensazione risulta tempestivamente formulata dalla convenuta, va evidenziato che comparsa conclusionale, ha sostenuto di aver provveduto, anche in corso di Controparte_1
causa, al pagamento dei debiti ereditari per un totale di € 98.388,47. Tale circostanza tardivamente allegata, e comunque specificamente contestata dagli attori, risulta in ogni caso totalmente priva di supporto probatorio, non avendo la convenuta prodotto alcun documento da cui trarre la prova dell'effettivo pagamento dei debiti ereditari da parte sua, sicché non potrà in questa sede tenersi conto dell'asserito credito dalla stessa vantato nei confronti degli attori.
5. Non essendovi donatum da sommare al relictum, il valore netto del patrimonio relitto ammonta, conclusivamente, ad € 1.251.865,03 (€ 1.578.939,13 - € 327.174,43).
Su tale valore vanno, dunque, calcolate (ex art. 542 c.c.) la quota disponibile, pari ad
¼, e la cd. quota di riserva spettante ai figli, pari ad ½ del patrimonio ereditario, da
14 dividere in parti uguali tra i due germani di (la quota del coniuge copre il Pt_2 Pt_2
residuo ¼).
Effettuando tali propedeutiche operazioni, si ottiene il valore della quota di riserva spettante a di e agli eredi dell'avente causa di Parte_4 Pt_2 CP_6
) di di pari ad € 312.966,26 ciascuno (1/4 di € 1.251.865,03), Pt_2 CP_4 Pt_2
ed il valore della disponibile, pari ad € 312.966,26.
Per_ Alla luce della puntuale e condivisa relazione tecnica a firma del CTU ing. è emerso che il de cuius, di con il testamento pubblico del CP_3 Pt_2
20/11/2012, ha disposto in favore della coniuge beni per un Controparte_1
valore stimato pari ad € 1.125.383,50 (cfr. pagg. 78 – 79 relazione preliminare) che è eccedente rispetto alla somma della quota legittima di sua spettanza e alla disponibile
(a questa interamente devoluta per volontà del testatore) pari a complessivi €
625.932,52 ( ¼ di € 1.251.865,03 quota di riserva + ¼ di € 1.251.865,03 quota disponibile).
Sulla scorta dei superiori rilievi, risulta dunque accertata la fondatezza della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, avendo gli attori subito, per effetto di queste ultime, ed in particolare nella previsione relativa alla individuazione dei singoli beni atti a comporre la quota della coniuge, una lesione della quota di riserva loro spettante per legge (peraltro, in astratto, pure attribuita dallo stesso testatore).
In particolare, l'attore ha ricevuto beni (in nuda proprietà, Parte_4
diritto d'uso ed in quota indivisa) per l'importo pari ad € 215.569,92 (e non già nella misura di € 225.863,26 come erroneamente indicato dal CTU), considerata: i) la nuda proprietà di porzione di Villa AL incluso giardino pertinenziale e diritto d'uso delle stanze a questi riservate per espressa previsione testamentaria (valore complessivo pari ad € 194.983,26); ii) 1/3 (e non già ½ come erroneamente calcolato dal consulente, considerato che nella successione di tale bene concorre anche la coniuge del de cuius nella frazione di 1/3) dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via
Sistina n, 58/b, piano terra per l'importo pari ad € 1.886,66 (€ 5.660,00/3); iii) 1/3 (e
15 non già 1/2, per le medesime ragioni di cui sopra) della quota dei terreni (pineta costiera) siti in HI (Pisa) per l'importo pari ad € 18.700,00 (€ 56.100,00/3).
L'entità della lesione subita dall'attore è allora pari ad € Parte_4
97.396,34.
Allo stesso modo, le attrici, e Parte_2 Parte_1
aventi causa dalla figlia di , hanno ricevuto beni (in nuda proprietà, CP_4 Pt_2
diritto d'uso ed in quota indivisa) per l'importo pari ad € 210.456,67, considerata: i) la nuda proprietà di porzione di Villa AL incluso giardino pertinenziale e diritto d'uso delle stanze a questi riservate per espressa previsione testamentaria (valore complessivo pari ad € 189.870,01): + ii) 1/3 (e non già ½ come erroneamente calcolato dal consulente, considerato che nella successione di tale bene concorre anche la coniuge del de cuius nella frazione di 1/3) dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sistina n, 58/b, piano terra per l'importo pari ad €
1.886,66 (€ 5.660,00/3); iii) 1/3 (e non già 1/2, per le medesime ragioni di cui sopra) della quota dei terreni (pineta costiera) siti in HI (Pisa) per l'importo pari ad €
18.700,00 (€ 56.100,00/3). Con conseguente ricorrere di una lesione nella quota di riserva pari ad € 102.509,59.
6. Dovendosi a questo punto individuare le modalità con cui reintegrare la quota di riserva spettante agli attori, deve ricordarsi che, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo Cass. 16515/2020; Cass. 39368/2021; Cass. 5978/2024), nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzitutto, come sopra ricordato, accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro.
16 Pertanto, ritiene il Collegio che le modalità con cui reintegrare la quota di riserva debbano consistere anzitutto nel prelevamento dalla massa relitta di una quantità di beni volti a parzialmente integrare il valore della quota lesa.
Le quote di riserva lese potranno esser “composte” attingendo, anzitutto, ai beni non elencati dal testatore quali cespiti atti a comporre la quota della moglie. Dovranno, poi, esser assegnati agli attori tutti i beni mobili e mobili registrati facenti parte della massa (il cui complessivo valore al momento dell'apertura della successione è stato stimato dal CTU in € 43.779,14).
In particolare, il Tribunale ritiene di poter operare la reintegrazione della quota di legittima spettante agli odierni attori mediante assegnazione dei seguenti beni,
- a di : Parte_4 Pt_2
a) il 50% dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sistina n,
58/b, piano terra, distinto al C.F. al foglio 473, p.lla 23, sub 3; valore alla data di apertura della successione: 2.830,00 (€ 5.660,00/2);
b) 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in HI (Pisa), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle 407, 411, 414 e 417, valore alla data di apertura della successione: € 28.050,00 (€ 56.100,00/2);
c) nuda proprietà di porzione di Villa AL e giardino pertinenziale ( foglio 8 del
Comune di Palermo cui ai subalterni 78 ed 80, e relativo giardino pertinenziale, sub
74, 76 e 77) incluso il diritto d'uso delle stanze a questi riservate dal de cuius con il testamento pubblico;
valore alla data di apertura della successione: € 194.983,26;
d) la metà indivisa dell'Autovettura Peugeot 207, Tg. EG315TL (immatricolazione anno 2011); valore alla data di apertura della successione: € 4.900,00 (€ 9.800,00/2);
e) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. 457 della
Banca Unicredit S.p.A. (Palermo); valore alla data di apertura della successione: €
5.223,33 (€ 10.446,66/2);
17 f) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare, per € 11.766,23 (€ 23.532,47/2).
Il tutto per un totale (in valore) di € 247.752,82.
- a di e Parte_2 Pt_2 Parte_1
a) il 50% dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sistina n,
58/b, piano terra, distinto al C.F. al foglio 473, p.lla 23, sub 3; valore alla data di apertura della successione: 2.830,00 (€ 5.660,00/2);
b) 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in HI (Pisa), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle 407, 411, 414 e 417, valore alla data di apertura della successione: € 28.050,00 (€ 56.100,00/2);
c) nuda proprietà di porzione di Villa AL e giardino pertinenziale ( foglio 8 del
Comune di Palermo cui ai subalterni 78 ed 80, e relativo giardino pertinenziale, sub
74, 76 e 77) incluso il diritto d'uso delle stanze riservate dal de cuius con il testamento CP_ pubblico alla figlia;
valore alla data di apertura della successione: € 189.870,01;
d) la metà indivisa dell'Autovettura Peugeot 207, Tg. EG315TL (immatricolazione anno 2011); valore alla data di apertura della successione € 4.900,00 (€ 9.800,00/2);
e) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. 457 della
Banca Unicredit S.p.A. (Palermo); valore alla data di apertura della successione: €
5.223,33 (€ 10.446,66/2);
f) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare, per € 11.766,23 (€ 23.532,47/2).
Il tutto per un totale (in valore) di € 242.639,57.
Ciò posto, dovendosi procedere al contempo nell'ottica del rispetto delle disposizioni testamentarie e delle ultime volontà del de cuius nonché del principio in base al quale l'intangibilità della quota di legittima va intesa in senso quantitativo e non anche qualitativo (essendo al legittimario riservata una quota del valore netto dell'asse e non
18 già l'assegnazione di beni specifici: cfr., ex multis, Cass. 13310/2002; conf. Cass.
2617/2005), può procedersi a reintegrare la residua frazione della quota di riserva spettante agli attori mediante pagamento di un conguaglio a carico della convenuta, in particolare nella misura di € 65.213,44 (312.966,26 – 247.752,82) in favore dell'attore e di € 70.326,69 (312.966,26 – 242.639,57) in favore di Parte_4 [...]
Parte_6 Parte_1
Va rilevato, infatti, in disparte i profili di antieconomicità messi in luce dal CTU(cfr. pag. 81 e 82 relazione peritale preliminare), che: i) non residuano beni economicamente equivalenti alla porzione della residua quota di legittima degli attori, in particolare il valore dell'usufrutto della porzione di Villa AL supera di gran lunga il valore della residua quota di riserva;
ii) l'immobile sito in Erice, c.da ON BI
(del valore stimato in € 21.400,00) - oltre che esser connotato da varie difformità urbanistico-edilizie - è stato attribuito dal testatore alla coniuge, ossia a soggetto legittimario, la quale, in ogni caso, potrebbe ritenere il bene ai sensi del 3° comma dell'art. 560 c.c. in quanto il suo valore non supera la somma del valore della quota disponibile e della quota legittima.
Va, quindi, disposta la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
65.213,44, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore dell'attore e di € 70.326,69, oltre interessi Parte_4
legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di
[...]
Parte_6 Parte_1
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al DM 147/22.
Le spese relative alla CTU, liquidate come da decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
19 disattesa;
in accoglimento della domanda di riduzione avanzata da Parte_4
, a mezzo del suo procuratore generale , e da
[...] Parte_3 Pt_2
di e nei confronti di
[...] Pt_2 Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie rese con testamento pubblico Notaio del 20/11/2012 da di , deceduto in data CP_3 Pt_2
20.11.2012, in favore di per il valore eccedente la quota Controparte_1
disponibile dal testatore;
- dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore
[...]
mediante assegnazione a quest'ultimo di: i) quota del 50% dei Parte_4
14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sistina n, 58/b, piano terra, distinto al C.F. al foglio 473, p.lla 23, sub 3; ii) quota di 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in HI (Pisa), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle 407, 411, 414 e 417; iii) nuda proprietà della porzione di Villa AL e giardino pertinenziale ( foglio 8 del Comune di
Palermo cui ai subalterni 78 ed 80, e relativo giardino pertinenziale, sub 74, 76
e 77) incluso il diritto d'uso delle stanze a questi riservate dal de cuius con il citato testamento pubblico;
iv) la metà indivisa dell'Autovettura Peugeot 207,
Tg. EG315TL; v) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. 457 della Banca Unicredit S.p.A. (Palermo); vi) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare;
il tutto per un valore di € 247.752,82;
- dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante alle attrici
[...]
e mediante assegnazione a Parte_2 Parte_1
queste ultime di: i) quota del 50% dei 14/828 della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Sistina n, 58/b, piano terra, distinto al C.F. al foglio 473, p.lla 23, sub 3; ii) quota di 1/6 dei terreni (pineta costiera) siti in
HI (Pisa), distinti in catasto al foglio 1 del detto Comune, particelle
20 407, 411, 414 e 417; iii) nuda proprietà della porzione di Villa AL e giardino pertinenziale ( foglio 8 del Comune di Palermo cui ai subalterni 78 ed 80, e relativo giardino pertinenziale, sub 74, 76 e 77) incluso il diritto d'uso delle
CP_ stanze riservate dal de cuius alla figlia con il citato testamento pubblico;
iv) la metà indivisa dell'Autovettura Peugeot 207, Tg. EG315TL; v) il 50% della quota parte dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. 457 della Banca
Unicredit S.p.A. (Palermo); vi) il 50% di tutte le giacenze attive su conti correnti, depositi di risparmio e fondo titoli, analiticamente individuate dal
CTU alle pag. 73 e 74 della sua relazione preliminare;
il tutto per un valore di €
242.639,57;
[...
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_4
, a titolo di conguaglio, della complessiva somma di € 65.213,44, oltre Pt_4
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
e a titolo di conguaglio, della
[...] Parte_1
complessiva somma di € 70.326,69, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre € 552,30 per esborsi, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali pari al 15% del compenso totale;
- pone, definitivamente, le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso in Trapani, nella Camera di Consiglio del 10.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Dott. Michele Ruvolo
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