Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 034 74 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto Resorcine at SEZIONE TERZA CIVILE dar i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 12299/98 Dott. Vincenzo 14970/98SALLUZZO Consigliere VARRONE Rel. Consigliere Cron. 7211 Dott. Michele Consigliere Rep. 156 Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 27/11/co ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASI AZIONE C.I.D.A. CENTRO INTERNAZ DISTRIBUZIONE ABBIGLIAMENTO UFFICIO COPIE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ichiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. elettivamente domiciliata in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, per diritti L. 6000 presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che la 9 2001 CANCELLERE difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO ROMEO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA contro elettivamente domiciliato in ROMA STELLA SALVATORE, presso lo studio dell'avvocato VIA CICERONE 49, che la difende, giusta delega in BERNARDINI,2000 ANTONIO 1914 atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio - SCIDERI dal Sig. nonchè
contro
-per diritti 6000 SPED SRL, CAMERA 1.23 MAG 2001. COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AL CANCELLIERE AGRICOLTURA DI PALERMO, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
CANCELLERIA - intimati e sul 2° ricorso n° 14970/98 proposto da: NAZIONALE DEL LAVORO SPA, con sede in Roma, in BANCA persona del suo legale rappresentante pro tempore, 00119579 elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta procura speciale per TA IO difende, Richiesta copia studio dal Sig. DE ANSELLS Liguori di Roma del 21/07/98 rep. n. 111042; per diritti 16600 11 08 GIU 2001 controricorrente e ricorrente incidentale IL CANCELLIERE
contro
C.I.D.A. SRL, CO DI DI;
A intimati avverso la sentenza n. 141/98 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 22/12/97 e depositata il 24/02/98 (R.G. 829/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
CANCELLERIAS udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito l'Avvocato Lucio DE ANGELIS;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 13, 18 e 19 aprile 1989 la C.I.D.A. s.r.l. (Centro Internazionale Distribuzione Abbigliamenti), in persona del legale rappresentante CO DI DI e quest'ultimo in proprio convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, il notaio SALVATORE STELLA e la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di Palermo, esponendo: - che, in data 18/3/1987. la C.I.D.A. aveva rimesso alla Ditta Sorelle Marchetti s.n.c., di Modena, l'assegno n. 1692256.07 dell'importo di L. 2.282.766, tratto dalla società attrice sul conto corrente intrattenuto dalla stessa presso l'agenzia n. 1 di Palermo della B.N.L.: - che detto assegno era stato rubato prima di pervenire alla destinataria (circostanza, questa, di cui era stata data tempestiva comunicazione all'istituto di credito con lettera del 25.3.1987): - che, successivamente, l'assegno era stato presentato per l'incasso presso la B.N.L., la quale lo aveva fatto protestare in data 8.4.1987 dal notaio convenuto, con la causale "assegno dichiarato rubato", giusta denunzia fatta alle competenti autorità; che, nel relativo verbale, il notaio suddetto aveva descritto il titolo come " "assegno intestato a DI DI, ... residente in [...]47; - che il protesto come sopra levato era stato successivamente pubblicato nel bollettino ufficiale dei protesti a nome del DI DI con la causale "18" ("conto chiuso") piuttosto che con quella esatta "assegno rubato" corrispondente al n. 14. Ciò premesso, gli attori chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni - quantificati in L.
1.100.000.000 per la C.I.D.A. ed in L. 600.000.000 per il DI DI - precisando che le condotte colpose dei convenuti consistevano, per la B.N.L.: 1) nell'avere erroneamente dichiarato al notaio che l'assegno era stato emesso dal DI DI, e non dalla C.I.D.A., e nel fornire un indirizzo diverso da quello effettivo;
2) nel non avere comunicato tempestivamente la levata del protesto;
3) nel non avere rilasciato la certificazione richiesta con le lettere racc. dell 11/5/1988 e del 2/6/1988; per il notaio, nel non avere accertato con la dovuta diligenza l'emittente dell'assegno; per la Camera di Commercio, nell'avere pubblicato il protesto con la suddetta causale "18" (cioè conto chiuso) invece che "14". La CAMERA DI COMMERCIO di Palermo contestò la fondatezza delle domande, rilevando di avere provveduto alla rettifica dell'errore non appena era venuta a conoscenza dello stesso;
dedusse inoltre che responsabile al riguardo doveva essere considerata la società S.P.E.D. s.r.l., a cui essa convenuta aveva affidato l'incarico di provvedere all'elaborazione dei dati, alla stampa ed alla pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti cambiari;
pertanto, chiese ed ottenne di chiamare in giudizio tale società sul presupposto che la causa le fosse comune. Il notaio STELLA, la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e la S.P.E.D. contestarono, ciascuno per quanto di ragione, le pretese azionate nei rispettivi confronti;
in particolare quest'ultima addusse che l'erronea indicazione della causale del protesto costituiva mero errore materiale, inidoneo ad arrecare pregiudizi. Nel corso del giudizio venne disposta, su ricorso degli attori ex art. 700 c.p.c., la pubblicazione su tre quotidiani, a spese della S.P.E.D., di un comunicato stampa volto a rendere noto l'errore della pubblicazione del protesto e la sua riferibilità alla C.I.D.A.. Espletata una consulenza tecnica di ufficio l'adito Tribunale, con sentenza 17 aprile 1996, condannò la S.P.E.D. s.r.l. al pagamento, in favore della C.I.D.A. s.r.l., della somma di L. 181.720.000 oltre agli interessi, ed in favore del DI DI, della somma di L. 24.272.000, oltre agli interessi;
dispose sulle spese secondo la soccombenza nell'ambito dei relativi rapporti e rigettò le domande proposte nei confronti degli altri convenuti, compensando integralmente le spese nell'ambito dei suddetti rapporti. Proposero gravame la S.P.E.D. ed in via incidentale la C.I.D.A. ed il DI DI nonché il notaio STELLA e la B.N.L. s.p.a. (a seguito della privatizzazione dell'originario istituto di diritto pubblico) in punto spese e la C.C.I.A.A. in via condizionata e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 24 febbraio 1998, condannò la S.P.E.D. s.r.l. e la C.C.I.A.A., in solido, al pagamento, in favore del DI DI, della somma di L. 7.000.000, pronunciando altresì un'articolata condanna e compensazione delle spese dei due gradi. Ritenne il giudice dell'appello, per quanto ancora possa rilevare: che la S.P.E.D. era stata chiamata in giudizio non (soltanto) per garanzia ma soprattutto per pretesa comunanza di causa;
che il protesto era stato levato, per errore notarile, al DI DI in quanto persona fisica, cosicché dovevano respingersi le domande proposte dalla C.I.D.A.; che peraltro anche la C.C.I.A.A. doveva ritenersi legittimata passiva in quanto istituzionalmente responsabile della pubblicazione dei protesti;
che per quanto riguardava il pregiudizio patito dal DI DI, esso era costituito dal discredito sia personale, sia commerciale, ma comunque di entità assai modesta (3 milioni, rivalutato all'attualità a 5 milioni, con gli interessi secondo la più recente giurisprudenza); che la C.C.I.A.A. aveva diritto di rivalersi, nei confronti della S.P.E.D., di quanto avesse dovuto eventualmente sborsare al DI DI in virtù della presente sentenza. Hanno proposto ricorso per cassazione la C.I.D.A. ed il DI DI, affidandolo a quattro motivi. Hanno resistito il notaio STELLA e la B.N.L. s.p.a. con distinti controricorsi, quest'ultima proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, relativi alla stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. sul punto decisivo della controversia relativo alla titolarità attiva del rapporto risarcitorio dedotto in giudizio, che il Tribunale aveva riconosciuto ad ambedue gli attuali ricorrenti e che il giudice di appello ha limitato al DI DI in proprio. La censura non coglie nel segno. Essa è già stata adeguatamente confutata dalla Corte palermitana con duplice argomentazione. Da un lato, distinguendo la soggettività giuridica della società da quella individuale dell'amministratore, al cui nome esclusivo era stato levato il protesto, per errore del notaio STELLA;
distinzione che non era vanificata dal preteso rapporto di immedesimazione organica corrente tra i due soggetti, che se può avere rilevanza sul piano economico, non impinge su quello giuridico, come evidenziato dalla stessa impostazione della doglianza (pag. 11 del ricorso: "il commercio crea regole economiche che si sostituiscono alle regole del diritto"), secondo la quale il protesto elevato nei confronti del DI DI investiva anche la società di capitali dallo stesso amministrata. in un giudizio di inaffidabilità da parte degli operatori commerciali. Dall'altro, affermando che anche a volere superare tale decisiva considerazione, mancava comunque la prova di un nesso causale tra il protesto ed il pregiudizio lamentato dalla C.I.D.A. e riconosciuto dal C.T.U., con valutazioni peraltro ritenute incongrue ed inaccettabili. Ora questa seconda ragione non è stata investita con il motivo in esame, M bensì con il terzo, che denuncera un ulteriore vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) relativo alla ritenuta inattendibilità delle conclusioni del C.T.U. Sul punto, l'impugnata sentenza, a fronte del danno lamentato dalla società nel minor utile corrispondente alla quota di ricarico medio su taluni ordinativi di merce revocati dopo il protesto e nella conseguente necessità di ricorso al gravoso credito bancario, ha osservato in contrario che il volume di affari della s.r.l., pur dopo la pubblicazione del protesto, aveva continuato a crescere nel biennio 1987/89, che i bilanci avevano evidenziato significativi incrementi degli utili e dei ricavi, che il giro di affari dal 1988 al 1990 non aveva subito alcuna riduzione e che la progressiva riduzione del ricarico medio sulle merci vendute non poteva essere collegata eziologicamente con certezza al protesto, restando così assorbito l'ultimo profilo di danno riferito all'indebitamento bancario. Si tratta di argomentazioni che non violano alcuna disposizione normativa (peraltro neppure denunciata) e che sotto il profilo motivazionale raggiungono un grado di completezza e congruità da renderle incensurabili in cassazione. Il primo motivo va, pertanto, rigettato, restando confermata l'esclusiva titolarità del DI DI in proprio quale soggetto attivo del rapporto dedotto in giudizio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano il vizio della motivazione, oltre che sul diniego della titolarità attiva anche a favore della C.I.D.A. di cui al motivo precedente, su altro punto decisivo della controversia relativo all'assenza di responsabilità della B.N.L. e del notaio STELLA, con violazione del principio della c.d. regolarità causale, malgrado la prima avesse erroneamente comunicato al notaio che l'assegno era stato emesso dal DI DI in proprio ed il secondo non avesse esercitato la dovuta diligenza nell'individuazione dell'emittente del titolo. Si tratterebbe di due comportamenti senza i quali - a dire dei ricorrenti - il DI DI non sarebbe mai stato inserito nell'elenco dei soggetti protestati. La censura ha un'indubbia carica di suggestione, anche perché l'impugnata sentenza non ha esplicitamente motivato circa la carenza di efficienza causale della condotta della B.N.L. e del notaio;
tant'è che l'Istituto bancario lamenta, nel ricorso incidentale, l'omesso esame di tutte le difese articolate al fine di suffragare la sua estraneità nella produzione dell'evento dannoso. Ma a ben riflettere tutta l'impalcatura decisionale dell'impugnata sentenza è costruita nel senso dell'affermazione della responsabilità, in primis, della S.P.E.D., autrice dell'erroneo protesto, in virtù della piena autonomia organizzativa derivante dalla scrittura d'appalto del 15/4/82; responsabilità estesa anche alla C.C.I.A.A. dal momento che la pubblicazione dei protesti sul bollettino ufficiale costituisce attività ad essa riservata dalla legge in via esclusiva, il cui esercizio rientra quindi nelle finalità istituzionali dell'ente pubblico, ancorché come nella specie ne abbia delegato la materiale - gestione ad altro soggetto non con lo strumento concessorio ma con negozio privatistico. Questo significa che il giudice del gravame ha escluso, nei confronti della B.N.L. e del notaio, qualunque efficacia causale del danno, nel senso che quest'ultimo si è prodotto in virtù della condotta della sola S.P.E.D. (della quale peraltro è chiamata a rispondere, non foss'altro per mancanza di vigilanza e di controllo, la C.C.I.A.A.). restando relegata la condotta degli altri soggetti a mero antecedente, privo di rilevanza eziologica. Ed allora la censura si spunta in quanto volta a contestare non una violazione di legge ma un apprezzamento di fatto, correlato alla particolarità della fattispecie, la cui motivazione appare sufficiente da renderla incensurabile in cassazione. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Resta da esaminare quella parte del terzo motivo che denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto dell'ammontare del danno riconosciuto in misura assai modesta al DI DI (essendo stato già escluso quello della C.I.D.A.), danno lamentato invece con particolare riguardo alla revoca del mandato da parte della ditta Real's ed alla riduzione dell'ambito territoriale del mandato da parte della ditta Alessandra. Ad ambedue le prospettazioni ha replicato la Corte territoriale, affermando che alla stregua delle risultanze istruttorie, non emergeva alcuna prova del nesso causale tra il protesto e le ipotizzate conseguenze patrimoniali (nel primo caso mmɩ perché la revoca della connessione era avvenuta dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione del protesto, nel secondo perché non era stato dimostrato un effettivo pregiudizio). Trattasi, anche per questo aspetto, di motivazione analitica, che esamina le risultanze peritali in maniera articolata e ragionata, dissentendo dalle conclusioni del C.T.U. con appropriati rilievi e concludendo con il riconoscimento di un pregiudizio "davvero modesto", sia sotto il profilo del discredito personale che della reputazione commerciale. Motivazione comunque sufficiente a neutralizzare le censure mossele, che vengono pertanto disattese. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano un ulteriore vizio della motivazione nell'affermazione che trattandosi di illecito di natura colposa, non erano risarcibili i danni non prevedibili (arg. ex art. 1225 c.c.). mentre, al contrario, nell'ambiente commerciale, i danni determinati da un protesto rientrano nella sfera degli eventi notori. Neppure l'esposta doglianza è fondata. A parte il rilievo che essa riguarda eventualmente il danno preteso dalla C.I.D.A. alla quale, per quanto sopra detto, è stata negata la titolarità attiva del rapporto risarcitorio, è agevole notare che trattasi, comunque, di affermazione affiancata ad altre, come tale senza una valenza decisiva nella trama argomentativa della sentenza. A rigore, pertanto, la censura è inammissibile. In virtù di tutte le esposte considerazioni, il ricorso principale va pertanto rigettato. Non è superfluo aggiungere che esso si è articolato in quattro censure. tutte attinenti non a violazioni di legge ma a vizi della motivazione, che a fronte delle argomentazioni, congrue e logiche, dell'impugnata sentenza, si risolvono nell'inammissibile richiesta di una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella effettuata dal giudice del gravame e conforme alle aspettative delle parti ricorrenti. Il ricorso incidentale, essendo condizionato, resta assorbito. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare in toto, fra tutte le parti, le spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato, compensando fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Varſinſin. Schaloomed IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositat in Cancelleria 60000 Ogal, # 9 MAR 2001 0000 IL GANGELLIERE Giovanni GiambattistaPh y UFFICIO DELLE ENTRATE ROM a 19 APR. 200 Registrato in data Jato 18636 versote 310.000 trecentodiecimic p. Il Dirigent Ar bervizi (Dott.ssa Mari O DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. RACCICHINI)