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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16931 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8998 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Duccio C.F._1
Galimberti n. 27 presso lo studio degli avvocati Gabriele Di Palma e Gianluigi Mattei che lo rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su foglio separato in atti.
-Parte attrice -
E
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. P.IVA_1
101, presso e nello studio degli avv.ti Emiliano Adanti e Roberto Denicolai, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
-Parte convenuta –
NONCHE'
Controparte_2
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Alberici ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-Chiamata in causa-
Oggetto: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da verbale del 3.7.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di costituzione e risposta della convenuta e della chiamata in causa, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
-Fatto
Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi il Tribunale di Roma, la per Controparte_1 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il negligente comportamento ed il grave ed esclusivo inadempimento, nonché la violazione della regola dell'arte nell'esecuzione delle opere commissionate, della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alle obbligazioni contrattuali stipulate con il Sig.
[...] Pt_1
nonché alle pratiche amministrative e burocratiche obbligatorie prodromiche
[...] alla installazione degli impianti;
- per l'effetto, dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra il Sig. e la a Parte_1 Controparte_1 causa del grave ed esclusivo inadempimento di quest'ultima, in merito alle opere commissionate, nonché alle pratiche amministrative e burocratiche obbligatorie prodromiche alla installazione degli impianti;
- condannare la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla restituzione degli importi incassati a fronte della
[...] vendita e della installazione degli impianti acquistati dal Sig. pari ad Pt_1
€.15.354,76 (IVA compresa), ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_1
a corrispondere al Sig. l'importo di €.3.000,00 (come indicato nella CTU Pt_1 dell'Ing. , ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso Per_1 di causa, per la rimozione di tutti gli impianti dalla stessa installati presso l'abitazione di parte attrice, sita in via Cavareno n. 14 - Roma e per il ripristino dello status quo ante la realizzazione delle opere ovvero, in subordine, a provvedervi immediatamente a proprie cura e spese;
- condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_1
a rifondere al Sig. i costi aggiuntivi dallo stesso sopportati quale Parte_1 conseguenza del mancato funzionamento degli impianti, come quantificati nella perizia di parte, pari ad €.337,29 in ragione di anno per il mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico, €.30,00 in ragione di anno per il mancato funzionamento dell'impianto solare termico, con decorrenza gennaio 2017, €.800,00 per il mancato funzionamento della caldaia;
- condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni derivati al Sig. dall'impossibilità di godere di un Pt_1 impianto il cui costo aveva corrisposto integralmente, dall'aver dovuto procedere a radicali interventi di muratura all'interno della propria abitazione in ragione della installazione di impianti che si sono rivelati non funzionanti, non a norma né a regola
d'arte, dall'aver dovuto tollerare le continue ma vane rassicurazioni della convenuta circa una celere risoluzione delle problematiche segnalate che si quantificano in
€.5.000,00, ovvero il diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
- il tutto oltre interessi dalla domanda;
- con espressa riserva di agire in separato giudizio onde ottenere la quantificazione del danno derivante dalla perdita delle detrazioni fiscali se, al momento della installazione di nuovi impianti della stessa tipologia, gli stessi risulteranno ancora sussistenti per legge;
- con condanna della convenuta alla refusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per
A.T.P. n.r.g. 77639/17 e, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari sia del procedimento per A.T.P. n.r.g. 77639/17 che del presente giudizio, ai sensi del D.M.
55/2014 e s.m.i.”.
Con comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la contestando tutte le richieste Controparte_1 attoree e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare: - fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa della Compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede con Controparte_2 sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45 a norma dell'art. 269 c.p.c.; 2) nel merito: - accertare l'insussistenza dei requisiti richiesti per la risoluzione del contratto, trattandosi eventualmente di inadempimento di lieve entità (peraltro causato dal comportamento di parte attrice) e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta, poiché connessa in via diretta e/o mediata alla richiesta di risoluzione contrattuale;
- in via subordinata sempre nel merito accertare, con eventuale convocazione del CTU dell'ATP
a chiarimento e/o con la nomina di un nuovo CTU sempre all'esito delle prove testimoniali richieste, la mancanza di qualsivoglia responsabilità della
[...] nell'esecuzione delle opere commissionate dal Sig. che Controparte_3 Parte_1 le opere eseguite dalla in esecuzione delle offerte nn. 142 Controparte_3 bis del 22/11/2016 e 186 del 13-16/01/2017 – le sole sottoscritte dal Sig. - sono Pt_1 state effettuate a “regola d'arte”, non presentando alcun vizio e/o difformità, e che le stesse sono conformi ai requisiti oggetto delle offerte accettate dallo stesso Sig. Pt_1
e sempre, per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione contrattuale avanzata, nonché quelle risarcitorie e di reintegrazione, nonché – infine - tutte quelle frutto della domande
a esse connesse;
- in via riconvenzionale accertare il mancato pagamento da parte del
Sig. della pratica paesaggistica presentata dalla Pt_1 Controparte_3 nonché l'installazione, sempre a favore del Sig. del Kwp aggiuntivo (non Pt_1 ricompreso nelle offerte sottoscritte dallo Stesso Sig. , per un importo di circa Pt_1
2.500,00 oltre IVA e, per l'effetto condannarlo - in virtù della domanda riconvenzionale spiegata - al pagamento dell'importo complessivo di € 2.750,00 come da fattura in atti o alla maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito del giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo Compagnia Controparte_2
, in persona del le-gale rappresentante pro tempore, con sede con sede legale in
[...] Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, tenuta a mantenere indenne da ogni eventuale e non creduta conseguenza negativa e scaturente dal presente giudizio, ivi comprese le spese legali sostenute per la chiamata in causa, e in ogni caso a rimborsare alla
[...] quanto eventualmente dovesse essere tenuta a pagare sempre Controparte_3 in conseguenza del presente giudizio e/o di quello dell'ATP e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma che sarà determinata all'esito del presente procedimento;
4) in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge, nonché a rifondere all'odierna convenuta le spese di patrocinio della fase di ATP (cfr . All.to D)”.
Con provvedimento del 7.5.2019 il giudice autorizzava la chiamata in causa di terzo
, la quale si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1) in via principale rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della , perché infondata in fatto ed in diritto per Controparte_2 tutti i motivi esposti nel presente atto e comunque perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
2) sempre in via principale e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, voglia comunque, rigettare la domanda di garanzia e manleva svolta dalla nei confronti della odierna comparente per la inoperatività Controparte_3 delle garanzie di polizza per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e, nella altrettanto deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dalla nei confronti della Controparte_3 [...]
voglia comunque limitare l'ammontare del risarcimento che dovesse Controparte_2 in denegata ipotesi essere ritenuto dovuto dalla odierna concludente esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con la sola condotta della ditta assicurata, detratta la quota di danno ascrivibile a parte attrice e/o a terzi, e, comunque in base e nei limiti delle pattuizioni e condizioni contrattuali, detratto lo scoperto e/o franchigia, rigettando ogni diversa e superiore domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata anche in punto al quantum ed al nesso causale con l'evento; voglia in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia e manleva inerente alla richiesta di restituzione degli importi versati da parte attrice in favore della ditta assicurata per i lavori oggetto del presente giudizio per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con ogni conseguenza in ordine alle spese competenze ed onorari del presente giudizio”
La causa subiva diversi rinvii per la pendenza tra le parti di trattative di bonaria definizione della controversia e dopo un rinvio ex art- 309 c.p.c., all'udienza del 2.10.23 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, poi rimessa sul ruolo ed assunta nuovamente in decisione all'udienza del 2.7.25.
-Diritto
Il presente giudizio di merito è stato introdotto dal Sig. in esito al Parte_1 precedente procedimento di ATP RGN 77539/2017.
Nel predetto procedimento il ricorrente, lamentando numerosi disservizi e Cont inadempienze da parte di - tra cui problemi tecnici, il mancato rispetto delle specifiche pattuite (come l'orientamento a sud dei pannelli) e gravi carenze burocratiche relative alle necessarie autorizzazioni -, ha richiesto al tribunale di determinare l'eventuale mancata e/o inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali della
[...]
quantificando nel contempo il danno da esso patito a seguito Controparte_3 dell'eventuale inadempimento della Società odierna convenuta agli obblighi contrattualmente assunti.
Dalle emergenze documentali dell'ATP, risulta che sulla base delle offerte e dagli accordi intercorsi tra le parti, ha commissionato al consulente esterno della Parte_1 [...]
l'installazione di un sistema energetico integrato per la sua Controparte_1 abitazione i cui componenti principali del progetto erano:
• Caldaia a condensazione con installazione di valvole termostatiche sui radiatori.
• Impianto fotovoltaico da 2 kWp (poi ampliato a 3,3 kWp) con sistema di accumulo.
• Impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.
• Impianto di condizionamento a pompa di calore per riscaldare la taverna. Cont Sebbene gli impianti da installare fossero portati a compimento dalla sono sorte tra le parti profonde divergenze su come il lavoro è stato eseguito e sui risultati finali.
Al riguardo il ricorrente deduce che:
- l'installazione fu eseguita in violazione della regola dell'arte citando come esempi l'errata posizione del vaso d'espansione della caldaia (installato sul circuito caldo anziché quello freddo) la posizione errata dell'impianto fotovoltaico e l'impossibilità di effettuare la manutenzione ordinaria del condizionatore a causa della sua collocazione;
- le prestazioni degli impianti non rispettano le promesse in particolare, il ricorrente si aspettava che il condizionatore funzionasse utilizzando esclusivamente il surplus di energia fotovoltaica e che l'impianto solare termico avesse una resa specifica (es. acqua a 35°C in una giornata invernale);
- gli accordi contrattuali erano legati a condizioni "inderogabili" pattuite verbalmente, come il posizionamento dei pannelli fotovoltaici e solari sulla falda del tetto esposta a Sud e la conclusione dei lavori entro 2016; Pt_2
Cont
- ha "dimenticato" di richiedere autorizzazioni essenziali, come quella paesaggistica, prima di iniziare i lavori, dimostrando grave negligenza e causando ritardi e incertezze sulla regolarità dell'impianto. Cont La sui punti chiave del disaccordo, controdeduce che:
- le opere sono state eseguite a regola d'arte, conformemente allo stato dei luoghi e alle specifiche richieste del cliente, citando ad esempio, la difficile accessibilità del condizionatore derivata dalla scelta del cliente di non avere botole di ispezione per motivi estetici;
- le aspettative del cliente, quanto alla performance degli impianti, non erano realistiche né garantite contrattualmente e che il ricorrente era stato avvisato che un condizionatore più potente (da 18000 BTU, da lui richiesto in sostituzione di quello da 9000 BTU) avrebbe certamente richiesto un prelievo di energia dalla rete;
- l'unico accordo valido è l'offerta sottoscritta dal (documento n. 142bis, Pt_1 che non menziona queste condizioni e che le aspettative specifiche del cliente non erano mai state formalizzate in un contratto;
- quanto invece alla gestione delle pratiche amministrative non era inclusa nel contratto finale firmato dal cliente (n. 142bis). Aggiunge che il Sig. aveva Pt_1 inizialmente rifiutato di inserire la gestione delle pratiche nel contratto per risparmiare sui costi, comunicando che avrebbe provveduto con tecnici di sua fiducia. Inoltre, è stato il Sig. stesso a bloccare il processo, rifiutandosi di Pt_1 pagare i diritti di allaccio ad . CP_5
Dunque, da tali risultanze, emerge chiaramente che il conflitto tra le parti nasce da una profonda differenza tra le aspettative del Sig. basate in parte su promesse e Pt_1 Cont accordi verbali con un collaboratore esterno della tale sig. , e gli Persona_2
Cont obblighi specifici e più limitati contenuti nel contratto nr. 142 bis sottoscritto con
Di fronte a due ricostruzioni così divergenti, ha dunque azionato il Parte_1 predetto procedimento ex art. 696bis c.p.c. finalizzato alla composizione bonaria della lite, al quale hanno partecipato e Controparte_1 CP_2
La difesa del dunque, tenuto conto delle offerte contenute nelle diverse mail Pt_1 scambiate tra le parti nel periodo tra ottobre 2016 e gennaio 2017 e delle inadempienze riscontrate dal CTU – che ha accertato la violazione della “regola dell'arte” nell'installazione degli impianti ( inclusi fotovoltaico, solare termico, caldaia e pompa di calore, presso l'abitazione del sig. ), ha invocato nel presente Parte_1 procedimento l'applicazione della tutela del Codice del Consumo, che prevede l'inversione dell'onere della prova a favore del cliente, sostenendo che le azioni intraprese dalla convenuta costituiscono pratiche commerciali scorrette, sleali e CP_6 ingannevoli e chiede al Tribunale di pronunciarsi sulla risoluzione del contratto e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Di contro la convenuta costituendosi in giudizio con domanda riconvenzionale, sostiene che le opere realizzate e gli impianti installati nell'appartamento dell'attore, oltre ad essere adatti all'uso convenuto e conformi a quanto contrattualmente pattuito, sono efficienti e funzionanti come rilevato dal CTU e che le indicazioni date dal CTU possono solo essere afferenti a eventuali e piccole migliorie e/o aggiustamenti che possono essere effettuati con delle irrilevanti lavorazioni, per cui ha richiesto il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e con essa anche le ulteriori domande avanzate collegate in via diretta e/o mediata all'azione di risoluzione e la condanna dell'attore dell'importo di €
2.500,00 oltre IVA per la pratica paesaggistica non compresa nel contratto e mai pagata e per il Kwp aggiuntivo installato, come da fattura emessa e di cui è oggetto l'apposita domanda riconvenzionale spiegata (cfr. all.to. B).
Passando dunque all'esame della consulenza tecnica d'ufficio, l'ing. ha Testimone_1 analizzato gli impianti e ha redatto una relazione tecnica le cui conclusioni principali sono state quelle di confermare l'esistenza di difetti di installazione reali e violazioni della
"regola dell'arte". Tuttavia, la valutazione economica di questi difetti (€ 3.000,00) è risultata molto inferiore alle richieste risarcitorie del cliente, ridimensionando la portata finanziaria dell'inadempimento.
Più specificamente:
1. Pannelli Fotovoltaici:l'esperto ha accertato il buon funzionamento dei pannelli fotovoltaici ed ha stimato che la perdita di produzione dovuta all'ombreggiamento parziale (causato da comignoli e dal pannello solare termico) è di circa il 10%, un valore considerato "fisiologico" e accettabile. Ha inoltre concluso che lo spazio limitato sul tetto
è stato utilizzato in maniera efficace.
2. Difetti Tecnici: la perizia ha confermato l'esistenza di alcuni difetti oggettivi nell'installazione, tra cui l'errata installazione del vaso d'espansione della caldaia, la carente aerazione del locale inverter/batterie e la non corretta accessibilità del condizionatore per la manutenzione.
3. Condizionatore: il CTU ha concluso che le aspettative del ricorrente non possono ritenersi realistiche, data che la potenza del condizionatore installato, non è tecnicamente possibile utilizzarlo con la sola energia prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico e che per il suo funzionamento è necessario un prelievo di energia dalla rete elettrica.
4. : responsabilità condivisa. L'esperto ha individuato una doppia CP_7 responsabilità: la mancata presentazione delle pratiche amministrative (come la richiesta Cont di nulla osta paesaggistico) era un onere a carico di basandosi sulle offerte precedenti (n. 137 e 142), mentre il mancato pagamento dei diritti per l'allaccio alla rete elettrica è attribuibile al Sig. Pt_1
5. Stima del danno: il CTU ha quantificato i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi precedente ai lavori in € 3.000,00 oltre IVA.
Va evidenziato altresì che nelle more del giudizio e nonostante le eccezioni contrattuali
(inoperatività della polizza) e nonostante la quantificazione indicata dal CTU (euro
3000,00), la , nelle note depositate in data 03.11.21, ha Controparte_2 manifestato la disponibilità ad offrire la somma di euro 5.000,00 e tuttavia l'attore non ha aderito.
Tenuto conto delle risultanze della CTU e delle conseguenti superiori considerazioni, ne deriva che la domanda dell'attore di risoluzione del contratto non può essere accolta atteso che ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo, l'inadempimento di lieve entità non consente la risoluzione del contratto. Infatti, la risoluzione è un rimedio estremo previsto solo in casi di non lieve difetto di conformità, che deve essere di importanza tale da rendere possibile il risarcimento del danno e la sostituzione, riparazione, o adeguata riduzione del prezzo, potendosi applicare gli altri rimedi quali la riparazione o la sostituzione del bene e solo quando questi non siano possibili o eccessivamente onerose, il consumatore può chiedere un'adeguata riduzione del prezzo.
Al riguardo anche l'art. 1455 c.c. stabilisce che “il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Pertanto, affinché il contratto possa risolversi è necessario che l'inadempimento sia
“grave”, ovvero non sia di scarsa rilevanza o lieve. La valutazione circa la gravità o meno dell'inadempimento non deve essere compiuta in termini astratti, bensì deve essere valutata considerando il concreto interesse della parte che subisce l'inadempimento. È anche la stessa Suprema Corte, in effetti, che evidenzia come la gravità dell'inadempimento vada commisurata “alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 15363 del 28/06/2010 richiamata anche dalla più recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021).
Nel caso di specie, dagli atti e dalla documentazione versata in atti è emerso che la Cont situazione è degenerata a causa della sfiducia del nei confronti della la quale Pt_1
a sua volta, evidenziava come tutte le trattative per la realizzazione dell'impianto energetico si sono svolte direttamente tra l'attore ed il sig. che, peraltro, Persona_2 non è titolare né lavoratore della , ma è un semplice consulente esterno ed è CP_1 in tale veste che il predetto ha cercato di soddisfare le richieste dell'attore con numerose Cont integrazioni al progetto iniziale. Sostiene ancora che tutte le opere ed installazioni sono state realizzate sulla base delle direttive impartite dal sig. e che nonostante Pt_1
i numerosi incontri e scambi di mail, il sig. non ha mai denunciato le Pt_1 problematiche che, invece, lamenta nel presente giudizio ed accusa il cliente di aver ostacolato attivamente gli interventi correttivi ( come previsti dal codice consumeristico), arrivando a rifiutare la sostituzione gratuita dell'inverter con un modello nuovo e di un intero pacco batterie con uno tecnologicamente superiore al litio, offerto per risolvere le problematiche lamentate dall'attore. Cont Dall'altra parte quest'ultimo accusa l'azienda di incompetenza e negligenza arrivando a un blocco totale dei rapporti che ha impedito qualsiasi soluzione pratica ed ha preferito azionare il presente procedimento. Va poi tenuto conto che, nelle more del presente giudizio, la Controparte_2
, nelle note depositate in data 03.11.21 e nonostante le eccezioni contrattuali
[...]
(inoperatività della polizza) e nonostante la quantificazione indicata dal CTU (euro
3000,00), ha manifestato la disponibilità ad offrire la somma di euro 5.000,00, offerta che tuttavia veniva rifiutata dall'attore. Cont Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, la deve essere condannata a corrispondere al sig. l'importo di €.3.000,00 (come indicato nella CTU) che Pt_1 corrisponde al costo quantificato dallo stesso consulente per il ripristino dello status quo ante ovvero per le carenze oggettive riguardanti la regola dell'arte indicate nei punti: b-c-
d – 5.
Deve invece respingersi la domanda di risoluzione del contratto e di tutte le altre richieste di risarcimento di danni aggiuntivi quantificati dal in € 5.000,00 (quali il mancato Pt_1 funzionamento degli impianti e mancato godimento), avendo il CTU accertato il regolare funzionamento degli impianti e quantificato e stimato il danno economico derivante dai difetti riscontrati. Cont Deve respingersi la domanda riconvenzionale della per carenza di prova al riguardo Cont e quanto alla richiesta di manleva e garanzia di nei confronti della si CP_8 rileva che la tipologia dei danni lamentati dall'attore e quelli successivamente accertati dal CTU nel giudizio cautelare, è espressamente esclusa da quelli ritenuti risarcibili dalle Cont condizioni contrattuali, pertanto la domanda di manleva e garanzia svolta da nei confronti della deve essere rigettata. CP_8
Vanno altresì stralciate le comparse conclusionali delle parti convenute, in quanto depositate il 1° marzo 2024, quando il termine fissato dal giudice (decorrente dal 1° gennaio 2024) scadeva il 29 febbraio.
In ordine alle spese di lite si osserva che la domanda principale di risoluzione del contratto
è stata rigettata e la domanda risarcitoria è stata accolta in misura inferiore all'importo richiesto dall'attore. Si deve dunque fare applicazione del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., compensando per ½ le spese di lite e dunque parte convenuta va condannata a rimborsare la metà delle spese sostenute dall'attore nel procedimento cautelare nonché le spese di lite del presente giudizio nella misura di ½ in ragione della reciproca soccombenza e parziale accoglimento della domanda.
Vanno invece liquidate per intero le spese di lite a a carico della CP_2 chiamante. Le spese, in aderenza ai criteri appena elencati e vista il mancato deposito della nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore corrispondente alla domanda e tenuto conto della somma effettivamente liquidata (cd. criterio del decisum), dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.8998 2019 R.G. promossa dalla ontro Pt_1 [...]
, così provvede: Controparte_1 CP_8
a) accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti richiesti per la risoluzione del contratto tra e trattandosi di Parte_1 Controparte_1 inadempimento di lieve entità;
b) Condanna la al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
d) Condanna a corrispondere a Controparte_1 CP_2
le spese di lite che liquida in € 2.570,00 oltre spese generali, iva e cassa avvocati;
[...]
e) Condanna a rifondere a parte attrice le spese Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 1.447,75, di cui € 177,75 per spese
(corrispondenti al 50% di € 237,00 e € 118,50 del procedimento di ATP) e € 2.570,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa avvocati;
f) Pone definitivamente le spese di CTU del procedimento di ATP nella misura del 50%
a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma in data 25.11.2025.
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8998 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Duccio C.F._1
Galimberti n. 27 presso lo studio degli avvocati Gabriele Di Palma e Gianluigi Mattei che lo rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su foglio separato in atti.
-Parte attrice -
E
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. P.IVA_1
101, presso e nello studio degli avv.ti Emiliano Adanti e Roberto Denicolai, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
-Parte convenuta –
NONCHE'
Controparte_2
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Alberici ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-Chiamata in causa-
Oggetto: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da verbale del 3.7.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di costituzione e risposta della convenuta e della chiamata in causa, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
-Fatto
Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi il Tribunale di Roma, la per Controparte_1 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il negligente comportamento ed il grave ed esclusivo inadempimento, nonché la violazione della regola dell'arte nell'esecuzione delle opere commissionate, della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alle obbligazioni contrattuali stipulate con il Sig.
[...] Pt_1
nonché alle pratiche amministrative e burocratiche obbligatorie prodromiche
[...] alla installazione degli impianti;
- per l'effetto, dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra il Sig. e la a Parte_1 Controparte_1 causa del grave ed esclusivo inadempimento di quest'ultima, in merito alle opere commissionate, nonché alle pratiche amministrative e burocratiche obbligatorie prodromiche alla installazione degli impianti;
- condannare la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla restituzione degli importi incassati a fronte della
[...] vendita e della installazione degli impianti acquistati dal Sig. pari ad Pt_1
€.15.354,76 (IVA compresa), ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_1
a corrispondere al Sig. l'importo di €.3.000,00 (come indicato nella CTU Pt_1 dell'Ing. , ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso Per_1 di causa, per la rimozione di tutti gli impianti dalla stessa installati presso l'abitazione di parte attrice, sita in via Cavareno n. 14 - Roma e per il ripristino dello status quo ante la realizzazione delle opere ovvero, in subordine, a provvedervi immediatamente a proprie cura e spese;
- condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_1
a rifondere al Sig. i costi aggiuntivi dallo stesso sopportati quale Parte_1 conseguenza del mancato funzionamento degli impianti, come quantificati nella perizia di parte, pari ad €.337,29 in ragione di anno per il mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico, €.30,00 in ragione di anno per il mancato funzionamento dell'impianto solare termico, con decorrenza gennaio 2017, €.800,00 per il mancato funzionamento della caldaia;
- condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni derivati al Sig. dall'impossibilità di godere di un Pt_1 impianto il cui costo aveva corrisposto integralmente, dall'aver dovuto procedere a radicali interventi di muratura all'interno della propria abitazione in ragione della installazione di impianti che si sono rivelati non funzionanti, non a norma né a regola
d'arte, dall'aver dovuto tollerare le continue ma vane rassicurazioni della convenuta circa una celere risoluzione delle problematiche segnalate che si quantificano in
€.5.000,00, ovvero il diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
- il tutto oltre interessi dalla domanda;
- con espressa riserva di agire in separato giudizio onde ottenere la quantificazione del danno derivante dalla perdita delle detrazioni fiscali se, al momento della installazione di nuovi impianti della stessa tipologia, gli stessi risulteranno ancora sussistenti per legge;
- con condanna della convenuta alla refusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per
A.T.P. n.r.g. 77639/17 e, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari sia del procedimento per A.T.P. n.r.g. 77639/17 che del presente giudizio, ai sensi del D.M.
55/2014 e s.m.i.”.
Con comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la contestando tutte le richieste Controparte_1 attoree e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare: - fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa della Compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede con Controparte_2 sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45 a norma dell'art. 269 c.p.c.; 2) nel merito: - accertare l'insussistenza dei requisiti richiesti per la risoluzione del contratto, trattandosi eventualmente di inadempimento di lieve entità (peraltro causato dal comportamento di parte attrice) e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta, poiché connessa in via diretta e/o mediata alla richiesta di risoluzione contrattuale;
- in via subordinata sempre nel merito accertare, con eventuale convocazione del CTU dell'ATP
a chiarimento e/o con la nomina di un nuovo CTU sempre all'esito delle prove testimoniali richieste, la mancanza di qualsivoglia responsabilità della
[...] nell'esecuzione delle opere commissionate dal Sig. che Controparte_3 Parte_1 le opere eseguite dalla in esecuzione delle offerte nn. 142 Controparte_3 bis del 22/11/2016 e 186 del 13-16/01/2017 – le sole sottoscritte dal Sig. - sono Pt_1 state effettuate a “regola d'arte”, non presentando alcun vizio e/o difformità, e che le stesse sono conformi ai requisiti oggetto delle offerte accettate dallo stesso Sig. Pt_1
e sempre, per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione contrattuale avanzata, nonché quelle risarcitorie e di reintegrazione, nonché – infine - tutte quelle frutto della domande
a esse connesse;
- in via riconvenzionale accertare il mancato pagamento da parte del
Sig. della pratica paesaggistica presentata dalla Pt_1 Controparte_3 nonché l'installazione, sempre a favore del Sig. del Kwp aggiuntivo (non Pt_1 ricompreso nelle offerte sottoscritte dallo Stesso Sig. , per un importo di circa Pt_1
2.500,00 oltre IVA e, per l'effetto condannarlo - in virtù della domanda riconvenzionale spiegata - al pagamento dell'importo complessivo di € 2.750,00 come da fattura in atti o alla maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito del giudizio;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo Compagnia Controparte_2
, in persona del le-gale rappresentante pro tempore, con sede con sede legale in
[...] Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, tenuta a mantenere indenne da ogni eventuale e non creduta conseguenza negativa e scaturente dal presente giudizio, ivi comprese le spese legali sostenute per la chiamata in causa, e in ogni caso a rimborsare alla
[...] quanto eventualmente dovesse essere tenuta a pagare sempre Controparte_3 in conseguenza del presente giudizio e/o di quello dell'ATP e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma che sarà determinata all'esito del presente procedimento;
4) in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge, nonché a rifondere all'odierna convenuta le spese di patrocinio della fase di ATP (cfr . All.to D)”.
Con provvedimento del 7.5.2019 il giudice autorizzava la chiamata in causa di terzo
, la quale si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1) in via principale rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della , perché infondata in fatto ed in diritto per Controparte_2 tutti i motivi esposti nel presente atto e comunque perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
2) sempre in via principale e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, voglia comunque, rigettare la domanda di garanzia e manleva svolta dalla nei confronti della odierna comparente per la inoperatività Controparte_3 delle garanzie di polizza per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio;
3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e, nella altrettanto deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dalla nei confronti della Controparte_3 [...]
voglia comunque limitare l'ammontare del risarcimento che dovesse Controparte_2 in denegata ipotesi essere ritenuto dovuto dalla odierna concludente esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con la sola condotta della ditta assicurata, detratta la quota di danno ascrivibile a parte attrice e/o a terzi, e, comunque in base e nei limiti delle pattuizioni e condizioni contrattuali, detratto lo scoperto e/o franchigia, rigettando ogni diversa e superiore domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata anche in punto al quantum ed al nesso causale con l'evento; voglia in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia e manleva inerente alla richiesta di restituzione degli importi versati da parte attrice in favore della ditta assicurata per i lavori oggetto del presente giudizio per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con ogni conseguenza in ordine alle spese competenze ed onorari del presente giudizio”
La causa subiva diversi rinvii per la pendenza tra le parti di trattative di bonaria definizione della controversia e dopo un rinvio ex art- 309 c.p.c., all'udienza del 2.10.23 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, poi rimessa sul ruolo ed assunta nuovamente in decisione all'udienza del 2.7.25.
-Diritto
Il presente giudizio di merito è stato introdotto dal Sig. in esito al Parte_1 precedente procedimento di ATP RGN 77539/2017.
Nel predetto procedimento il ricorrente, lamentando numerosi disservizi e Cont inadempienze da parte di - tra cui problemi tecnici, il mancato rispetto delle specifiche pattuite (come l'orientamento a sud dei pannelli) e gravi carenze burocratiche relative alle necessarie autorizzazioni -, ha richiesto al tribunale di determinare l'eventuale mancata e/o inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali della
[...]
quantificando nel contempo il danno da esso patito a seguito Controparte_3 dell'eventuale inadempimento della Società odierna convenuta agli obblighi contrattualmente assunti.
Dalle emergenze documentali dell'ATP, risulta che sulla base delle offerte e dagli accordi intercorsi tra le parti, ha commissionato al consulente esterno della Parte_1 [...]
l'installazione di un sistema energetico integrato per la sua Controparte_1 abitazione i cui componenti principali del progetto erano:
• Caldaia a condensazione con installazione di valvole termostatiche sui radiatori.
• Impianto fotovoltaico da 2 kWp (poi ampliato a 3,3 kWp) con sistema di accumulo.
• Impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.
• Impianto di condizionamento a pompa di calore per riscaldare la taverna. Cont Sebbene gli impianti da installare fossero portati a compimento dalla sono sorte tra le parti profonde divergenze su come il lavoro è stato eseguito e sui risultati finali.
Al riguardo il ricorrente deduce che:
- l'installazione fu eseguita in violazione della regola dell'arte citando come esempi l'errata posizione del vaso d'espansione della caldaia (installato sul circuito caldo anziché quello freddo) la posizione errata dell'impianto fotovoltaico e l'impossibilità di effettuare la manutenzione ordinaria del condizionatore a causa della sua collocazione;
- le prestazioni degli impianti non rispettano le promesse in particolare, il ricorrente si aspettava che il condizionatore funzionasse utilizzando esclusivamente il surplus di energia fotovoltaica e che l'impianto solare termico avesse una resa specifica (es. acqua a 35°C in una giornata invernale);
- gli accordi contrattuali erano legati a condizioni "inderogabili" pattuite verbalmente, come il posizionamento dei pannelli fotovoltaici e solari sulla falda del tetto esposta a Sud e la conclusione dei lavori entro 2016; Pt_2
Cont
- ha "dimenticato" di richiedere autorizzazioni essenziali, come quella paesaggistica, prima di iniziare i lavori, dimostrando grave negligenza e causando ritardi e incertezze sulla regolarità dell'impianto. Cont La sui punti chiave del disaccordo, controdeduce che:
- le opere sono state eseguite a regola d'arte, conformemente allo stato dei luoghi e alle specifiche richieste del cliente, citando ad esempio, la difficile accessibilità del condizionatore derivata dalla scelta del cliente di non avere botole di ispezione per motivi estetici;
- le aspettative del cliente, quanto alla performance degli impianti, non erano realistiche né garantite contrattualmente e che il ricorrente era stato avvisato che un condizionatore più potente (da 18000 BTU, da lui richiesto in sostituzione di quello da 9000 BTU) avrebbe certamente richiesto un prelievo di energia dalla rete;
- l'unico accordo valido è l'offerta sottoscritta dal (documento n. 142bis, Pt_1 che non menziona queste condizioni e che le aspettative specifiche del cliente non erano mai state formalizzate in un contratto;
- quanto invece alla gestione delle pratiche amministrative non era inclusa nel contratto finale firmato dal cliente (n. 142bis). Aggiunge che il Sig. aveva Pt_1 inizialmente rifiutato di inserire la gestione delle pratiche nel contratto per risparmiare sui costi, comunicando che avrebbe provveduto con tecnici di sua fiducia. Inoltre, è stato il Sig. stesso a bloccare il processo, rifiutandosi di Pt_1 pagare i diritti di allaccio ad . CP_5
Dunque, da tali risultanze, emerge chiaramente che il conflitto tra le parti nasce da una profonda differenza tra le aspettative del Sig. basate in parte su promesse e Pt_1 Cont accordi verbali con un collaboratore esterno della tale sig. , e gli Persona_2
Cont obblighi specifici e più limitati contenuti nel contratto nr. 142 bis sottoscritto con
Di fronte a due ricostruzioni così divergenti, ha dunque azionato il Parte_1 predetto procedimento ex art. 696bis c.p.c. finalizzato alla composizione bonaria della lite, al quale hanno partecipato e Controparte_1 CP_2
La difesa del dunque, tenuto conto delle offerte contenute nelle diverse mail Pt_1 scambiate tra le parti nel periodo tra ottobre 2016 e gennaio 2017 e delle inadempienze riscontrate dal CTU – che ha accertato la violazione della “regola dell'arte” nell'installazione degli impianti ( inclusi fotovoltaico, solare termico, caldaia e pompa di calore, presso l'abitazione del sig. ), ha invocato nel presente Parte_1 procedimento l'applicazione della tutela del Codice del Consumo, che prevede l'inversione dell'onere della prova a favore del cliente, sostenendo che le azioni intraprese dalla convenuta costituiscono pratiche commerciali scorrette, sleali e CP_6 ingannevoli e chiede al Tribunale di pronunciarsi sulla risoluzione del contratto e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Di contro la convenuta costituendosi in giudizio con domanda riconvenzionale, sostiene che le opere realizzate e gli impianti installati nell'appartamento dell'attore, oltre ad essere adatti all'uso convenuto e conformi a quanto contrattualmente pattuito, sono efficienti e funzionanti come rilevato dal CTU e che le indicazioni date dal CTU possono solo essere afferenti a eventuali e piccole migliorie e/o aggiustamenti che possono essere effettuati con delle irrilevanti lavorazioni, per cui ha richiesto il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e con essa anche le ulteriori domande avanzate collegate in via diretta e/o mediata all'azione di risoluzione e la condanna dell'attore dell'importo di €
2.500,00 oltre IVA per la pratica paesaggistica non compresa nel contratto e mai pagata e per il Kwp aggiuntivo installato, come da fattura emessa e di cui è oggetto l'apposita domanda riconvenzionale spiegata (cfr. all.to. B).
Passando dunque all'esame della consulenza tecnica d'ufficio, l'ing. ha Testimone_1 analizzato gli impianti e ha redatto una relazione tecnica le cui conclusioni principali sono state quelle di confermare l'esistenza di difetti di installazione reali e violazioni della
"regola dell'arte". Tuttavia, la valutazione economica di questi difetti (€ 3.000,00) è risultata molto inferiore alle richieste risarcitorie del cliente, ridimensionando la portata finanziaria dell'inadempimento.
Più specificamente:
1. Pannelli Fotovoltaici:l'esperto ha accertato il buon funzionamento dei pannelli fotovoltaici ed ha stimato che la perdita di produzione dovuta all'ombreggiamento parziale (causato da comignoli e dal pannello solare termico) è di circa il 10%, un valore considerato "fisiologico" e accettabile. Ha inoltre concluso che lo spazio limitato sul tetto
è stato utilizzato in maniera efficace.
2. Difetti Tecnici: la perizia ha confermato l'esistenza di alcuni difetti oggettivi nell'installazione, tra cui l'errata installazione del vaso d'espansione della caldaia, la carente aerazione del locale inverter/batterie e la non corretta accessibilità del condizionatore per la manutenzione.
3. Condizionatore: il CTU ha concluso che le aspettative del ricorrente non possono ritenersi realistiche, data che la potenza del condizionatore installato, non è tecnicamente possibile utilizzarlo con la sola energia prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico e che per il suo funzionamento è necessario un prelievo di energia dalla rete elettrica.
4. : responsabilità condivisa. L'esperto ha individuato una doppia CP_7 responsabilità: la mancata presentazione delle pratiche amministrative (come la richiesta Cont di nulla osta paesaggistico) era un onere a carico di basandosi sulle offerte precedenti (n. 137 e 142), mentre il mancato pagamento dei diritti per l'allaccio alla rete elettrica è attribuibile al Sig. Pt_1
5. Stima del danno: il CTU ha quantificato i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi precedente ai lavori in € 3.000,00 oltre IVA.
Va evidenziato altresì che nelle more del giudizio e nonostante le eccezioni contrattuali
(inoperatività della polizza) e nonostante la quantificazione indicata dal CTU (euro
3000,00), la , nelle note depositate in data 03.11.21, ha Controparte_2 manifestato la disponibilità ad offrire la somma di euro 5.000,00 e tuttavia l'attore non ha aderito.
Tenuto conto delle risultanze della CTU e delle conseguenti superiori considerazioni, ne deriva che la domanda dell'attore di risoluzione del contratto non può essere accolta atteso che ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo, l'inadempimento di lieve entità non consente la risoluzione del contratto. Infatti, la risoluzione è un rimedio estremo previsto solo in casi di non lieve difetto di conformità, che deve essere di importanza tale da rendere possibile il risarcimento del danno e la sostituzione, riparazione, o adeguata riduzione del prezzo, potendosi applicare gli altri rimedi quali la riparazione o la sostituzione del bene e solo quando questi non siano possibili o eccessivamente onerose, il consumatore può chiedere un'adeguata riduzione del prezzo.
Al riguardo anche l'art. 1455 c.c. stabilisce che “il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Pertanto, affinché il contratto possa risolversi è necessario che l'inadempimento sia
“grave”, ovvero non sia di scarsa rilevanza o lieve. La valutazione circa la gravità o meno dell'inadempimento non deve essere compiuta in termini astratti, bensì deve essere valutata considerando il concreto interesse della parte che subisce l'inadempimento. È anche la stessa Suprema Corte, in effetti, che evidenzia come la gravità dell'inadempimento vada commisurata “alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 15363 del 28/06/2010 richiamata anche dalla più recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021).
Nel caso di specie, dagli atti e dalla documentazione versata in atti è emerso che la Cont situazione è degenerata a causa della sfiducia del nei confronti della la quale Pt_1
a sua volta, evidenziava come tutte le trattative per la realizzazione dell'impianto energetico si sono svolte direttamente tra l'attore ed il sig. che, peraltro, Persona_2 non è titolare né lavoratore della , ma è un semplice consulente esterno ed è CP_1 in tale veste che il predetto ha cercato di soddisfare le richieste dell'attore con numerose Cont integrazioni al progetto iniziale. Sostiene ancora che tutte le opere ed installazioni sono state realizzate sulla base delle direttive impartite dal sig. e che nonostante Pt_1
i numerosi incontri e scambi di mail, il sig. non ha mai denunciato le Pt_1 problematiche che, invece, lamenta nel presente giudizio ed accusa il cliente di aver ostacolato attivamente gli interventi correttivi ( come previsti dal codice consumeristico), arrivando a rifiutare la sostituzione gratuita dell'inverter con un modello nuovo e di un intero pacco batterie con uno tecnologicamente superiore al litio, offerto per risolvere le problematiche lamentate dall'attore. Cont Dall'altra parte quest'ultimo accusa l'azienda di incompetenza e negligenza arrivando a un blocco totale dei rapporti che ha impedito qualsiasi soluzione pratica ed ha preferito azionare il presente procedimento. Va poi tenuto conto che, nelle more del presente giudizio, la Controparte_2
, nelle note depositate in data 03.11.21 e nonostante le eccezioni contrattuali
[...]
(inoperatività della polizza) e nonostante la quantificazione indicata dal CTU (euro
3000,00), ha manifestato la disponibilità ad offrire la somma di euro 5.000,00, offerta che tuttavia veniva rifiutata dall'attore. Cont Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, la deve essere condannata a corrispondere al sig. l'importo di €.3.000,00 (come indicato nella CTU) che Pt_1 corrisponde al costo quantificato dallo stesso consulente per il ripristino dello status quo ante ovvero per le carenze oggettive riguardanti la regola dell'arte indicate nei punti: b-c-
d – 5.
Deve invece respingersi la domanda di risoluzione del contratto e di tutte le altre richieste di risarcimento di danni aggiuntivi quantificati dal in € 5.000,00 (quali il mancato Pt_1 funzionamento degli impianti e mancato godimento), avendo il CTU accertato il regolare funzionamento degli impianti e quantificato e stimato il danno economico derivante dai difetti riscontrati. Cont Deve respingersi la domanda riconvenzionale della per carenza di prova al riguardo Cont e quanto alla richiesta di manleva e garanzia di nei confronti della si CP_8 rileva che la tipologia dei danni lamentati dall'attore e quelli successivamente accertati dal CTU nel giudizio cautelare, è espressamente esclusa da quelli ritenuti risarcibili dalle Cont condizioni contrattuali, pertanto la domanda di manleva e garanzia svolta da nei confronti della deve essere rigettata. CP_8
Vanno altresì stralciate le comparse conclusionali delle parti convenute, in quanto depositate il 1° marzo 2024, quando il termine fissato dal giudice (decorrente dal 1° gennaio 2024) scadeva il 29 febbraio.
In ordine alle spese di lite si osserva che la domanda principale di risoluzione del contratto
è stata rigettata e la domanda risarcitoria è stata accolta in misura inferiore all'importo richiesto dall'attore. Si deve dunque fare applicazione del secondo comma dell'art. 92
c.p.c., compensando per ½ le spese di lite e dunque parte convenuta va condannata a rimborsare la metà delle spese sostenute dall'attore nel procedimento cautelare nonché le spese di lite del presente giudizio nella misura di ½ in ragione della reciproca soccombenza e parziale accoglimento della domanda.
Vanno invece liquidate per intero le spese di lite a a carico della CP_2 chiamante. Le spese, in aderenza ai criteri appena elencati e vista il mancato deposito della nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore corrispondente alla domanda e tenuto conto della somma effettivamente liquidata (cd. criterio del decisum), dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.8998 2019 R.G. promossa dalla ontro Pt_1 [...]
, così provvede: Controparte_1 CP_8
a) accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti richiesti per la risoluzione del contratto tra e trattandosi di Parte_1 Controparte_1 inadempimento di lieve entità;
b) Condanna la al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
d) Condanna a corrispondere a Controparte_1 CP_2
le spese di lite che liquida in € 2.570,00 oltre spese generali, iva e cassa avvocati;
[...]
e) Condanna a rifondere a parte attrice le spese Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 1.447,75, di cui € 177,75 per spese
(corrispondenti al 50% di € 237,00 e € 118,50 del procedimento di ATP) e € 2.570,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa avvocati;
f) Pone definitivamente le spese di CTU del procedimento di ATP nella misura del 50%
a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma in data 25.11.2025.
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano