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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11083 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. 281-sexies c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 7987 2024
tra
l'ente (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per P.IVA_1 procura dall'avv. Luigi GARGIULO (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata nello studio del medesimo;
parte opponente
e la società (c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.. rappresentata e difesa per procura dall'avv. Antonio SCHIAVONE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del medesimo;
parte opposta avente ad oggetto: leasing conclusioni della parte opponente Parte_1
CENTRO (come da citazione):
[...]
Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza: In via preliminare: in ogni caso, dato atto che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, rigettare l'eventuale istanza da parte dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ; Nel merito: revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o comunque invalido e privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo 986/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, per i motivi tutti di cui in narrativa ed in ogni caso, rigettare la domanda di condanna dell'
[...] al pagamento di Euro 329.161,99, oltre agli interessi ai sensi della Controparte_2
L. 231/2002, a favore in quanto infondata e, comunque, carente di prova CP_1 per i motivi di cui in nar lla denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'opposta, accertare gli effettivi importi eventualmente dovuti da Parte_2
1
[...] in favore dell'opposta e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di tale minor somma anziché di quella richiesta con decreto ingiuntivo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari. conclusioni della parte opposta ING BANK N.V.:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
o nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta dall'
[...] in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque non Controparte_2 provata per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
o nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, per qualsiasi ragione, dovesse essere revocato, accertare la sussistenza del credito della convenuta opposta nella misura di € 329.161,99 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale dalla domanda al saldo effettivo, spese e compensi professionali e, per l'effetto, condannare la dall'
[...] al pagamento della somma sopra indicata;
Controparte_2
o in via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, eccepire, precisare ed articolare in corso di causa, indicare testi e formulare capitoli di prova, ed ogni altra istanza istruttoria. Si richiede l'acquisizione del fascicolo monitorio.
o in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 11 aprile 2024, l'
[...]
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Controparte_2
986/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.02.2024 a favore della società CP_1
Il decreto ingiuntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturato dall' (per un importo totale di € 329.161,99, oltre interessi al tasso legale CP_2 dalla domanda al saldo) verso n virtù del contratto di locazione CP_1 operativa n. 010623.
Il credito originario era stato oggetto di vicende successorie che conducevano alla titolarità finale da parte di
[...]
, opponendosi: Parte_3
o deduceva che il contratto denominato leasing operativo è in realtà da qualificare quale contratto d'appalto per l'aggiornamento e la manutenzione di un ecografo già di Cont proprietà dell'
2 o deduceva la mancanza di prova dell'adempimento da parte della ricorrente: ING, secondo l'attrice, non forniva prova dell'effettiva esecuzione della prestazione da parte di VI IA (l'originaria contraente) – e le fatture prodotte non sono idonee a provare l'esistenza del credito;
o eccepiva la nullità della delibera di affidamento dell'appalto, la quale, dunque, non possiede la forza di fonte negoziale del diritto di credito;
o eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente, ex art. 2948 c.c., non risultando validi atti interruttivi;
o deduceva che gli interessi moratori chiesti da non sono dovuti, CP_1 sono anatocistici e non previsti nel contratto, che contiene una espressa rinuncia ai medesimi;
o eccepiva l'inefficacia della cessione del credito (da VI a ), mai CP_1 accettata e inopponibile per mancato rispetto delle formalit . 69 e 70 R.D. 2440/1923.
L'opponente , in sintesi, chiedeva: Controparte_2
o la revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di condanna;
o in subordine, la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto.
L'opposta costituendosi con la comparsa depositata il CP_1
02/07/2024, replicava:
o che il contratto azionato (doc. 6 monitorio) è un contratto di leasing operativo, non un contratto di appalto;
o che la locatrice VI IA RL (ora ) ha fornito beni CP_1 strumentali e servizi, come emergente chiaramente dal verbale di collaudo (documento 6 monitorio) e come evincibile dal testo del contratto in cui si fa riferimento anche ad oneri di manutenzione e assicurazione full risk;
o che la ha riconosciuto il contratto come leasing, avendo richiesto il riscatto nel 2009 (documento 3):
o che il credito si compone delle somme:
• € 133.091,17 per canoni non pagati;
• € 196.070,82 per interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
o che tali interessi sono legittimi e calcolati correttamente;
o che i crediti non sono prescritti, per mancato decorso del termine decennale e perché sussistono numerosi atti interruttivi, ultimo nel 2023;
o che l'accettazione della cessione non è necessaria, poiché le non rientrano tra gli enti per i quali è prevista;
o che la comunicazione della volontà di riscatto del 2009, inviata alla cessionaria, costituisce accettazione implicita.
3 Chiedeva, dunque, l'opposta la conferma del decreto ingiuntivo e CP_1 il rigetto dell'opposizione, nonché, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento del debito per l'importo richiesto o per quello accertato in causa.
Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti ribadivano e precisavano le proprie deduzioni.
Dopo la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 25 ottobre 2024, veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto, indi, come da concorde richiesta delle parti, veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 189 c.p.c. all'esito dell'udienza -tenutasi mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. (da depositarsi entro il 114/11/2025), la causa veniva trattenuta in decisione (verbale del 25/11/2025).
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
Il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, avendo la ricorrente prodotto il contratto fonte dell'obbligazione e le fatture rimaste insolute.
Esso non deve, pertanto, essere revocato.
La prova del credito e la titolarità del medesimo. La qualificazione del contratto fonte dell'obbligazione. L'eccezione di inadempimento.
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e prova nel giudizio principale, in particolare producendo, come già sopra indicato:
- il contratto fonte dell'obbligazione (documento 6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo -file .zip), nonché la determinazione del dirigente, manifestante con la decisione di concludere il contratto (ancora, documento 6 citato);
4 - il verbale di collaudo (documento 3) dal quale risulta con chiarezza anche la consegna di beni strumentali -si riporta, per facilità di consultazione, anche l'immagine della parte del verbale rilevante;
-
Il contratto, per inciso, va correttamente qualificato come locazione operativa, non solo in virtù dell'espresso utilizzo di tale termine nel corpo nell'intestazione del contratto stesso, ma anche all'esito dell'interpretazione del negozio, letterale e alla luce della condotta delle parti nell'esecuzione degli accordi presi ex art. 1362 c.c.
Infatti:
- il testo fa riferimento a plurime prestazioni, non tutte riconducibili a prestazioni d'opera, ad esempio nel caso dell'assicurazione full risk;
- il testo, soprattutto, contiene plurimi riferimenti a beni da fornirsi, spese di Cont imballaggio e trasporto, all'accettazione dei beni da parte dell' alla facoltà di riscatto dei medesimi;
- appare pacifico che siano stati forniti anche beni strumentali, come risultante dal verbale di collaudo sopra riportato -in merito al quale l'opponente non ha avanzato contestazioni.
Come noto, il contratto di leasing, non è annoverato tra i contratti tipici disciplinati dal codice civile, pur essendo largamente in uso: esso è definibile come il contratto mediante il quale una parte - il locatore o concedente- attribuisce ad un'altra -locatario o utilizzatore- il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica operativo;
esso si distingue in leasing finanziario (riservato agli intermediari finanziari pena l'invalidità del negozio) nel quale il locatore si impegna ad acquistare il bene da un terzo, scelto dal locatario- e a cederlo in locazione, e “leasing di godimento”, in cui il proprietario di un bene, (generalmente il produttore), concede in locazione il bene stesso, di regola costoso e di rapida obsolescenza, includendo servizi accessori, come quelli di consegna, installazione, formazione, manutenzione e assistenza
5 Nel caso di specie, il contratto deve essere qualificato come leasing di godimento, posto che la concedente forniva beni (come suindicato) e prestazioni di assistenza, manutenzione e assicurazione.
Il contratto, peraltro, è stato stipulato per iscritto -essendo uno dei contraenti soggetto allo statuto della pubblica amministrazione-, previo impegno di spesa, come si legge finale della deliberazione del direttore generale, già più volte citata (documento 6 monitorio) e che si riporta -in immagine- per chiarezza espositiva.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta verso l' Controparte_2 possono, pertanto, ritenersi provati.
Il credito è attualmente nella titolarità dell'opposta.
Invero, l'opposta allegava e provava documentalmente:
o che il contratto di locazione operativa n. 010623 è stato stipulato il 04/11/2002 tra VI IA S.r.l. e , a seguito della determina di aggiudicazione n. 697 Parte_1 del 07/03/2002 (doc. 6 del fascicolo monitorio);
o che il 21/01/2004, VI IA S.r.l. cedeva il ramo d'azienda relativo alla locazione finanziaria a ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 Controparte_3
(T.U.B.), e che tale cessione è stata pubblicata sulla G.U. n. 65 del 18/03/2004 (doc. 5 del fascicolo monitorio);
o che il 16/06/2009, è stata fusa per incorporazione in Controparte_3 nitorio); Controparte_4
o che il 30/04/2016, è stata fusa per incorporazione in Controparte_4 [...] odiern cicolo monitorio); CP_1
o che il 18/12/2003, VI e hanno inviato una missiva alla per Parte_1 comunicare l'intervenuta c e del contratto (doc. 7 del fascic .
Eccezione di inadempimento
6 L'opponente eccepiva l'inadempimento dell'opposta, in modo del tutto generico, senza specificare quali prestazioni non sarebbero state rese: in ogni caso, l'opponente forniva sufficiente prova dell'adempimento, producendo:
o il già citato verbale di collaudo, dal quale risulta la consegna dei beni;
o la richiesta di riscatto dell'ecografo inviata nel 2009 dalla nella quale non si fa riferimento alcuno a pregressi inadempimenti;
nonché sottolineando che i primi canoni sono stati regolarmente pagati e che non sono mai pervenute contestazioni.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione, formulata in modo generico1 è anche palesemente infondata, stante il termine della medesima, la natura e la durata del contratto.
Infatti, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., invocata dall'opponente, e riguardante, tra l'altro anche il corrispettivo delle locazioni, si riferisce alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che divengono esigibili solo alle scadenze convenute -in quanto corrispettivo della controprestazione ricevuta nel torno di tempo rilevante- ; al contrario, quando il corrispettivo previsto nel contratto sia una prestazione unitaria, sebbene eseguibile frazionatamente nel tempo, come nel caso del leasing il termine di prescrizione applicabile è quello decennale relativo alle azioni di adempimento o di responsabilità2.
La mancata accettazione cessione
Infondata appare anche l'eccezione relativa alla mancata accettazione della cessione, Cont da parte dell'opponente, poiché3 ai rapporti di credito nei confronti delle non si applica la disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923 (richiedente l' accettazione espressa della PA ai fini dell'efficacia delle cessioni); tali norme si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e non possono essere interpretate analogicamente o in via con riguardo ai rapporti Cont con altre pubbliche amministrazioni, in primis con le infatti, tali enti sono costituiti con personalità giuridica pubblica, hanno autonomia imprenditoriale, organizzazione e funzionamento disciplinati con atto privatistico interno, nel rispetto della normativa regionale di riferimento.
Debenza interessi mora nella misura richiesta.
7
Cont La opponendosi, deduceva che gli interessi dovessero essere calcolati al tasso legale, come da clausola contrattuale di cui all'art.
5.2 del leasing.
L'opposta, tuttavia, replicava, invocando la nullità della clausola in questione, ex art. 7 D.Lgs. 231/2002.
La replica dell'opposta coglie nel segno. L'art. 7 citato sanziona con la nullità le clausole gravemente inique in danno del creditore: la clausola del contratto azionato può essere ritenuta concretamente iniqua, alla luce dell'importanza dell'inadempimento e della durata del medesimo, nonché delle conseguenze per l'opposta, la quale rimaneva obbligata prestare anche assistenza e manutenzione ai beni forniti (con conseguente necessità di esborsi, nonostante l'inadempimento della Cont
-
Per inciso, la nullità della clausola iniqua può anche essere rilevata d'ufficio, purché basata su elementi emergenti dagli atti, come nel caso di specie4.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa.
In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 2000,00;
• per la fase introduttiva: € 1.500,00;
• per la fase di trattazione: € 5.500,00;
• per la fase decisionale: € 3.500,00;
• e così complessivamente € 12.500,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
8
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando
• rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 986/2024;
• condanna l'opponente Parte_1
, in persona
[...] all'opposta le spese di lite di questo giudizio, pari ad € CP_1
12.500,00, oltre spese generali (al 15%) e accessori come per legge.
Così deciso, a Napoli 26/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pagina 8 della citazione 2 Cfr Cass. 2086/2008 e ss 3 Cfr Cass. cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020, Tribunale Napoli Nord 1740/2024 4 Cfr 16273/2022 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 7987 2024
tra
l'ente (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per P.IVA_1 procura dall'avv. Luigi GARGIULO (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata nello studio del medesimo;
parte opponente
e la società (c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.. rappresentata e difesa per procura dall'avv. Antonio SCHIAVONE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del medesimo;
parte opposta avente ad oggetto: leasing conclusioni della parte opponente Parte_1
CENTRO (come da citazione):
[...]
Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza: In via preliminare: in ogni caso, dato atto che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, rigettare l'eventuale istanza da parte dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ; Nel merito: revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o comunque invalido e privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo 986/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, per i motivi tutti di cui in narrativa ed in ogni caso, rigettare la domanda di condanna dell'
[...] al pagamento di Euro 329.161,99, oltre agli interessi ai sensi della Controparte_2
L. 231/2002, a favore in quanto infondata e, comunque, carente di prova CP_1 per i motivi di cui in nar lla denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'opposta, accertare gli effettivi importi eventualmente dovuti da Parte_2
1
[...] in favore dell'opposta e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di tale minor somma anziché di quella richiesta con decreto ingiuntivo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari. conclusioni della parte opposta ING BANK N.V.:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
o nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta dall'
[...] in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque non Controparte_2 provata per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
o nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, per qualsiasi ragione, dovesse essere revocato, accertare la sussistenza del credito della convenuta opposta nella misura di € 329.161,99 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale dalla domanda al saldo effettivo, spese e compensi professionali e, per l'effetto, condannare la dall'
[...] al pagamento della somma sopra indicata;
Controparte_2
o in via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, eccepire, precisare ed articolare in corso di causa, indicare testi e formulare capitoli di prova, ed ogni altra istanza istruttoria. Si richiede l'acquisizione del fascicolo monitorio.
o in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 11 aprile 2024, l'
[...]
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Controparte_2
986/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.02.2024 a favore della società CP_1
Il decreto ingiuntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturato dall' (per un importo totale di € 329.161,99, oltre interessi al tasso legale CP_2 dalla domanda al saldo) verso n virtù del contratto di locazione CP_1 operativa n. 010623.
Il credito originario era stato oggetto di vicende successorie che conducevano alla titolarità finale da parte di
[...]
, opponendosi: Parte_3
o deduceva che il contratto denominato leasing operativo è in realtà da qualificare quale contratto d'appalto per l'aggiornamento e la manutenzione di un ecografo già di Cont proprietà dell'
2 o deduceva la mancanza di prova dell'adempimento da parte della ricorrente: ING, secondo l'attrice, non forniva prova dell'effettiva esecuzione della prestazione da parte di VI IA (l'originaria contraente) – e le fatture prodotte non sono idonee a provare l'esistenza del credito;
o eccepiva la nullità della delibera di affidamento dell'appalto, la quale, dunque, non possiede la forza di fonte negoziale del diritto di credito;
o eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente, ex art. 2948 c.c., non risultando validi atti interruttivi;
o deduceva che gli interessi moratori chiesti da non sono dovuti, CP_1 sono anatocistici e non previsti nel contratto, che contiene una espressa rinuncia ai medesimi;
o eccepiva l'inefficacia della cessione del credito (da VI a ), mai CP_1 accettata e inopponibile per mancato rispetto delle formalit . 69 e 70 R.D. 2440/1923.
L'opponente , in sintesi, chiedeva: Controparte_2
o la revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di condanna;
o in subordine, la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto.
L'opposta costituendosi con la comparsa depositata il CP_1
02/07/2024, replicava:
o che il contratto azionato (doc. 6 monitorio) è un contratto di leasing operativo, non un contratto di appalto;
o che la locatrice VI IA RL (ora ) ha fornito beni CP_1 strumentali e servizi, come emergente chiaramente dal verbale di collaudo (documento 6 monitorio) e come evincibile dal testo del contratto in cui si fa riferimento anche ad oneri di manutenzione e assicurazione full risk;
o che la ha riconosciuto il contratto come leasing, avendo richiesto il riscatto nel 2009 (documento 3):
o che il credito si compone delle somme:
• € 133.091,17 per canoni non pagati;
• € 196.070,82 per interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;
o che tali interessi sono legittimi e calcolati correttamente;
o che i crediti non sono prescritti, per mancato decorso del termine decennale e perché sussistono numerosi atti interruttivi, ultimo nel 2023;
o che l'accettazione della cessione non è necessaria, poiché le non rientrano tra gli enti per i quali è prevista;
o che la comunicazione della volontà di riscatto del 2009, inviata alla cessionaria, costituisce accettazione implicita.
3 Chiedeva, dunque, l'opposta la conferma del decreto ingiuntivo e CP_1 il rigetto dell'opposizione, nonché, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento del debito per l'importo richiesto o per quello accertato in causa.
Con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti ribadivano e precisavano le proprie deduzioni.
Dopo la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 25 ottobre 2024, veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto, indi, come da concorde richiesta delle parti, veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 189 c.p.c. all'esito dell'udienza -tenutasi mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. (da depositarsi entro il 114/11/2025), la causa veniva trattenuta in decisione (verbale del 25/11/2025).
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
Il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, avendo la ricorrente prodotto il contratto fonte dell'obbligazione e le fatture rimaste insolute.
Esso non deve, pertanto, essere revocato.
La prova del credito e la titolarità del medesimo. La qualificazione del contratto fonte dell'obbligazione. L'eccezione di inadempimento.
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e prova nel giudizio principale, in particolare producendo, come già sopra indicato:
- il contratto fonte dell'obbligazione (documento 6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo -file .zip), nonché la determinazione del dirigente, manifestante con la decisione di concludere il contratto (ancora, documento 6 citato);
4 - il verbale di collaudo (documento 3) dal quale risulta con chiarezza anche la consegna di beni strumentali -si riporta, per facilità di consultazione, anche l'immagine della parte del verbale rilevante;
-
Il contratto, per inciso, va correttamente qualificato come locazione operativa, non solo in virtù dell'espresso utilizzo di tale termine nel corpo nell'intestazione del contratto stesso, ma anche all'esito dell'interpretazione del negozio, letterale e alla luce della condotta delle parti nell'esecuzione degli accordi presi ex art. 1362 c.c.
Infatti:
- il testo fa riferimento a plurime prestazioni, non tutte riconducibili a prestazioni d'opera, ad esempio nel caso dell'assicurazione full risk;
- il testo, soprattutto, contiene plurimi riferimenti a beni da fornirsi, spese di Cont imballaggio e trasporto, all'accettazione dei beni da parte dell' alla facoltà di riscatto dei medesimi;
- appare pacifico che siano stati forniti anche beni strumentali, come risultante dal verbale di collaudo sopra riportato -in merito al quale l'opponente non ha avanzato contestazioni.
Come noto, il contratto di leasing, non è annoverato tra i contratti tipici disciplinati dal codice civile, pur essendo largamente in uso: esso è definibile come il contratto mediante il quale una parte - il locatore o concedente- attribuisce ad un'altra -locatario o utilizzatore- il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica operativo;
esso si distingue in leasing finanziario (riservato agli intermediari finanziari pena l'invalidità del negozio) nel quale il locatore si impegna ad acquistare il bene da un terzo, scelto dal locatario- e a cederlo in locazione, e “leasing di godimento”, in cui il proprietario di un bene, (generalmente il produttore), concede in locazione il bene stesso, di regola costoso e di rapida obsolescenza, includendo servizi accessori, come quelli di consegna, installazione, formazione, manutenzione e assistenza
5 Nel caso di specie, il contratto deve essere qualificato come leasing di godimento, posto che la concedente forniva beni (come suindicato) e prestazioni di assistenza, manutenzione e assicurazione.
Il contratto, peraltro, è stato stipulato per iscritto -essendo uno dei contraenti soggetto allo statuto della pubblica amministrazione-, previo impegno di spesa, come si legge finale della deliberazione del direttore generale, già più volte citata (documento 6 monitorio) e che si riporta -in immagine- per chiarezza espositiva.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta verso l' Controparte_2 possono, pertanto, ritenersi provati.
Il credito è attualmente nella titolarità dell'opposta.
Invero, l'opposta allegava e provava documentalmente:
o che il contratto di locazione operativa n. 010623 è stato stipulato il 04/11/2002 tra VI IA S.r.l. e , a seguito della determina di aggiudicazione n. 697 Parte_1 del 07/03/2002 (doc. 6 del fascicolo monitorio);
o che il 21/01/2004, VI IA S.r.l. cedeva il ramo d'azienda relativo alla locazione finanziaria a ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 Controparte_3
(T.U.B.), e che tale cessione è stata pubblicata sulla G.U. n. 65 del 18/03/2004 (doc. 5 del fascicolo monitorio);
o che il 16/06/2009, è stata fusa per incorporazione in Controparte_3 nitorio); Controparte_4
o che il 30/04/2016, è stata fusa per incorporazione in Controparte_4 [...] odiern cicolo monitorio); CP_1
o che il 18/12/2003, VI e hanno inviato una missiva alla per Parte_1 comunicare l'intervenuta c e del contratto (doc. 7 del fascic .
Eccezione di inadempimento
6 L'opponente eccepiva l'inadempimento dell'opposta, in modo del tutto generico, senza specificare quali prestazioni non sarebbero state rese: in ogni caso, l'opponente forniva sufficiente prova dell'adempimento, producendo:
o il già citato verbale di collaudo, dal quale risulta la consegna dei beni;
o la richiesta di riscatto dell'ecografo inviata nel 2009 dalla nella quale non si fa riferimento alcuno a pregressi inadempimenti;
nonché sottolineando che i primi canoni sono stati regolarmente pagati e che non sono mai pervenute contestazioni.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione, formulata in modo generico1 è anche palesemente infondata, stante il termine della medesima, la natura e la durata del contratto.
Infatti, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., invocata dall'opponente, e riguardante, tra l'altro anche il corrispettivo delle locazioni, si riferisce alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che divengono esigibili solo alle scadenze convenute -in quanto corrispettivo della controprestazione ricevuta nel torno di tempo rilevante- ; al contrario, quando il corrispettivo previsto nel contratto sia una prestazione unitaria, sebbene eseguibile frazionatamente nel tempo, come nel caso del leasing il termine di prescrizione applicabile è quello decennale relativo alle azioni di adempimento o di responsabilità2.
La mancata accettazione cessione
Infondata appare anche l'eccezione relativa alla mancata accettazione della cessione, Cont da parte dell'opponente, poiché3 ai rapporti di credito nei confronti delle non si applica la disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923 (richiedente l' accettazione espressa della PA ai fini dell'efficacia delle cessioni); tali norme si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e non possono essere interpretate analogicamente o in via con riguardo ai rapporti Cont con altre pubbliche amministrazioni, in primis con le infatti, tali enti sono costituiti con personalità giuridica pubblica, hanno autonomia imprenditoriale, organizzazione e funzionamento disciplinati con atto privatistico interno, nel rispetto della normativa regionale di riferimento.
Debenza interessi mora nella misura richiesta.
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Cont La opponendosi, deduceva che gli interessi dovessero essere calcolati al tasso legale, come da clausola contrattuale di cui all'art.
5.2 del leasing.
L'opposta, tuttavia, replicava, invocando la nullità della clausola in questione, ex art. 7 D.Lgs. 231/2002.
La replica dell'opposta coglie nel segno. L'art. 7 citato sanziona con la nullità le clausole gravemente inique in danno del creditore: la clausola del contratto azionato può essere ritenuta concretamente iniqua, alla luce dell'importanza dell'inadempimento e della durata del medesimo, nonché delle conseguenze per l'opposta, la quale rimaneva obbligata prestare anche assistenza e manutenzione ai beni forniti (con conseguente necessità di esborsi, nonostante l'inadempimento della Cont
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Per inciso, la nullità della clausola iniqua può anche essere rilevata d'ufficio, purché basata su elementi emergenti dagli atti, come nel caso di specie4.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa.
In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 2000,00;
• per la fase introduttiva: € 1.500,00;
• per la fase di trattazione: € 5.500,00;
• per la fase decisionale: € 3.500,00;
• e così complessivamente € 12.500,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando
• rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 986/2024;
• condanna l'opponente Parte_1
, in persona
[...] all'opposta le spese di lite di questo giudizio, pari ad € CP_1
12.500,00, oltre spese generali (al 15%) e accessori come per legge.
Così deciso, a Napoli 26/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pagina 8 della citazione 2 Cfr Cass. 2086/2008 e ss 3 Cfr Cass. cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020, Tribunale Napoli Nord 1740/2024 4 Cfr 16273/2022 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione