TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14986/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Federico CANOVA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Dè Griffoni n. 8, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 febbraio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 2 dicembre 2024. Le parti, sentite all'udienza del 6 febbraio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore il 23 dicembre 2006. Dall'unione sono nati ed il 16 aprile 1999. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 10 Parte_1 marzo 1963 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Castel Maggiore il 23 dicembre 2006, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 27 p. 1 anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la casa coniugale, comprensiva di arredi e beni ivi contenuti, resterà nella disponibilità del marito e la signora avrà facoltà di accedere Parte_1 liberamente all'immobile di famiglia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo col marito, anche al fine di ritirare effetti personali e visitare i figli;
3) prende atto che i figli, entrambi maggiorenni ma non ancora completamente autonomi economicamente, continueranno a vivere presso la casa famigliare insieme al padre;
4) prende atto che la casa cointestata fra marito e moglie, in comproprietà con i signori e rimarrà così intestata per accordo Parte_3 Parte_4 intervenuto fra tutti e quattro i proprietari;
5) dal deposito della domanda pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto dei figli, fino alla loro autosufficienza economica, versando l'importo di € 150,00 ciascuno, mediante bonifico diretto sui rispettivi conti correnti, già noti ai genitori, impegnandosi il padre a effettuare il bonifico a , e la madre a Per_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Nel caso in cui l'indipendenza Per_2 economica venga raggiunta prima dall'uno e poi dall'altro figlio, i coniugi divideranno in ragione del 50% il contributo al mantenimento del figlio ancora non autosufficiente economicamente;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Opel Zafira TG DT313EM, rimarrà di proprietà del marito e in uso alla moglie, la quale si impegna a restituirla a semplice richiesta da parte dello stesso, continuando a mantenerne l'uso ed il possesso. Le spese di assicurazione rimangono a carico del signor Parte_2 mentre quelle del bollo a carico della signora Parte_1
7) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che non sussistono conti correnti cointestati o altre somme da dividere;
pagina 2 di 3 8) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo entrambi occupazioni lavorative;
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Federico CANOVA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Dè Griffoni n. 8, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 febbraio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 2 dicembre 2024. Le parti, sentite all'udienza del 6 febbraio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore il 23 dicembre 2006. Dall'unione sono nati ed il 16 aprile 1999. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 10 Parte_1 marzo 1963 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Castel Maggiore il 23 dicembre 2006, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 27 p. 1 anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che la casa coniugale, comprensiva di arredi e beni ivi contenuti, resterà nella disponibilità del marito e la signora avrà facoltà di accedere Parte_1 liberamente all'immobile di famiglia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo col marito, anche al fine di ritirare effetti personali e visitare i figli;
3) prende atto che i figli, entrambi maggiorenni ma non ancora completamente autonomi economicamente, continueranno a vivere presso la casa famigliare insieme al padre;
4) prende atto che la casa cointestata fra marito e moglie, in comproprietà con i signori e rimarrà così intestata per accordo Parte_3 Parte_4 intervenuto fra tutti e quattro i proprietari;
5) dal deposito della domanda pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto dei figli, fino alla loro autosufficienza economica, versando l'importo di € 150,00 ciascuno, mediante bonifico diretto sui rispettivi conti correnti, già noti ai genitori, impegnandosi il padre a effettuare il bonifico a , e la madre a Per_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Nel caso in cui l'indipendenza Per_2 economica venga raggiunta prima dall'uno e poi dall'altro figlio, i coniugi divideranno in ragione del 50% il contributo al mantenimento del figlio ancora non autosufficiente economicamente;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Opel Zafira TG DT313EM, rimarrà di proprietà del marito e in uso alla moglie, la quale si impegna a restituirla a semplice richiesta da parte dello stesso, continuando a mantenerne l'uso ed il possesso. Le spese di assicurazione rimangono a carico del signor Parte_2 mentre quelle del bollo a carico della signora Parte_1
7) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che non sussistono conti correnti cointestati o altre somme da dividere;
pagina 2 di 3 8) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo entrambi occupazioni lavorative;
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3