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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 452/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Argentina) il 21.10.1999 e residente in [...],
e
(c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 (Argentina) il 6.07.1992 e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena Nitti (c.f. ), dichiara di voler C.F._3 ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, al seguente indirizzo pec: e presso il cui studio sito in Scalea (Cs) alla Via S. Giorgio 5 Email_1 le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 17.04.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Colon (Argentina) il 20.05.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (CS) al n. 23 parte 2 serie C anno 2023, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non convivere nello stesso immobile dal febbraio 2024;
- che in atto il sig. è residente in [...], Parte_1 mentre la sig.ra è residente in [...] 88;
- di essere entrambi attualmente disoccupati ed in cerca di lavoro;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1 e .
[...] Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. e la sig.ra saranno dispensati dall'obbligo di dichiarare il Parte_1 Parte_2 proprio cambio di residenza.
3. Il sig. si impegna a restituire la cifra di €5000 che gli era stata prestata nel corso del Parte_1 matrimonio dalla sig.ra . La metà di questa cifra (€2500) dovrà essere corrisposta Parte_2 entro il 31 luglio 2025, l'altra metà (€2500) entro e non oltre il 30 novembre 2025.
4. La sig.ra si impegna a rinunciare a qualsiasi altra richiesta di denaro verso il Parte_2 sig. La stessa si impegna a rinunciare alla possibilità di istaurare qualsivoglia Parte_1 procedimento civile o penale nei confronti del sig. e a non porre in essere nessun Parte_1 comportamento che possa ledere l'onore del sig. Parte_1
5. I coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento rinunciando a qualsiasi contributo.
6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 452/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] in relazione al matrimonio concordatario contratto in Colon Parte_2 (Argentina) il 20.05.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (CS) al n. 23 parte 2 serie C anno 2023;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 452/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Argentina) il 21.10.1999 e residente in [...],
e
(c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 (Argentina) il 6.07.1992 e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena Nitti (c.f. ), dichiara di voler C.F._3 ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, al seguente indirizzo pec: e presso il cui studio sito in Scalea (Cs) alla Via S. Giorgio 5 Email_1 le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 17.04.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Colon (Argentina) il 20.05.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (CS) al n. 23 parte 2 serie C anno 2023, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non convivere nello stesso immobile dal febbraio 2024;
- che in atto il sig. è residente in [...], Parte_1 mentre la sig.ra è residente in [...] 88;
- di essere entrambi attualmente disoccupati ed in cerca di lavoro;
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1 e .
[...] Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. e la sig.ra saranno dispensati dall'obbligo di dichiarare il Parte_1 Parte_2 proprio cambio di residenza.
3. Il sig. si impegna a restituire la cifra di €5000 che gli era stata prestata nel corso del Parte_1 matrimonio dalla sig.ra . La metà di questa cifra (€2500) dovrà essere corrisposta Parte_2 entro il 31 luglio 2025, l'altra metà (€2500) entro e non oltre il 30 novembre 2025.
4. La sig.ra si impegna a rinunciare a qualsiasi altra richiesta di denaro verso il Parte_2 sig. La stessa si impegna a rinunciare alla possibilità di istaurare qualsivoglia Parte_1 procedimento civile o penale nei confronti del sig. e a non porre in essere nessun Parte_1 comportamento che possa ledere l'onore del sig. Parte_1
5. I coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento rinunciando a qualsiasi contributo.
6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 452/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] in relazione al matrimonio concordatario contratto in Colon Parte_2 (Argentina) il 20.05.2022 e trascritto nel Registro dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (CS) al n. 23 parte 2 serie C anno 2023;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo