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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 186/2022 R.G., promosso da:
nato a nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Pietro Roccasalva, presso il cui studio è domiciliato.
Attore
Contro
nato a [...] il [...], (c.f.: Controparte_1
), e ivi residente in [...] e C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) e CP_2 C.F._3 residente a [...]
Convenuti contumaci e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: azione di disconoscimento della paternità
CONCLUSIONI: all'udienza del 9/7/2024 l'attore ha concluso riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione e di seguito trascritte: “accertare e dichiarare che il sig. non è padre dell'attore , nato Parte_2 Parte_1 il 167£/1952 in Mussomeli, in costanza di matrimonio da e Controparte_3 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mussomeli di apporre la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 7/2/2022 e ritualmente notificato, il sig.
[...] evocava in giudizio e , fratelli Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 germani dell'attore, come riportato dalle risultanze anagrafiche, al fine di ottenere la rimozione dello stato di figlio di , nato a [...] il 7 Parte_2 settembre 1918 e deceduto l'1 maggio 2004.
I fratelli dell'attore odierni convenuti, nonostante la rituale notifica della citazione, non si costituivano in giudizio e se ne deve dichiarare la contumacia.
L'attore, nel contesto del detto atto di citazione, rappresentava di essere figlio di
, nata a [...] il [...] e deceduta il 2.6.2001 e, Controparte_3 secondo le risultanze anagrafiche, del di lei coniuge, . Parte_2
Rappresentava altresì che i due coniugi, e , nel Parte_2 Controparte_3 dopoguerra, ottennero dal sig. , nato a [...] nel 1909 e Controparte_1 deceduto nel 1980, il permesso di coltivare parte dei suoi possedimenti, fino al
1956, allorquando i due coniugi subentrarono quali mezzadri nell'azienda agricola del predetto , trasferendosi nelle case di Contrada Controparte_1
“Pasquale” nelle campagne tra Mussomeli e Cammarata.
L'attore, nel contesto del detto atto, affermava di non essere il figlio legittimo di
, bensì di essere figlio naturale di poiché Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo aveva intrapreso una relazione con la di lui madre, CP_3
, anche prima che quest'ultima, assieme al marito, si trasferisse in
[...]
Contrada Pasquale. A sostegno di tale affermazione, affermava Parte_1 di aver interpellato numerosi amici e conoscenti di Mussomeli, che confermavano l'esistenza di tale relazione, sostenendo che lo stesso era in realtà figlio di . Controparte_1 Tanto considerato, si chiedeva di accertare e dichiarare che il sig. Parte_2 non è il padre di nato il [...] a Mussomeli, in [...] Parte_1 di matrimonio da . Controparte_3
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica ed eseguito il test comparativo del DNA tra l'attore e i convenuti, ed è stata assunta una prova testimoniale.
La domanda proposta è fondata e deve, pertanto, accogliersi.
Il disconoscimento di paternità è un'azione di stato volta a superare la presunzione di paternità e a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre.
Il disconoscimento attiene allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio e rappresenta lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito. L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre.
L'azione se proposta dal figlio, come nella fattispecie in esame, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza ed è stata proposta, atteso il decesso tanto del presunto padre che della madre, nei confronti dei fratelli, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 247 e 246 Cod. Civ.
Nel merito si osserva che l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ha trovato conferme in esito all'esperita attività istruttoria.
Il teste , in particolare, ha riferito di conoscere l'attore sin Testimone_1 da piccolo in quanto anche lui aveva abitato ed era cresciuto in c.da “ Pasquale” nelle campagne tra Mussomeli e Cammarata, ed ha confermato di aver avuto saputo da altre persone, mentre da giovane lavorava nei vigneti in campagna, che era figlio naturale di e tale circostanza era nota Parte_1 Controparte_1 anche alla madre dello stesso teste il quale ha poi aggiunto che vi era una notevole somiglianza tra i due. Tale deposizione, resa da un testimone, disinteressato e terzo ed estraneo rispetto ai fatti di causa è credibile e plausibile anche perché il teste non si è limitato ad una mera conferma degli articoli di prova a lui sottoposti ma ha arricchito la sua deposizione con precisazioni e particolari tali da far denotare una sicura conoscenza dei luoghi e del contesto in cui ebbe a maturare la relazione tra la madre dello stesso attore e il proprietario terriero ,
[...]
, al cui servizio lavorava , coniuge della madre dello stesso CP_1 Parte_2 attore.
Gli esiti della disposta consulenza tecnica , inoltre, consentono, inoltre di ritenere confermati gli assunti attorei. Agli specifici quesiti formulati il nominato consulente tecnico ha risposto, all'esito di rigorose indagini scientifiche , dopo il prelievo di campioni biologici sia dell'attore che di entrambi ii convenuti, affermando che: “L'analisi dei frammenti, eseguita con il software Familias, ha restituito un valore di concordanza per il 99,9 % a favore dell'ipotesi che il padre di
[...]
sia diverso dal padre dei citati (fratello) e di Pt_1 Controparte_1
(sorella)” mentre nella relazione integrativa depositata il Controparte_2
2.07.2024, il nominato consulente ha precisato che e Controparte_1 [...]
odierni convenuti e fratelli dell'attore, condividono lo stesso padre CP_2 con un valore percentuale assai prossimo al 99% ( 98,99 %).
Il quadro probatorio derivante dall'esperita attività istruttoria consente pertanto di ritenere fondate le tesi dell'attore e, in particolare, la circostanza per cui egli sia nato da una relazione che la madre ha avuto nel periodo in cui il padre putativo lavorava, come mezzadro nei terreni di Tali Controparte_1 circostanze trovano conferme da un lato nel fatto accertato per cui egli non condivide con i fratelli, odierni convenuti, lo stesso padre nonché dalla deposizione testimoniale assunta dalla quale emerge come tale relazione tra i due fosse, nel ristretto contesto rurale dell'entroterra siculo, conosciuta e nota e non da ultimo dalla somiglianza tra l'attore e lo stesso , a proposito Controparte_1 della quale il teste ha riferito e in qualche modo confermata dal semplice raffronto delle positive fotografiche, allegate all'atto di citazione che ritraggono l'attore ed il padre biologico.
Deve, conclusivamente affermarsi, che l'attore, non è figlio di Parte_1 . Parte_2
Le spese di lite, stante la natura e oggetto del presente giudizio in cui i convenuti ex lege, rimasti contumaci, hanno comunque inteso sottoporsi agli esami biologici disposti, e privi di un effettivo e reale interesse contrario a quello fatto valere dall'attore, devono dichiararsi irripetibili restando a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 186/2022 R.G.A.C. accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che nato a [...] il [...], non è figlio di , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] e deceduto l'1/5/2004; pone a carico di le spese di lite in queste ricomprese quelle di Parte_1 consulenza già liquidata con separato decreto.
Dispone che l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mussomeli provveda alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diverrà definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata