TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2023
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 1275/2023 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Raia;
Parte_1
- attore opponente - E
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi. Controparte_1
- convenuta opposta -
Oggi 13 giugno 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore opponente l'avv. Francesco Santucci in sostituzione dell'avv. Giampaolo Raia. Per la convenuta opposta è presente l'avv. Valentina Gallo in sostituzione dell'avv. Marco Rossi. E' pure presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Entrambi i difensori insistono nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1275/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto citazione, dall'avv. Giampaolo Raia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Alimena, n. 92; -ATTORE/OPPONENTE- E (c.f.: – già , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 entat irtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia Mestre (rep. 44583; racc. Persona_2
16958) dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5°. -CONVENUTA/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1932/2022 del tribunale di Cosenza.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta del 21/2/2025): “Voglia il Tribunale adito, preliminarmente, dichiarare la tardività della mediazione e, per l'effetto, accogliere la domanda revocando il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio” Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione): “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente Controparte_1 della somma di € 35.645,32 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 suddetta somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda
Pagina 2 di 10 dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 35.645,32 (ovvero quella diversa Controparte_1 somma m risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Causa decisa all'udienza del 13 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1932/2022, emesso dal tribunale di Cosenza in data 29/12/2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 35.645,32, oltre interessi Controparte_1 come richiesti nel ricorso ed oltre alle spese legali, a titolo di restituzione delle somme ricevute in virtù del contratto di finanziamento n. PLC01864015 stipulato dall'opponente in data 2/9/2009 con che ha Parte_2 successivamente ceduto il credito a Rubicon SPV s.r.l., la quale ha, a sua volta, ceduto il credito ad Controparte_1
L'opponente, in particolare, ha eccepito la carenza dei requisiti probatori per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, a tal fine, la carenza di prova di titolarità del credito fatto valere e della inclusione del credito originariamente vantato da nei riguardi di fra Parte_2 Parte_1 quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco, lamentando l'omessa notifica nei suoi confronti della relativa cessione;
ha lamentato, inoltre, la mancata consegna della copia del contratto, la violazione delle norme antiusura nell'applicazione dei relativi interessi e l'omessa certificazione di cui all'art. 50 TUB. Ha eccepito, infine, l'intervenuta prescrizione dell'avverso credito. Si è costituita in giudizio e, per essa, la sua mandataria Controparte_1 per chiedere, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
ha ribadito la sussistenza della propria legittimazione ad agire per essersi resa cessionaria del credito vantato da nei confronti di , nell'ambito di un'operazione di Parte_2 Parte_1 cartolarizzazione che ha visto coinvolta dapprima Rubicon SPV s.r.l. e di cui i relativi avvisi, oltre ad essere stati notificati all'opponente, erano stati
Pagina 3 di 10 pubblicati nella AZ Ufficiale. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, lamentando l'eccessiva genericità ed indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse e per non aver controparte fornito la prova del pagamento del debito, rimarcando, così, la correttezza dell'importo ingiunto. Ha sostenuto di aver allegato, di conseguenza, l'inadempimento del debitore e la prova del proprio credito attraverso la produzione del contratto di finanziamento, di cui la relativa copia è stata consegnata al cliente. Si è opposta, infine, alla sollevata eccezione di prescrizione per aver interrotto il decorso del termine decennale attraverso la comunicazione, inviata in data 14/1/2022 all'opponente, contenente la notifica della cessione e del decreto ingiuntivo, notificato in data 11/2/2023. Con provvedimento reso in data 25/9/2023, il tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, che è stato attivato dalla società opposta e ha avuto esito negativo, per come si evince dal verbale depositato. All'udienza del 2/2/2024 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, nella prima memoria, l'opponente ha dedotto la tardività dell'instaurazione della procedura di mediazione, in quanto il termine per il deposito dell'istanza assegnato nel provvedimento emesso in data 25/9/2023 non è stato rispettato dall'opposta. La causa è stata istruita solo documentalmente e con ordinanza del 24/2/2025 è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine sino al 30/4/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'udienza odierna i difensori delle parti hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nei termini indicati dal giudice nella propria ordinanza. Al riguardo, è sufficiente sottolineare che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 5, comma 1-bis del d.lgs n. 28/2010 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022 (applicabile al presente procedimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022), ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicati dal medesimo
Pagina 4 di 10 giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione (cfr. cass. civ. n. 40035/2021; cass. n. 9102/2023), in quanto detto termine non ha natura perentoria, non trovando applicazione l'art. 152 c.p.c. e, in particolare, il suo secondo comma. La domanda potrebbe essere dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, di tre mesi, il procedimento non è stato ancora iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia inziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza. Nel caso di specie, dal verbale di mediazione depositato dall'opposta in data 10/1/2025, si evince che il primo incontro si è tenuto in data 25/11/2023, mentre la data di rinvio per la verifica del buon esito era prevista per l'udienza del 2/2/2024, pertanto, la mediazione può ritenersi utilmente e tempestivamente esperita e l'eccezione va conseguentemente respinta.
3. Nel merito, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. cass. n. 16767/2014). Pertanto, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Va ulteriormente precisato che, per come di recente chiarito anche dalle sezioni unite della corte di cassazione (cfr. cass., sez. un., n. 927/2022), l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non potrebbe limitarsi ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto opposto, dovendo in ogni caso accertare, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) i fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Pagina 5 di 10 4. Ciò posto, va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto il termine di prescrizione decennale decorrente dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, pacificamente intervenuta in data 27/9/2012, risulta interrotto dalla comunicazione di intervenuta cessione del credito contenente formale diffida ad adempiere, trasmessa dalla società opposta all'opponente a mezzo raccomandata a.r. perfezionatasi per compiuta giacenza in data 14/1/2022. È noto, infatti, che per costante insegnamento della corte di cassazione “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non e soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base delia presunzione di recepimento fondata sull'arrivo delia raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (cfr., ex multis, cass. n. 34212/2021).
5. Inoltre, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attore nell'atto di opposizione in ordine alla mancanza di prova del credito fatto valere dalla società opposta, quest'ultima ha compiutamente assolto ai propri oneri probatori. E invero, nessuna contestazione è stata formulata dalla parte opponente con riferimento al contratto di finanziamento n. PLC01864015 debitamente sottoscritto in data 2/9/2009 da con Parte_1 Parte_2 allegato da parte opposta al fascicolo monitorio.
[...]
Di conseguenza, deve ritenersi che abbia fornito la Controparte_1 prova del rapporto negoziale sotteso al credito azionato;
essa, difatti, agisce per il credito derivante dal contratto su menzionato per la somma di € 35.645,32, per come risultante dall'allegato estratto conto. L'opponente ha contestato la qualità di cessionaria del credito dell'opposta che non avrebbe prodotto un valido contratto di cessione, né comunicato la vicenda successoria al debitore ceduto. Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento. Nel caso di specie, la società cessionaria ha provato la titolarità del rapporto con la produzione di documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Dalla documentazione versata in atti risulta che l'opposta ha acquistato il credito da Rubicon SPV s.r.l., per come evincibile dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. foglio inserzioni n. 136 del 16/11/2021 ed elenco crediti ceduti, che lo aveva a sua volta acquistato da Parte_2
(anche tale dato riscontrabile dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. – parte seconda n. 143 dell'11/12/2018 e depositato in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Pagina 6 di 10 Nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. foglio inserzioni n. 136 del 16/11/2021 si legge che i crediti che hanno formato oggetto della cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 da Rubicon SPV s.r.l. a sono quelli che soddisfacevano i seguenti Controparte_1 criteri “a) il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato in Euro;
b) il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana, che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha perso il beneficio del termine;
c) l credito è stato ceduto a Rubicon SPV s.r.l. da Controparte_3
oppure da oppure da
[...] Parte_3 Controparte_4
d) la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto a favore di Rubicon Controparte_3 stata oggetto di pubblicazione sulla AZ Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 143 del 11.12.2018; e) il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata “Lista Adige – Portafoglio Rubicon, depositata in data 27 ottobre 2021 presso il Notaio , con studio in Via Masaccio n. 187, Persona_3
50132 Firenze”. Il credito per cui è causa soddisfa tutti i criteri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e la società opposta ha pure depositato l'elenco dei crediti ceduti (c.d.
“Project Adige”), dal quale si evince che il credito oggetto di causa era ricompreso nell'ambito della cessione in questione. Il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2 (nel testo originario, applicabile ratione temporis) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella AZ Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. cass. n. 5997/2006). Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione come nella specie, la pubblicazione dell'atto di cessione nella AZ Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata nella AZ Ufficiale (cfr. cass. n. 13954/2006; cass. n. 5997/2006). In questo caso, la mera pubblicazione nella AZ Ufficiale comporta anche, ai sensi dell'art. 1264, terzo comma, c.c., che i privilegi e le garanzie, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni, conservino la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza ulteriori formalità ed annotazioni. Da ciò consegue che, qualora il contenuto pubblicato nella AZ Ufficiale indichi – come nel caso di specie senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto
Pagina 7 di 10 contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, di avere la titolarità di un credito (cfr. cass. n. 15884/2019; cass. n. 5617/2020). Del resto, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. cass. n. 17110/2019). Nel caso di specie può dunque affermarsi, anche in ragione della genericità della contestazione di parte opponente, che l'avviso pubblicato nella AZ Ufficiale consente di individuare con certezza i crediti ceduti, stante la precisione dei criteri pubblicizzati, con la conseguenza che la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo deve ritenersi ampiamente provata. D'altra parte, in un'ottica di valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, va rimarcato che la società opposta ha prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto, sia il relativo estratto conto, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione. Per tali ragioni, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati. Così come appare altrettanto infondata, per motivi sopra detti, la censura afferente la mancanza di una valida comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto, posto che, ad ogni modo, la notifica della cessione è atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata persona del creditore, idoneità riscontrabile quantomeno nella notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo (pure a non volersi considerare le comunicazioni prodotte dall'opposta e contestate dall'opponente, peraltro spedite a mezzo raccomandata e fuori da un contesto processuale, con conseguente non necessarietà delle formalità prescritte dalla legge 890/1982 per le notifiche a mezzo posta).
6. Va ulteriormente osservato che, a prescindere dalla mancata produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, a valere quale prova del credito, l'opposta, come detto, ha fornito la prova del titolo attraverso la produzione del contratto, allegando l'inadempimento del debitore nella misura di euro € 35.645,32, senza che l'ingiunto, dal suo canto, abbia fornito la prova del proprio adempimento. La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto
Pagina 8 di 10 contabile non spetta alla banca e non esonera comunque il debitore dalla prova di fatti modificativi, estintivi e impeditivi della pretesa, nel rispetto del riparto degli oneri probatori, mediante la corresponsione, in tutto o in parte, della somma finanziata, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi. Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto conto certificato senza aver mai confutato l'erogazione delle somme o di aver dato parziale esecuzione al contratto, come era suo onere. Il , difatti, non ha contestato di avere Pt_1 stipulato il contratto di finanziamento del 2/9/2009 e del quale risulta aver ritirato una copia del modulo sottoscritto e del documento di sintesi compilato in ogni sua parte, per come si evince dal modulo contrattuale depositato in fase monitoria. Va ulteriormente osservato che nessun rilievo può attribuirsi alla lamentata difformità del T.A.E.G. concretamente applicato rispetto a quello stabilito in contratto. D'altra parte, devono ritenersi del tutto generiche e per questo inammissibili le doglianze mosse dall'attore in punto di presunta usurarietà dei tassi previsti nel contratto di apertura della linea di credito, in quanto la parte che deduce l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge n. 108 del 1996 ha l'onere di allegare in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante al momento della pattuizione – non rilevando nel nostro ordinamento forme di usura sopravvenuta (cfr. cass., sez. un., 24675/2017) – così come chi deduce la violazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c. deve esplicitare le ragioni di tale violazione in relazione al caso concreto. Trattasi, peraltro, di eccezioni che, oltre ad essere rimaste del tutto carenti in punto di allegazione, appaiono inammissibili e smentite dalla produzione documentale dell'opposta, che dimostra la compiuta regolamentazione delle condizioni negoziali tra le parti, a fronte della quale, appunto, alcuna censura specifica è stata mossa sugli addebiti ritenuti illegittimi. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da determinarsi con riguardo all'importo del credito portato dal decreto ingiuntivo), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1932/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
Pagina 9 di 10 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese relative al presente giudizio che liquida Controparte_1 ssiva di € 3.809,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 13 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 1275/2023 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Raia;
Parte_1
- attore opponente - E
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi. Controparte_1
- convenuta opposta -
Oggi 13 giugno 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore opponente l'avv. Francesco Santucci in sostituzione dell'avv. Giampaolo Raia. Per la convenuta opposta è presente l'avv. Valentina Gallo in sostituzione dell'avv. Marco Rossi. E' pure presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Entrambi i difensori insistono nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1275/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto citazione, dall'avv. Giampaolo Raia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Alimena, n. 92; -ATTORE/OPPONENTE- E (c.f.: – già , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 entat irtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia Mestre (rep. 44583; racc. Persona_2
16958) dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5°. -CONVENUTA/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1932/2022 del tribunale di Cosenza.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta del 21/2/2025): “Voglia il Tribunale adito, preliminarmente, dichiarare la tardività della mediazione e, per l'effetto, accogliere la domanda revocando il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio” Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione): “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente Controparte_1 della somma di € 35.645,32 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 suddetta somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda
Pagina 2 di 10 dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 35.645,32 (ovvero quella diversa Controparte_1 somma m risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Causa decisa all'udienza del 13 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1932/2022, emesso dal tribunale di Cosenza in data 29/12/2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 35.645,32, oltre interessi Controparte_1 come richiesti nel ricorso ed oltre alle spese legali, a titolo di restituzione delle somme ricevute in virtù del contratto di finanziamento n. PLC01864015 stipulato dall'opponente in data 2/9/2009 con che ha Parte_2 successivamente ceduto il credito a Rubicon SPV s.r.l., la quale ha, a sua volta, ceduto il credito ad Controparte_1
L'opponente, in particolare, ha eccepito la carenza dei requisiti probatori per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, a tal fine, la carenza di prova di titolarità del credito fatto valere e della inclusione del credito originariamente vantato da nei riguardi di fra Parte_2 Parte_1 quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco, lamentando l'omessa notifica nei suoi confronti della relativa cessione;
ha lamentato, inoltre, la mancata consegna della copia del contratto, la violazione delle norme antiusura nell'applicazione dei relativi interessi e l'omessa certificazione di cui all'art. 50 TUB. Ha eccepito, infine, l'intervenuta prescrizione dell'avverso credito. Si è costituita in giudizio e, per essa, la sua mandataria Controparte_1 per chiedere, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
ha ribadito la sussistenza della propria legittimazione ad agire per essersi resa cessionaria del credito vantato da nei confronti di , nell'ambito di un'operazione di Parte_2 Parte_1 cartolarizzazione che ha visto coinvolta dapprima Rubicon SPV s.r.l. e di cui i relativi avvisi, oltre ad essere stati notificati all'opponente, erano stati
Pagina 3 di 10 pubblicati nella AZ Ufficiale. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, lamentando l'eccessiva genericità ed indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse e per non aver controparte fornito la prova del pagamento del debito, rimarcando, così, la correttezza dell'importo ingiunto. Ha sostenuto di aver allegato, di conseguenza, l'inadempimento del debitore e la prova del proprio credito attraverso la produzione del contratto di finanziamento, di cui la relativa copia è stata consegnata al cliente. Si è opposta, infine, alla sollevata eccezione di prescrizione per aver interrotto il decorso del termine decennale attraverso la comunicazione, inviata in data 14/1/2022 all'opponente, contenente la notifica della cessione e del decreto ingiuntivo, notificato in data 11/2/2023. Con provvedimento reso in data 25/9/2023, il tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, che è stato attivato dalla società opposta e ha avuto esito negativo, per come si evince dal verbale depositato. All'udienza del 2/2/2024 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, nella prima memoria, l'opponente ha dedotto la tardività dell'instaurazione della procedura di mediazione, in quanto il termine per il deposito dell'istanza assegnato nel provvedimento emesso in data 25/9/2023 non è stato rispettato dall'opposta. La causa è stata istruita solo documentalmente e con ordinanza del 24/2/2025 è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine sino al 30/4/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'udienza odierna i difensori delle parti hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nei termini indicati dal giudice nella propria ordinanza. Al riguardo, è sufficiente sottolineare che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 5, comma 1-bis del d.lgs n. 28/2010 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022 (applicabile al presente procedimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022), ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicati dal medesimo
Pagina 4 di 10 giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione (cfr. cass. civ. n. 40035/2021; cass. n. 9102/2023), in quanto detto termine non ha natura perentoria, non trovando applicazione l'art. 152 c.p.c. e, in particolare, il suo secondo comma. La domanda potrebbe essere dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, di tre mesi, il procedimento non è stato ancora iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia inziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza. Nel caso di specie, dal verbale di mediazione depositato dall'opposta in data 10/1/2025, si evince che il primo incontro si è tenuto in data 25/11/2023, mentre la data di rinvio per la verifica del buon esito era prevista per l'udienza del 2/2/2024, pertanto, la mediazione può ritenersi utilmente e tempestivamente esperita e l'eccezione va conseguentemente respinta.
3. Nel merito, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. cass. n. 16767/2014). Pertanto, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Va ulteriormente precisato che, per come di recente chiarito anche dalle sezioni unite della corte di cassazione (cfr. cass., sez. un., n. 927/2022), l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non potrebbe limitarsi ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto opposto, dovendo in ogni caso accertare, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) i fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Pagina 5 di 10 4. Ciò posto, va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto il termine di prescrizione decennale decorrente dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, pacificamente intervenuta in data 27/9/2012, risulta interrotto dalla comunicazione di intervenuta cessione del credito contenente formale diffida ad adempiere, trasmessa dalla società opposta all'opponente a mezzo raccomandata a.r. perfezionatasi per compiuta giacenza in data 14/1/2022. È noto, infatti, che per costante insegnamento della corte di cassazione “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non e soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base delia presunzione di recepimento fondata sull'arrivo delia raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (cfr., ex multis, cass. n. 34212/2021).
5. Inoltre, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attore nell'atto di opposizione in ordine alla mancanza di prova del credito fatto valere dalla società opposta, quest'ultima ha compiutamente assolto ai propri oneri probatori. E invero, nessuna contestazione è stata formulata dalla parte opponente con riferimento al contratto di finanziamento n. PLC01864015 debitamente sottoscritto in data 2/9/2009 da con Parte_1 Parte_2 allegato da parte opposta al fascicolo monitorio.
[...]
Di conseguenza, deve ritenersi che abbia fornito la Controparte_1 prova del rapporto negoziale sotteso al credito azionato;
essa, difatti, agisce per il credito derivante dal contratto su menzionato per la somma di € 35.645,32, per come risultante dall'allegato estratto conto. L'opponente ha contestato la qualità di cessionaria del credito dell'opposta che non avrebbe prodotto un valido contratto di cessione, né comunicato la vicenda successoria al debitore ceduto. Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento. Nel caso di specie, la società cessionaria ha provato la titolarità del rapporto con la produzione di documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Dalla documentazione versata in atti risulta che l'opposta ha acquistato il credito da Rubicon SPV s.r.l., per come evincibile dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. foglio inserzioni n. 136 del 16/11/2021 ed elenco crediti ceduti, che lo aveva a sua volta acquistato da Parte_2
(anche tale dato riscontrabile dall'avviso di cessione pubblicato nella G.U. – parte seconda n. 143 dell'11/12/2018 e depositato in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Pagina 6 di 10 Nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. foglio inserzioni n. 136 del 16/11/2021 si legge che i crediti che hanno formato oggetto della cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 da Rubicon SPV s.r.l. a sono quelli che soddisfacevano i seguenti Controparte_1 criteri “a) il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato in Euro;
b) il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana, che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha perso il beneficio del termine;
c) l credito è stato ceduto a Rubicon SPV s.r.l. da Controparte_3
oppure da oppure da
[...] Parte_3 Controparte_4
d) la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto a favore di Rubicon Controparte_3 stata oggetto di pubblicazione sulla AZ Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 143 del 11.12.2018; e) il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata “Lista Adige – Portafoglio Rubicon, depositata in data 27 ottobre 2021 presso il Notaio , con studio in Via Masaccio n. 187, Persona_3
50132 Firenze”. Il credito per cui è causa soddisfa tutti i criteri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e la società opposta ha pure depositato l'elenco dei crediti ceduti (c.d.
“Project Adige”), dal quale si evince che il credito oggetto di causa era ricompreso nell'ambito della cessione in questione. Il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2 (nel testo originario, applicabile ratione temporis) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella AZ Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. cass. n. 5997/2006). Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione come nella specie, la pubblicazione dell'atto di cessione nella AZ Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata nella AZ Ufficiale (cfr. cass. n. 13954/2006; cass. n. 5997/2006). In questo caso, la mera pubblicazione nella AZ Ufficiale comporta anche, ai sensi dell'art. 1264, terzo comma, c.c., che i privilegi e le garanzie, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni, conservino la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza ulteriori formalità ed annotazioni. Da ciò consegue che, qualora il contenuto pubblicato nella AZ Ufficiale indichi – come nel caso di specie senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto
Pagina 7 di 10 contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, di avere la titolarità di un credito (cfr. cass. n. 15884/2019; cass. n. 5617/2020). Del resto, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. cass. n. 17110/2019). Nel caso di specie può dunque affermarsi, anche in ragione della genericità della contestazione di parte opponente, che l'avviso pubblicato nella AZ Ufficiale consente di individuare con certezza i crediti ceduti, stante la precisione dei criteri pubblicizzati, con la conseguenza che la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo deve ritenersi ampiamente provata. D'altra parte, in un'ottica di valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, va rimarcato che la società opposta ha prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto, sia il relativo estratto conto, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione. Per tali ragioni, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati. Così come appare altrettanto infondata, per motivi sopra detti, la censura afferente la mancanza di una valida comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto, posto che, ad ogni modo, la notifica della cessione è atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata persona del creditore, idoneità riscontrabile quantomeno nella notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo (pure a non volersi considerare le comunicazioni prodotte dall'opposta e contestate dall'opponente, peraltro spedite a mezzo raccomandata e fuori da un contesto processuale, con conseguente non necessarietà delle formalità prescritte dalla legge 890/1982 per le notifiche a mezzo posta).
6. Va ulteriormente osservato che, a prescindere dalla mancata produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, a valere quale prova del credito, l'opposta, come detto, ha fornito la prova del titolo attraverso la produzione del contratto, allegando l'inadempimento del debitore nella misura di euro € 35.645,32, senza che l'ingiunto, dal suo canto, abbia fornito la prova del proprio adempimento. La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto
Pagina 8 di 10 contabile non spetta alla banca e non esonera comunque il debitore dalla prova di fatti modificativi, estintivi e impeditivi della pretesa, nel rispetto del riparto degli oneri probatori, mediante la corresponsione, in tutto o in parte, della somma finanziata, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi. Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto conto certificato senza aver mai confutato l'erogazione delle somme o di aver dato parziale esecuzione al contratto, come era suo onere. Il , difatti, non ha contestato di avere Pt_1 stipulato il contratto di finanziamento del 2/9/2009 e del quale risulta aver ritirato una copia del modulo sottoscritto e del documento di sintesi compilato in ogni sua parte, per come si evince dal modulo contrattuale depositato in fase monitoria. Va ulteriormente osservato che nessun rilievo può attribuirsi alla lamentata difformità del T.A.E.G. concretamente applicato rispetto a quello stabilito in contratto. D'altra parte, devono ritenersi del tutto generiche e per questo inammissibili le doglianze mosse dall'attore in punto di presunta usurarietà dei tassi previsti nel contratto di apertura della linea di credito, in quanto la parte che deduce l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge n. 108 del 1996 ha l'onere di allegare in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante al momento della pattuizione – non rilevando nel nostro ordinamento forme di usura sopravvenuta (cfr. cass., sez. un., 24675/2017) – così come chi deduce la violazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c. deve esplicitare le ragioni di tale violazione in relazione al caso concreto. Trattasi, peraltro, di eccezioni che, oltre ad essere rimaste del tutto carenti in punto di allegazione, appaiono inammissibili e smentite dalla produzione documentale dell'opposta, che dimostra la compiuta regolamentazione delle condizioni negoziali tra le parti, a fronte della quale, appunto, alcuna censura specifica è stata mossa sugli addebiti ritenuti illegittimi. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da determinarsi con riguardo all'importo del credito portato dal decreto ingiuntivo), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1932/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
Pagina 9 di 10 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese relative al presente giudizio che liquida Controparte_1 ssiva di € 3.809,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 13 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 10 di 10