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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2871 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Bizzarri Parte_1
RE ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 15 presso lo studio dell'avvocato Andrea Bruno
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi n.12
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 151/2022 depositata in data 10/5/2022
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , previa parziale disapplicazione del Parte_1 provvedimento adottato dal in data 13/7/2011 (prot. n. Controparte_1
559/C/3/E/8/CC/1180), accertava il diritto del suddetto ricorrente, già riconosciuto Vittima del Dovere, alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della l. 206/2004, calcolata sull'invalidità di 22,5 punti percentuali, oltre accessori di legge, e detratto in ogni caso quanto già percepito sulla base dell'invalidità già riconosciuta in precedenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
Nel corso del giudizio veniva espletata ctu medico-legale.
All'udienza del 27/11/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
, premesso di essere Brigadiere dei Carabinieri in congedo e di avere già Parte_1 ottenuto, con decreto in data 13/7/2011, il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere con un'invalidità dell'8% per le lesioni riportate a seguito di un evento verificatosi in data 29/10/2008 (allorquando, nel corso di un'operazione di ricerca di un rapinatore, quest'ultimo non si era arrestato all'alt intimato dal militare travolgendolo con la propria autovettura) aveva agito in giudizio al fine di accertare la maggiore percentuale di invalidità riportata quale conseguenza del suddetto evento, quantificata nella misura del 30% o in quella diversa ritenuta di giustizia, con conseguente condanna del all'erogazione in suo favore dei benefici e delle Controparte_1 prestazioni previste dalla legge (speciale elargizione di € 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dell'8% ex art. 34, comma 1, d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007; assegno vitalizio mensile non reversibile di € 500 ex art. 4, comma 1, lett.b, n. 1, d.p.r. 243/2006, art. 2, comma 1, l. 407/1998 e art. 4, comma 238, l. 350/2003, speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 10.33, soggetto a perequazione automatica, ex art. 2, comma 105, l. 244/2007 o ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente successiva).
Il Tribunale ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto accoglieva parzialmente il ricorso. CP_1
Rilevato che i presupposti di fatto della controversia erano pacifici e comunque documentati in atti e che oggetto della stessa era invece solo la percentuale di invalidità riconosciuta a cui erano connesse le relative prestazioni, quantificava, mediante CTU medico legale, la percentuale di invalidità del in misura pari al 20% riferita alla capacità lavorativa e al 22,5% riferita Pt_1 alla invalidità complessiva (comprensiva cioè dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale calcolato secondo i criteri di cui al d.p.r. 181/2009).
Escludeva pertanto il diritto dell'appellante al riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di cui all'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, in quanto dovuti solo alle vittime del dovere che avevano riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25%.
Affermava invece la ricorrenza delle condizioni per accogliere la domanda di riconoscimento del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della l. 206/2004 da calcolarsi sull'invalidità riconosciuta di 22,5 punti percentuali.
Con i primi tre motivi l'appellante contesta la gravata sentenza, nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, aveva quantificato la sua invalidità nella misura del 22,5%.
Eccepisce la nullità della CTU e della sentenza per violazione dell'art. 195 c.p.c., del contraddittorio e del diritto di difesa e per non aver disposto la rinnovazione della CTU per i gravi motivi ex art. 196 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità della consulenza stessa e sulle contestazioni avanzate in ordine alle relative valutazioni medico-legali e alla quantificazione dell'invalidità riconoscibile all'appellante così come effettuate dal consulente tecnico e condivise dal Tribunale, chiedendo il riconoscimento di una invalidità nella misura superiore rivendicata del 30% o di quella del 28,5% come da relazione di parte.
Lamentava in particolare che il CTU, in violazione di quanto previsto dall'art. 195 c.p.c. e delle disposizioni date dallo stesso giudice di prime cure all'udienza del 17/2/2022, aveva ignorato le osservazioni critiche del suo consulente di parte, non allegandole alle perizia e non controdeducendo rispetto ad esse.
Contesta altresì la gravata sentenza per omessa pronuncia sulle contestazioni relative al merito della CTU ribadendo a tale proposito il contenuto delle note critiche redatte dal proprio consulente di parte.
Con un ulteriore quarto motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva compensato per un mezzo le spese di lite, ponendo il residuo a carico del , auspicando, CP_1 nell'ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi di appello, il riconoscimento, a tale fine, dell'integrale soccombenza del . CP_1
Insiste quindi per l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
Si osserva preliminarmente che in assenza di impugnazione risulta formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle eccezioni del di difetto di giurisdizione e di CP_1 prescrizione.
Si osserva ancora, sempre in via preliminare, che così come rilevato dal Tribunale non risulta oggetto di contestazione nella presente controversia lo status di Vittima del dovere dell'odierno appellante, status già riconosciutogli, a seguito dell'evento invalidante verificatosi a suo danno in data 29/10/2008 nel corso di svolgimento della sua attività di servizio, con decreto del 13/07/2011, essendo oggetto di contestazione esclusivamente l'entità dell'invalidità riconosciuta in sede amministrativa, pari all'8%, entità ritenuta insufficiente dall'odierno appellante il quale ha rivendicato con il ricorso introduttivo del presente giudizio il riconoscimento di postumi pari al 30%, con conseguente condanna del al riconoscimento dei benefici e delle CP_1 prestazioni previste dalla legge in relazione alla superiore invalidità rivendicata. Tanto premesso l'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che alla ritenuta necessità di disporre il rinnovo della CTU di primo grado, in ragione delle contestazioni effettuate dall'appellante in ordine al merito degli accertamenti peritali effettuati nel precedente grado di giudizio, deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame dei motivi di appello finalizzati a far valere la nullità della stessa per violazione di quanto disposto dall'art. 195 c.p.c.
Tanto premesso si osserva che il CTU nominato nel presente grado di giudizio ha, ai sensi di quanto disposto dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 ai fini della individuazione della percentuale unica di invalidità, riconosciuto all'appellante, a seguito dell'evento del 29/10/2008, una invalidità complessiva pari al 23,5% così suddivisa : Danno Biologico (DB) valutabile nella misura del 5%, Danno Morale valutabile nella misura di un mezzo del danno biologico pari a 2,5%, invalidità Permanente riferita alla capacità lavorativa Tabella A, 8^ Categoria, pari al 21%, da cui è da sottrarre il DB del 5% per cui si arriva ad una valutazione dell'Invalidità Complessiva è pari al 23,5%.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali le parti non hanno presentato osservazioni critiche nel corso delle operazioni peritali, concordando anzi i rispettivi consulenti di parte, così come si dà atto nella relazione, sulla criteriologia seguita e sulla valutazione effettuata).
Intende il Collegio ribadire, in ordine all'applicabilità, nella determinazione dell'invalidità permanente dell'appellato, dei criteri di cui all'art. 4 d.P.R. 181/2009, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 (Cass. Sez. Un. n. 6214 del 24/2/2022. Nello stesso senso anche Cass. Sez. Un. nn. 6215, 6216 e 6217/2022).
Ne consegue il diritto dell'appellante alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004 (beneficio esteso anche alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 1, del d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007) parametrata all'accertata invalidità del 23,5% nella misura e con decorrenza di legge.
La gravata sentenza risulta invece meritevole di conferma ove aveva respinto le ulteriori rivendicazioni aventi ad oggetto il riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, della l. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033 di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 206/2004 (esteso ex art. 2, comma 105, l. 244/2007 anche alle vittime del dovere) emolumenti questi ultimi non dovuti all'odierno appellante al quale è stata riconosciuta un'invalidità permanente inferiore ad un quarto del totale (e quindi al requisito sanitario minimo previsto dalla normativa citata per la fruizione di tali benefici).
In definitiva, alla stregua della considerazioni che precedono, dovrà, in riforma della gravata sentenza, accertarsi il diritto dell'appellante alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004 parametrata ad una invalidità permanente la misura del 23,5% (anziché (22,5 %) oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge con conseguente condanna del al pagamento delle CP_1 maggiori somme dovute a tale titolo.
Tali i motivi della presente decisione.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite (che, stante il parziale accoglimento dell'appello, deve necessariamente essere oggetto di nuova regolamentazione con rilievo assorbente rispetto all'esame del relativo motivo di appello) si osserva quanto segue.
Ritiene la Corte, alla stregua del complessivo esito del presente giudizio (che ha visto accogliere solo parzialmente le rivendicazioni dell'odierno appellante in ordine alla invalidità complessivamente a lui riconoscibile e alle prestazioni oggetto di domanda), meritevole di conferma quanto statuito a tale proposito dal giudice di prime cure in ordine alla compensazione parziale nella misura della metà delle spese di lite di primo grado ponendo a carico del le spese di CTU. CP_1
L'esito del giudizio di appello, che ha visto accogliere solo in minima parte le ulteriori rivendicazioni dell'odierno appellante rispetto alla invalidità che gli era stata riconosciuta all'esito della precedente fase del giudizio, giustifica invece l'integrale compensazione delle spese del grado sempre ponendo a carico del le relative spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
La Corte, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, accerta il diritto dell'appellante a percepire la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004 parametrata ad una invalidità del 23,5% (anziché del 22,5%) con conseguente condanna del a corrispondere le Controparte_1 maggiori somme dovute a tale titolo oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado di appello.
Pone a carico del le spese di ctu del grado di appello separatamente Controparte_1 liquidate.
Roma, 27.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2871 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Bizzarri Parte_1
RE ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 15 presso lo studio dell'avvocato Andrea Bruno
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi n.12
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 151/2022 depositata in data 10/5/2022
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , previa parziale disapplicazione del Parte_1 provvedimento adottato dal in data 13/7/2011 (prot. n. Controparte_1
559/C/3/E/8/CC/1180), accertava il diritto del suddetto ricorrente, già riconosciuto Vittima del Dovere, alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della l. 206/2004, calcolata sull'invalidità di 22,5 punti percentuali, oltre accessori di legge, e detratto in ogni caso quanto già percepito sulla base dell'invalidità già riconosciuta in precedenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
Nel corso del giudizio veniva espletata ctu medico-legale.
All'udienza del 27/11/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
, premesso di essere Brigadiere dei Carabinieri in congedo e di avere già Parte_1 ottenuto, con decreto in data 13/7/2011, il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere con un'invalidità dell'8% per le lesioni riportate a seguito di un evento verificatosi in data 29/10/2008 (allorquando, nel corso di un'operazione di ricerca di un rapinatore, quest'ultimo non si era arrestato all'alt intimato dal militare travolgendolo con la propria autovettura) aveva agito in giudizio al fine di accertare la maggiore percentuale di invalidità riportata quale conseguenza del suddetto evento, quantificata nella misura del 30% o in quella diversa ritenuta di giustizia, con conseguente condanna del all'erogazione in suo favore dei benefici e delle Controparte_1 prestazioni previste dalla legge (speciale elargizione di € 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dell'8% ex art. 34, comma 1, d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007; assegno vitalizio mensile non reversibile di € 500 ex art. 4, comma 1, lett.b, n. 1, d.p.r. 243/2006, art. 2, comma 1, l. 407/1998 e art. 4, comma 238, l. 350/2003, speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 10.33, soggetto a perequazione automatica, ex art. 2, comma 105, l. 244/2007 o ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente successiva).
Il Tribunale ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto accoglieva parzialmente il ricorso. CP_1
Rilevato che i presupposti di fatto della controversia erano pacifici e comunque documentati in atti e che oggetto della stessa era invece solo la percentuale di invalidità riconosciuta a cui erano connesse le relative prestazioni, quantificava, mediante CTU medico legale, la percentuale di invalidità del in misura pari al 20% riferita alla capacità lavorativa e al 22,5% riferita Pt_1 alla invalidità complessiva (comprensiva cioè dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale calcolato secondo i criteri di cui al d.p.r. 181/2009).
Escludeva pertanto il diritto dell'appellante al riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di cui all'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, in quanto dovuti solo alle vittime del dovere che avevano riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25%.
Affermava invece la ricorrenza delle condizioni per accogliere la domanda di riconoscimento del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della l. 206/2004 da calcolarsi sull'invalidità riconosciuta di 22,5 punti percentuali.
Con i primi tre motivi l'appellante contesta la gravata sentenza, nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, aveva quantificato la sua invalidità nella misura del 22,5%.
Eccepisce la nullità della CTU e della sentenza per violazione dell'art. 195 c.p.c., del contraddittorio e del diritto di difesa e per non aver disposto la rinnovazione della CTU per i gravi motivi ex art. 196 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità della consulenza stessa e sulle contestazioni avanzate in ordine alle relative valutazioni medico-legali e alla quantificazione dell'invalidità riconoscibile all'appellante così come effettuate dal consulente tecnico e condivise dal Tribunale, chiedendo il riconoscimento di una invalidità nella misura superiore rivendicata del 30% o di quella del 28,5% come da relazione di parte.
Lamentava in particolare che il CTU, in violazione di quanto previsto dall'art. 195 c.p.c. e delle disposizioni date dallo stesso giudice di prime cure all'udienza del 17/2/2022, aveva ignorato le osservazioni critiche del suo consulente di parte, non allegandole alle perizia e non controdeducendo rispetto ad esse.
Contesta altresì la gravata sentenza per omessa pronuncia sulle contestazioni relative al merito della CTU ribadendo a tale proposito il contenuto delle note critiche redatte dal proprio consulente di parte.
Con un ulteriore quarto motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva compensato per un mezzo le spese di lite, ponendo il residuo a carico del , auspicando, CP_1 nell'ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi di appello, il riconoscimento, a tale fine, dell'integrale soccombenza del . CP_1
Insiste quindi per l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
Si osserva preliminarmente che in assenza di impugnazione risulta formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle eccezioni del di difetto di giurisdizione e di CP_1 prescrizione.
Si osserva ancora, sempre in via preliminare, che così come rilevato dal Tribunale non risulta oggetto di contestazione nella presente controversia lo status di Vittima del dovere dell'odierno appellante, status già riconosciutogli, a seguito dell'evento invalidante verificatosi a suo danno in data 29/10/2008 nel corso di svolgimento della sua attività di servizio, con decreto del 13/07/2011, essendo oggetto di contestazione esclusivamente l'entità dell'invalidità riconosciuta in sede amministrativa, pari all'8%, entità ritenuta insufficiente dall'odierno appellante il quale ha rivendicato con il ricorso introduttivo del presente giudizio il riconoscimento di postumi pari al 30%, con conseguente condanna del al riconoscimento dei benefici e delle CP_1 prestazioni previste dalla legge in relazione alla superiore invalidità rivendicata. Tanto premesso l'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che alla ritenuta necessità di disporre il rinnovo della CTU di primo grado, in ragione delle contestazioni effettuate dall'appellante in ordine al merito degli accertamenti peritali effettuati nel precedente grado di giudizio, deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame dei motivi di appello finalizzati a far valere la nullità della stessa per violazione di quanto disposto dall'art. 195 c.p.c.
Tanto premesso si osserva che il CTU nominato nel presente grado di giudizio ha, ai sensi di quanto disposto dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 ai fini della individuazione della percentuale unica di invalidità, riconosciuto all'appellante, a seguito dell'evento del 29/10/2008, una invalidità complessiva pari al 23,5% così suddivisa : Danno Biologico (DB) valutabile nella misura del 5%, Danno Morale valutabile nella misura di un mezzo del danno biologico pari a 2,5%, invalidità Permanente riferita alla capacità lavorativa Tabella A, 8^ Categoria, pari al 21%, da cui è da sottrarre il DB del 5% per cui si arriva ad una valutazione dell'Invalidità Complessiva è pari al 23,5%.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali le parti non hanno presentato osservazioni critiche nel corso delle operazioni peritali, concordando anzi i rispettivi consulenti di parte, così come si dà atto nella relazione, sulla criteriologia seguita e sulla valutazione effettuata).
Intende il Collegio ribadire, in ordine all'applicabilità, nella determinazione dell'invalidità permanente dell'appellato, dei criteri di cui all'art. 4 d.P.R. 181/2009, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 (Cass. Sez. Un. n. 6214 del 24/2/2022. Nello stesso senso anche Cass. Sez. Un. nn. 6215, 6216 e 6217/2022).
Ne consegue il diritto dell'appellante alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004 (beneficio esteso anche alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti per effetto di quanto disposto dall'art. 34, comma 1, del d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007) parametrata all'accertata invalidità del 23,5% nella misura e con decorrenza di legge.
La gravata sentenza risulta invece meritevole di conferma ove aveva respinto le ulteriori rivendicazioni aventi ad oggetto il riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, della l. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033 di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 206/2004 (esteso ex art. 2, comma 105, l. 244/2007 anche alle vittime del dovere) emolumenti questi ultimi non dovuti all'odierno appellante al quale è stata riconosciuta un'invalidità permanente inferiore ad un quarto del totale (e quindi al requisito sanitario minimo previsto dalla normativa citata per la fruizione di tali benefici).
In definitiva, alla stregua della considerazioni che precedono, dovrà, in riforma della gravata sentenza, accertarsi il diritto dell'appellante alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004 parametrata ad una invalidità permanente la misura del 23,5% (anziché (22,5 %) oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge con conseguente condanna del al pagamento delle CP_1 maggiori somme dovute a tale titolo.
Tali i motivi della presente decisione.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite (che, stante il parziale accoglimento dell'appello, deve necessariamente essere oggetto di nuova regolamentazione con rilievo assorbente rispetto all'esame del relativo motivo di appello) si osserva quanto segue.
Ritiene la Corte, alla stregua del complessivo esito del presente giudizio (che ha visto accogliere solo parzialmente le rivendicazioni dell'odierno appellante in ordine alla invalidità complessivamente a lui riconoscibile e alle prestazioni oggetto di domanda), meritevole di conferma quanto statuito a tale proposito dal giudice di prime cure in ordine alla compensazione parziale nella misura della metà delle spese di lite di primo grado ponendo a carico del le spese di CTU. CP_1
L'esito del giudizio di appello, che ha visto accogliere solo in minima parte le ulteriori rivendicazioni dell'odierno appellante rispetto alla invalidità che gli era stata riconosciuta all'esito della precedente fase del giudizio, giustifica invece l'integrale compensazione delle spese del grado sempre ponendo a carico del le relative spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
La Corte, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, accerta il diritto dell'appellante a percepire la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004 parametrata ad una invalidità del 23,5% (anziché del 22,5%) con conseguente condanna del a corrispondere le Controparte_1 maggiori somme dovute a tale titolo oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado di appello.
Pone a carico del le spese di ctu del grado di appello separatamente Controparte_1 liquidate.
Roma, 27.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario