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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10771 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41011 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
IU SA e dell'Avv. Saveria Francesca Caporale, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
IE UL e dell'Avv. Luca Roiate, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 8.9.2012 con;
CP_1
che dall'unione coniugale erano nati i figli (2010) e IU (2014); Per_1
che in data 2.10.2017 veniva dichiarata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio (rectius,
scioglimento del vincolo, giusto estratto di matrimonio del Comune di San
Felice Circeo, dell'anno 2012, atto n. 34, parte II serie C, uff.1) alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di divorzio,
chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
visto il verbale di udienza del 24.6.2025;
ritenuto che ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione;
ritenuto che la causa vada rimessa dinnanzi al G.d. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, giusta ordinanza del 30.6.2025 ;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41011/ 2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
8.9.2012 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di San Felice
Circeo dell'anno 2012, atto n. 34, parte II serie C, uff.1;
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) rimette la causa sul ruolo come da ordinanza del G.D. del
30.6.2025;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 7.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi