Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 26 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 2189/2018, alle ore 10,40 è comparsa l'Avv. Russo Antonia per parte attrice che insiste nella richiesta di mezzi istruttori ovvero, in subordine, chiede che le dichiarazioni depositate in atti siano considerate ai fini della decisione, discute oralmente la causa precisando le conclusioni come sopra in cui insiste ribadendo la necessità che i sottoscrittori delle dichiarazioni testimoniali vengano sentiti come testi sulle medesime circostanze già indicate;
in ordine alla quantificazione del danno, insiste nella già chiesta c.t.u. e nella subordinata domanda di liquidazione del danno in via equitativa;
precisa in fine che controparte non ha mai di fatto contestato i fatti oggetto di causa, né ha cercato di provare con propri mezzi istruttori che il fatto non si è verificato come indicato in citazione;
alle ore 10,50 nessuno è comparso per controparte Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 2189/2018
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di erede di , nata a [...] il [...], Persona_1
(C.F. , e deceduta in Messina, il 18.01.2018, rappresentato e C.F._2 difeso dall'Avv. Russo Antonella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via E. L. Pellegrino n° 111, is. 150, giusta procura in atti;
- ATTORE- CONTRO
. 21, con sede in Messina, Largo Controparte_1
Borsellino, S. Bordonaro, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e
- CONVENUTO – Avente ad oggetto: risarcimento danno.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.03.2025, il procuratore della parte attrice discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità Parte_1 di erede della moglie , deceduta in data 18.01.2018, conveniva in Persona_1 giudizio davanti a questo Tribunale il 21 al Controparte_1 fine di vederlo condannato al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e morale, dagli stessi subiti a causa del comportamento dallo stesso tenuto in ordine alla mancanza di manutenzione dell'impianto dell'ascensore del condominio de quo. Segnatamente, l'attore riferiva di essere proprietario di un immobile sito al quinto ed ultimo piano del suddetto condominio e che, il frequente malfunzionamento dell'ascensore dello stabile “per circa quattro/cinque giorni alla settimana”, avrebbe di fatto impedito ai condomini il suo utilizzo. Il rappresentava, ancora, che, tale situazione, avrebbe provocato a lui e alla T_ moglie ingenti danni consistenti, nello specifico, nella limitazione di spostamenti e limitazione della loro libertà personale, dal momento che gli stessi erano stati riconosciuti dall'INPS soggetti invalidi al 100% e con diritto ai benefici di cui alla Legge 104/1992 con connotazione di gravità. Per tali fatti, invocava la responsabilità del ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 1130, comma 1 n. 4 c.c. per il comportamento negligente tenuto dall'Amministratore rispetto agli conservativi riguardanti l'ascensore, secondo quanto previsto dagli articoli 15 D.P.R. 30.04.1999 n. 162, 13 D.P.R. 162/1999 e dalla Dir. CE 95/16/CE. Lo stesso attore, poi, richiamava la responsabilità del ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., quale custode ex lege dell'impianto in questione. Per quanto sopra, l'attore domandava la condanna di controparte, al risarcimento di tutti i danni subiti pari a € 10.000,00, quanto al suo danno personale, e ad € 1.000,00 per la defunta moglie, o nella maggiore o minore somma determinata in corso _1 di causa, in ogni caso entro lo scaglione di euro 26.000,00, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
21eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, nn. 3 e 4 c.p.c. e 164, comma 4° c.p.c., stante la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda. Sempre in via preliminare, parte convenuta chiedeva di ritenere e dichiarare il difetto di legittimatio ad causam in capo al , limitatamente ai diritti reclamati iure T_ hereditario, non avendo questi provato la qualità di erede della _1
In subordine e nel merito, il chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibili CP_1
o infondate in fatto ed in legge tutte le domande attrici e conseguentemente di rigettarle;
in ogni caso, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese e compensi di causa. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto la domanda di risarcimento avanzata da T_
, in proprio e nella qualità di erede della defunta moglie , nei
[...] Persona_1 confronti del 21, per i danni asseritamente Controparte_2 subiti a causa del frequente malfunzionamento dell'impianto dell'ascensore dello stabile condominiale in cui lo stesso abita. Nello specifico, l'attore rappresenta come i ripetuti e protratti guasti dell'ascensore abbiano reso difficoltoso il godimento del proprio immobile, sito al quinto ed ultimo piano del convenuto, CP_1 impedendo spesso l'ingresso ovvero l'uscita dall'abitazione. Ai fini della decisione, vanno anzitutto prese in esame le eccezioni sollevate dal di nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli CP_1 articoli 163, nn.3 e 4 c.p.c. e 164, comma 4° c.p.c., per non aver l'attore compiutamente indicato i presupposti di fatto e gli elementi di diritto posti a fondamento della stessa e, nello specifico, gli elementi costitutivi del pregiudizio asseritamente subito, tra cui l'individuazione del titolo del diritto vantato. Deve premettersi che, ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo per vizio attinente all'editio actionis si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda risulta assolutamente incerta ovvero è stata omessa (causa petendi) nonché quando è stato omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda proposta (petitum). Va ancora messo in evidenza come l'oggetto della domanda sia rappresentato tanto dal provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere, il c.d. petitum immediato, quanto del bene della vita di cui si chiede l'attribuzione, petitum mediato. In punto di diritto, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, deve poi osservarsi che: “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese).” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015, Rv. 634607 - 01)” Allo stesso modo, con riferimento alla causa petendi, inoltre, la Corte di Cassazione ha specificato che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (Cass., Sez. VI-3, 5/2/2019, n. 3363). La domanda, pertanto, risulterà nulla solo quando l'individuazione dell'oggetto della domanda non sia possibile neanche a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio. Circa l'onere probatorio va messo in evidenza che il giudizio per risarcimento del danno, come nel caso di specie, avendo ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. A ciò si aggiunga che l'attore ha in ogni caso l'onere di indicare ed allegare specifiche circostanze lesive del proprio diritto e integranti l'inadempimento di controparte;
tale allegazione, infatti, costituisce presupposto indefettibile a presidio del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte. Ora, facendo corretta applicazione di tali principi al caso in esame, la censura del va rigettata, dal momento che l'esposizione attorea delle ragioni in fatto CP_1
e in diritto della domanda, unitamente alla documentazione depositata, appare esaustiva quanto all'indicazione della condotta condominiale contestata – negligente rispetto alle riparazioni da effettuare sull'impianto dell'ascensore condominiale – tanto rispetto al pregiudizio lamentato – l'impossibilità di recarsi ovvero allontanarsi dall'appartamento a causa delle gravi patologie di cui l'attore e la defunta moglie erano affetti. Tale ricostruzione, invero, ha consentito al convenuto di avere contezza CP_1 del comportamento contestatogli e, dunque, di articolare le proprie difese in ordine al comportamento imputatogli. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimatio ad causam in capo al , limitatamente ai diritti reclamati iure T_ hereditatis non avendo questi provato la qualità di erede della _1
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di diritto sancito in sede di legittimità secondo cui la prova della legittimatio ad causam, deve essere fornita da parte di colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, rimanendo altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (cfr. Cass. civ. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519). In ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c. dunque, l'attore è chiamato a provare il decesso della parte originaria e la sua qualità di erede. Orbene, nella vicenda di cui trattasi, , gravato dell'onere della prova Parte_1 della sua qualità di erede di , ha ritualmente dedotto ed allegato apposita Persona_1 documentazione entro le preclusioni di rito, con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., ovvero entro il termine di ulteriori trenta giorni “per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”. Nello specifico, lo stesso ha documentato tanto il decesso di mediante Persona_1 certificato di morte che la sua qualità di erede, attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Circa l'idoneità probatoria di tale dichiarazione sostitutiva, va condiviso quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui: “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.” (Cass. Sez. 6, 10/05/2018, n. 11276, Rv. 648916 - 01). Nel caso che occupa, in seguito alla produzione documentale di parte attrice, il convenuto, onerato sul punto, non ha contestato specificatamente la qualità di erede di
, limitandosi a richiamare le conclusioni già rassegnate con Persona_2
i precedenti scritti difensivi. Ne consegue che, a fronte del contenuto della dichiarazione sostitutiva, in mancanza di specifica contestazione da parte dell'Ente condominiale, può dirsi raggiunta la prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c della legittimatio ad causam di rispetto ai Parte_1 diritti reclamati iure hereditario, nella qualità di erede della defunta moglie _1
.
[...]
Si passa adesso all'esame del merito della controversia, relativo alla domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti del convenuto, per il CP_1 malfunzionamento – protratto nel tempo – dell'ascensore dello stabile condominiale, circostanza che avrebbe cagionato a lui e alla moglie un importante pregiudizio in termini di diritto alla salute e godimento dell'immobile. Ora, in via generale, deve ribadirsi la legittimazione passiva dell'Ente condominiale rispetto al danno lamentato dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale gestore delle cose comuni del condominio, tra cui si annovera l'impianto di ascensore, e custode delle stesse. Invero, l'ascensore rappresenta un bene comune che rientra nella sfera di disponibilità e controllo del è su quest'ultimo, dunque, che incombe il CP_1 dovere di controllarne la corretta manutenzione, eliminando le situazioni di pericolo o di cattivo funzionamento che possano insorgere. A ciò si aggiunga che, in tema di servizi condominiali, il singolo condomino può avanzare nei confronti del apposita pretesa risarcitoria nel caso di CP_1 colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all'adeguamento dell'impianto condominiale (in questo senso ex multis Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017; Cass. Sez. 2, 31/05/2006, n. 12956). Ciò posto, la domanda appare meritevole di accoglimento per le ragioni che seguiranno. Quanto all'an della pretesa risarcitoria, deve osservarsi come la condotta omissiva tenuta dal circa la manutenzione dell'ascensore possa ritenersi provata ai CP_1 sensi dell'art. 115 c.p.c. Più nel dettaglio, si rileva che lo stesso convenuto, con memoria ex art. CP_1
183, comma 6, n. 3 c.p.c., nel contestare il capitolato di prova articolato da controparte, ha sostenuto l'irrilevanza e, comunque, la non conducenza della circostanza sub 6) di cui alla memoria 183, comma 6 n. 2 di parte attrice “posto che i guasti all'ascensore costituiscono un fatto sostanzialmente non contestato”. Segnatamente, con tale capitolo di prova, parte attrice ha chiesto ammettersi prova orale al fine di dimostrare che i guasti dell'ascensore fossero stati puntualmente segnalati all'amministratore del condominio sia dallo stesso e dalla che T_ _1 dagli altri condomini dello stabile. Ciò posto, a sostegno della propria domanda risarcitoria, al fine di dare compiuta prova del danno -evento, il ha pure documentato le gravi condizioni mediche in cui T_ versavano lui e la moglie mediante documentazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Messina- Regione Siciliana. Risulta dagli atti che la moglie , in esito alla riunione del 16.12.2004, Persona_1 fosse stata riconosciuta invalida ai fini dell'assistenza sociosanitaria in misura del 100% nonché che le minorazioni diagnosticatele riducessero con connotazioni di gravità l'autonomia personale della summenzionata, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 3 della L. n. 104/92. Allo stesso modo, con riferimento a , la Commissione Medica, con Parte_1 decorrenza dal 18.12.2012, ha riconosciuto l'interessato “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88,124/98) grave 100%”. Va, peraltro, messo in evidenza come in esito all'esame obiettivo effettuato in data 7.10.2013 sulla persona del , T_ sia risultato che lo stesso fosse affetto da “deambulazione con doppio appoggio monopodalico, sensorio integro. Accorciamento arto inferirore dx”, con diagnosi di
“poliartrosi con accorciamento arto inferiore dx”. Per quanto precede, deve ritenersi raggiunta la prova dell'an della domanda risarcitoria con conseguente diritto dell'attore, in proprio e nella qualità, al risarcimento dei danni subiti.
Mentre in assenza di allegazioni e prova non si può procedere con il risarcimento dei danni patrimoniali, si ritiene di poter riconoscere i danni non patrimoniali subiti dal e dalla moglie . T_ Persona_1
A tal riguardo, occorre ribadire che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non in re ipsa, ma richiede che ne sia fornita la prova. Ciò in coerenza con il sistema della responsabilità per fatto illecito, ove ad essere ristorato non è il c.d. danno-evento, ma solo il c.d. danno-conseguenza, rappresentato le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'altrui fatto illecito. Ne consegue che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2967 c.c., i danni effettivamente subiti.
In caso di lesione di diritti costituzionalmente protetti, tuttavia, l'onere probatorio risulta attenuato dalla possibilità di far ricorso al notorio e a presunzioni. Nel caso di specie, la situazione lamentata ha determinato un pregiudizio al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., trattandosi di persone anziane e con problemi di deambulazione. Tanto premesso, si consideri, da un lato, la difficoltà probatoria dell'effettivo pregiudizio subito da parte dei coniugi e, dall'altro, la potenzialità Persona_2 dannosa della condotta omissiva tenuta dal Condominio. Da un esame complessivo degli scritti di causa, inoltre, risulta un'allegazione attorea idoneamente circostanziata che consente di valutare la gravità della lesione del diritto e della serietà del danno. Pur non potendo porre a base del convincimento le deposizioni testimoniali scritte prodotte dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 257bis c.p.c., dalla restante produzione documentale e dalle deduzioni delle parti, è emerso che l'ascensore dello stabile fosse di CP_3 frequente non funzionante;
tale circostanza ha senz'altro inciso sulla qualità di vita dell'odierno attore e della moglie, invalidi al 100% come da documentazione medica in atti. In via presuntiva, si rileva come il protratto difetto di manutenzione dell'ascensore abbia certamente avuto un impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana nonché sullo stato di salute dei due coniugi, costretti in casa, posta al quinto ed ultimo piano dello stabile, ovvero impossibilitati a rientrarvi in assenza di un idoneo mezzo di locomozione per soggetti con problemi di deambulazione, alternativo alle scale condominiali. Né il ha provato il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., limitandosi lo CP_1 stesso a dedurre che, successivamente all'assemblea del 17 febbraio 2017, in esito alla quale è stata approvata all'unanimità l'esecuzione dei lavori straordinari di riparazione dell'ascensore, l'impianto sarebbe stato funzionante e sottoposto a verifiche periodiche secondo la normativa vigenza. Nulla, tuttavia, lo stesso prova per il periodo antecedente a tale assemblea, cui si riferiscono le doglianze di parte attrice. Con riferimento alla concreta liquidazione del danno, si ritiene di poter ricorrere alla liquidazione in via equitativa. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'insegnamento a tenore del quale l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata […] dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato, o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno.” (Cass. civ. sent. 15680 del 2020). Per quanto precede, in accoglimento della domanda di parte attrice, il
[...]
21 va condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in Controparte_1 favore di , che si liquidano in complessivi € 4.000,00, di cui € 3.000,00 in proprio T_ ed € 1.000,00 iure heriditatis. Sulla somma come sopra determinata non si riconoscono interessi e rivalutazione in quanto non richiesti. Dall'accoglimento della domanda di discende il rigetto e/o assorbimento Parte_1 della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto. CP_1
Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico del e in favore di . Controparte_4 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il 21 al Controparte_1 pagamento in suo favore della complessiva somma di € 4.000,00, come sopra distinti, per i fatti di cui in motivazione;
- Condanna il 21 alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore di che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.542,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 26.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna