CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1951/2021
promossa da
, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Rialto Parte_1 n. 7/2, presso lo studio dell'avv. Adriano Sponzilli, rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di procura in calce Parte_2 all'atto di appello
- Appellante –
Contro
Avv. CA Zauli, elettivamente domiciliato in Forlì (FC), Via Biondini n. 1, in giudizio di persona, nonché rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Menotto Zauli in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Galliera n.19, presso lo studio dell'avv. Massimo Coliva, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. CA Zauli ha adito il Tribunale di Forlì al fine di sentire con- dannare a corrispondergli la somma di € 30.791,21 a titolo di compensi per l'attività Controparte_2 professionale svolta in suo favore.
Si è ritualmente costituita la convenuta con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 della domanda attorea, con vittoria di spese.
Più in dettaglio la convenuta ha eccepito il grave inadempimento dell'attore al contratto d'opera profes- sionale.
Non ha contestato di avere conferito all'attore mandato difensivo e procura ad agire in giudizio nei con- fronti di e , ma ha tuttavia dedotto che l'iniziativa giudiziaria, suggerita dall'avv. Controparte_3 CP_4
Zauli, era stata del tutto avventurosa e sfornita di fondamento e si era infatti conclusa con una sentenza di rigetto e di condanna della convenuta alle spese di lite.
1 Ha aggiunto altresì di non avere ricevuto informazioni sull'andamento del giudizio e di avere appreso che l'attore, sempre omettendo le dovute informazioni, aveva intrapreso, usufruendo di un foglio firmato in bianco, un inconsistente appello avverso la citata sentenza e che aveva pertanto deciso di abbandonare, addivenendo ad una soluzione transattiva con le parti coinvolte, con esborso di € 52.081,72.
Ha infine contestato il quantum della pretesa azionata, eccependone l'eccessività.
Si è costituita in giudizio - citata in giudizio dall'avv. Zauli a seguito della domanda Controparte_1 di responsabilità professionale spiegata dalla convenuta - con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto di ogni domanda svolta nei confronti dell'attore con vittoria di spese. Più in dettaglio ha evidenziato la correttezza professionale dell'assicurato, rilevando che l'insuccesso nella causa era conseguente alla fisiologica natura aleatoria dell'iniziativa processuale e ad ai rischi ad essa correlati, e non a colpa del difensore;
ha dedotto che la convenuta era stata sempre informata dell'an- damento e dell'esito del giudizio;
ha infine rilevato che la scelta di abbandonare il giudizio per una tran- sazione con le controparti, era stata una scelta della convenuta, che non poteva quindi ricadere sull'attore.
Ha eccepito altresì che la garanzia copriva, con uno scoperto del 5%, solo i danni derivanti da comporta- menti colposi dell'assicurato nell'esercizio dell'attività di avvocato. Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente, con atto del 13.10.2020, per Parte_1 sentire accertare la responsabilità dell'attore per inadempimento dei propri doveri professionali e sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 26.040,86 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
La ha allegato che il suo intervento era giustificato dalla unicità del fatto da cui discendeva Parte_1 la responsabilità professionale dell'attore: difatti, quale figlia del defunto unitamente Persona_1 alla madre convenuta , aveva conferito mandato professionale all'avv. Zauli per le vertenze in CP_2 oggetto.
Quindi anche l'intervenuta ha lamentato la violazione da parte dell'avv. Zauli dei propri doveri profes- sionali, del dovere di prudenza, perizia, informazione, dell'obbligo di dissuasione da cause che non ave- vano alcuna chance di essere accolte. Il danno conseguente veniva quantificato nell'importo di € 26.040,86 pari alla quota/parte delle spese di lite gravanti sulla intervenuta ancorchè saldate dalla convenuta.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 933/2021, per quanto rileva in questa sede, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nella disamina della documentazione in atti, ritenuto: a) che era inammissibile l'intervento spiegato da stante l'intervenuto giudicato, che Parte_1 copre il dedotto e il deducibile, rappresentato dall'ordinanza del 12.6.2020 rg..1221/18 del Tribunale di Forlì, intervenuta tra le stesse parti e non impugnata nei termini di legge ed pertanto “ E' evidente, dunque, che la intervenuta non può riproporre allegazioni, eccezioni e questioni già a suo tempo proposte nel giudizio RG 1221/18, implicitamente superate dal Giudice di quella ordinanza con l'accoglimento della domanda in quella sede svolta dall'avv. Zauli”; b) che non erano fondate e provate le domande riconvenzionali della convenuta in quanto:
b1) non era ravvisabile un grave inadempimento dell'avv. CA Zauli al mandato professionale sotto- scritto, consistito nel non avere “adempiuto al proprio obbligo informativo a favore della cliente”, avere
“intrapreso un appello azzardato, sfruttando un foglio firmato in bianco”, avere “omesso di dissuadere la cliente dall'esercizio di una azione sicuramente fallimentare, provocando gravi danni consistenti negli esborsi affrontati dalla cliente in ragione della – inevitabile – soccombenza” in quanto:
2 b2) era stato pacificamente conferito mandato all'avv. Zauli e la procura era “comprensiva della fase di gravame, indi la proposizione dell'appello risulta compresa nei poteri conferiti a suo tempo all'avv. Zauli”; b3) era in atti prova dell'intervenuta corrispondenza elettronica (doc.15 e ss. fascicolo parte attrice) avente ad oggetto informazioni dell'avv. Zauli sull'andamento del giudizio;
b4) “la responsabilità professionale dell'avvocato non si può desumere dalla mera soccombenza del cliente nel giudizio ove il difensore ha prestato il proprio patrocinio…la causa in questione, dove l'avv.
Zauli era chiamato ad operare, presentava aspetti di difficoltà ma soprattutto la necessità di chiarire elementi e questioni aventi carattere eminentemente tecnico, al fine di procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Dal canto proprio, è stata prodotta in giudizio una perizia, di cui al doc. 59 di parte attrice, che, secondo quanto incontestato fra le parti, fu prodotta anche agli atti del processo oggetto di contestazione, e la quale apporta elementi di carattere tecnico (che sfuggono dunque alla sfera di compe- tenza dello stesso difensore) tali per cui il ctp ipotizza la possibilità di un incendio della vettura, prima o dopo il sinistro, legato non già all'urto ovvero all'intento suicidario della vittima, quanto piuttosto a un malfunzionamento degli impianti di cui la vettura era fornita……la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risul- tato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016 ….. non potrebbe, pertanto, essere imputata al difensore, quale motivo di responsabilità pro- fessionale, la scelta di avere intrapreso e proseguito il giudizio, fondandosi su una determinata ricostru- zione della dinamica dei fatti, che, seppure disattesa dal giudice all'esito del processo, comunque presen- tava aspetti tecnici controversi o comunque astrattamente in grado di condurre, in modo non del tutto improbabile, ad un accertamento processuale diverso e più favorevole al cliente, rispetto a quello effetti- vamente conseguito. Da ultimo, si aggiunga che, dalla stessa narrativa della convenuta, emerge che la scelta di abbandonare il giudizio di appello, a seguito della revoca del mandato, dipese da una scelta della parte stessa. Mancano, dunque, elementi obiettivi in grado di fornire supporto alla prova del nesso di causalità fra la condotta del legale e i danni lamentati dalla convenuta: è noto, infatti, che “La respon- sabilità dell'avvocato … non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia ricon- ducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013 (Rv. 625017 - 01), difettando la prova che la strategia difensiva dell'attore, ed in particolare la prosecuzione dell'appello, avrebbe procurato un risultato sfavorevole o più sfavorevole alla cliente, rispetto alla strategia difensiva successivamente intrapresa dal nuovo difensore della cliente stessa, di abbandono dell'appello medesimo”; Avverso detta sentenza ha proposto appello la sola fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta il fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria, rilevando l'intervenuto giudicato costituito dall'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Forlì,
3 tra le medesime parti, nel giudizio iscritto a rg.n.1221/2018 R.G., relativo al compenso professionale van- tato dall'avv. Zauli per gli stessi fatti.
Sostiene che il giudizio rg.n.1221/2018 riguardava il pagamento dei compensi professionali richiesti dall'avv. Zauli, e quindi soggiaceva alla disciplina del D.Lgs. n. 150/2011 (ancorché fosse stata qualificata come procedimento ex art. 702 bis cpc) e, in detto giudizio, gli inadempimenti e le responsabilità dell'avv. Zauli erano stati allegati, quale eccezione inadempimento (art. 1460 cod. civ.), al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa;
mentre, nel giudizio di primo grado, quello iscritto a rg.n.3409/2018 l'odierna appellante era intervenuta, sul punto avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'avv. Zauli e del danno cagionato all'ex cliente (ex artt. 1218 e 1223 e segg. cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1176comma II e 2236 cod. civ.).
Non sussiste quindi alcun giudicato tra l'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.) sollevata nella prima causa al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa, e la domanda risarcitoria (regolata dagli artt. 1218
e 1223 e segg. cod. civ.), volta a far accertare l'inadempimento dell'avv. Zauli, responsabile di avere vio- lato i doveri di informazione e di dissuasione dal radicare una causa consapevolmente infondata. Osserva ancora che non poteva neppure essere avanzata un'eventuale domanda riconvenzionale da parte della sig.ra nel giudizio n. 1221/2018, giacché il procedimento di cui al D.Lgs. n.150/2011 è Parte_1 esclusivamente riservato all'accertamento della sussistenza (o meno) del diritto al compenso da parte dell'avvocato ed alla quantificazione del relativo ammontare;
di conseguenza, proprio come avvenuto per la madre dell'odierna appellante, la domanda riconvenzionale proposta in detto giudizio sarebbe stata se- parata e trattata in autonomo giudizio di cognizione.
Con il secondo motivo si duole del fatto che, erroneamente, il Tribunale non ha ravvisato alcuna respon- sabilità professionale dell'avv. Zauli, il quale avrebbe invece dovuto dissuadere il cliente dall'intrapren- dere cause consapevolmente infondate e temerarie.
Osserva, al riguardo, che la responsabilità dell'avv. Zauli è ravvisabile nel fatto di avere intrapreso un giudizio privo della minima possibilità di essere accolto.
Rileva che la domanda di risarcimento per la morte di proposta dall'avv. Zauli nei Persona_1 confronti della società produttrice di autovetture, di una produttrice di impianti a GPL e di un'autofficina che lo aveva installato, era stata rigettata perché era emerso che l'esplosione del veicolo era stata causata dalla stessa vittima la quale, con l'intento di suicidarsi, si era deliberatamente lanciata nel vuoto, con la propria autovettura, da un'altezza di svariate decine di metri. Sostiene che la perizia dell'ing. (doc. n. 59 fasc. di parte attrice), alla quale il giudice di Persona_2 prime cure ha attribuito un contenuto tecnico - dando atto del fatto che l'avv. Zauli aveva fondato il proprio convincimento su di essa - non è in realtà una perizia “tecnica” , ma contiene delle mere congetture del perito di parte, il quale ha sostanzialmente ipotizzato quale sarebbe stato il luogo migliore che il sig.
[...] avrebbe potuto scegliere per suicidarsi. Persona_1 Al fine di evidenziare l'erroneità anche di tale perizia, richiama la comunicazione via e-mail dell'ing. (doc. n. 3 fasc. parte ), dalla quale emerge che i presupposti per incardinare un CP_5 CP_2 giudizio “erano bassi” Ribadisce infine che il danno subito dall'appellante è ravvisabile nelle spese processuali cui sono state condannate le sig.re e nei confronti delle controparti (quattro). CP_2 Parte_1 Il danno patito dalla può essere quantificato in € 26.040,86 ossia pari alla quota-parte delle Parte_1 spese di lite gravanti sulla stessa, in favore delle parti vittoriose del predetto giudizio n. 5864/2014 R.G. dinanzi al Tribunale di Forlì.
4 Evidenzia non è rilevante il fatto che la sig.ra abbia saldato per intero il debito, posto che, in virtù CP_2 dell'art. 1299 c.c., quest'ultima ha il diritto di ripetere la quota-parte dalla condebitrice. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'avv. CA Zauli con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Preliminarmente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di in Parte_1 quanto l'odierna appellante si era costituita solo nel corso del giudizio già inoltrato, dopo il deposito delle memorie assertive ed istruttorie, introducendo questioni, in palese violazione del diritto di difesa dell'avv. Zauli, che non aveva potuto articolare adeguata prova contraria, né una difesa tecnica. Sul primo motivo, rileva la correttezza della sentenza impugnata laddove ha ravvisato l'esistenza di un pregresso giudicato tra le parti. Evidenzia che l'autorità del vincolo del giudicato non viene meno anche quando, in un successivo giudizio dinanzi ad un diverso giudice, venga azionato, tra le medesime parti, lo stesso diritto già accertato nel giudizio precedente, sebbene con la nuova azione si perseguano finalità diverse e perciò si richiedano al nuovo giudice forme diverse di tutela (ex pluribus Cass.S.U.n.6689/1995; Cass.n.10196/1997; Cass.n.5222/1996; Cass.n.10999/1995; Cass.n.7891/1995). Ribadisce che l'accertamento che si domandava nell'ambito del pregresso giudizio iscritto a rg.n.1221/2018 era lo stesso contenuto nell'atto di intervento proposto nel precedente grado di giudizio e, a tale fine, riporta l'integrale contenuto di detti atti. Sul secondo motivo, sostiene che non è ravvisabile alcuna responsabilità nell'avere intrapreso un'azione fondata sulla perizia tecnica di un noto professionista quale l'ing. e aggiunge che l'ing. Persona_2
non aveva invece redatto alcuna valutazione tecnica, né era stato sentito come testimone, CP_5 mentre il testo della mail era stato tempestivamente contestato, perché non veritiero.
Sui pagamenti osserva tutte le spese processuali alle parti convenute sono state pagate dalla sola sig.ra e quindi nessun danno è stato subito, né provato dall'appellante. CP_2
Conclude chiedendo il rigetto proposto appello, con il favore delle spese di lite.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
In via preliminare, reitera l'eccezione di tardività dell'intervento, come dedotto in primo grado e non esa- minata, in quanto assorbita dall'accoglimento della eccezione di giudicato. Osserva che l'appellante si era costituita in data 13.10.2020, ossia il giorno prima dell'udienza alla quale il Giudice di prime cure aveva dichiarato esaurita l'istruttoria e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. L'intervento è consentito sino alla precisazione delle conclusioni, ma con le preclusioni maturate sino a quel momento. Sul primo motivo, rileva la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto intervenuto il giudicato tra le parti e ha quindi ritenuto inammissibile la domanda dell'appellante.
Osserva, al riguardo, che la tesi sostenuta dall'appellante si fonda su una lettura errata del provvedimento reso nel procedimento iscritto a rg.n.1221/2018.
Difatti, la domanda avanzata in detto giudizio dalla stessa è stata formulata sula base dei Parte_1 medesimi presupposti di fatto della domanda proposta nel presente giudizio.
Se è vero che nel giudizio iscritto a rg.n.1221/2018, definito con ordinanza appellata, non è stata esperita domanda riconvenzionale di risarcimento del preteso danno da inadempimento, è altrettanto vero che erano
5 stati allegati i medesimi fatti dell'asserito inadempimento dell'avv. Zauli, sebbene al diverso fine di para- lizzare la richiesta di pagamento dei compensi dell'avv. Zauli. La diversità dello scopo perseguito nei due giudizi (paralizzare la richiesta di pagamento degli onorari da un lato, domandare il risarcimento del danno dall'altra) non impedisce l'applicazione del noto principio del giudicato che copre sia il dedotto, sia il deducibile (Cass.n.5486/2019), posto che, quanto dedotto nel primo giudizio costituisce un antecedente logico della domanda formulata nel secondo. Sul secondo profilo sollevato, attinente alla asserita improponibilità della domanda di accertamento della responsabilità nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c., ristretto alla sola liquidazione degli onorari, osserva che la tesi è stata superata sia dal D.lgs. 150/2011 (che ha abrogato la L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29) sia dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 4485/2018) secondo la quale la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esi- stenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur; non vi era quindi alcuna preclusione a proporre la do- manda riconvenzionale la cui trattazione avrebbe comportato, vieppiù, la separazione dei giudizi ma non certo la dichiarazione di inammissibilità della domanda, come erroneamente affermato. Sul secondo motivo osserva che la copiosa documentazione versata in atti (anche di consulenti tecnici), da parte dell'avv. Zauli, dimostra l'assoluta inconsistenza degli addebiti.
Rileva che alla luce degli atti acquisiti, la causa non era affatto temeraria, né di esito scontato;
presentava, come ogni causa, rischi e difficoltà, ma di ciò la cliente era stata informata e consapevolmente aveva più volte manifestato la volontà di proseguire. Contesta che la causa non avesse prospettive di successo, seppure anche limitate, e che fosse quindi una del tutto infondata e ribadisce che tale valutazione va effettuata ex ante.
I pareri tecnici acquisiti (e richiamati dal giudice della prima causa) confermano quanto sopra dedotto, mentre, il solo fatto che vi fosse altro parere contrastante le conclusioni del perito ing. dimostra Per_2 l'opinabilità della questione e certifica la non manifesta infondatezza. Quindi, l'esito negativo non è attribuibile in termini di responsabilità all'avvocato, ma al margine di rischio di soccombenza, più o meno ampio proprio di ogni contenzioso.
In subordine reitera le difese in punto di garanzia assicurativa e richiama quanto dedotto in primo grado con particolare riferimento allo scoperto del 5% per ogni indennizzo erogato, che rimane a carico dell'as- sicurato. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite
Sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con modalità carto- lare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. Preliminarmente si osserva che si ritiene di fare ricorso al noto principio della ragione più liquida, secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico si- stematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).
6 Ciò premesso, è infondato il secondo motivo, considerato che dalla copiosa documentazione versata in atti dall'avv. Zauli, emerge che la causa non fosse affatto temeraria, ma presentava, come ogni causa, rischi e difficoltà; di ciò le clienti erano state informate e, consapevolmente, avevano più volte manifestato la volontà di proseguire.
Come correttamente affermato dal Tribunale la valutazione della fondatezza o meno della causa deve es- sere fatta ex ante e non ex post e la documentazione tecnica prodotta dall'avv. Zauli (perizia ing. Per_2 doc.59 fasc. I grado appellato) dimostra che era possibile sostenere in giudizio la domanda, così come formulata.
Si rileva, al riguardo, che l'opinabilità della questione e della non manifesta infondatezza, più che essere smentita (come dedotto dall'appellante), trova invece conferma nella mail dell'ing. (doc. n. CP_5
3 fasc. parte ), pur non sentito come testimone, dalla quale emerge solo che i presupposti per CP_2 incardinare un giudizio “erano bassi” L'esito negativo del giudizio non è quindi attribuibile in termini di responsabilità all'avv. Zauli, ma al margine di rischio di soccombenza, proprio di ogni contenzioso.
Si evidenzia ancora che, come già correttamente rilevato dal Tribunale, dagli atti delle parti risulta pacifi- camente che la scelta di abbandonare il giudizio di appello, a seguito della revoca del mandato all'avv. Zauli, fosse dipesa da una scelta delle sig.re e pertanto non è emersa la prova del Parte_3 nesso di causalità fra la condotta del legale e i danni lamentati dall'appellante ovvero che la prosecuzione dell'appello, avrebbe procurato un risultato sfavorevole o più sfavorevole alla cliente. Difatti secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo ve- rificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (Cass.17414/2019). Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico dell'appel- lante nei confronti di entrambi gli appellati e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022 (Cass.n.19068/2020), del grado di complessità della controver- sia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Zauli CA e a , le spese di lite del pre- Parte_1 Controparte_1 sente grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1951/2021
promossa da
, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Rialto Parte_1 n. 7/2, presso lo studio dell'avv. Adriano Sponzilli, rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di procura in calce Parte_2 all'atto di appello
- Appellante –
Contro
Avv. CA Zauli, elettivamente domiciliato in Forlì (FC), Via Biondini n. 1, in giudizio di persona, nonché rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Menotto Zauli in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Galliera n.19, presso lo studio dell'avv. Massimo Coliva, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. CA Zauli ha adito il Tribunale di Forlì al fine di sentire con- dannare a corrispondergli la somma di € 30.791,21 a titolo di compensi per l'attività Controparte_2 professionale svolta in suo favore.
Si è ritualmente costituita la convenuta con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2 della domanda attorea, con vittoria di spese.
Più in dettaglio la convenuta ha eccepito il grave inadempimento dell'attore al contratto d'opera profes- sionale.
Non ha contestato di avere conferito all'attore mandato difensivo e procura ad agire in giudizio nei con- fronti di e , ma ha tuttavia dedotto che l'iniziativa giudiziaria, suggerita dall'avv. Controparte_3 CP_4
Zauli, era stata del tutto avventurosa e sfornita di fondamento e si era infatti conclusa con una sentenza di rigetto e di condanna della convenuta alle spese di lite.
1 Ha aggiunto altresì di non avere ricevuto informazioni sull'andamento del giudizio e di avere appreso che l'attore, sempre omettendo le dovute informazioni, aveva intrapreso, usufruendo di un foglio firmato in bianco, un inconsistente appello avverso la citata sentenza e che aveva pertanto deciso di abbandonare, addivenendo ad una soluzione transattiva con le parti coinvolte, con esborso di € 52.081,72.
Ha infine contestato il quantum della pretesa azionata, eccependone l'eccessività.
Si è costituita in giudizio - citata in giudizio dall'avv. Zauli a seguito della domanda Controparte_1 di responsabilità professionale spiegata dalla convenuta - con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto di ogni domanda svolta nei confronti dell'attore con vittoria di spese. Più in dettaglio ha evidenziato la correttezza professionale dell'assicurato, rilevando che l'insuccesso nella causa era conseguente alla fisiologica natura aleatoria dell'iniziativa processuale e ad ai rischi ad essa correlati, e non a colpa del difensore;
ha dedotto che la convenuta era stata sempre informata dell'an- damento e dell'esito del giudizio;
ha infine rilevato che la scelta di abbandonare il giudizio per una tran- sazione con le controparti, era stata una scelta della convenuta, che non poteva quindi ricadere sull'attore.
Ha eccepito altresì che la garanzia copriva, con uno scoperto del 5%, solo i danni derivanti da comporta- menti colposi dell'assicurato nell'esercizio dell'attività di avvocato. Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente, con atto del 13.10.2020, per Parte_1 sentire accertare la responsabilità dell'attore per inadempimento dei propri doveri professionali e sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 26.040,86 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
La ha allegato che il suo intervento era giustificato dalla unicità del fatto da cui discendeva Parte_1 la responsabilità professionale dell'attore: difatti, quale figlia del defunto unitamente Persona_1 alla madre convenuta , aveva conferito mandato professionale all'avv. Zauli per le vertenze in CP_2 oggetto.
Quindi anche l'intervenuta ha lamentato la violazione da parte dell'avv. Zauli dei propri doveri profes- sionali, del dovere di prudenza, perizia, informazione, dell'obbligo di dissuasione da cause che non ave- vano alcuna chance di essere accolte. Il danno conseguente veniva quantificato nell'importo di € 26.040,86 pari alla quota/parte delle spese di lite gravanti sulla intervenuta ancorchè saldate dalla convenuta.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 933/2021, per quanto rileva in questa sede, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nella disamina della documentazione in atti, ritenuto: a) che era inammissibile l'intervento spiegato da stante l'intervenuto giudicato, che Parte_1 copre il dedotto e il deducibile, rappresentato dall'ordinanza del 12.6.2020 rg..1221/18 del Tribunale di Forlì, intervenuta tra le stesse parti e non impugnata nei termini di legge ed pertanto “ E' evidente, dunque, che la intervenuta non può riproporre allegazioni, eccezioni e questioni già a suo tempo proposte nel giudizio RG 1221/18, implicitamente superate dal Giudice di quella ordinanza con l'accoglimento della domanda in quella sede svolta dall'avv. Zauli”; b) che non erano fondate e provate le domande riconvenzionali della convenuta in quanto:
b1) non era ravvisabile un grave inadempimento dell'avv. CA Zauli al mandato professionale sotto- scritto, consistito nel non avere “adempiuto al proprio obbligo informativo a favore della cliente”, avere
“intrapreso un appello azzardato, sfruttando un foglio firmato in bianco”, avere “omesso di dissuadere la cliente dall'esercizio di una azione sicuramente fallimentare, provocando gravi danni consistenti negli esborsi affrontati dalla cliente in ragione della – inevitabile – soccombenza” in quanto:
2 b2) era stato pacificamente conferito mandato all'avv. Zauli e la procura era “comprensiva della fase di gravame, indi la proposizione dell'appello risulta compresa nei poteri conferiti a suo tempo all'avv. Zauli”; b3) era in atti prova dell'intervenuta corrispondenza elettronica (doc.15 e ss. fascicolo parte attrice) avente ad oggetto informazioni dell'avv. Zauli sull'andamento del giudizio;
b4) “la responsabilità professionale dell'avvocato non si può desumere dalla mera soccombenza del cliente nel giudizio ove il difensore ha prestato il proprio patrocinio…la causa in questione, dove l'avv.
Zauli era chiamato ad operare, presentava aspetti di difficoltà ma soprattutto la necessità di chiarire elementi e questioni aventi carattere eminentemente tecnico, al fine di procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Dal canto proprio, è stata prodotta in giudizio una perizia, di cui al doc. 59 di parte attrice, che, secondo quanto incontestato fra le parti, fu prodotta anche agli atti del processo oggetto di contestazione, e la quale apporta elementi di carattere tecnico (che sfuggono dunque alla sfera di compe- tenza dello stesso difensore) tali per cui il ctp ipotizza la possibilità di un incendio della vettura, prima o dopo il sinistro, legato non già all'urto ovvero all'intento suicidario della vittima, quanto piuttosto a un malfunzionamento degli impianti di cui la vettura era fornita……la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risul- tato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016 ….. non potrebbe, pertanto, essere imputata al difensore, quale motivo di responsabilità pro- fessionale, la scelta di avere intrapreso e proseguito il giudizio, fondandosi su una determinata ricostru- zione della dinamica dei fatti, che, seppure disattesa dal giudice all'esito del processo, comunque presen- tava aspetti tecnici controversi o comunque astrattamente in grado di condurre, in modo non del tutto improbabile, ad un accertamento processuale diverso e più favorevole al cliente, rispetto a quello effetti- vamente conseguito. Da ultimo, si aggiunga che, dalla stessa narrativa della convenuta, emerge che la scelta di abbandonare il giudizio di appello, a seguito della revoca del mandato, dipese da una scelta della parte stessa. Mancano, dunque, elementi obiettivi in grado di fornire supporto alla prova del nesso di causalità fra la condotta del legale e i danni lamentati dalla convenuta: è noto, infatti, che “La respon- sabilità dell'avvocato … non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia ricon- ducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013 (Rv. 625017 - 01), difettando la prova che la strategia difensiva dell'attore, ed in particolare la prosecuzione dell'appello, avrebbe procurato un risultato sfavorevole o più sfavorevole alla cliente, rispetto alla strategia difensiva successivamente intrapresa dal nuovo difensore della cliente stessa, di abbandono dell'appello medesimo”; Avverso detta sentenza ha proposto appello la sola fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta il fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria, rilevando l'intervenuto giudicato costituito dall'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Forlì,
3 tra le medesime parti, nel giudizio iscritto a rg.n.1221/2018 R.G., relativo al compenso professionale van- tato dall'avv. Zauli per gli stessi fatti.
Sostiene che il giudizio rg.n.1221/2018 riguardava il pagamento dei compensi professionali richiesti dall'avv. Zauli, e quindi soggiaceva alla disciplina del D.Lgs. n. 150/2011 (ancorché fosse stata qualificata come procedimento ex art. 702 bis cpc) e, in detto giudizio, gli inadempimenti e le responsabilità dell'avv. Zauli erano stati allegati, quale eccezione inadempimento (art. 1460 cod. civ.), al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa;
mentre, nel giudizio di primo grado, quello iscritto a rg.n.3409/2018 l'odierna appellante era intervenuta, sul punto avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'avv. Zauli e del danno cagionato all'ex cliente (ex artt. 1218 e 1223 e segg. cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1176comma II e 2236 cod. civ.).
Non sussiste quindi alcun giudicato tra l'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.) sollevata nella prima causa al solo fine di paralizzare l'altrui pretesa, e la domanda risarcitoria (regolata dagli artt. 1218
e 1223 e segg. cod. civ.), volta a far accertare l'inadempimento dell'avv. Zauli, responsabile di avere vio- lato i doveri di informazione e di dissuasione dal radicare una causa consapevolmente infondata. Osserva ancora che non poteva neppure essere avanzata un'eventuale domanda riconvenzionale da parte della sig.ra nel giudizio n. 1221/2018, giacché il procedimento di cui al D.Lgs. n.150/2011 è Parte_1 esclusivamente riservato all'accertamento della sussistenza (o meno) del diritto al compenso da parte dell'avvocato ed alla quantificazione del relativo ammontare;
di conseguenza, proprio come avvenuto per la madre dell'odierna appellante, la domanda riconvenzionale proposta in detto giudizio sarebbe stata se- parata e trattata in autonomo giudizio di cognizione.
Con il secondo motivo si duole del fatto che, erroneamente, il Tribunale non ha ravvisato alcuna respon- sabilità professionale dell'avv. Zauli, il quale avrebbe invece dovuto dissuadere il cliente dall'intrapren- dere cause consapevolmente infondate e temerarie.
Osserva, al riguardo, che la responsabilità dell'avv. Zauli è ravvisabile nel fatto di avere intrapreso un giudizio privo della minima possibilità di essere accolto.
Rileva che la domanda di risarcimento per la morte di proposta dall'avv. Zauli nei Persona_1 confronti della società produttrice di autovetture, di una produttrice di impianti a GPL e di un'autofficina che lo aveva installato, era stata rigettata perché era emerso che l'esplosione del veicolo era stata causata dalla stessa vittima la quale, con l'intento di suicidarsi, si era deliberatamente lanciata nel vuoto, con la propria autovettura, da un'altezza di svariate decine di metri. Sostiene che la perizia dell'ing. (doc. n. 59 fasc. di parte attrice), alla quale il giudice di Persona_2 prime cure ha attribuito un contenuto tecnico - dando atto del fatto che l'avv. Zauli aveva fondato il proprio convincimento su di essa - non è in realtà una perizia “tecnica” , ma contiene delle mere congetture del perito di parte, il quale ha sostanzialmente ipotizzato quale sarebbe stato il luogo migliore che il sig.
[...] avrebbe potuto scegliere per suicidarsi. Persona_1 Al fine di evidenziare l'erroneità anche di tale perizia, richiama la comunicazione via e-mail dell'ing. (doc. n. 3 fasc. parte ), dalla quale emerge che i presupposti per incardinare un CP_5 CP_2 giudizio “erano bassi” Ribadisce infine che il danno subito dall'appellante è ravvisabile nelle spese processuali cui sono state condannate le sig.re e nei confronti delle controparti (quattro). CP_2 Parte_1 Il danno patito dalla può essere quantificato in € 26.040,86 ossia pari alla quota-parte delle Parte_1 spese di lite gravanti sulla stessa, in favore delle parti vittoriose del predetto giudizio n. 5864/2014 R.G. dinanzi al Tribunale di Forlì.
4 Evidenzia non è rilevante il fatto che la sig.ra abbia saldato per intero il debito, posto che, in virtù CP_2 dell'art. 1299 c.c., quest'ultima ha il diritto di ripetere la quota-parte dalla condebitrice. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'avv. CA Zauli con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Preliminarmente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di in Parte_1 quanto l'odierna appellante si era costituita solo nel corso del giudizio già inoltrato, dopo il deposito delle memorie assertive ed istruttorie, introducendo questioni, in palese violazione del diritto di difesa dell'avv. Zauli, che non aveva potuto articolare adeguata prova contraria, né una difesa tecnica. Sul primo motivo, rileva la correttezza della sentenza impugnata laddove ha ravvisato l'esistenza di un pregresso giudicato tra le parti. Evidenzia che l'autorità del vincolo del giudicato non viene meno anche quando, in un successivo giudizio dinanzi ad un diverso giudice, venga azionato, tra le medesime parti, lo stesso diritto già accertato nel giudizio precedente, sebbene con la nuova azione si perseguano finalità diverse e perciò si richiedano al nuovo giudice forme diverse di tutela (ex pluribus Cass.S.U.n.6689/1995; Cass.n.10196/1997; Cass.n.5222/1996; Cass.n.10999/1995; Cass.n.7891/1995). Ribadisce che l'accertamento che si domandava nell'ambito del pregresso giudizio iscritto a rg.n.1221/2018 era lo stesso contenuto nell'atto di intervento proposto nel precedente grado di giudizio e, a tale fine, riporta l'integrale contenuto di detti atti. Sul secondo motivo, sostiene che non è ravvisabile alcuna responsabilità nell'avere intrapreso un'azione fondata sulla perizia tecnica di un noto professionista quale l'ing. e aggiunge che l'ing. Persona_2
non aveva invece redatto alcuna valutazione tecnica, né era stato sentito come testimone, CP_5 mentre il testo della mail era stato tempestivamente contestato, perché non veritiero.
Sui pagamenti osserva tutte le spese processuali alle parti convenute sono state pagate dalla sola sig.ra e quindi nessun danno è stato subito, né provato dall'appellante. CP_2
Conclude chiedendo il rigetto proposto appello, con il favore delle spese di lite.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
In via preliminare, reitera l'eccezione di tardività dell'intervento, come dedotto in primo grado e non esa- minata, in quanto assorbita dall'accoglimento della eccezione di giudicato. Osserva che l'appellante si era costituita in data 13.10.2020, ossia il giorno prima dell'udienza alla quale il Giudice di prime cure aveva dichiarato esaurita l'istruttoria e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. L'intervento è consentito sino alla precisazione delle conclusioni, ma con le preclusioni maturate sino a quel momento. Sul primo motivo, rileva la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto intervenuto il giudicato tra le parti e ha quindi ritenuto inammissibile la domanda dell'appellante.
Osserva, al riguardo, che la tesi sostenuta dall'appellante si fonda su una lettura errata del provvedimento reso nel procedimento iscritto a rg.n.1221/2018.
Difatti, la domanda avanzata in detto giudizio dalla stessa è stata formulata sula base dei Parte_1 medesimi presupposti di fatto della domanda proposta nel presente giudizio.
Se è vero che nel giudizio iscritto a rg.n.1221/2018, definito con ordinanza appellata, non è stata esperita domanda riconvenzionale di risarcimento del preteso danno da inadempimento, è altrettanto vero che erano
5 stati allegati i medesimi fatti dell'asserito inadempimento dell'avv. Zauli, sebbene al diverso fine di para- lizzare la richiesta di pagamento dei compensi dell'avv. Zauli. La diversità dello scopo perseguito nei due giudizi (paralizzare la richiesta di pagamento degli onorari da un lato, domandare il risarcimento del danno dall'altra) non impedisce l'applicazione del noto principio del giudicato che copre sia il dedotto, sia il deducibile (Cass.n.5486/2019), posto che, quanto dedotto nel primo giudizio costituisce un antecedente logico della domanda formulata nel secondo. Sul secondo profilo sollevato, attinente alla asserita improponibilità della domanda di accertamento della responsabilità nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c., ristretto alla sola liquidazione degli onorari, osserva che la tesi è stata superata sia dal D.lgs. 150/2011 (che ha abrogato la L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29) sia dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 4485/2018) secondo la quale la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esi- stenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur; non vi era quindi alcuna preclusione a proporre la do- manda riconvenzionale la cui trattazione avrebbe comportato, vieppiù, la separazione dei giudizi ma non certo la dichiarazione di inammissibilità della domanda, come erroneamente affermato. Sul secondo motivo osserva che la copiosa documentazione versata in atti (anche di consulenti tecnici), da parte dell'avv. Zauli, dimostra l'assoluta inconsistenza degli addebiti.
Rileva che alla luce degli atti acquisiti, la causa non era affatto temeraria, né di esito scontato;
presentava, come ogni causa, rischi e difficoltà, ma di ciò la cliente era stata informata e consapevolmente aveva più volte manifestato la volontà di proseguire. Contesta che la causa non avesse prospettive di successo, seppure anche limitate, e che fosse quindi una del tutto infondata e ribadisce che tale valutazione va effettuata ex ante.
I pareri tecnici acquisiti (e richiamati dal giudice della prima causa) confermano quanto sopra dedotto, mentre, il solo fatto che vi fosse altro parere contrastante le conclusioni del perito ing. dimostra Per_2 l'opinabilità della questione e certifica la non manifesta infondatezza. Quindi, l'esito negativo non è attribuibile in termini di responsabilità all'avvocato, ma al margine di rischio di soccombenza, più o meno ampio proprio di ogni contenzioso.
In subordine reitera le difese in punto di garanzia assicurativa e richiama quanto dedotto in primo grado con particolare riferimento allo scoperto del 5% per ogni indennizzo erogato, che rimane a carico dell'as- sicurato. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite
Sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con modalità carto- lare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. Preliminarmente si osserva che si ritiene di fare ricorso al noto principio della ragione più liquida, secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico si- stematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).
6 Ciò premesso, è infondato il secondo motivo, considerato che dalla copiosa documentazione versata in atti dall'avv. Zauli, emerge che la causa non fosse affatto temeraria, ma presentava, come ogni causa, rischi e difficoltà; di ciò le clienti erano state informate e, consapevolmente, avevano più volte manifestato la volontà di proseguire.
Come correttamente affermato dal Tribunale la valutazione della fondatezza o meno della causa deve es- sere fatta ex ante e non ex post e la documentazione tecnica prodotta dall'avv. Zauli (perizia ing. Per_2 doc.59 fasc. I grado appellato) dimostra che era possibile sostenere in giudizio la domanda, così come formulata.
Si rileva, al riguardo, che l'opinabilità della questione e della non manifesta infondatezza, più che essere smentita (come dedotto dall'appellante), trova invece conferma nella mail dell'ing. (doc. n. CP_5
3 fasc. parte ), pur non sentito come testimone, dalla quale emerge solo che i presupposti per CP_2 incardinare un giudizio “erano bassi” L'esito negativo del giudizio non è quindi attribuibile in termini di responsabilità all'avv. Zauli, ma al margine di rischio di soccombenza, proprio di ogni contenzioso.
Si evidenzia ancora che, come già correttamente rilevato dal Tribunale, dagli atti delle parti risulta pacifi- camente che la scelta di abbandonare il giudizio di appello, a seguito della revoca del mandato all'avv. Zauli, fosse dipesa da una scelta delle sig.re e pertanto non è emersa la prova del Parte_3 nesso di causalità fra la condotta del legale e i danni lamentati dall'appellante ovvero che la prosecuzione dell'appello, avrebbe procurato un risultato sfavorevole o più sfavorevole alla cliente. Difatti secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo ve- rificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (Cass.17414/2019). Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico dell'appel- lante nei confronti di entrambi gli appellati e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022 (Cass.n.19068/2020), del grado di complessità della controver- sia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Zauli CA e a , le spese di lite del pre- Parte_1 Controparte_1 sente grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8