Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.V.G. 4728/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PEOTTA ILENIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia, corso Mazzini n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sannazzaro de Burgondi, in data
07/07/2021, (atto n.1, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
2. Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) - con _1 esercizio congiunto della responsabilità parentale - i quali concorderanno preventivamente tutte le decisioni di maggiore interesse (ad es: istruzione e formazione, educazione e cure sanitarie) nell'obiettivo di favorire la loro migliore crescita e sviluppo. Ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione
(afferenti alla quotidianità) nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
3. L'abitazione ex coniugale - sita in Sannazzaro, via Pastorini 11 di proprietà di PE
(madre di ) viene assegnata a che la abiterà
[...] Parte_2 Parte_1 con il figlio , unitamente a pertinenze, accessori, arredi, suppellettili e attrezzature. _1
ha già provveduto ad asportare dalla ex casa familiare tutti i propri Parte_2 effetti personali e perciò i coniugi concordano che possa cambiare la serratura Parte_1 della ex casa familiare e delle relative pertinenze dalla data di sottoscrizione del presente atto.
resterà iscritto nello stato di famiglia della madre e conserverà la residenza _1 anagrafica nell'ex casa coniugale. si impegna a restituire le chiavi / Parte_2
i telecomandi dell'allarme della ex casa familiare entro il 15.11.2024.
si impegna a trasferire la propria residenza nella nuova abitazione Parte_2 entro il 31.12.2024.
Dal momento che attualmente è ospite presso i propri genitori in una Parte_2 abitazione sita in Sannazzaro de Burgondi, alla via Mongini 28 la quale dispone di una stanza idonea ad ospitare il figlio , i coniugi concordano che sino alla data del 30.11.2024 gli _1 incontri tra e il papà avverranno presso tale abitazione secondo lo schema dettato dal _1 successivo art. 4.
4. trascorrerà con il papà: _1
Fine settimana:
* Un fine settimana al mese (da concordare in base ai turni di lavoro del sig. ), dal
Pt_2 venerdì dopo l'uscita da scuola o dal termine del turno di lavoro del sig. se in orario
Pt_2 successivo fino al sabato seguente quando, prima di cena e non oltre le ore 19, il padre lo riaccompagnerà al domicilio materno oppure, nel caso in cui il venerdì il sig.
Pt_2 lavorasse, dal sabato prima di pranzo o dal termine del turno di lavoro del sig. se in
Pt_2 orario successivo fino alla domenica seguente quando, prima di cena e non oltre le ore 19, il padre lo riaccompagnerà al domicilio materno
Infrasettimanalmente:
* due pomeriggi a settimana (da concordare in base ai turni di lavoro del sig. ), Pt_2 dall'uscita da scuola o dal termine del turno di lavoro del sig. se in orario successivo Pt_2
e quanto a un pomeriggio prima di cena e non oltre le ore 19 e per l'altro pomeriggio dopo cena e non oltre le ore 20.30, quando, in entrambi i casi, il padre lo riaccompagnerà al domicilio materno.
pag. 2 di 6 Nell'ipotesi in cui avesse il rientro scolastico pomeridiano i genitori concordano che _1 le visite padre-figlio avvengano presso la casa dei nonni paterni o comunque nei pressi dell'istituto scolastico frequentato da per evitargli eccessivi spostamenti. _1
* i genitori acconsentono sin da ora che trascorra una giornata in più con il papà _1 qualora i turni di lavoro del sig. lo consentano. Pt_2
Fermo restando il predetto calendario gli specifici giorni verranno concordati dai genitori all'inizio del mese sulla base dei turni di lavoro di . Parte_2
In caso di imprevisti lavorativi o malattie o di altro genere il genitore impossibilitato ad accudire i figli chiederà all'altro di occuparsene con congruo preavviso.
Vacanze scolastiche estive:
* il figlio potrà trascorrere 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con previsione che, in mancanza di accordo entro il predetto termine, la preferenza sarà paterna negli anni pari e materna negli anni dispari.
Vacanze natalizie, pasquali, ponti festivi infraannuali e ulteriori vacanze scolastiche:
* verranno equamente ripartite tra i genitori, secondo il principio dell'alternanza annuale, per consentire al figlio di trascorrere tali festività con entrambi i genitori e i relativi rami genitoriali.
* Altre vacanze: qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo del minore, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
* Compleanni genitori / festa della mamma / festa del papà: laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la giornata con il figlio.
* Compleanni dei figli: i genitori potranno partecipare congiuntamente alla festa che il figlio vorrà organizzare con gli amichetti. Oltre a ciò, il figlio trascorrerà il proprio compleanno a pranzo/merenda con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni.
* Telefonate: i genitori concordano che possa effettuare almeno una telefonata / _1 videochiamata al giorno con l'altro genitore in un orario concordato tra le parti in base alle esigenze dei genitori e del minore.
pag. 3 di 6 I genitori concordano che le eventuali frequentazioni di con nuovi/e compagni/e _1 avvengano gradatamente e tenuto in massimo conto l'interesse del figlio.
5. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese,
l'importo di euro 500 mensile con rivalutazione Istat come per legge.
6. Le parti concordano che l'importo previsto a titolo di assegno unico familiare verrà percepito dalla GN . Le parti si impegnano a predisporre il modello ISEE entro la Pt_1 fine del mese di febbraio di ogni anno (ovvero altro termine di legge) e a prestarsi la reciproca eventuale collaborazione per addivenire a tale fine.
7. Le spese cd. “extra mantenimento” relative alla istruzione, alle attività sportivo/ricreative, alle cure mediche/specialistiche e altre previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia - condiviso anche con riferimento ai criteri di concertazione e rimborso - saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Le Parti concordano che il conto corrente Unicredit n. 000104923209 cointestato tra i coniugi verrà chiuso entro il 31.12.2024 e che tutte le utenze della ex casa coniugale, ove intestate a , vengano volturate e/o intestate a . Le spese Parte_2 Parte_1 condominiali ordinarie della ex casa coniugale, sino a ora pagate dalla GN PE
verranno sostenute dalla GN a decorrere dall'1.1.2025.
[...] Pt_1
9. provvederà al pagamento dei premi relativi al certificato Parte_2 assicurativo n. 732841680 Helvetia Italia Assicurazioni relativo alla autovettura Panda Cross intestata a solo sino al 31.12.2024. Parte_1
10. I coniugi danno atto che il figlio è titolare di n. 4 Buoni Fruttiferi Postali. I relativi _1 documenti resteranno conservati presso la ex casa coniugale di Sannazzaro.
11. I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 indipendenti e di essere entrambi titolari di formazione ed esperienze lavorative pregresse tali da escludere reciprocamente i presupposti, in fatto e in diritto, di qualsiasi richiesta di contributo per il proprio personale mantenimento.
12. Per quanto occorrer possa, i coniugi si prestano reciproca autorizzazione a recarsi all'estero - anche con i figli - con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo di documenti personali e dei minori validi per l'espatrio; con l'intesa che, in ogni caso, ciascun viaggio all'estero di con l'uno o l'altro dei genitori sarà oggetto di preventiva _1 informazione nei confronti dell'altro genitore.
pag. 4 di 6 13. Con l'adempimento delle condizioni separative di cui sopra i coniugi dichiarano di non avere null'altro da reciprocamente pretendere, per nessun titolo, ragione o causa derivante dall'unione matrimoniale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro pag. 5 di 6 di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Sannazzaro De Burgondi, il giorno 07/07/2021, con Parte_2 atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 17.01.2025
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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