Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
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R.G. 27782/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27782 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
, elett.te dom.ta in Napoli alla via Trinità degli Spagnoli n. 5, C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Maria De Fenza e Mattia Liguori che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] - C.F.: ) elett.te Controparte_1 C.F._2 dom.to in San Giorgio a Cremano alla via G. Marconi 76, presso lo studio dell'Avv.
Carmine Sacco dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
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RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del
31/10/2024
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2022 premetteva che aveva Parte_1
contratto matrimonio con in San Giorgio a Cremano in data Controparte_1
5.04.1995; che dalla loro unione erano nati due figli, in data 12/09/96, e R_
, in data 10/01/2006; che con decreto dell'11/03/2021 il Tribunale di Napoli aveva Per_2
omologato la separazione tra le parti alle condizioni di comune accordo stabilite nel verbale di udienza del 11/01/2013; che ella durante la vita matrimoniale non aveva mai lavorato;
che la figlia continuava a lavorare, come all'epoca della R_
separazione, con un contratto part time presso un call center percependo la somma mensile di € 130,00 e pertanto non era ancora economicamente autosufficiente;
che il figlio era ancora studente e che il padre partecipava ben poco al mantenimento Per_2
diretto dei figli trascorrendo con gli stessi meno tempo di quanto concordato. Tutto ciò premesso chiedeva lo scioglimento del matrimonio e in ordine alle statuizioni accessorie chiedeva;
“disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i Per_2
coniugi che provvederanno al suo accudimento ed allevamento;
c) confermare le condizioni concordate in sede di separazione per quanto concerne il diritto-dovere di frequentazione, del genitore non convivente, del figlio minore;
d) stabilire che il sig.
corrisponda alla moglie l'importo mensile di Euro 700,00 (settecento/00) quale CP_1
contributo a suo carico per il mantenimento dei figli (350,00 per ciascun figlio); e) stabilire che il sig. corrisponda alla moglie l'importo mensile di Euro 300,00 CP_1
(trecento/00) quale contributo/ assegno divorzile a suo carico per il mantenimento di quest'ultima; f) disporre che l'importo di cui ai punti d) e e) nella misura sopra indicata, dovrà essere corrisposto, anticipatamente, entro il giorno 7 del mese, ogni
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mese per dodici mesi l'anno; g) stabilire che il contributo mensile così come determinato dovrà essere annualmente rivalutato - a far data dall'udienza
Presidenziale- sulla base delle variazioni Istat intervenute (pubblicate sulla G.U.).
Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, essendo superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto. Oggetto delle rivalutazioni dovranno essere, per gli anni successivi al primo, sia l'importo base sia le rivalutazioni già intervenute;
h) disporre che il sig. provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie”. CP_1
si costituiva non opponendosi alla domanda di divorzio ma eccependo Controparte_1
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla ricorrente e la raggiunta autosufficienza economica della figlia Pertanto R_ concludeva chiedendo determinarsi in € 300,00 l'importo dell'assegno a suo carico a titolo di contributo nel mantenimento del solo figlio . Aggiungeva che egli Per_2
lavorava presso con la qualifica di allestitore Controparte_2
(magazziniere) con un reddito mensile di circa 1600.00/1650.00, viveva con gli anziani genitori in San Giorgio a Cremano alla via Marconi 76 dove contribuiva alla gestione familiare, mentre la ricorrente godeva della casa famigliare di sua proprietà esclusiva.
All'udienza presidenziale celebrata in data 23.02.2023, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, confermava allo stato le condizioni pattuite in sede di separazione rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali e previa trasmissione degli atti al PM.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
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D' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comu- nione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Quanto alle richieste accessorie, occorre dare atto che ormai entrambi i figli sono maggiorenni e vivono con la madre.
nata il [...], all'epoca della separazione (2021) era già maggiorenne R_
e lavorava con contratti part time presso un call center come collaboratrice dal novembre 2019, come si evince dall'estratto rilasciato dal Centro per l'Impiego della
Regione IA (cfr. allegato memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.), e ha continuato a svolgere tale attività sino al 30/06/2024 allorquando il rapporto è cessato per dimissioni. Ciò posto la ricorrente ha insistito per la previsione di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della stessa a carico del padre, evidenziando che la stessa non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica. Il resistente si è opposto.
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni la Suprema Corte (Cass. Sentenza N.
12123/2024) ha avuto modo di affermare: “Va ricordato che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass.
n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo
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impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366 /2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020; Cass. n.27904/2021)”.
Applicando tali principi nel caso di specie, occorre considerare che che a R_
settembre compirà ventinove anni, ha ampiamente superato la maggiore età, non è provato che abbia in qualche modo curato la propria preparazione professionale o tecnica, mentre è circostanza pacifica tra le parti che la stessa già all'epoca della separazione lavorava presso un call center. La ricorrente non ha in alcun modo provato che la ragazza si sia in questi anni attivata nella ricerca di un lavoro più remunerativo, né ha provato circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una più soddisfacente collocazione lavorativa;
da ultimo negli scritti conclusionali ha dedotto che la stessa ha cessato anche quella attività per dimissioni, dunque per un atto volontario. Alla stregua di tali circostanze è certamente venuto meno il diritto della madre al conseguimento del contributo nel mantenimento della ragazza.
In ordine all'importo dell'assegno da porre a carico di a titolo di Controparte_1
contributo nel mantenimento del figlio , ancora studente, si ritiene congruo Per_2 confermare l'importo concordato in sede di separazione, pari all'attualità ad € 276,00, tenuto conto della rivalutazione ISTAT maturata ex lege;
tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare alla entro il giorno 5 di Pt_1
ciascun mese. A carico del padre va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie individuate in base al Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del
7/03/2018.
In ragione della convivenza di con la madre, va confermata l'assegnazione alla Per_2
stessa della casa coniugale.
La ricorrente ha poi chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile.
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Il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970,
n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n.
1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ.
Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale- compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione
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dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre
(Cassazione n.11832/23 e. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del
24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Ed infatti, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché
l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro
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coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (cfr. Cassazione n.
27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come
«fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro».
Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile.
Tanto premesso, facendo applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, deve considerarsi che è pacifico che la che oggi ha cinquantuno anni, durante il Pt_1
matrimonio non ha mai lavorato, né lavora tutt'ora; che la stessa non ha competenze né esperienze specifiche;
che la famiglia in costanza di convivenza dei coniugi viveva con il solo reddito del , dipendente della con CP_1 Controparte_2
la qualifica di allestitore (magazziniere), che la casa familiare è di proprietà del resistente come la casa nella quale egli attualmente vive con i genitori;
che la Pt_1
ha dedotto di non percepire alcun sussidio, fatta eccezione per l'assegno unico per il figlio. Alla stregua di tali circostanze, certamente sussiste uno squilibrio economico tra le parti determinato dal divorzio. Tenuto conto della durata assolutamente non breve del matrimonio, contratto del 1995 (separazione del 2021, ricorso per divorzio depositato a
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Novembre 2022) delle esigenze di cura e di crescita dei due figli nati dal matrimonio, non può porsi in dubbio che il mancato svolgimento da parte della moglie di un'attività lavorativa e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo esclusivamente all'interno della famiglia sia frutto di scelte condivise in costanza di vita matrimoniale, il che consente di affermare che lo squilibrio economico patrimoniale tra le parti è da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari assunti in costanza di matrimonio e al conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. Alla stregua di tali elementi certamente sussiste il diritto della al riconoscimento di un assegno divorzile. Pt_1
In ordine al quantum, premesso che in sede di separazione fu concordato un assegno a titolo di mantenimento della moglie di € 250,00, considerato che la beneficiaria gode della casa familiare, tenuto conto dei redditi del resistente, in particolare quelli riportati nell'ultima certificazione unica prodotta, quella dell'anno 2022 relativa ai redditi 2021, dalla quale risulta un reddito complessivo da lavoro dipendente di € 26.380,14, cui va detratto l'importo di € 3337,48 a titolo di ritenuta IRPEF, l'importo di € 535,52 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e di € 210,00 a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, e tenuto altresì conto che il medesimo vive in una casa di proprietà si ritiene congruo quantificare in Euro 250,00 l'assegno divorzile a carico del . CP_1
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate nella misura della metà e porre la residua quota a carico del resistente, soccombente prevalente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di notula, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 di cui ai
D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, per le quattro fasi, ridotte del 50% per assenza di questione di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto a San Giorgio a
Cremano il 5.04.1995 da e (atto n.9 Parte_1 Controparte_1
parte I, Atti Matrimonio anno 1995);
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b) assegna a la casa familiare, in San Giorgio a Cremano Parte_1
(Napoli) alla via Botteghelle n. 76, nella quale continuerà ad abitare unitamente al figlio;
Per_2
c) pone a carico di , oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_1 individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e
COA del 7/03/2018, l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a l'importo di euro €276,00 a titolo di contributo Parte_1
nel mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo
2026;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese a l'importo di euro 250,00 a titolo Parte_1
di assegno divorzile;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo
2026;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
f) compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e pone a carico di la residua quota che si liquida in complessivi €1.904,00, oltre Controparte_1
spese gen., IVA e CPA, se dovute come per legge;
con attribuzione in favore degli avv.ti Maria De Fenza e Mattia Liguori dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
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