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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 151/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDONE FRANCESCO
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GHIA LUCIO
appellato – appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 3.03.2020, impugnava la sentenza n. Parte_2
851/2019 del Tribunale di Palmi, con la quale era stata rigettata l'opposizione alla esecuzione proposta dal . L'appellante deduceva l'erroneità della decisione per Pt_1
non aver incluso la penale per estinzione anticipata nel Taeg rilevante ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo il ctu verificato il superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, l'errata interpretazione del contratto, per non aver rilevato l'indeterminatezza del tasso corrispettivo e del tasso moratorio indicato, che erano stati applicati in misura superiore al dovuto ed oltre il tasso soglia.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'appello e proponendo appello CP_2
incidentale condizionato, chiedendo di accogliere l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita in primo grado dal rigetto dell'opposizione della controparte.
Le parti non depositavano le note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 6.2.2025 e per la successiva udienza del 6.3.2025.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 851/2019 così Parte_1
provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 151/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDONE FRANCESCO
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GHIA LUCIO
appellato – appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 3.03.2020, impugnava la sentenza n. Parte_2
851/2019 del Tribunale di Palmi, con la quale era stata rigettata l'opposizione alla esecuzione proposta dal . L'appellante deduceva l'erroneità della decisione per Pt_1
non aver incluso la penale per estinzione anticipata nel Taeg rilevante ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo il ctu verificato il superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, l'errata interpretazione del contratto, per non aver rilevato l'indeterminatezza del tasso corrispettivo e del tasso moratorio indicato, che erano stati applicati in misura superiore al dovuto ed oltre il tasso soglia.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'appello e proponendo appello CP_2
incidentale condizionato, chiedendo di accogliere l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita in primo grado dal rigetto dell'opposizione della controparte.
Le parti non depositavano le note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 6.2.2025 e per la successiva udienza del 6.3.2025.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 851/2019 così Parte_1
provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 2/2