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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2790 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale dl lavoro di Roma, depositato in data 26 settembre 2023, , Parte_1
premesso che con decreto di omologa emesso il 5 maggio 2022 e notificato in data 30 agosto 2022, era stato riconosciuto che egli era in possesso dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 l. 222/1984, chiedeva l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità dal 30 settembre 2019
CP_ al 31 dicembre 2022, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori di legge.
CP_ Si costituiva l' che rappresentava di aver erogato, nelle more, la prestazione.
2. Con sentenza n. 4403/2024 del 12 aprile 2024 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere
CP_ condannava l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari del ricorrente, delle spese processuali,
liquidate in €.1.100,00, oltre IVA e CAP.
3. Con ricorso del 9 ottobre 2024 il interponeva appello e si doleva della misura delle spese Parte_1
liquidate dal Tribunale.
Chiedeva che le spese fossero liquidate in misura pari a €.6.027,45, ovvero nella <
risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge>>.
CP_ L' resisteva.
4. L'appello è parzialmente fondato.
Considerata la semplicità dell'unica questione trattata (diritto alle somme corrispondenti all'assegno ordinario di invalidità, i cui presupposti sanitari erano stati già accertati con decreto di omologa), ancor più
CP_ evidente a seguito della costituzione dell' che ha riconosciuto il diritto invocato dalla controparte e liquidato la prestazione, le spese di primo grado vanno liquidate nel minimo.
Non compete, come pretende l'appellante, il compenso per la fase di trattazione.
Invero, sebbene il compenso per la trattazione va riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase decisoria) sia stata svolta. Che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per i giudizi dinanzi alla
S.C. (ove è prevista la sola fase di discussione) un tale compenso non è contemplato dalle tabelle.
CP_ Nella specie, a seguito della memoria di costituzione dell' (che ha allegato e documentato di aver corrisposto la somma dovuta al ricorrente) il Tribunale si è limitato a prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dunque, non v'è stata alcuna trattazione, intesa nei termini sopra precisati.
Non si ravvisano neanche i presupposti per un aumento per manifesta fondatezza della domanda.
CP_ Pertanto, premesso che – considerato l'ammontare dell'importo versato dall' - il valore della controversia si inscrive nello scaglione da €.26.000,00 a €.52.000,00, le spese di primo grado vanno liquidate in €.3.290,00.
CP_ Secondo la regola della soccombenza, anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell'
Ancora una volta, per la semplicità dell'unica questione trattata, le spese vanno liquidate nel minimo e parametrate sul valore, in questa sede, della controversia, pari a €.2.190,00, ossia alla differenza tra l'importo dovuto al ricorrente per le spese di primo grado (come qui determinate) e quello liquidato dal Tribunale.
CP_ Pertanto l' va condannato al pagamento, in favore dell'appellante, per spese processuali, del gravame,
€.965,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024, da
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 Parte_1
CP_ aprile 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari degli appellanti delle spese processuali di primo grado, liquidate in €.3.290,00, oltre oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.965,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dei difensori distrattari.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2790 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale dl lavoro di Roma, depositato in data 26 settembre 2023, , Parte_1
premesso che con decreto di omologa emesso il 5 maggio 2022 e notificato in data 30 agosto 2022, era stato riconosciuto che egli era in possesso dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 l. 222/1984, chiedeva l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità dal 30 settembre 2019
CP_ al 31 dicembre 2022, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori di legge.
CP_ Si costituiva l' che rappresentava di aver erogato, nelle more, la prestazione.
2. Con sentenza n. 4403/2024 del 12 aprile 2024 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere
CP_ condannava l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari del ricorrente, delle spese processuali,
liquidate in €.1.100,00, oltre IVA e CAP.
3. Con ricorso del 9 ottobre 2024 il interponeva appello e si doleva della misura delle spese Parte_1
liquidate dal Tribunale.
Chiedeva che le spese fossero liquidate in misura pari a €.6.027,45, ovvero nella <
risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge>>.
CP_ L' resisteva.
4. L'appello è parzialmente fondato.
Considerata la semplicità dell'unica questione trattata (diritto alle somme corrispondenti all'assegno ordinario di invalidità, i cui presupposti sanitari erano stati già accertati con decreto di omologa), ancor più
CP_ evidente a seguito della costituzione dell' che ha riconosciuto il diritto invocato dalla controparte e liquidato la prestazione, le spese di primo grado vanno liquidate nel minimo.
Non compete, come pretende l'appellante, il compenso per la fase di trattazione.
Invero, sebbene il compenso per la trattazione va riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase decisoria) sia stata svolta. Che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per i giudizi dinanzi alla
S.C. (ove è prevista la sola fase di discussione) un tale compenso non è contemplato dalle tabelle.
CP_ Nella specie, a seguito della memoria di costituzione dell' (che ha allegato e documentato di aver corrisposto la somma dovuta al ricorrente) il Tribunale si è limitato a prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dunque, non v'è stata alcuna trattazione, intesa nei termini sopra precisati.
Non si ravvisano neanche i presupposti per un aumento per manifesta fondatezza della domanda.
CP_ Pertanto, premesso che – considerato l'ammontare dell'importo versato dall' - il valore della controversia si inscrive nello scaglione da €.26.000,00 a €.52.000,00, le spese di primo grado vanno liquidate in €.3.290,00.
CP_ Secondo la regola della soccombenza, anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell'
Ancora una volta, per la semplicità dell'unica questione trattata, le spese vanno liquidate nel minimo e parametrate sul valore, in questa sede, della controversia, pari a €.2.190,00, ossia alla differenza tra l'importo dovuto al ricorrente per le spese di primo grado (come qui determinate) e quello liquidato dal Tribunale.
CP_ Pertanto l' va condannato al pagamento, in favore dell'appellante, per spese processuali, del gravame,
€.965,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024, da
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 Parte_1
CP_ aprile 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari degli appellanti delle spese processuali di primo grado, liquidate in €.3.290,00, oltre oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.965,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dei difensori distrattari.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis