Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 25/01/1970, residente in [...]2 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SIMEONE LAURA (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 13/05/1965, residente in V. OLDOINI 2/12, GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SIMEONE
LAURA (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MIGNANEGO il 16/07/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“ I vivranno separati nel reciproco rispetto. Per_1
La IG.ra trasferirà la propria residenza e il domicilio in Parte_1
ViaCastiglione n. 5/8 a Genova (vicino alla casa già familiare) al più tardi entro la fine di aprile 2025;
Il figlio minore , studente delle scuole superiori, sarà affidato Persona_2
congiuntamente ai genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione in cui LA si trasferirà, non appena pronta ad accoglierli;
La casa gia' coniugale sita in Genova, Via Agostino Oldoini n. 2/12, goduta a titolo di locazione con contratto intestato al IG. resta in uso Parte_2
esclusivo al IG. , con quanto ivi contenuto di arredi e corredi, Parte_2
eccetto gli effetti personali della IG.ra e quanto le Parti stabiliranno che Pt_1
lei possa prelevare, possibilmente entro la fine di aprile 2025.
Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_2
nella misura pari ad Euro 250,00 mensili (somma annualmente Persona_2
rivalutabile in base agli indici Istat), da versarsi - entro i primi cinque giorni del mese in via anticipata per il mese in corso - alla IG.ra . Parte_1
Ciò con decorrenza dall'inizio del mese in cui LA lascerà la casa già coniugale.
Fino a tale data i Ricorrenti contribuiranno alle spese di ordinaria amministrazione inerenti la comune abitazione, il vitto, le utenze, le spese per il figlio in misura proporzionale ai propri redditi. L'assegno unico verrà percepito dalla IG.ra . Parte_1
Dal momento in cui i genitori inizieranno a vivere separati, gli stessi sopporteranno in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio, con particolare riferimento alle spese sportive,
3 scolastiche e mediche, nonché di abbigliamento importante. Sul punto si richiama il protocollo in uso presso il Tribunale di Genova, verbale della riunione del 15.09.2016. Dette spese dovranno essere per quanto possibile previamente concordate e successivamente documentate da chi dovesse anticiparne l'esborso.
Il IG. avrà libera frequentazione del figlio minore Parte_2 _2
, ed in particolare potrà tenere con sè (presso il proprio domicilio) il figlio
[...]
minore a fine settimana alternati, dal venerdi pomeriggio dopo pranzo _2
alla domenica sera, ed anche una serata infrasettimanale con pernottamento, salvo migliori accordi. Le festività civili e religiose nonché i compleanni del figlio verranno trascorsi con l'uno o l'altro dei genitori secondo il criterio dell'alternanza.
Durante l'estate, ogni genitore potrà tenere con sé il figlio, a casa o presso località di villeggiatura, per quindici giorni anche non consecutivi. Durante le vacanze natalizie per sette giorni anche non consecutivi. I periodi di ferie estivi verranno possibilmente concordati in anticipo.
L'autovettura Fiat 500 Abart targata DR3272A di proprietà della IG.ra
, resterà in uso esclusivo alla stessa, l'Autovettura Hyundai Parte_1
IX35 targata EW274HH di proprietà del IG. resterà in uso Parte_2
esclusivo allo stesso, così come il motoveicolo Burgman 750 targato EG53936.
Le parti dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'uno nei riguardi dell'altro.
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 318, Parte II, Serie C VOL. 1,
Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 23.5.2025
4 Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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