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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1641/2020 depositato il 15/06/2020
proposto da
Comune di San Pietro In Lama - Via Milano 73010 San Pietro In Lama LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente - CF_Resistente_3
Difeso da
Resistente - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente - CF_Difensore_2 Difeso da
Resistente - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 07/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.
1-2013 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3-2014 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3-2015 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2013 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2014 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2015 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3-2013 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2014 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2015 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri Resistente, Resistente e Resistente impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di Lecce gli avvisi di accertamento loro rispettivamente notificati dal Comune di San Pietro in Lama e relativi all'IMU dovuta per gli anni 2013, 2014 e 2015 per dei terreni edificatori di loro proprietà.
Il Comune di San Pietro in Lama non si costituiva in giudizio.
Il giudice adito, con sentenza n. 89/2020 del 7.1.2020, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese processuali, osservando in motivazione che gli avvisi di accertamento impugnati non recavano una sufficiente motivazione, non specificando in base a quali criteri il Comune fosse pervenuto a stimare l'area di proprietà dei contribuenti euro 30,00 al mq. e non indicando neppure se la tassazione colpisse le aree di proprietà dei ricorrenti tipizzate dal PUG come C5.1 o anche quelle tipizzate come F1 e F2.
Il Comune di san Pietro in Lama impugnava la sentenza con ricorso depositato il 15.6.2020.
I contribuenti, costituitisi in giudizio, resistevano al gravame e spiegavano appello incidentale, lamentando che il primo giudice avesse compensato le spese di lite. All'odierna udienza l'impugnazione è stato discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello relativo all'insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento impugnati è fondato, in quanto dagli avvisi di accertamento risultava chiaramente il fondamento della pretesa, sì da consentire ai contribuenti di far valere le loro ragioni, com'è dimostrato dal ricorso introduttivo del giudizio, con il quale i contribuenti medesimi hanno contrastato efficacemente i criteri seguiti dall'Amministrazione Comunale in sede di quantificazione dell'imposta.
Tanto chiarito, deve osservarsi che con riferimento ad altro anno d'imposta la Commissione Tributaria con sentenza n. 82/21 ha determinato il valore dei terreni in questione in euro 8,30 al mq;
tale sentenza è passata in giudicato, per cui reputa il collegio che anche per gli anni per cui è causa bisogna attestarsi su tale valore, non risultando che vi siano state negli ultimi anni modifiche di rilievo nel mercato dei suoi edificatori in Nominativo_1 In Lama.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(con accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli appellati in relazione al regolamento delle spese processuali, compensate senza alcuna giustificazione dal primo giudice).
P.Q.M.
Pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Nominativo_1 in Lama nei confronti di Resistente_2
, Resistente e Resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Prov.le di Lecce n. 89/20 del 7.1.2020, nonché sull'appello incidentale spiegato avverso la medesima sentenza dagli appellati, così provvede:
in riforma dell'impugnata sentenza, determina il valore dei suoli tipizzati nel PUG come C.02. di proprietà dei contribuenti in euro 8,30 al mq;
condanna il Comune di Nominativo_1 in Lama al rimborso, in favore dei sigg.ri Resistenti, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quelle relative al giudizio di primo grado in euro 2.000,00 e quelle relative al presente grado di appello in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1641/2020 depositato il 15/06/2020
proposto da
Comune di San Pietro In Lama - Via Milano 73010 San Pietro In Lama LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente - CF_Resistente_3
Difeso da
Resistente - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente - CF_Difensore_2 Difeso da
Resistente - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 07/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.
1-2013 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3-2014 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3-2015 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2013 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2014 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
1-2015 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
3-2013 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2014 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
2-2015 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri Resistente, Resistente e Resistente impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di Lecce gli avvisi di accertamento loro rispettivamente notificati dal Comune di San Pietro in Lama e relativi all'IMU dovuta per gli anni 2013, 2014 e 2015 per dei terreni edificatori di loro proprietà.
Il Comune di San Pietro in Lama non si costituiva in giudizio.
Il giudice adito, con sentenza n. 89/2020 del 7.1.2020, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese processuali, osservando in motivazione che gli avvisi di accertamento impugnati non recavano una sufficiente motivazione, non specificando in base a quali criteri il Comune fosse pervenuto a stimare l'area di proprietà dei contribuenti euro 30,00 al mq. e non indicando neppure se la tassazione colpisse le aree di proprietà dei ricorrenti tipizzate dal PUG come C5.1 o anche quelle tipizzate come F1 e F2.
Il Comune di san Pietro in Lama impugnava la sentenza con ricorso depositato il 15.6.2020.
I contribuenti, costituitisi in giudizio, resistevano al gravame e spiegavano appello incidentale, lamentando che il primo giudice avesse compensato le spese di lite. All'odierna udienza l'impugnazione è stato discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello relativo all'insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento impugnati è fondato, in quanto dagli avvisi di accertamento risultava chiaramente il fondamento della pretesa, sì da consentire ai contribuenti di far valere le loro ragioni, com'è dimostrato dal ricorso introduttivo del giudizio, con il quale i contribuenti medesimi hanno contrastato efficacemente i criteri seguiti dall'Amministrazione Comunale in sede di quantificazione dell'imposta.
Tanto chiarito, deve osservarsi che con riferimento ad altro anno d'imposta la Commissione Tributaria con sentenza n. 82/21 ha determinato il valore dei terreni in questione in euro 8,30 al mq;
tale sentenza è passata in giudicato, per cui reputa il collegio che anche per gli anni per cui è causa bisogna attestarsi su tale valore, non risultando che vi siano state negli ultimi anni modifiche di rilievo nel mercato dei suoi edificatori in Nominativo_1 In Lama.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(con accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli appellati in relazione al regolamento delle spese processuali, compensate senza alcuna giustificazione dal primo giudice).
P.Q.M.
Pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Nominativo_1 in Lama nei confronti di Resistente_2
, Resistente e Resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Prov.le di Lecce n. 89/20 del 7.1.2020, nonché sull'appello incidentale spiegato avverso la medesima sentenza dagli appellati, così provvede:
in riforma dell'impugnata sentenza, determina il valore dei suoli tipizzati nel PUG come C.02. di proprietà dei contribuenti in euro 8,30 al mq;
condanna il Comune di Nominativo_1 in Lama al rimborso, in favore dei sigg.ri Resistenti, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quelle relative al giudizio di primo grado in euro 2.000,00 e quelle relative al presente grado di appello in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.