Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona EL giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 11139/2023 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Carlo De Maio (C.F. ) e Gabriele Montera (C.F. C.F._2
) e domiciliata come in atti;
C.F._3
- ATTRICE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo De Maio (C.F. ) e Gabriele Montera C.F._2
(C.F. ) e domiciliata come in atti;
C.F._3
- ATTRICE –
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Manzi (C.F. ) e domiciliato come C.F._6
in atti;
-CONVENUTO –
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._7
13.09.1983, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Palumbo (C.F. ) e C.F._8
domiciliato come in atti;
-CONVENUTO –
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 20.12.2023 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio e al fine di accertare l'inadempimento di CP_1 Controparte_2 [...]
rispetto agli obblighi pattuiti con le scritture private EL 20.10.2017 e EL 16.10.2018 e, per CP_1
l'effetto, ottenere ai sensi ELl'art. 2932 c.c. una sentenza che produca gli effetti EL contratto non concluso tra le parti, trasferendo alle attrici, e in favore di ciascuna di esse, la quota pari al 42.50% ELla Parte_3
Le attrici hanno rappresentato che, a seguito di trattative intercorse sin dal mese di dicembre 2016, era stato siglato un contratto preliminare, in data 9.05.2017, per l'acquisto ELla farmacia Ebraico sita in Aversa, che vedeva la dott.ssa ed il padre dott. quali Parte_1 Persona_1
promissari acquirenti, al prezzo convenuto di euro 1.370.000,00. Hanno altresì dedotto che, non essendo benché farmacista, ancora in possesso dei requisiti ex lege per Pt_1 Pt_1
l'intestazione ELla farmacia, era stato individuato il dott. quale fiduciario per la CP_1
formale intestazione ELla farmacia, per il tempo necessario affinché maturasse i Pt_1 Pt_1 relativi requisiti. Con atto notarile EL 21.07.2017 era stata, quindi, costituita un'associazione in partecipazione tra , quale futuro titolare ELl'impresa individuale avente ad oggetto la CP_1
farmacia, e , con durata fino al 30.09.2019, al fine di giustificare gli spostamenti Parte_1
patrimoniali con cui forniva ad la provvista necessaria ad acquistare la farmacia. Pt_1 CP_1
In data 1.08.2017, dunque, aveva acquistato l'azienda avente ad oggetto la farmacia CP_1
al prezzo pattuito nel preliminare precedentemente intercorso, di cui una parte già versata dalla famiglia ed altra parte successivamente corrisposta sempre con fondi provenienti dai Pt_1 [...]
, e la restante parte mediante accollo dei debiti. Pt_1
Ancora, hanno dedotto che, con successive scritture, aveva associato a sé in CP_1
partecipazione , e il dott. precisando, nelle Parte_1 Parte_2 Controparte_2
medesime scritture, che le operazioni di compravendita di azienda ed associazione in partecipazione erano finalizzate a far acquistare ad la titolarità ELla farmacia, prevedendo Parte_1
espressamente l'obbligo in capo a , appena la normativa lo avesse consentito, di CP_1 trasformare (o conferire) con le modalità più opportune l'azienda in società. Le attrici, precisando di essersi sempre occupate ELla gestione ELla farmacia, hanno lamentato di aver invano richiesto sin dal 2022 a l'adempimento degli impegni assunti, ossia la trasformazione CP_1 ELl'impresa in società, ovvero il conferimento ELl'azienda in una neocostituita società, il tutto
2 tenendo conto ELle effettive quote di proprietà ELla comunione d'azienda in capo a ciascuna ELle parti. Si sono dolute, inoltre, di essere state escluse da dalla gestione ELla farmacia. Le CP_1 ricorrenti hanno, quindi, dedotto la violazione ELl'accordo fiduciario, come consacrato nelle scritture intercorse tra le parti, invocando, nel merito, la tutela ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere il trasferimento coattivo ELla quota EL 42,5% di partecipazione ELla comunione di azienda in favore di ciascuna di esse, con condanna EL dott. alla restituzione ELle dette quote. CP_1
Su tali premesse gli attori, precedentemente all'instaurazione EL presente giudizio di merito, hanno richiesto in via cautelare il sequestro giudiziario ELla attualmente nella Parte_3
disponibilità e nella titolarità formale EL dott. . Tale richiesta cautelare, inizialmente CP_1
rigettata dal giudice monocratico, è stata accolta dal tribunale in sede di reclamo con ordinanza EL
12.10.2023 che ha disposto il sequestro ELla quota ELl'85% ELl'azienda farmaceutica
[...]
, nominando quale custode giudiziario ELla quota il dott. . Parte_3 Persona_2
Si è costituito chiedendo il rigetto ELla domanda perché infondata in fatto e in CP_1
diritto. In particolare ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalle parti attrici, negando l'esistenza di qualsivoglia patto fiduciario con i o di una operazione di interposizione Pt_1 reale di persona nell'acquisto ELla farmacia, di cui egli stesso si era accollato i debiti quale parte EL corrispettivo convenuto. Ha, piuttosto, ricondotto il rapporto ad un mero finanziamento in proprio favore, sostenendo di aver sempre gestito individualmente la farmacia, mentre le Pt_1
svolgevano attività di lavoro subordinato, e atti minimali di gestione erano stati da queste compiuti su sua ELega, fermo restando che una certa libertà, da parte dei , nella partecipazione Pt_1 all'attività ELla farmacia era dipesa dalla relazione sentimentale che lo aveva legato a Parte_2
. Quale ulteriore elemento contrario alla tesi sostenuta dalle attrici, ha addotto la circostanza
[...] che il dott. anch'egli associato in partecipazione, aveva da ultimo richiesto la Controparte_2 restituzione ELle somme apportate, attesa la scadenza ELl'associazione in partecipazione, ciò che sarebbe stato anomalo se la predetta associazione in partecipazione fosse stata un mero strumento per realizzare l'interposizione reale di persona, come sostenuto dalla parte ricorrente. Ha, infine, dedotto di aver sempre gestito correttamente l'attività.
Si è, inoltre, costituito in giudizio rappresentando di essere stato coinvolto dai Controparte_2 [...]
nell'operazione di acquisto ELla farmacia, mediante lo strumento ELl'associazione in Pt_1
partecipazione al dott. , individuato dai quale soggetto che avrebbe dovuto CP_1 Pt_1
acquistare la titolarità ELla farmacia, dal momento che non era ancora in possesso Parte_1
dei necessari requisiti. Ha, quindi, dedotto di aver apportato la somma complessiva di euro
3 258.614,50 e di aver lavorato quale dipendente ELla farmacia, lamentando, tuttavia, un inquadramento inferiore rispetto al lavoro svolto, nonché l'omesso rispetto ELle pattuizioni ELl'associazione in partecipazione quanto a rendicontazione periodica e partecipazione agli utili.
Ha, altresì, rappresentato di aver invano cercato una composizione ELla situazione con le controparti, giungendo, quindi, in data 3.03.2023, a chiedere formalmente ad , quale CP_1
titolare ELla farmacia, il rendiconto nonché la restituzione ELle somme apportate. Ha pertanto concluso rimettendosi alla giustizia sulla domanda proposta dalle attrici e in subordine, qualora il tribunale ritenga sussistere una comunione di azienda tra le parti o una società in nome collettivo irregolare (e ciò secondo le motivazioni EL Tribunale in sede di accoglimento EL reclamo cautelare), e quindi di accogliere la domanda, ha chiesto di accertare preliminarmente il reale ed effettivo apporto economico dei singoli conferimenti effettuati e assegnare a ciascuna ELle parti, in proporzione, una quota di partecipazione alla trasformazione o al conferimento ELla in Pt_3
una nuova società. Ciò anche previa ricostruzione dei dati contabili ELla farmacia, accertando le reali condizioni ELle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria poste in essere, al fine di redigere bilanci veritieri e corretti per determinare gli utili d'esercizio spettanti a
CP_2
In corso di causa, e precisamente alle udienze EL 19.9.2024 e EL 31.10.2024, le parti Parte_1
e davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo con il solo
[...] Parte_2 [...]
“che prevede tra l'altro la rinuncia al sequestro giudiziario ottenuto, in ragione EL quale CP_1 rinuncia esclusivamente alla domanda volta all'ottenimento ELla sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c., avendo il dott. eseguito spontaneamente quanto stabilito nelle scritture private” (cfr. CP_1 verbale di causa EL 19.9.2024, pur conservando interesse alla domanda sull'accertamento ELl'inadempimento da parte di rispetto agli obblighi pattuiti con le scritture private EL CP_1
20.10.2017 e EL 16.10.2018.
Anche ha dato atto EL proprio spontaneo adempimento ELle scritture oggetto di CP_1 causa, “pur conservando interesse alla decisione nel merito di questo tribunale sull'accertamento ELl'obbligo di adempimento” (cfr. verbale EL 19.9.2024).
Entrambe le parti hanno poi dato atto, in attuazione ELl'accordo sopraggiunto, ELla revoca EL sequestro giudiziario da parte EL collegio e conseguentemente rinunciato alle richieste istruttorie ammesse dal tribunale.
Quanto a invece, nel premettere di aver agito in sede monitoria per l'ottenimento ELle CP_2 somme ad egli spettanti (cui è seguita l'opposizione ex art. 645 c.p.c. di con chiamata in CP_1
causa ELle ) ha rilevato che a seguito ELla rinuncia all'azione ex art. 2932 c.c. da parte Pt_1
4 ELle attrici, è venuto meno ogni interesse ad agire: di conseguenza ha chiesto dichiararsi l'estinzione EL giudizio con vittoria di spese.
All'udienza EL 15.5.2025, tenuta a seguito EL deposito ELle conclusioni, ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica ai sensi ELl'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda deve essere respinta per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
L'art 100 c.p.c. stabilisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. Per la dottrina prevalente l'interesse ad agire va identificato interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento EL giudice (cfr. anche Cass. 12532/2024). Esso deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni EL soggetto che esercita l'azione.
Anche con riferimento alle azioni di mero accertamento, la sussistenza ELl'interesse ad agire si risolve nella necessità che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione EL diritto di colui che invoca tutela.
Orbene nel caso di specie, a seguito ELl'accorto transattivo intervenuto tra le attrici ed , CP_1
che ha portato alla revoca EL sequestro giudiziario, le hanno espressamente rinunciato Pt_1
“alla domanda volta all'ottenimento ELla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. – in virtù ELl'adempimento spontaneo da parte EL dott. – dichiarando, al contempo di avere CP_1
ancora interesse ad una decisione EL tribunale in merito all'accertamento ELl'esistenza ELl'obbligo contenuto nelle scritture inter partes” (cfr. le nota di precisazione ELle conclusioni ex art. 189 co.1 n.2 c.p.c. ELle parti attrici).
Anche il convenuto ha precisato le proprie conclusioni accettando “la rinuncia di CP_1 controparte circa la domanda volta all'ottenimento ELla sentenza costitutiva ex art. 2932”, chiedendo che il tribunale decida esclusivamente rispetto all'accertamento ELl'obbligo di adempimento ELle predette scritture a suo carico (cfr. nota di precisazione ELle conclusioni ex art. 189 co.1 n.2 c.p.c. di ). CP_1
Infine, il convenuto ha concluso chiedendo in via principale di dichiarare, alla Controparte_2 luce ELl'accordo raggiunto tra le altre parti, l'estinzione EL giudizio con vittoria di spese.
Ciò premesso, l'originaria domanda giudiziale veicolata dalle attrici con l'atto introduttivo concludeva con la richiesta di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'inadempimento EL dott. rispetto agli obblighi dallo stesso assunti con le scritture private EL CP_1
5 20.10.2017 e 16.10.2018; per l'effetto, pronunciare una sentenza che, ai sensi ELl'art. 2932 c.c., produca gli effetti EL contratto non concluso fra le parti…” (cfr. conclusioni ELl'atto di citazione, pag. 26).
Dalla formulazione ELla domanda giudiziale proposta dalle appare di tutta evidenza che Pt_1 la domanda di accertamento ELl'inadempimento di sia esclusivamente finalizzata CP_1 all'ottenimento EL provvedimento costitutivo, EL quale costituisce l'indefettibile presupposto logico e giuridico.
Anche a voler considerare ammissibile la conservazione ELla domanda di mero accertamento come autonoma rispetto alla richiesta costitutiva, tale domanda non appare sorretta da un autonomo interesse ad agire, poiché volta al mero accertamento ELl'inadempimento di un obbligo che però, nelle more ELla causa, è stato adempiuto dall'obbligato con la stipula ELl'accordo transattivo (che ha poi portato alla revoca EL sequestro giudiziario). In altre parole, nessuna utilità potrebbe derivare per le attrici dalla rimozione ELlo stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto (cfr. sul punto Cass. 16626/2016), proprio perché il diritto è stato già integralmente soddisfatto. Infatti “l'accertamento ELl'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità EL provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata” (Cass. S.U. 34388/2014). Utilità che, nel caso di specie, non sembra ravvisarsi.
Né appare convincente quanto affermato dalle attrici nella comparsa conclusionale, secondo cui l'interesse ad ottenere la pronuncia di mero accertamento sarebbe funzionale al diverso procedimento civile di opposizione al decreto ingiuntivo con cui ha chiesto il pagamento CP_2 degli importi ad egli spettanti, sicché “una sentenza che accertasse l'esistenza e la validità ELle obbligazioni assunte con le più volte menzionate scritture private, sarebbe utile a far emergere la verità anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. comparsa conclusionale ELle parti attrici, pag. 31). L'invocato accertamento, infatti, ove effettivamente funzionale alla decisione nel diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovrà essere necessariamente svolto in quella sede, e ciò anche al fine di evitare eventuali pronunce contrastanti sulla medesima questione.
Per le ragioni sopra profuse, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La particolarità ELle questioni trattate, unitamente alla circostanza che la domanda ex art. 2932 c.c.
è stata oggetto di transazione in corso di causa, consente di disporre l'integrale compensazione ELle spese di lite tra le parti.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 28/05/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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