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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/07/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, UI IE, nel corso della udienza del 29.07.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. E. L. Tedeschi;
Parte_1
e
“ Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] con l'Avv. G. Battaglioli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025, l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro, la indicata in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “ Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia del licenziamento intimato alla Signora in Pt_1 data 01.07.2024 per l'effetto disporre la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e nelle mansioni da lei svolte;
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.948,72) non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione goduta all'atto del licenziamento, stabilita dall'Art.
18 S.L. o di quella diversa misura che risulterà di giustizia. Il tutto maggiorato della rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo. In ogni caso con favore dei compensi professionali ”.
La società resistente costituendosi in giudizio chiede il rigetto delle domande.
Le domande sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che alla , assunta alle dipendenze dell “ Pt_1 CP_2 [...]
” con la qualifica di OSS – operatore socio sanitario nell'aprile 2023, l' per i CP_1 CP_3 procedimenti disciplinari con lettera di contestazione di addebito e di attivazione del procedimento disciplinare del 27.03.2024 ha contestato tre ipotesi di assenze ingiustificate: la prima segnalazione si riferisce alla mancata giustificazione dell'uscita anticipata ed ingiustificata dal servizio in data oggi 8 gennaio 2024, alla mancata timbratura in uscita in data 30 gennaio 2024, alla mancata timbratura in uscita nel giorno 13 Febbraio e all'assenza ingiustificata nel giorno 14 e dal 20 al 25 Febbraio 2024; la seconda segnalazione è relativa all'assenza ingiustificata dal 14 Marzo al 16 Marzo 2024 e la terza segnalazione si riferisce alla assenza giustificata del 23 Marzo 2024.
Con il ricorso la ricorrente non contesta i fatti a lei addebitati né la correttezza dell'iter disciplinare, ma allega una condizione patologica che le provocherebbe attacchi di panico e sensazioni di morte imminente, inducendola ad abbandonare improvvisamente il posto di lavoro, così come la renderebbe incapace di uscire di casa per recarsi al lavoro o dal medico per farsi rilasciare il certificato giustificativo dell'assenza. In sostanza, secondo la ricorrente, le assenze contestate sarebbero state provocate da una causa di forza maggiore. La ricorrente lamenta inoltre la natura sproporzionata del licenziamento, in quanto il datore di lavoro, pur a fronte di una norma disciplinare che commina la sanzione espulsiva per la assenza ingiustificata, è pur sempre chiamato a compiere un apprezzamento discrezionale che nel caso di specie sarebbe mancato.
2. Ciò premesso, occorre ricostruire la vicenda sotto il profilo normativo.
L'art. 55septies DLgs 165/2001, introdotto dal D.Lgs 150/2009, al primo comma così dispone:
“nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale”. Il legislatore pone a carico del lavoratore l'obbligo di attivarsi, precisando che, giusta l'art. 55quater, comma 1° lett. b) del medesimo decreto, l'assenza priva di valida giustificazione, ossia non supportata dai certificati medici rilasciati e comunicati “per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio” conduce “comunque” al licenziamento.
Come è stato a più riprese chiarito dalla Corte di Cassazione, “non è sufficiente che il lavoratore informi il datore di lavoro dell'assenza per malattia … ma il lavoratore deve attivare, rivolgendosi per l'accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il procedimento di cui all'art. 55septies, commi 1 e 2, che si conclude con l'inoltro e la ricezione della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell' . L'art. 55quater, comma 1, lett. b), riconduce l'irrogazione della sanzione espulsiva alla CP_4 mancanza di certificazione che conforti la ragione della malattia quale causa dell'assenza.
A tal proposito il CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 sancisce il dovere del dipendente di “rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto” (art. 83, terzo comma, lett. e) e sanziona con il licenziamento con preavviso “le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e da f bis) a f) quinquies del D.Lgs.n.165/2001” (art. 84, cono comma, punto 1 lett. a).
3.I fatti contestati non sono stati negati dalla ricorrente né nella fase disciplinare, avendo l'istante scelto di non comparire avanti l'UPD e di non presentare difese scritte, né nel presente giudizio.
La ricorrente sostiene di essere affetta da una patologia psichiatrica che spesso le provoca attacchi di panico e sensazioni di morte imminente che le impediscono di uscire di casa per recarsi sul posto di lavoro e presso un medico per il rilascio dei certificati medici.
A tal proposito va in primo luogo osservato che non esiste certificazione medica che attesti la presenza di patologie psichiche in capo alla ricorrente prima dei fatti contestati: gli unici certificati prodotti sono di data successiva alla data di contestazione degli addebiti.
Inoltre la ricorrente non ha mai allegato e documentato al momento della assunzione oppure successivamente alcuna patologia invalidante o comunque idonea ad incidere sulla capacità lavorativa.
Peraltro non sussistono richieste o segnalazioni da parte della dipendente di attivazione del medico competente per una rivalutazione delle condizioni di salute: le stesse giustificazioni presentate dalla lavoratrice ai fini del differimento della seduta disciplinare non recano alcun riferimento ad attacchi di panico o a sensazione di pericolo imminente di morte. La ha infatti menzionato genericamente, una Pt_1 prima volta, problemi di salute e successivamente una frattura al mignolo.
Gli stessi certificati medici depositati dalla ricorrente non depongono affatto nel senso di una incapacità naturale tale da compromettere la capacità della lavoratrice di effettuare scelte consapevoli e comprenderne gli effetti. La relazione psichiatrica prodotta dall'istante rileva che la ricorrente lamenta una “iperarousal ansioso, reattivo a problematiche esistenziali (… ) tanto da inficiare un buon funzionamento socio-lavorativo ” ed una “ …sintomatologia caratterizzata da attacchi di panico con sensazione di morte imminente, labilità emotiva con tendenza al pianto, insonnia iniziale…”
Dalla lettura della relazione psichiatrica che si fonda esclusivamente su circostanze riferite dalla ricorrente non si evince affatto una compromissione delle capacità cognitive riguardanti condotte basilari, come la necessità di giustificare l'assenza dal lavoro. In nessuno dei certificati depositati in giudizio si fa cenno a patologie così gravi da impedire alla lavoratrice di attivarsi per procurarsi i certificati volti a giustificare le improvvise assenze dal servizio. Peraltro è pacifico che, ove il paziente non sia in grado di uscire di casa, tali certificati vengono rilasciati dal medico di base all'esito di visite domiciliari o anche solo a fronte di un semplice contattato telefonico.
4.Quanto alla lamentata sproporzione tra violazione riscontrata e sanzione espulsiva, occorre ricordare che il citato art. 55quater DLgs 165/2001 stabilisce l'irrogazione della sanzione disciplinare del recesso nel caso di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette nel corso degli ultimi dieci anni”
(comma 1° lett. b).
Con tale disposizione che costituisce norma imperativa, come espressamente stabilito dall'art. 55, 1° comma dello stesso decreto, il legislatore ha introdotto una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari per i quali è prevista l'applicazione del licenziamento.
Non vi è dubbio che le condotte contestate alla ricorrente siano gravi, tenendo conto della mancanza di confutazioni o giustificazioni da parte della dipendente e del fatto che le assenze ingiustificate del personale sanitario hanno ripercussioni particolarmente rilevanti per un ospedale: la ricorrente svolge un compito assistenziale molto delicato per il quale, senza alcun preavviso, in ben undici occasioni l' CP_1 resistente ha dovuto richiamare personale da altri reparti oppure annullare periodi di riposo o ferie al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio e mantenere i requisiti di accreditamento.
Pertanto le domande devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice, UI IE, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorso depositato il 15.01.2024, nei confronti della “
[...]
Controparte_1 così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite della resistente, che liquida in complessivi
Euro 6.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 29.07.2025
Il Giudice
( UI IE)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, UI IE, nel corso della udienza del 29.07.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. E. L. Tedeschi;
Parte_1
e
“ Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] con l'Avv. G. Battaglioli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025, l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro, la indicata in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “ Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia del licenziamento intimato alla Signora in Pt_1 data 01.07.2024 per l'effetto disporre la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e nelle mansioni da lei svolte;
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.948,72) non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione goduta all'atto del licenziamento, stabilita dall'Art.
18 S.L. o di quella diversa misura che risulterà di giustizia. Il tutto maggiorato della rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo. In ogni caso con favore dei compensi professionali ”.
La società resistente costituendosi in giudizio chiede il rigetto delle domande.
Le domande sono infondate e meritano di essere rigettate.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che alla , assunta alle dipendenze dell “ Pt_1 CP_2 [...]
” con la qualifica di OSS – operatore socio sanitario nell'aprile 2023, l' per i CP_1 CP_3 procedimenti disciplinari con lettera di contestazione di addebito e di attivazione del procedimento disciplinare del 27.03.2024 ha contestato tre ipotesi di assenze ingiustificate: la prima segnalazione si riferisce alla mancata giustificazione dell'uscita anticipata ed ingiustificata dal servizio in data oggi 8 gennaio 2024, alla mancata timbratura in uscita in data 30 gennaio 2024, alla mancata timbratura in uscita nel giorno 13 Febbraio e all'assenza ingiustificata nel giorno 14 e dal 20 al 25 Febbraio 2024; la seconda segnalazione è relativa all'assenza ingiustificata dal 14 Marzo al 16 Marzo 2024 e la terza segnalazione si riferisce alla assenza giustificata del 23 Marzo 2024.
Con il ricorso la ricorrente non contesta i fatti a lei addebitati né la correttezza dell'iter disciplinare, ma allega una condizione patologica che le provocherebbe attacchi di panico e sensazioni di morte imminente, inducendola ad abbandonare improvvisamente il posto di lavoro, così come la renderebbe incapace di uscire di casa per recarsi al lavoro o dal medico per farsi rilasciare il certificato giustificativo dell'assenza. In sostanza, secondo la ricorrente, le assenze contestate sarebbero state provocate da una causa di forza maggiore. La ricorrente lamenta inoltre la natura sproporzionata del licenziamento, in quanto il datore di lavoro, pur a fronte di una norma disciplinare che commina la sanzione espulsiva per la assenza ingiustificata, è pur sempre chiamato a compiere un apprezzamento discrezionale che nel caso di specie sarebbe mancato.
2. Ciò premesso, occorre ricostruire la vicenda sotto il profilo normativo.
L'art. 55septies DLgs 165/2001, introdotto dal D.Lgs 150/2009, al primo comma così dispone:
“nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale”. Il legislatore pone a carico del lavoratore l'obbligo di attivarsi, precisando che, giusta l'art. 55quater, comma 1° lett. b) del medesimo decreto, l'assenza priva di valida giustificazione, ossia non supportata dai certificati medici rilasciati e comunicati “per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio” conduce “comunque” al licenziamento.
Come è stato a più riprese chiarito dalla Corte di Cassazione, “non è sufficiente che il lavoratore informi il datore di lavoro dell'assenza per malattia … ma il lavoratore deve attivare, rivolgendosi per l'accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il procedimento di cui all'art. 55septies, commi 1 e 2, che si conclude con l'inoltro e la ricezione della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell' . L'art. 55quater, comma 1, lett. b), riconduce l'irrogazione della sanzione espulsiva alla CP_4 mancanza di certificazione che conforti la ragione della malattia quale causa dell'assenza.
A tal proposito il CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 sancisce il dovere del dipendente di “rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto” (art. 83, terzo comma, lett. e) e sanziona con il licenziamento con preavviso “le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e da f bis) a f) quinquies del D.Lgs.n.165/2001” (art. 84, cono comma, punto 1 lett. a).
3.I fatti contestati non sono stati negati dalla ricorrente né nella fase disciplinare, avendo l'istante scelto di non comparire avanti l'UPD e di non presentare difese scritte, né nel presente giudizio.
La ricorrente sostiene di essere affetta da una patologia psichiatrica che spesso le provoca attacchi di panico e sensazioni di morte imminente che le impediscono di uscire di casa per recarsi sul posto di lavoro e presso un medico per il rilascio dei certificati medici.
A tal proposito va in primo luogo osservato che non esiste certificazione medica che attesti la presenza di patologie psichiche in capo alla ricorrente prima dei fatti contestati: gli unici certificati prodotti sono di data successiva alla data di contestazione degli addebiti.
Inoltre la ricorrente non ha mai allegato e documentato al momento della assunzione oppure successivamente alcuna patologia invalidante o comunque idonea ad incidere sulla capacità lavorativa.
Peraltro non sussistono richieste o segnalazioni da parte della dipendente di attivazione del medico competente per una rivalutazione delle condizioni di salute: le stesse giustificazioni presentate dalla lavoratrice ai fini del differimento della seduta disciplinare non recano alcun riferimento ad attacchi di panico o a sensazione di pericolo imminente di morte. La ha infatti menzionato genericamente, una Pt_1 prima volta, problemi di salute e successivamente una frattura al mignolo.
Gli stessi certificati medici depositati dalla ricorrente non depongono affatto nel senso di una incapacità naturale tale da compromettere la capacità della lavoratrice di effettuare scelte consapevoli e comprenderne gli effetti. La relazione psichiatrica prodotta dall'istante rileva che la ricorrente lamenta una “iperarousal ansioso, reattivo a problematiche esistenziali (… ) tanto da inficiare un buon funzionamento socio-lavorativo ” ed una “ …sintomatologia caratterizzata da attacchi di panico con sensazione di morte imminente, labilità emotiva con tendenza al pianto, insonnia iniziale…”
Dalla lettura della relazione psichiatrica che si fonda esclusivamente su circostanze riferite dalla ricorrente non si evince affatto una compromissione delle capacità cognitive riguardanti condotte basilari, come la necessità di giustificare l'assenza dal lavoro. In nessuno dei certificati depositati in giudizio si fa cenno a patologie così gravi da impedire alla lavoratrice di attivarsi per procurarsi i certificati volti a giustificare le improvvise assenze dal servizio. Peraltro è pacifico che, ove il paziente non sia in grado di uscire di casa, tali certificati vengono rilasciati dal medico di base all'esito di visite domiciliari o anche solo a fronte di un semplice contattato telefonico.
4.Quanto alla lamentata sproporzione tra violazione riscontrata e sanzione espulsiva, occorre ricordare che il citato art. 55quater DLgs 165/2001 stabilisce l'irrogazione della sanzione disciplinare del recesso nel caso di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette nel corso degli ultimi dieci anni”
(comma 1° lett. b).
Con tale disposizione che costituisce norma imperativa, come espressamente stabilito dall'art. 55, 1° comma dello stesso decreto, il legislatore ha introdotto una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari per i quali è prevista l'applicazione del licenziamento.
Non vi è dubbio che le condotte contestate alla ricorrente siano gravi, tenendo conto della mancanza di confutazioni o giustificazioni da parte della dipendente e del fatto che le assenze ingiustificate del personale sanitario hanno ripercussioni particolarmente rilevanti per un ospedale: la ricorrente svolge un compito assistenziale molto delicato per il quale, senza alcun preavviso, in ben undici occasioni l' CP_1 resistente ha dovuto richiamare personale da altri reparti oppure annullare periodi di riposo o ferie al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio e mantenere i requisiti di accreditamento.
Pertanto le domande devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P. Q. M.
Il Giudice, UI IE, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorso depositato il 15.01.2024, nei confronti della “
[...]
Controparte_1 così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite della resistente, che liquida in complessivi
Euro 6.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 29.07.2025
Il Giudice
( UI IE)