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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 283/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 287/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in via subordinata, ove non vi fossero i presupposti per la liquidazione giudiziale, che venga dichiarata la liquidazione controllata di:
- con sede legale in Firenze, Via Maggio 69/R70R. CP_1
promosso da
- Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.7.2025 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe allegando un credito di € 103.138,21 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 16141/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 2.12.2024.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'istanza, in quanto la società Controparte_2
sarebbe nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
1 Con memoria del 1.9.2025 parte istante ha chiesto dichiararsi, in subordine, nel caso non vi fossero i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, l'apertura della liquidazione controllata della società debitrice.
All'udienza del 9.9.2025, comparsi i difensori delle parti, il creditore istante ha ribadito la richiesta di apertura della liquidazione controllata, mentre la debitrice si è opposta anche a tale domanda.
All'esito della discussione, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Preliminarmente, appare opportuno stabilire se sia possibile per il Tribunale pronunciarsi in merito alla nuova domanda di apertura della liquidazione controllata nell'ambito di questo stesso procedimento, nonostante che in origine sia stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale e nonostante i presupposti sostanziali per la pronuncia siano differenti.
È noto che nella Relazione governativa allo schema di decreto legislativo che sarebbe stato poi trasfuso nel Codice della crisi e dell'Insolvenza si individua la volontà del legislatore di dare vita a un procedimento unitario, a un vero e proprio 'contenitore' idoneo a garantire una procedura uniforme per l'accertamento e la gestione delle iniziative per la composizione della situazione di crisi o di insolvenza.
La disciplina di diritto positivo in concreto introdotta delinea un procedimento che consente di convogliare in una medesima procedura qualunque tipo di domanda proveniente da soggetti legittimati. Questa costruzione, invero, non garantisce una effettiva unitarietà della procedura, atteso che viene conservata la diversificazione degli strumenti, delle condizioni e dei presupposti applicativi.
Ad ogni modo, gli artt. 7 e 40 CCII tendono a salvaguardare l'originario principio di unitarietà
del procedimento, laddove il primo garantisce la trattazione unitaria anche attraverso lo strumento processuale della riunione e il secondo, significativamente modificato dal d.lgs. n.
83/2022, descrive le modalità, uniche, di introduzione della domanda e costituisce l'unica via di accesso prevista dal legislatore per l'avvio del procedimento.
Il comma 1 dell'art. 7 CCII stabilisce che le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in un unico procedimento e, per realizzare siffatta disciplina, ogni domanda sopravvenuta deve essere riunita a quella già pendente, mentre il comma 2, nella sua versione attuale, prevede che nel caso di proposizione di più domande di
2 regolazione avente contenuto diverso, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.
Tale disposizione traduce la volontà del legislatore di privilegiare la soluzione pattizia della crisi rispetto a quella liquidatoria.
Nel nostro caso, invece, le due domande sono di contenuto sostanzialmente analogo atteso che mirano all'apertura del procedimento liquidatorio: l'alternativa tra l'una e l'altra concerne l'individuazione di quella che meglio si attaglia alla tipologia dell'impresa resistente alla stregua della sua dimensione.
Alla luce dei principi esposti è chiaro che la domanda di liquidazione controllata deve essere trattata nel medesimo procedimento e deve essere esaminata alla luce dei presupposti per l'applicazione di questo strumento di composizione della crisi e dell'insolvenza.
La lettura in combinato disposto degli artt. 7 comma 1e 41 comma 5 CCII – che recita
«L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può
avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione» - evidenzia che il legislatore ha costruito l'istituto in modo da consentire che tutte le domande relative alla situazione di crisi o di insolvenza di un'impresa siano decise in un unico contesto.
Ne consegue, quindi, che fino alla rimessione della causa al collegio non vi sono preclusioni né
alla presentazione di nuove domande da parte di terzi né alla modifica delle domande (o anche, alla presentazione di nuove domande) da parte dei soggetti che sono già parte del procedimento, che potrebbe essere conseguenza dell'istruttoria espletata o, come nel caso di specie, dalle difese della debitrice.
Infatti, al momento della domanda (25.7.2025) non aveva depositato i bilanci degli CP_1
ultimi tre esercizi, di talché correttamente il creditore istante ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto che l'onere probatorio del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII è posto a carico dell'impresa debitrice.
Solo alla luce delle difese della società resistente, che ha allegato i bilanci 2022, 2023 e 2024,
depositati in camera di commercio in data successiva alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (precisamente il 29.8.2025), la creditrice ha potuto appurare che, dai dati emergenti dai bilanci, può essere definita “impresa minore”; di conseguenza ha CP_1
proposto domanda di apertura della liquidazione controllata.
3 D'altro canto, la possibilità di introdurre domande nuove – nel primo momento processuale utile – a seguito delle difese del convenuto è pacificamente ammessa, essendo principio processual-civilistico codificato già nell'art. 183, comma, 5, c.p.c. nella versione antecedente alla modifica apportata dal d.lgs. 149/20220, e oggi dall'art. 171-ter c.p.c.
In definitiva, la domanda di liquidazione controllata formulata prima della decisione è del tutto ammissibile e tempestiva.
Venendo al merito, deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di . Controparte_2
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa debitrice la propria sede legale in Firenze.
Trattandosi di domanda presentata da un creditore, è accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000,00, posto che il solo debito scaduto nei confronti del creditore istante è pari a € € 103.138,21, e i debiti nei confronti dell' ammontano a € 150.320,96. Controparte_3
La debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore,
come risulta dai bilanci in atti, dai quali risulta il possesso congiunto, per gli esercizi rilevanti,
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
La società, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), CCII, e precisamente in stato di insolvenza.
Va premesso che la società è in scioglimento e liquidazione.
In questi casi la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza,
deve essere diretta a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. sent. nn. 24660/2020,
13644/13, 15442/2011 e 21834/2009).
4 Nel caso di specie, risulta dal bilancio 2024 che l'attivo è pari a € 84.113,00, mentre i debiti ammontano a € 396.756,00: ne deriva che i creditori sociali non potranno mai essere soddisfatti integralmente.
Di qui la sussistenza dello stato di insolvenza, nell'accezione sopra richiamata.
Per i motivi sopra illustrati, va dichiarata l'apertura della liquidazione controllata della società
. Controparte_2
Quanto alla scelta del professionista per le funzioni di liquidatore, va osservato che ai sensi dell'art. 270, comma 1, lett. b), CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, il Tribunale «nomina
il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o
scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo
ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello
cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e
comunicata al presidente del tribunale».
Dalla disposizione in questione si evince che il legislatore abbia prescritto la nomina di un professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi solo in caso di richiesta di apertura di liquidazione controllata su domanda del debitore;
ne consegue che, in caso di domanda del creditore, come nell'ipotesi che occupa, potrà nominarsi un liquidatore iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di impresa ai sensi dell'art. 356 CCII, individuato nella persona della dott.ssa Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di con sede legale in CP_1
Firenze, Via Maggio 69/R70R, n. REA FI – 63008, C.F./P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e liquidatore la dott.ssa la quale farà Persona_1
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
5 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è
altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 287/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in via subordinata, ove non vi fossero i presupposti per la liquidazione giudiziale, che venga dichiarata la liquidazione controllata di:
- con sede legale in Firenze, Via Maggio 69/R70R. CP_1
promosso da
- Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.7.2025 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe allegando un credito di € 103.138,21 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 16141/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 2.12.2024.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'istanza, in quanto la società Controparte_2
sarebbe nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
1 Con memoria del 1.9.2025 parte istante ha chiesto dichiararsi, in subordine, nel caso non vi fossero i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, l'apertura della liquidazione controllata della società debitrice.
All'udienza del 9.9.2025, comparsi i difensori delle parti, il creditore istante ha ribadito la richiesta di apertura della liquidazione controllata, mentre la debitrice si è opposta anche a tale domanda.
All'esito della discussione, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Preliminarmente, appare opportuno stabilire se sia possibile per il Tribunale pronunciarsi in merito alla nuova domanda di apertura della liquidazione controllata nell'ambito di questo stesso procedimento, nonostante che in origine sia stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale e nonostante i presupposti sostanziali per la pronuncia siano differenti.
È noto che nella Relazione governativa allo schema di decreto legislativo che sarebbe stato poi trasfuso nel Codice della crisi e dell'Insolvenza si individua la volontà del legislatore di dare vita a un procedimento unitario, a un vero e proprio 'contenitore' idoneo a garantire una procedura uniforme per l'accertamento e la gestione delle iniziative per la composizione della situazione di crisi o di insolvenza.
La disciplina di diritto positivo in concreto introdotta delinea un procedimento che consente di convogliare in una medesima procedura qualunque tipo di domanda proveniente da soggetti legittimati. Questa costruzione, invero, non garantisce una effettiva unitarietà della procedura, atteso che viene conservata la diversificazione degli strumenti, delle condizioni e dei presupposti applicativi.
Ad ogni modo, gli artt. 7 e 40 CCII tendono a salvaguardare l'originario principio di unitarietà
del procedimento, laddove il primo garantisce la trattazione unitaria anche attraverso lo strumento processuale della riunione e il secondo, significativamente modificato dal d.lgs. n.
83/2022, descrive le modalità, uniche, di introduzione della domanda e costituisce l'unica via di accesso prevista dal legislatore per l'avvio del procedimento.
Il comma 1 dell'art. 7 CCII stabilisce che le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in un unico procedimento e, per realizzare siffatta disciplina, ogni domanda sopravvenuta deve essere riunita a quella già pendente, mentre il comma 2, nella sua versione attuale, prevede che nel caso di proposizione di più domande di
2 regolazione avente contenuto diverso, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.
Tale disposizione traduce la volontà del legislatore di privilegiare la soluzione pattizia della crisi rispetto a quella liquidatoria.
Nel nostro caso, invece, le due domande sono di contenuto sostanzialmente analogo atteso che mirano all'apertura del procedimento liquidatorio: l'alternativa tra l'una e l'altra concerne l'individuazione di quella che meglio si attaglia alla tipologia dell'impresa resistente alla stregua della sua dimensione.
Alla luce dei principi esposti è chiaro che la domanda di liquidazione controllata deve essere trattata nel medesimo procedimento e deve essere esaminata alla luce dei presupposti per l'applicazione di questo strumento di composizione della crisi e dell'insolvenza.
La lettura in combinato disposto degli artt. 7 comma 1e 41 comma 5 CCII – che recita
«L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può
avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione» - evidenzia che il legislatore ha costruito l'istituto in modo da consentire che tutte le domande relative alla situazione di crisi o di insolvenza di un'impresa siano decise in un unico contesto.
Ne consegue, quindi, che fino alla rimessione della causa al collegio non vi sono preclusioni né
alla presentazione di nuove domande da parte di terzi né alla modifica delle domande (o anche, alla presentazione di nuove domande) da parte dei soggetti che sono già parte del procedimento, che potrebbe essere conseguenza dell'istruttoria espletata o, come nel caso di specie, dalle difese della debitrice.
Infatti, al momento della domanda (25.7.2025) non aveva depositato i bilanci degli CP_1
ultimi tre esercizi, di talché correttamente il creditore istante ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto che l'onere probatorio del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII è posto a carico dell'impresa debitrice.
Solo alla luce delle difese della società resistente, che ha allegato i bilanci 2022, 2023 e 2024,
depositati in camera di commercio in data successiva alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (precisamente il 29.8.2025), la creditrice ha potuto appurare che, dai dati emergenti dai bilanci, può essere definita “impresa minore”; di conseguenza ha CP_1
proposto domanda di apertura della liquidazione controllata.
3 D'altro canto, la possibilità di introdurre domande nuove – nel primo momento processuale utile – a seguito delle difese del convenuto è pacificamente ammessa, essendo principio processual-civilistico codificato già nell'art. 183, comma, 5, c.p.c. nella versione antecedente alla modifica apportata dal d.lgs. 149/20220, e oggi dall'art. 171-ter c.p.c.
In definitiva, la domanda di liquidazione controllata formulata prima della decisione è del tutto ammissibile e tempestiva.
Venendo al merito, deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di . Controparte_2
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa debitrice la propria sede legale in Firenze.
Trattandosi di domanda presentata da un creditore, è accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000,00, posto che il solo debito scaduto nei confronti del creditore istante è pari a € € 103.138,21, e i debiti nei confronti dell' ammontano a € 150.320,96. Controparte_3
La debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore,
come risulta dai bilanci in atti, dai quali risulta il possesso congiunto, per gli esercizi rilevanti,
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
La società, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), CCII, e precisamente in stato di insolvenza.
Va premesso che la società è in scioglimento e liquidazione.
In questi casi la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza,
deve essere diretta a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. sent. nn. 24660/2020,
13644/13, 15442/2011 e 21834/2009).
4 Nel caso di specie, risulta dal bilancio 2024 che l'attivo è pari a € 84.113,00, mentre i debiti ammontano a € 396.756,00: ne deriva che i creditori sociali non potranno mai essere soddisfatti integralmente.
Di qui la sussistenza dello stato di insolvenza, nell'accezione sopra richiamata.
Per i motivi sopra illustrati, va dichiarata l'apertura della liquidazione controllata della società
. Controparte_2
Quanto alla scelta del professionista per le funzioni di liquidatore, va osservato che ai sensi dell'art. 270, comma 1, lett. b), CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, il Tribunale «nomina
il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o
scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo
ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello
cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e
comunicata al presidente del tribunale».
Dalla disposizione in questione si evince che il legislatore abbia prescritto la nomina di un professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi solo in caso di richiesta di apertura di liquidazione controllata su domanda del debitore;
ne consegue che, in caso di domanda del creditore, come nell'ipotesi che occupa, potrà nominarsi un liquidatore iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di impresa ai sensi dell'art. 356 CCII, individuato nella persona della dott.ssa Persona_1
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di con sede legale in CP_1
Firenze, Via Maggio 69/R70R, n. REA FI – 63008, C.F./P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e liquidatore la dott.ssa la quale farà Persona_1
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
5 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è
altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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