Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA in persona del Giudice unico, dott. Nicola Carpenedo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5461/2022 RG del Tribunale di Vicenza, promossa da
(C.F. – nel seguito, “ ”), rappresentata dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Francesco Bordiga, scissionaria di -scissionaria intervenuta Controparte_1
ex art. 111, co. 3 c.p.c. –
(C.F. ), sempre rappresentata dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Bordiga –
Parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Controparte_2 C.F._1
Roda
Parte convenuta nonché in contraddittorio con
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
(ora . Controparte_4 Controparte_5
Con oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.- giudizio di merito
Conclusioni per la parte attrice <<..Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Parte_1
ogni contraria domanda, istanza, contestazione, deduzione ed eccezione, emesse tutte le più
opportune pronunce e declaratorie del caso, così giudicare: -in via preliminare: revocare la sospensione della procedura esecutiva presso terzi Trib. Vicenza R.G.E. n. 1122/2022, per le ragioni indicate in narrativa;
-nel merito: accertare e dichiarare che (già Parte_1
, in qualità di cessionaria dei crediti nascenti dal titolo esecutivo Controparte_1
-in ogni Controparte_2
caso: con vittoria di spese e di compensi di lite, aumentati di rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
-in via istruttoria, solo per mero scrupolo difensivo, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse i documenti prodotti sufficienti a provare l'intervenuta cessione a favore di (già dei crediti nascenti dal Parte_1 Controparte_1
Decreto azionato, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: “Vero che la dichiarazione datata 7 ottobre 2022, prodotta sub doc. 10 che si mostra al teste, è stata da Lei
sottoscritta nella sua qualità di procuratore speciale di UniCredit S.p.A.”? “Vero che, quando ha rilasciato la suddetta dichiarazione, Lei era munita dei necessari poteri di rappresentanza di
UniCredit s.p.a.?” “Vero che UniCredit s.p.a. ha ceduto a favore di Controparte_1
i crediti vantati nei confronti di Parte_2
(codice fiscale e partita iva ) e dei suoi soci illimitatamente responsabili, garanti e P.IVA_4
aventi causa derivanti dai rapporti di conto corrente numero 40471122 e di finanziamenti numeri 3274643 e 3317894 oggetto del decreto ingiuntivo n. 2928/2010 del Tribunale di sub doc. 1 che si mostra al teste?”. Si indica come teste sui predetti capitoli la dott.ssa
[...]
con domicilio presso UniCredit S.p.A., C.F. , con sede legale in Piazza Tes_1 P.IVA_5
Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano. - infine, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi”.
Conclusioni per il convenuto opposto <<in via principale: accertare e controparte_2>dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a (già Parte_1 [...]
e, per l'effetto, disporre l'estinzione della procedura esecutiva pendente Controparte_1
dinanzi l'intestato Tribunale con r.g.e. 1122/2022, e per l'effetto, ordinare lo svincolo di ogni somma eventualmente accantonata dalla (già Controparte_6 Controparte_4
e della In via subordinata, nel merito: - accertare e dichiarare che gli Controparte_3
emolumenti percepiti dal sig. dalla sono già oggetto di un CP_2 Controparte_3
precedente pignoramento della e, per l'effetto, ordinare a Controparte_7 Controparte_6
pag. 2/11 (già l'immediato svincolo delle somme illegittimamente CP_1 Controparte_4
accantonate; In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa…>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione a suo tempo proposta da innanzi al giudice delle esecuzione nell'ambito del Controparte_2
procedimento esecutivo r.g. es. n° 1122/2022 Tribunale di Vicenza, giudizio di merito poi riassunto dall'odierna attrice nel termine assegnato dal g.e. dopo che l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione era stata accolta.
Ciò posto, riprendendo quanto precisato nel merito dalla società esecutante (odierna attrice avendo riassunto la fase di merito dell'opposizione a suo tempo proposta dallo si rileva che:<<…PREMESSO CHE: A. ..Ha ottenuto in data 19 CP_2 Controparte_8
ottobre 2010 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2928/2010….notificato e divenuto definitivo in quanto non opposto, con cui il Tribunale di Vicenza (R.G. n. 7029/2010)
ha condannato, inter alia, il Sig. al pagamento in favore della ricorrente, della Controparte_2
somma di € 243.930,03, oltre interessi….nelle more, in data 24 novembre 2017, UniCredit
S.p.A. ha ceduto a pro soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 Controparte_1
T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari, nel cui perimetro rientra anche il credito vantato,
inter alia, nei confronti del Convenuto, quale socio illimitatamente responsabile e garante della società “ , “per capitale interessi (anche di Parte_2
mora), spese e altri accessori”, oltre a “tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a UniCredit
S.p.A. in relazione ai Crediti, ivi inclusi ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai Contratti e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati…. l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese” (cfr. p. 3 All.
B citazione) e la traduzione giurata del contratto di cessione (cfr. All. C citazione); D. la notifica della predetta cessione nei riguardi del Debitore ceduto si è perfezionata, ex art. 58 T.U.B.,
mediante pubblicazione in G.U. della Repubblica Italiana e iscrizione nel Registro Imprese (cfr.
pag. 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 142 del 2 dicembre pag. 3/11 2017, sub. All. B citazione;
cfr. la comunicazione prot. n. 83595 del 23 febbraio 2018, con la quale ha comunicato la cessione al Registro Imprese… per l'effetto, nei CP_1 CP_1
riguardi del Sig. ha: (i) inviato lettera di messa in mora in data 12 dicembre Controparte_2
2019 (cfr. doc. 2 citazione); (ii) notificato in data 1° febbraio 2022 atto di precetto per la somma di € 227.768,63, oltre interessi e spese (cfr. doc. 3 citazione); (iii) da ultimo, instaurato procedura presso terzi (Trib. Vicenza R.G.E. n. 1122/2022)…..F. in seno alla Procedura, con memoria depositata l'11 luglio 2022, il Convenuto ha eccepito: (a) la mancata allegazione del contratto di cessione e dell'estratto della G.U.; (b) la carenza di legittimazione attiva di
(c) l'illegittimità delle trattenute…il Giudice ha: (i) ritenuto fondate le istanze del CP_1
Debitore; (ii) sospeso la Procedura;
(iii) assegnato “alla parte interessata” termine di trenta giorni per l'avvio del giudizio di merito (cfr. doc. 9 citazione); J. stante quanto sopra,
[...]
con citazione notificata nelle date 20- 26 ottobre 2022, ha convenuto in Controparte_1
giudizio il Sig. e i Terzi Pignorati chiedendo: (i) in via preliminare, la revoca della CP_2
sospensione della Procedura;
(ii) l'accertamento della legittimazione attiva di e il CP_1
derivato diritto di agire in via esecutiva…..nelle more, per effetto di scissione di
[...]
stipulata in data 21/12/2022 (rep. n. 14657 e racc. n. 7926), è Controparte_1 Parte_1
subentrata – senza soluzione di continuità ed a pieno titolo ai sensi degli artt. 2506 ss. c.c., con efficacia giuridica e contabile dalle ore 23:59 del 31/12/2022 – in tutti i diritti della scissa proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici sostanziali e Controparte_1
processuali sorti anteriormente alla scissione. Della predetta scissione ne è stata data comunicazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica …. in forza di tale operazione, con atto depositato telematicamente il 17 marzo 2023 è intervenuta, ai Pt_1
sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., nel presente giudizio quale scissionaria di “[…] CP_1
facendo proprie tutte le precedenti istanze e/o difese, sostanziali e processuali, spiegate da e tutti gli atti ed i documenti dalla stessa depositati, e, per l'effetto, insiste CP_1
nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate, che qui si intendono come integralmente ritrascritte” (v. difesa in atti). Pt_1
pag. 4/11 In sostanza, il merito dell'opposizione svolta dal debitore esecutato sig. in CP_2
sede esecutiva era basato sulla contestazione della legittimazione di ad Parte_1
agire esecutivamente dal momento che detta società non appariva essere la titolare del credito posto in esecuzione.
Eccezione che aveva portato, in via preliminare, la sospensione del procedimento esecutivo promosso dalla medesima in quanto così ritenuto:<<….Il Parte_1
Giudice, a scioglimento della riserva che precede, rileva come appaia fondata l'istanza di sospensione dell'esecuzione attesa la genericità della documentazione allegata da parte esecutante che non ha fornito prova, di fatto, della titolarità del credito in capo alla medesima società esecutante . In sostanza, si condividono i rilievi effettuati da Controparte_9
parte esecutata a verbale d'udienza in ordine alla documentazione prodotta da parte esecutante a sostegno della propria azione esecutiva. (v.verbale udienza 27.07.2022). Rilievi che sono rimasti,
di fatto, non contestati tenuto conto che il documento intitolato “NOTARISED LIST OF
RECEIVABLES CAPTURED BY THE BLOCK CRITERIA” non è intelligibile in quanto trattasi di mero elenco numerico privo di concreto riferimento e/o riconducibilità al debitore esecutato oltre a non risultare in atti idonea documentazione utile ad individuare con CP_2
certezza che il rapporto riconducibile all'esecutato sia stato effettivamente oggetto di cessione a parte esecutante. Per cui occorre sospendere l'esecuzione per valutare nella fase di merito oppositiva la effettiva fondatezza delle asserzioni di parte esecutante in ordine alla propria titolarità del credito…>> (v. ordinanza 21.09.2022 del g.e. prodotta anche nel presente giudizio).
Sospeso, pertanto, il giudizio esecutivo ed introdotto il presente giudizio di merito dell'opposizione si osserva, all'esito, del giudizio che la società esecutante ha fornito ampia prova documentale della sua titolarità del credito posto in esecuzione risultando, per contro, totalmente apodittiche le persistenti contestazioni dell'odierno convenuto (originario opponente) in ordine ad una ipotetica non opponibilità CP_2
dell'intervenuta cessione del credito.
pag. 5/11 In via preliminare, deve essere osservato come la presente decisione avrà, unicamente,
ad oggetto la declaratoria di legittimazione dell'esecutante ad agire in via esecutiva nei confronti del sig. dal momento che tutte le altre questioni sollevate (precedenti CP_2
pignoramenti, entità del credito dovuto) troveranno naturale e puntuale verifica in sede esecutiva al momento dell'esame dell'eventuale richiesta di assegnazione delle somme pignorate.
Venendo, pertanto, ad esaminare l'opposizione si può sin da subito affermare come la stessa non sia risultata fondata avendo l'odierna attrice fornito ampia prova documentale della sussistenza della propria titolarità in merito al proprio credito come azionato in via esecutiva nei confronti dello Zigiotti.
Tanto che trattandosi di circostanze documentali aventi natura oggettiva ben può
essere ripreso, in quanto ritenuto corretto e condivisibile, tutto quanto sostenuto dalla società esecutante che ha così dedotto richiamando i documenti Parte_1
allegati:<<…L'odierna esponente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 58 T.U.B., ha assolto il proprio onere probatorio depositando tutti i documenti a riprova della legittimazione attiva. In
applicazione del principio secondo cui “l'onere probatorio posto in capo al cessionario potesse essere compiutamente assolto attraverso la produzione in giudizio di idonea documentazione funzionale a dare certezza alla sua legittimazione sostanziale” (Cass., 29 dicembre 2017, n.
31188), ha depositato il contratto di cessione (cfr. - pag. 44 doc. C all. atto di citazione Pt_1
, la lista degli NDG assegnati ai debitori ceduti (cfr. – doc. F all. atto di citazione CP_1
, gli estratti conto ex art. 50 TUB con l'indicazione del numero di NDG CP_1
specificamente assegnato al debitore convenuto (cfr. doc. 11 all. atto di citazione e le CP_1
dichiarazioni specifiche di cessione rilasciate dalla Banca e e dalla scissa (cfr. doc. 10 all. atto di citazione e doc. 12 all. memoria 183, comma VI, n. 2). Sul punto, è doveroso CP_1
evidenziare – ancora una volta - come l'odierna attrice abbia allegato la documentazione appena citata ad ulteriore sostegno delle operazioni cristallizzate nel contratto di cessione, comprovanti la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Dalla disamina della predetta documentazione è
possibile risalire al credito ceduto senza alcuna difficoltà. È documentale, infatti, che la lista dei pag. 6/11 debitori ceduti contiene tutti i numeri di NDG assegnati ai debitori ceduti (cfr. doc. F citazione)
e i codici NDG sono univoci e sono ricavabili dagli estratti conto relativi ai rapporti ceduti.
Orbene, il codice univoco NDG assegnato al sig. è il 2567214, ed è indicato sia negli CP_2
estratti conto (cfr. doc. 11 citazione) sia nella lista dei debitori ceduti (sub doc. F), pubblicata anche sul sito della Banca (cfr. sub doc. G) (aprendo la lista dei debitori ceduti e inserendo il numero 2567214, è possibile individuare i rapporti di credito ceduti, oggetto del Decreto posto a fondamento dell'Esecuzione (cfr. doc. 1 citazione), e nascenti da: (i) conto corrente n. 40471122;
(ii) finanziamento chirografario n. 3274643; (iii) finanziamento chirografario n. 3317894.
Fermo quanto sopra, per mero scrupolo difensivo, è bene ribadire come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria sia superata ogniqualvolta che, dalla lettura della
Gazzetta Ufficiale, risulti che il credito per cui vi è causa sia stato incluso in un'operazione di cartolarizzazione e cessione (cfr. doc. B atto di citazione di e la legittimazione della CP_1
cessionaria sia desumibile dai documenti prodotti e per facta concludentia, quali la dichiarazione sottoscritta dalla cedente relativa alla specifica sofferenza ceduta. Ciò posto, dalla disamina di tali documenti è possibile concludere che la legittimazione attiva della cessionaria sia sufficientemente provata. Stante quanto sopra, ancora una volta, risulta dimostrato per tabulas la titolarità in capo a dei crediti nascenti dal Decreto, con conseguente rigetto della Pt_1
censura avversaria…>>.
Affermazioni tutte queste effettuate dalla società esecutante da ritenersi corrette, come detto, in quanto supportate da idonea documentazione acquisita agli atti del giudizio e che trovano fondamento, peraltro, nel pacifico orientamento della Suprema Corte in ambito di cessione dei crediti in blocco secondo il quale:<<..in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale,
pag. 7/11 interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia » (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821). Ed
ancora “Secondo la Corte il giudice di merito ha applicato nel modo corretto i principi fondamentali della cartolarizzazione dei crediti. La cessione del credito è stata documentata attraverso un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che attestava l'avvenuta cessione dei crediti deteriorati derivanti da contratti di mutuo, apertura di credito e finanziamenti concessi a persone fisiche e società…. Data la grande quantità di posizioni giuridiche cedute, è ragionevole riconoscere all'avviso di cessione pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'attitudine a provare la titolarità del credito, essendo connaturato alla natura dell'oggetto del contratto di cessione il fatto che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo)
possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, purché
sufficientemente precise ed univoche, contenute nell'adempimento pubblicitario che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto…”(v. da ultimo anche Cass 8 novembre 2024, n. 28790).
Circostanze queste che si ritrovano, appunto, tutte nel caso di specie ove la società
attrice “ ha depositato il contratto di cessione (cfr. - pag. 44 doc. C all. atto di citazione Pt_1
, la lista degli NDG assegnati ai debitori ceduti (cfr. – doc. F all. atto di citazione CP_1
, gli estratti conto ex art. 50 TUB con l'indicazione del numero di NDG CP_1
specificamente assegnato al debitore convenuto (cfr. doc. 11 all. atto di citazione e le CP_1
dichiarazioni specifiche di cessione rilasciate dalla Banca e e dalla scissa (cfr. doc. 10 all. atto di citazione e doc. 12 all. memoria 183, comma VI, n. 2). Sul punto, è doveroso CP_1
evidenziare – ancora una volta - come l'odierna attrice abbia allegato la documentazione appena citata ad ulteriore sostegno delle operazioni cristallizzate nel contratto di cessione, comprovanti la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Dalla disamina della predetta documentazione è
possibile risalire al credito ceduto senza alcuna difficoltà. È documentale, infatti, che la lista dei pag. 8/11 debitori ceduti contiene tutti i numeri di NDG assegnati ai debitori ceduti (cfr. doc. F citazione)
e i codici NDG sono univoci e sono ricavabili dagli estratti conto relativi ai rapporti ceduti.
Orbene, il codice univoco NDG assegnato al sig. è il 2567214, ed è indicato sia negli CP_2
estratti conto (cfr. doc. 11 citazione) sia nella lista dei debitori ceduti (sub doc. F), pubblicata anche sul sito della Banca (cfr. sub doc. G) (aprendo la lista dei debitori ceduti e inserendo il numero 2567214, è possibile individuare i rapporti di credito ceduti, oggetto del Decreto posto a fondamento dell'Esecuzione (cfr. doc. 1 citazione), e nascenti da: (i) conto corrente n. 40471122;
(ii) finanziamento chirografario n. 3274643; (iii) finanziamento chirografario n. 3317894.
Fermo quanto sopra, per mero scrupolo difensivo, è bene ribadire come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria sia superata ogniqualvolta che, dalla lettura della
Gazzetta Ufficiale, risulti che il credito per cui vi è causa sia stato incluso in un'operazione di cartolarizzazione e cessione (cfr. doc. B atto di citazione di ”. CP_1
A ciò si aggiunga, quale ulteriore circostanza documentale allegata nella presente fase di merito, la dichiarazione resa dall'originaria titolare del rapporto di credito
(CR PA) che con dichiarazione del 7.10.2022, allegata in atti, ebbe così a precisare:<<… PREMESSO CHE: • in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito “T.U.B.”), stipulato in data 24 novembre
2017 ha acquistato pro soluto da CR S.p.A. i crediti aventi le Controparte_1
caratteristiche indicate nell'atto di cessione;
• dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n.142 del 02.12.2017; • con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale delle cessioni, la è succeduta, a titolo Controparte_1
particolare, in tali diritti di credito già di titolarità di UniCredit S.p.A., subentrando in ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale;
DICHIARA E ATTESTA CHE tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati Controparte_1
nei confronti di (codice fiscale e Parte_2
partita iva ) derivanti dai rapporti di conto corrente numero 40471122 e di P.IVA_4
pag. 9/11 finanziamenti numeri 3274643 e 3317894. .>> (v. dichiarazione CR Controparte_8
del 7.10.2022 in atti).
Tanto che sul punto parte attrice ebbe così a precisare :<<…l'odierna attrice ha anche prodotto la dichiarazione resa dal soggetto cedente in relazione al credito coinvolto (cfr. doc. 10 e doc. 12). La dichiarazione resa e sottoscritta dal cedente, nella quale vengono indicati gli estremi del rapporto di credito ceduto, è da considerarsi un ulteriore elemento probatorio a fondamento dell'intercorsa cessione. Sul punto, è opportuno ricordare l'orientamento della Suprema Corte
secondo cui “[…] non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale,
offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Si v. Cass. Civ., 16 aprile 2021, sent. n. 10200). Ne discende,
dunque, che alla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente bisogna attribuire un “[…]
significato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che,
nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione creditoria” (Trib. Novara, 18 gennaio
2023). Dunque, dalla disamina di tali documenti è possibile concludere che la legittimazione attiva della cessionaria sia sufficientemente provata. Stante quanto sopra, ancora una volta,
risulta dimostrato per tabulas la titolarità in capo a dei crediti nascenti dal Decreto, con Pt_1
conseguente rigetto della censura avversaria…”.
La citata dichiarazione CR PA si ritiene comprovi in maniera definitiva la piena ed attuale titolarità del credito in capo a con conseguente legittimazione Parte_1
della medesima società ad agire esecutivamente contro per il recupero Controparte_2
coattivo del credito.
Per contro, alcuna ulteriore dimostrazione potrebbe pretendersi in capo a parte attrice per dimostrare la propria titolarità del credito messo in esecuzione.
All'esito del presente giudizio di merito l'opposizione all'esecuzione all'epoca proposta da deve, pertanto, essere respinta, con conseguente revoca del Controparte_2
pag. 10/11 provvedimento di sospensione dell'esecuzione e con condanna dell'opponente a rimborsare le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunziando sull'opposizione all'esecuzione promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: CP_2 Parte_1
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_2
- revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 21.09.2022 ed assegna termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio esecutivo.
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite Controparte_2 Parte_1
che vengono liquidate in euro 3.500,00 oltre al rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Vicenza, lì 11.04.2025
Il Giudice
dott. Nicola Carpenedo
pag. 11/11