Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7626/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 P.IVA_1 degli Avv.ti CUTTONE MARCO DI MULO MARIO ( ) C.F._1
;elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 P.IVA_2
SALVATI VALERIA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione indicate in ricorso n. OI-001696952 e n. 0I-001850982, notificate il 12.7.2024, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati, a titolo di sanzione amministrativa per
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violazione degli obblighi contributivi, ex art. 2, co. 1 bis D.L. 463/1983, per il periodo
2017 e 2018.
Deduce, tra i motivi di ricorso, la violazione dell' art. 14 l. 689/1981.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza che precede, come sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
Tutti gli atti di causa, per il resto, possono ritenersi richiamati per relationem,
apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere seriale della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
2. Gli atti opposti.
Gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463
(conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a
euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
Di recente, peraltro, l'art. 23, co. 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ha previsto che
“All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
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con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a
euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”.
3. Applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981.
In ordine all'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, alla presente fattispecie, va osservato quanto segue.
L'art. 6 del D.lgs. 15 gennaio 2016n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più
soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Da ultimo, l'operatività dell'art. 14 è confermata dal recente intervento normativo di cui all'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, come modificato in sede di conversione, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14
limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1 gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e
assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14
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della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne attesta la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quelle oggetto di causa.
4. Ammissibilità.
Il ricorso è tempestivo e, dunque, ammissibile, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
5. Merito.
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone
indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta
giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere
effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti,
la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta
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sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito,
in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione
civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie, il termine può essere individuato, per le omissioni già integrate ed anteriori al d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, alla data di entrata in vigore dello stesso, mentre per le altre, successive, all'epoca di scadenza dei contributi omessi.
Va rimarcato che tale tipo di omissione costituisce una violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori.
Al riguardo, peraltro, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, non potendo, le mere asserite difficoltà organizzative talora rappresentate dalle difese dell'istituto, sulla base di dati complessivi, costituire un motivo di reale giustificazione, a fronte di una norma che stabilisce senza equivoci un termine perentorio, non rientrante, quindi, nella disponibilità delle parti, e che è posto a tutela del diritto di difesa del cittadino e di certezza dei rapporti giuridici.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
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Nella specie, quindi, deve rilevarsi che, stando ai dati desumibili dagli atti opposti,
l' ha proceduto a formulare contestazione per le presunte omissioni contributive, CP_2
oggetto poi di ingiunzione, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto.
Difatti, anche laddove si volesse accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni allo stesso ente, per procedere ad ulteriori attività per la rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale ulteriore lasso temporale, anche in tal caso il risultato non muterebbe.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
6. Conclusioni.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
1. ANNULLA i titoli oggetto di opposizione, come analiticamente indicati in premessa;
2. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.1863,5 per compensi, oltre IVA e
CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge.
Così deciso e depositato, in Catania, lì 15/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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