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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 P.IVA_1 STRAULLU, 35 08100 NUORO ITALIA Difeso dall'avv. MARCHETTI GIOVANNI (c.f.
) C.F._1 Parte_2
( ) VIALE DIAZ 77 CAGLIARI;
C.F._2 CP_1
( VIALE DIAZ, 77 09125 CA-
[...] C.F._3 GLIARI;
con studio in VIALE ARMANDO DIAZ 77 09125 CA- GLIARI
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_3 P.IVA_2 ITALIA, 22 08100 NUORO ITALIA Difeso dall'avv. (c.f. ), con studio in
– Controparte –
Ruolo: n. 371/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 4 giugno 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — Parte_1
- nel merito, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto, dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione opposta ov- vero annullarla in quanto infondata e illegittima;
- in via subordinata, ove necessario, anche previa disapplica- zione del Regolamento provinciale approvato con Deliberazione dell'Amministratore straordinario della Provincia, riformare e/o modi- ficare l'ordinanza ingiunzione opposta, con l'applicazione del minimo edittale;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
PROVINCIA DI NUORO: 1) rigettando la opposizione proposta e, per l'effetto, confer- mando la Ordinanza ingiunzione n. 59.2024 REG. del 2 settembre Pa 2024emessa dalla Provincia Nuoro nei confronti di Parte_1 2) con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudi- zio;
oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
I fatti di causa. ha la gestione di un depuratore a Desulo, in loca- Parte_1 lità Persona_1 A seguito di accertamenti dell' Controparte_2
Ambientale del 19 e 20 giugno 2019 è emerso il superamento dei
[...] parametri di legge in relazione ai solidi sospesi e all'escherichia coli nell'acqua. Per questo, il 2 settembre 2024 la Provincia di Nuoro ha emesso ordinanza-ingiunzione n. 59 nei confronti di e del suo Pt_1 legale rappresentante per violazione dell'art. 133 comma 1 c. amb., in- fliggendo un'ammonetaria amministrativa di 9.600 €. Il 2 ottobre 2024 ha presentato ricorso al Tribunale di Pt_1 Nuoro, opponendosi per i motivi che saranno di seguito illustrati. Il 20 febbraio 2025 il Tribunale adito si è dichiarato incompetente in favore di questo tribunale, fissando termine di tre mesi per la riassunzione. Il 22 aprile 2025 ha riassunto la causa, riproponendo in questa Pt_1
— 2 — sede i medesimi motivi. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ri- Parte_3 corso.
1. La delega dell'attività censurata.
Con un primo motivo, sostiene di essere esente da re- Pt_1 sponsabilità, per aver affidato lo svolgimento del servizio ad Acciona Agua. Il motivo è infondato. Ammesso che l'affidamento del servizio ad Acciona Agua abbia tutte le caratteristiche di una delega di funzione, è principio ampiamente consolidato che la delega non libera da responsabilità per i casi di culpa in eligendo e culpa in vigilando. Nel caso di specie, ha provato Pt_1 di aver selezionato Acciona Agua con una procedura a evidenza pub- blica, il che di per sé può anche essere ritenuto sufficiente a escludere una culpa in eligendo, ma non ha mai dato prova di aver svolto una qualsivoglia vigilanza sull'operato della società incaricata. Per il principio di vicinanza, doveva essere a fornire Pt_1 questa prova, in quanto nella posizione di poterla fornire molto più age- volmente. Ciò val quanto dire che non è esigibile che la si Parte_3 faccia carico di dimostrare che non ha vigilato, pena la neces- Pt_1 sità di compiere atti istruttori penetranti, come accessi, ispezioni e se- questri documentali, del tutto sproporzionati al tipo di violazione accer- tata. In particolare, il contratto di appalto prevedeva che Acciona Agua ogni settimana compisse analisi chimiche e fisiche, con riferimento a tutti i parametri da rispettare, inclusi, naturalmente, i solidi sospesi e l'escherichia coli. avrebbe potuto facilmente richiedere quei Pt_1 dati ad Acciona Agua, constatando così la violazione dei parametri. La prova della vigilanza, pertanto avrebbe richiesto di dimostrare che
[...] ha sempre verificato periodicamente quei dati e che non ha ri- Pt_4 scontrato violazioni, oppure che non ha potuto riscontrare violazioni perché i dati erano errati o falsi. Nulla di tutto ciò ha fatto Pt_1
— 3 —
2. L'elemento soggettivo della trasgressione.
Con un secondo motivo, sostiene che la circostanza Pt_1 dell'avvenuta delega la mandi esente da colpa, essendo priva di poteri di vigilanza e controllo. Il motivo è infondato per le stesse ragioni sopra esaminate.
3. La doverosità dell'attività censurata.
Con un terzo motivo, sostiene di dover andare esente da Pt_1 responsabilità per aver adempiuto un dovere, quello di gestire il servizio di depurazione, nonostante le criticità strutturali dell'impianto. Il motivo è infondato. Ammesso che tali criticità esistessero al 2014, anno in cui Pt_5 ha dato in gestione l'impianto ad Acciona Agua, si deve rilevare
[...] che l'accertamento oggetto di causa è stato compiuto nel 2019, ben cin- que anni dopo, senza che nessuno abbia dato conto di una qualsiasi at- tività compiuta per il superamento di tali criticità. Dover gestire l'impianto di depurazione, infatti, significa anche farlo nel rispetto della legge. Nessuno può invocare a giustificazione di violazioni sistematiche della legge il fatto che l'attività sia doverosa, senza dare conto di alcuna attività svolta per eliminare le circostanze che causano le violazioni.
4. L'entità dell'ammonetaria.
Con un quarto motivo chiede l'applicazione dell'ammo- Pt_1 netaria nel minimo edittale, eliminando gli aumenti dovuti alla reitera- zione della trasgressione. Il motivo è infondato. Dalle analisi è emerso uno sforamento dei valori limite del 150% per quanto riguarda i solidi sospesi e di entità indeterminata per quanto riguarda l'escherichia coli. Almeno per quanto riguarda i soldi sospesi, quindi, non si può sostenere che la gravità della trasgressione sia tale da giustificare l'applicazione del minimo edittale. Per quanto concerne la reiterazione, sostiene che le pre- Pt_1
— 4 — cedenti sanzioni siano state inflitte per trasgressioni diverse, ma la cir- costanza, di per sé, è irrilevante. In materia di trasgressioni amministra- tive, l'art. 8 bis legge n. 689/1981, nel congegnare la reiterazione, crea un meccanismo più ristretto rispetto alla recidiva prevista in materia penale, nel senso che la reiterazione semplice deve comunque avere a oggetto trasgressioni della stessa indole (analogamente alla recidiva specifica), mentre la reiterazione specifica richiede la commissione rei- terata della stessa trasgressione. I precedenti di valorizzati nell'ordinanza-ingiunzione, Pt_1 hanno a oggetto il mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizza- zione allo scarico, e non si può certo sostenere che si tratti di trasgres- sione «completamente diversa». È certamente diversa, ma comunque della stessa indole, posto che tali devono essere ritenute le trasgressioni che presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali co- muni. Ebbene, i caratteri fondamentali comuni sono del tutto evidenti, posto che trattasi entrambe di trasgressioni ambientali relative all'ese- cuzione dell'attività di scarico. sostiene comunque che i detti aumenti non vadano ap- Pt_1 plicati in ragione del fatto che le trasgressioni sono ravvicinate (art. 8 bis comma 5 legge n. 689/1981). Anche questo argomento è infondato, in quanto non vi sono elementi agli atti per valutare tale ravvicina- mento: nel ricorso non sono presenti indicazioni temporali specifiche delle precedenti trasgressioni e non sono state prodotte le ordinanze- ingiunzione 23 e 26 del 2024, quindi nemmeno da quelle è possibile ricostruire alcunché.
5. L'insussistenza della trasgressione.
Con un quinto motivo, ha contestato il merito dell'ac- Pt_1 certamento, evidenziando che nel verbale di campionamento dell'escherichia coli non è indicato il valore del cloro attivo libero, men- tre è riportata la dichiarazione del conduttore di Acciona Agua, secondo la quale il coloro sarebbe stato pari a 0,17 mg/l, conforme alla relazione tra il tempo di contatto e la concentrazione di cloro. Secondo Pt_1 stando così le cose, lo sforamento dell'escherichia coli dipenderebbe direttamente dall'eccesso di solidi sospesi, in grado di interferire con la qualità del campione. Il motivo è infondato.
— 5 — La violazione contestata non è l'uso di una quantità di cloro in- sufficiente a depurare l'acqua dall'escherichia coli, ma la presenza di tale batterio in quantità eccessiva. I solidi sospesi non hanno interferito con la qualità del campione, ma hanno inquinato l'acqua. È colpa della cattiva depurazione se i solidi sospesi erano in quantità eccessiva e hanno a loro volta concorso alla mancata eliminazione dell'escherichia coli.
Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 9.600 €, com- plessità minima, senza trattazione né istruzione e senza difese ulteriori in decisione. si è difesa con argomenti pretestuosi, segno di dolo evi- Pt_1 dente, e deve quindi essere condannata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Questo giudice applica per analogia l'art. 26 c.p.a., e quindi si orienta nel senso di commisurare la somma equitativa in misura pari al doppio dei compensi e la sanzione pecunia- ria in misura pari a cinque volte il contributo unificato dovuto (237 €).
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che si Pt_1 liquidano in 849 € per compensi, oltre accessori di legge
3. condanna a pagare alla ulteriori Pt_1 Parte_3 1.698 € 4. condanna a pagare alla Cassa delle ammende 1.185 € Pt_1
Si comunichi.
4 giugno 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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