Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°3359/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°3359 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di responsabilità professionale, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66, (Partita IVA e Codice Fiscale
), elettivamente domiciliata in alla via G. Porzio n. 4 – P.IVA_1 Pt_1
Centro Direzionale Isola F4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giordano del Foro di Torre Annunziata, da questi rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma III, c.p.c. a firma del Direttore Generale p.t. dott. ; CP_1
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ); (C.F. Controparte_2 C.F._1 Parte_2
) ; (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ); (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
); (C.F. ; C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ; (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
1
); (C.F. ; nella qualità C.F._8 Parte_9 C.F._9 di eredi del de cuius (C.F. ), nato il Persona_1 C.F._10
18.10.1948 e deceduto in data 03.11.2017, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Salvati, unitamente all'Avv. Alfonso Capasso ed elettivamente domiciliati in Brusciano (NA), alla via M. Semmola n. 66, come da procura in atti;
APPELLATI
N O N C H E'
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 in primo grado rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , con sede in alla Via Armando C.F._11 Pt_1
Diaz, 11. Domicilio digitale: Email_1
APPELLATO CONTUMACE
A V V E R S O
La sentenza n°4146/2021, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n.33139/2016, pubblicata in data 03/05/2021, con cui l'adito giudice: rigettava la domanda proposta nei confronti del;
- dichiarando il P.O. Controparte_3
S. Maria delle Grazie in – A.s.l. Na 3 – Regione Campania responsabile CP_5 esclusivo del fatto di cui è causa;
- condannando il P.O.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, al pagamento in favore degli eredi della somma di euro Pt_2
131.141,00, il tutto con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto (21.01.2011) sino a quello della pubblicazione della sentenza, data dalla quale sarebbero decorsi gli interessi legali sulla somma complessiva;
- condannando gli eredi al Pt_2 pagamento in favore del delle spese di lite, liquidate in Controparte_3 euro 3.980,00 oltre iva, cassa e spese generali;
- compensando le spese tra gli eredi e il P.O. Pt_2 Controparte_6
ponendo a carico di ambo le parti le spese di ..
[...] CP_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza del 09.12.22, comunicata alle parti in data 12.12.22, rilevato che nessuna di esse aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositare note scritte, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°,
2 Proc. n°3359/2021 R.G.
c.p.c... Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato dicastero, non costituito, (c.f.r. accettazione notifica a mezzo p.e.c. allegata alla citazione)
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere g/li eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 C.P.C..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] CP_2
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , nella qualità di eredi del de cuius Parte_8 Parte_9 Per_1
, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 21.07.2021,
[...] previa dichiarazione di contumacia del di cui in epigrafe, così CP_3 provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.01.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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