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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attivita ex art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 11.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 86/2023 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed residente in [...]
n. 5, codice fiscale in nome proprio e quale titolare C.F._1 dell'omonima Ditta Individuale rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Agnello (codice fiscale ) e Giuseppe Leonardi C.F._2
(codice fiscale ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio sito in Catania alla via Orto Limoni n. 5;
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26, 95125, presso l' avv. Maria Rosaria
Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Persona_1
Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 2.1.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso ordinanza di ingiunzione emessa in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alla violazione articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). In particolare, propone opposizione avverso l'Ordinanza – ingiunzione n. OI-
001025997, notificata in data 05.12.2022 al sig. , nella sua qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale, che tra origine dall' atto d'accertamento n. 190620, notificato il CP_ 23/05/2018, protocollo 2100.26/04/2018.0190620 con raccomandata n° 786161994963 e relativo al trimestre 2/2016. Con memoria di costituzione si costituiva l' rilevando preliminarmente, che, da una CP_1 verifica degli archivi, è emerso che non risulta presente la ricevuta a/r relativa all'atto di CP_ accertamento prot. n. 2100.26/04/2018.0190620, atto prodromico all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-001025997 ivi opposta;
che l'importo dovuto è stato trasmesso all'Agenzia con l'avviso di addebito n° 59320170006900978000, CP_2 notificato il 24/11/2017, il quale risulta interamente pagato in data 26/05/2021, come da prospetto allegato alla presente.
Per tali ragioni, l' , nelle more del giudizio, ha avviato l'iter per l'annullamento in CP_1 autotutela della suddetta ordinanza.
Concludeva l' chiedendo al Giudice adito di dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere, con compensazione di spese.
Istaurato il contraddittorio la causa ritenuta matura per la decisione, veniva delegata a questo
Giudice per la decisione e rinviata all'udienza del 11.11.2025 in modalità ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note 127 ter c.p.c. il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
CP_ Occorre evidenziare che l' ha prodotto atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_ ingiunzione, n. OI-0001025997 del 21.11.2022 Protocollo 2100.21/11/2022.0723753, notificato in data 05/12/2022, per mancato pagamento di "Contributi - SANZIONI - SOMME
AGGIUNTIVE" per annualità 2016.
CP_ Parte ricorrente preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela adottato dall' successivamente all'iscrizione a ruolo del presente ricorso, ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere con condanna alle spese processuali.
Va a questo punto dichiarata cessata la materia del contendere per l'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In ordine alle spese processuali, sebbene siano venute meno le ragioni di contesa tra le parti, tenuto conto dell'avvenuto l'annullamento in autotutela operato dall' si ritiene di CP_1 compensare le spese nella misura di 1/3 mentre per la restante parte vengono poste a carico CP_ dell' ed in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari nella misura liquidata in dispositivo di sentenza.
PQM
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo nella causa n. 86/23 RG disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa le spese nella misura di 1/3 mentre per la restante parte condanna l' al pagamento nella misura di euro 931,75 oltre ad IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catania, li 13.11.2025
Pag. 2 di 3 IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attivita ex art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 11.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 86/2023 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed residente in [...]
n. 5, codice fiscale in nome proprio e quale titolare C.F._1 dell'omonima Ditta Individuale rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Agnello (codice fiscale ) e Giuseppe Leonardi C.F._2
(codice fiscale ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio sito in Catania alla via Orto Limoni n. 5;
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26, 95125, presso l' avv. Maria Rosaria
Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Persona_1
Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 2.1.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso ordinanza di ingiunzione emessa in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alla violazione articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). In particolare, propone opposizione avverso l'Ordinanza – ingiunzione n. OI-
001025997, notificata in data 05.12.2022 al sig. , nella sua qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale, che tra origine dall' atto d'accertamento n. 190620, notificato il CP_ 23/05/2018, protocollo 2100.26/04/2018.0190620 con raccomandata n° 786161994963 e relativo al trimestre 2/2016. Con memoria di costituzione si costituiva l' rilevando preliminarmente, che, da una CP_1 verifica degli archivi, è emerso che non risulta presente la ricevuta a/r relativa all'atto di CP_ accertamento prot. n. 2100.26/04/2018.0190620, atto prodromico all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-001025997 ivi opposta;
che l'importo dovuto è stato trasmesso all'Agenzia con l'avviso di addebito n° 59320170006900978000, CP_2 notificato il 24/11/2017, il quale risulta interamente pagato in data 26/05/2021, come da prospetto allegato alla presente.
Per tali ragioni, l' , nelle more del giudizio, ha avviato l'iter per l'annullamento in CP_1 autotutela della suddetta ordinanza.
Concludeva l' chiedendo al Giudice adito di dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere, con compensazione di spese.
Istaurato il contraddittorio la causa ritenuta matura per la decisione, veniva delegata a questo
Giudice per la decisione e rinviata all'udienza del 11.11.2025 in modalità ex art 127 ter c.p.c.; depositate le note 127 ter c.p.c. il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
CP_ Occorre evidenziare che l' ha prodotto atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_ ingiunzione, n. OI-0001025997 del 21.11.2022 Protocollo 2100.21/11/2022.0723753, notificato in data 05/12/2022, per mancato pagamento di "Contributi - SANZIONI - SOMME
AGGIUNTIVE" per annualità 2016.
CP_ Parte ricorrente preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela adottato dall' successivamente all'iscrizione a ruolo del presente ricorso, ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere con condanna alle spese processuali.
Va a questo punto dichiarata cessata la materia del contendere per l'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In ordine alle spese processuali, sebbene siano venute meno le ragioni di contesa tra le parti, tenuto conto dell'avvenuto l'annullamento in autotutela operato dall' si ritiene di CP_1 compensare le spese nella misura di 1/3 mentre per la restante parte vengono poste a carico CP_ dell' ed in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari nella misura liquidata in dispositivo di sentenza.
PQM
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo nella causa n. 86/23 RG disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa le spese nella misura di 1/3 mentre per la restante parte condanna l' al pagamento nella misura di euro 931,75 oltre ad IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catania, li 13.11.2025
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Dott.ssa Alessia Trovato
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