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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/12/2024, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.73/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 12 Dicembre 2024 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 29.02.2024, e vertente tra
(appellante) contro (appellata) e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(appellato contumace), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°305/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 01.09.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha interposto gravame avverso la sentenza indicata in epigrafe, con Parte_1 la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'accogliere per quanto di ragione la domanda di aveva condannato essa Società e - convenute Controparte_2 Parte_1
nelle rispettive vesti di somministratrice ed utilizzatrice delle prestazioni rese dal ricorrente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni dal 29.10.2018 al 30.09.2020 - al pagamento in favore del predetto della somma di €.2.706,02, oltre accessori di legge e spese di lite, a titolo di premio di produzione per gli anni 2018, 2019 e 2020, riconoscendo altresì in favore di il diritto Controparte_1 di rivalsa verso l'utilizzatrice Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale Parte_1
1 nell'interpretare l'art.35 del d.lvo n.81/2015, nonché le disposizioni della Contrattazione Collettiva di settore applicata, laddove ha respinto la domanda di manleva di laddove avrebbe Parte_1 dovuto essere a tenere indenne l'utilizzatrice delle somme da corrispondere al Controparte_1
lavoratore. Ha quindi concluso come segue: “in accoglimento del presente ricorso in appello, -
Revocare e/o annullare la sentenza n. 305/2023 dell'1.09.2023 emessa dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 1075/2022, nella parte in cui condanna a Parte_1
rimborsare quanto corrisponderà in esecuzione della su citata sentenza e rigetta la Controparte_1 domanda di manleva proposta da e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata: - Accogliere la domanda di regresso formulata da e condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare o tenere indenne e/o Controparte_1
a rimborsare le somme versate al sig. in esecuzione della Parte_1 Controparte_2
sentenza impugnata per i titoli di cui al ricorso nonché a restituire a quanto versato Parte_1
a titolo di spese legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, Controparte_1
assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente citato, ed è rimasto Controparte_2
contumace.
E' incontestato il profilo fattuale della vicenda dedotta in causa, inerente all'effettiva utilizzazione dell'originario ricorrente da parte di secondo modalità e caratteristiche che, a parità Parte_1 di mansioni assegnate e nell'arco temporale indicato, in nulla hanno differenziato la prestazione del primo da quelle dei dipendenti della seconda.
Ciò premesso, la sentenza impugnata non viene sottoposta a censura nella parte in cui, in applicazione dell'art. 35 del d.lvo n. 81/2015 e dell'art. 30 del C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di
Somministrazione di Lavoro, incontestatamente applicato da ai propri dipendenti, ha CP_1
riconosciuto il diritto di a percepire il premio di produzione per gli anni 2018, Controparte_2
2019 e 2020, pronunciando condanna al pagamento della somma di €.2.706,02 a carico di entrambe le convenute, responsabili in solido ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 2 d.lgs. 81/2015.
La sentenza impugnata viene invece censurata nella parte in cui, nello statuire sulle reciproche domande di regresso delle società resistenti, in applicazione della norma di cui all'art. 35 del d.lvo n.81/2015 (laddove prevede che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”), ha condannato “a rimborsare quanto, Parte_1
2 eventualmente, corrisponderà in esecuzione della presente sentenza”, affermando che CP_1 ricade “sull'utilizzatore il rischio relativo alla non corretta determinazione della retribuzione spettante al lavoratore somministrato, dovendosi, pertanto, la previsione del diritto di rivalsa essere confinata alle ipotesi di mancata retribuzione da parte del somministratore che abbia già ottenuto il pagamento del relativo compenso dall'utilizzatore (ipotesi qui pacificamente non ricorrente)”.
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dall'art. 35 del d.lvo n. 81/2015 che, nelle parti che rilevano ai fini delle statuizioni da prendere, così recita:
“1.Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori
a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione
e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
…..
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori…..”.
Viene altresì in rilievo l'art. 33 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015, nella parte in cui dispone che
“Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
3 Si legge, inoltre, al punto 8 del contratto di assunzione a termine intercorso il 28 settembre 2018 tra il ricorrente ed che il lavoratore “…sarà retribuito direttamente ed interamente da Controparte_1
- che provvederà anche al versamento dei contributi previdenziali - e non dovrà ricevere alcuna CP_1
retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Utilizzatore……sarà corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso
l'utilizzatore sono corrisposti in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni caso in base a quanto stabilito dall'art.30 co.
8 del CCNL ApL….”; l'ivi richiamato art. 30, ottavo comma, del CCNL per la categoria delle Agenzie di
Somministrazione di Lavoro - dunque la Contrattazione Collettiva direttamente applicata da
[...] ai propri dipendenti - stabilisce espressamente che “In coerenza con il principio di parità di CP_1
trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso
l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi…”
Alla stregua della surrichiamata normativa, si impone una preliminare considerazione in ordine alla sicura vincolatività dell'obbligo, sorto direttamente a carico di per effetto Controparte_1 dell'adesione di detta Società alla contrattazione collettiva di settore, di corrispondere per intero il premio di risultato ai propri dipendenti, sia pure stabilendone misura, tempi e modalità di relativa erogazione mediante adeguamento ai contenuti della fonte di eteroregolamentazione applicata dall'utilizzatore ai suoi assunti.
Ne discende che le disposizioni della contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore non incidono sull'an dell'erogazione, bensì esclusivamente sul quantum (criterio di proporzionalità), sul quomodo (criterio inerente alle modalità) e sul quando (criterio temporale).
Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che il legislatore abbia assegnato al secondo comma dell'art.35
d.lvo n.81/2015 una funzione di garanzia rispetto all'obbligazione solidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto di rivalsa dell'utilizzatore verso il somministratore rispetto ai trattamenti retributivi corrisposti al lavoratore.
E', inoltre, fermo convincimento di questa Corte che la disposizione di cui al successivo quinto comma della norma citata, in combinato disposto con il precedente art. 33, secondo comma, non sancisca una regola di carattere generale bensì disciplini la sola ipotesi, del tutto particolare, in cui l'utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni diverse, di livello superiore o inferiore, rispetto a quelle dedotte in contratto, senza darne immediata comunicazione scritta al somministratore e senza consegnarne copia al lavoratore medesimo.
4 Al di fuori di tale specifica ipotesi, l'utilizzatore non è personalmente responsabile del complessivo trattamento stipendiale spettante al prestatore utilizzato, dal momento che egli non è parte datoriale di costui, né risulta avere assunto in proprio nei suoi confronti, a qualsiasi altro titolo, l'obbligo di soddisfarne i crediti retributivi, laddove il lavoratore somministrato, se non fosse intervenuto il legislatore a sancire la responsabilità solidale in argomento, potrebbe far valere la pretesa azionata unicamente attraverso la spendita del contratto concluso con la Società somministratrice, nel cui testo, innanzi riportato, si legge che egli “…sarà retribuito direttamente ed interamente da - che CP_1
provvederà anche al versamento dei contributi previdenziali - e non dovrà ricevere alcuna retribuzione
e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Utilizzatore….”
E' evidente, dunque, che l'art. 35, secondo comma, d.lvo n.81/2015 consacra una fattispecie di solidarietà passiva all'esclusivo scopo di rafforzare la tutela del credito del lavoratore, prescindendo da qualsiasi forma di responsabilità personale dell'utilizzatore rispetto al fatto generatore dell'obbligazione pecuniaria.
Al contrario, l'unica ed eccezionale ipotesi in cui il legislatore fa carico in via esclusiva a
[...] della retribuzione spettante al lavoratore utilizzato scaturisce dalla violazione dell'obbligo Parte_1 di detta Società, univocamente sancito all'art.35, quinto comma, d.lvo n.81/2015, di informazione circa l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle pattuite in seno al contratto di somministrazione.
In coerenza con il chiaro ed inequivocabile contenuto delle disposizioni di legge richiamate, in seno al punto 8 del contratto individuale di lavoro a termine intercorso tra ed il lavoratore, a CP_1 quest'ultimo vien fatto presente che “…L'Utilizzatore è obbligato a rimborsare ad gli oneri CP_1
retributivi e previdenziali da quest'ultima sostenuti in Suo favore nonché, in caso di inadempimento di
, a corrisponderLe il trattamento economico e contributivo cui Lei ha diritto…”. Si tratta, con CP_1
ogni evidenza, del riferimento agli oneri che, in ossequio alla finalità consacrata dal citato art.35, secondo comma, d.lvo n. 81/2015, deve sopportare in funzione di garanzia, per il caso in CP_1
cui non adempia all'obbligo - gravante su di sé in via esclusiva - di adibire il Parte_1
lavoratore utilizzato alle mansioni contrattualmente pattuite, e che, dal canto suo, deve sostenere in funzione della medesima garanzia, per il caso in cui sia la datrice di lavoro a Parte_1 sottrarsi all'obbligo di corrispondere l'intero trattamento economico e contributivo complessivamente spettante al dipendente, in forza del contratto individuale di lavoro a termine con il medesimo concluso e dell'ivi richiamato C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.
Non si potrebbe, del resto, ragionevolmente affermare che la clausola del contratto di lavoro a termine da ultimo richiamata possa produrre effetti vincolanti nella sfera giuridica di Parte_1
rimasta estranea alla sua conclusione, se non nella misura in cui tali effetti coincidano con quelli che la
5 fonte legale (in specie, le disposizioni del decreto legislativo più volte citato) pone a carico della Società utilizzatrice.
In quest'ordine di concetti, va quindi riconosciuto il diritto di rivalsa di ex art.35 Parte_1
d.lvo n. 81/2015: è, infatti, indiscutibilmente emerso che la Società di somministrazione ha omesso di retribuire esattamente il lavoratore suo dipendente, in tal modo violando le disposizioni inderogabili di legge e di contratto;
tale anomalia nel funzionamento del sinallagma contrattuale, tradotta in termini di inadempimento della parte datoriale agli obblighi suoi propri, fa scattare, in funzione di garanzia del prestatore, il meccanismo della solidarietà passiva tra datrice di lavoro e utilizzatrice, al tempo stesso consentendo a quest'ultima di ottenere il rimborso di quanto eventualmente costretta a versare al lavoratore, senza esservi direttamente obbligata. Si è, quindi, realizzata la condizione dell'ingiusta ritenzione, da parte di di somme che la stessa è, invece, tenuta a pagare al lavoratore a CP_1
titolo di debito proprio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, va dunque dichiarato il diritto di Controparte_3
essere manlevata da di quanto dovuto a a titolo di
[...] Controparte_1 Controparte_2
premio di produzione per gli anni 2018, 2019 e 2020.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura degli intercorsi rapporti sostanziali, nonché tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e della esistenza di giurisprudenza non conforme, le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
Nulla per le spese nei confronti di che non si è costituito in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°305/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 01.09.2023, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
dichiara il diritto di essere manlevata da di quanto Controparte_3 Controparte_1
dovuto a a titolo di premio di produzione per gli anni 2018, 2019 e 2020; Controparte_2
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese del grado tra e Parte_1 Parte_1
6 - nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12 Dicembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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