Sentenza 25 giugno 2025
Ordinanza collegiale 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00591/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2024, proposto da
LI UG e IT NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 112/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.01.2024, in materia di Carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e sentito l’avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. I ricorrenti LI UG e IT NI hanno adito questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 112 del 31 gennaio 2024.
Con tale sentenza il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro:
- ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti di ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2023/2024 (per IT) e dal 2018/2019 al 2022/2023 (per LI), per l’importo di € 500,00 annui, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza non è stata appellata dal Ministero e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare ai ricorrenti la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice, nonostante la sentenza sia stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata in data 11.07.2024 (doc. 4) e sia, dunque, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito nella stessa della somma spettante, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di “Istanza di riunione”, richiamando le ragioni - già più volte esposte al Collegio in casi analoghi - del ritardo dell’Amministrazione intimata nel dare esecuzione alla sentenza di cui si discute, connesse alla serialità del contenzioso, caratterizzato – solo in Lombardia – da migliaia di ricorsi identici, conclusisi con sentenze del giudice del lavoro difficilmente attuabili, allo stato, in assenza di copertura finanziaria; il ritardo sarebbe poi aggravato dalla strategia processuale della gran parte dei ricorrenti (e degli studi legali sottostanti) di proporre ricorsi individuali anziché collettivi, senza mai valutare o segnalare al giudice l’opportunità di una riunione dei relativi procedimenti; il che aumenterebbe a dismisura, non soltanto la quantità di sentenze da eseguire, ma anche i costi del contenzioso a carico del Ministero.
Alla luce di tutto questo, la difesa erariale ha chiesto, ai sensi degli artt. 70 c.p.a. 40 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. di valutare l’opportunità di riunire tutti i numerosissimi ricorsi per ottemperanza proposti nella materia de qua , quanto meno con riferimento a quelli proposti da un medesimo studio legale, eventualmente previa fissazione di udienze dedicate a tale incombente, nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
All’istanza di riunione è stata allegata una lista aggiornata dei ricorsi pendenti dinanzi a questo TAR suscettibili, secondo la difesa erariale, di riunione per identità della causa petendi (presentando tutti un’identica formulazione) e perché proposti dai medesimi team legali (costituiti in forma di studio associato, ovvero considerati tali in ragione della gestione coordinata dei ricorsi dinnanzi al Giudice del Lavoro).
2.2. All’udienza camerale del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Decisione .
3.1. Sull’istanza di riunione della difesa erariale .
3.1.1. L’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale non può essere accolta, non sussistendone i necessari presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, tenuto conto che sia le sentenze azionate che le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse.
3.1.2. Non si ritiene sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei vari giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale (a gruppi di ricorsi) dello studio legale patrocinatore. La pur comprensibile finalità della difesa erariale di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo (o annullando) le possibilità per i medesimi di conseguire il ristoro delle spese legali e, correlativamente, decurtando o vanificando ingiustamente l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue, che verrebbero ancor più minimizzate dall’onere della parte pur vittoriosa di pagare il compenso del proprio difensore.
3.2.3. A diverse conclusioni, peraltro, questa Sezione è solita pervenire nei casi in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa all’esecuzione delle sentenze di volta in volta azionate, in tali ipotesi ravvisandosi giusti motivi di compensazione, pure a fronte di un adempimento tardivo, nelle oggettive difficoltà organizzative rappresentate dalla difesa erariale, derivanti dalla serialità del contenzioso e dall’enorme mole di pratiche da evadere.
3.2. Nel merito .
Nel merito, il ricorso è fondato.
3.2.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.2.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.2.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.2.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.2.6. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.2.7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non vi è luogo per disporre il rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato, avendo entrambi i ricorrenti dichiarato di essere stati esentati dal relativo pagamento per ragioni reddituali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO