Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8856/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti LOFRESE FABIO e Parte_1
ALESSANDRO DE MARTINO;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...] rapp. e dif. da GIUSEPPINA LOTITO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 26.07.2023, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chidendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine a tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'istante, indicati nella tabella allegata al presente ricorso e per l'effetto 2. Dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere risarcita del danno subito a causa della abusiva reiterazione dei contratti a termine, a quantificarsi in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante, in considerazione di quanto in tema già cristallizzato dalla Suprema Corte,
2015 art. 28, comma 2) quale parametro liquidatorio del danno da c.d. illecito Eurounitario per reiterazione abusiva di contratti a termine è quella del livello formale di inquadramento cui il lavoratore aveva diritto al momento della maturazione della predetta fattispecie di illecito;
tuttavia, in ragione della necessità di pieno apprezzamento dell'illecito nella sua interezza, vanno considerati eventuali livelli di inquadramento superiore maturati nei successivi rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie di abusiva reiterazione dedotta in causa, come anche, con la medesima finalità, eventuali aumenti della retribuzione propria del livello di inquadramento esistente al momento del perfezionarsi dell'illecito, maturati in epoca successiva ma in pendenza di rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie di abusiva reiterazione, ferma restando, in tutti i casi, la necessità che il ristoro sia determinato, muovendo da tali basi, in modo da prescegliere, nell'ambito del margine stabilito dalle norme (da 2,5 a 12 mensilità) la misura più coerente rispetto al caso concreto, tenuti presenti tutti i parametri di cui al L.
n. 604 del 1966, art. 8 in quanto richiamati dall'art. 32, comma 5 L. n.
183 (ora D.Lgs. n. 81 del 2015 art. 28, comma 2)"16. In ogni caso: 3.
Condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto riconosciuto di rispettiva spettanza, alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre iva e cpa, ed oltre spese, diritti ed onorari successivi e occorrendi”.
Si costituiva tempestivamente la parte resistente eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese, domandando nel merito il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, la ricorrente deduce l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, ivi indicati, domandando il risarcimento del danno. Conseguentemente, nel caso in esame deve applicarsi il termine di prescrizione decennale.
Dunque, ai fini della decisione, risulta fondata la preliminare ed assorbente eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente con memora difensiva del 17.04.2024.
Infatti, dall'esame dello stato matricolare, in atti, è possibile evincere che la ricorrente ha concluso l'ultimo contratto a termine in data
31.08.2009 (supplenza annuale), presso la scuola primo grado - S.m.s.
Tommaso Fiore di Altamura, per poi essere immessa in ruolo a decorrere dal
1° settembre 2009, momento dal quale è decorso il termine decennale di prescrizione.
Sul punto, parte ricorrente non ha allegato atti interruttivi della prescrizione. Sicché, risulta intervenuta la prescrizione decennale delle pretese oggetto del presente giudizio, iscritto a ruolo a luglio 2023.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite - liquidate tenendo conto della natura delle questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria - sono poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso, dichiarando prescritte le pretese oggetto del giudizio;
-condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00, oltre oneri di legge.
Bari, 18.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli