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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1105/2025 R.G.
PROMOSSA DA
( ), con il patrocinio dell'avv. CANCELLIERE Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE;
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'avv. VALTULINI GIOVANNI;
CP_1 CP_2 P.IVA_2
E NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 51/2025, il Tribunale di Rimini, su istanza di ha CP_3 dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sul presupposto Parte_1 dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza di tale società.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 24.6.2025 proponeva reclamo, Parte_1 chiedendo riconoscersi la nullità della suindicata sentenza.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale.
*
Resisteva la società istante, CP_3
*
In relazione all'udienza cartolare del 5.12.2025, le parti costituite insistevano nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il proposto reclamo, si duole della nullità della notifica del ricorso Parte_1 presentato da e della conseguente violazione del contradditorio: CP_3
Deduce, specificatamente quanto segue:
<
7.In data 11/04/2025, quando già la reclamante aveva spostato la sede a Roma e la
società era stata posta in liquidazione, l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Rimini, su richiesta dell'Avv. Giovanni Valtulini, tentava la notifica dell'istanza di Liquidazione
Giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza presso la sede di Parte_1 in Via Coriano n. 58 blocco 23/F - 47924 Rimini (RN), ove la stessa non vi era più.
[...]
Tuttavia, come attestato nella relata, la notifica non veniva perfezionata "a mani" perché non era stato reperito nessuno all'indirizzo indicato, e le "porte chiuse" impedivano
l'accesso.
8. Nonostante la notifica non si sia perfezionata "a mani", il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 51/2025 del 28/05/2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ritenendo, tra l'altro, rituale la notifica del ricorso e del Parte_1 decreto di fissazione di udienza>.
Lamenta come, conseguentemente, non avesse potuto contestare la sussistenza dello stato di insolvenza riconosciuto dal primo giudice.
2) Il reclamo va rigettato, osservando, anzitutto che, al momento del tentativo di notifica
(11.4.25) presso la sede della società, non risultava ancora il suo trasferimento presso altra provincia, come documentato da producendone la visura camerale, CP_3 ove tale trasferimento risulta al 15.4.2025.
Per mera esigenza di completezza, va ricordato, al riguardo, che la notifica, ex art. 40, comma ottavo, CCII, va effettuata presso la sede risultante nel registro delle imprese.
*
Il tentativo di notifica presso la sede ha, peraltro, avuto esito negativo non per aver trovato l'ufficiale giudiziario le , come dedotto da parte reclamante, ma perché aveva trovato degli atti e neppure la sua insegna, ma piuttosto l'insegna Parte_2
La stessa reclamante, peraltro, nel dedurre il proprio trasferimento, riconosce espressamente, che la sede presso la quale la notifica era stata tentata era stata abbandonata.
*
Correttamente la notifica era stata effettuata, dunque, ex art. 40, comma ottavo, CCII, con il deposito dell'atto presso la sede comunale.
3) Le spese seguono la soccombenza.
4) Va, in ultimo, dichiarata, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1105/2025 R.G., rigetta il reclamo e condanna parte reclamante alla refusione, in favore di CP_3 delle spese giudiziali, liquidate in € 5.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 9.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina