Sentenza 1 marzo 1967
Massime • 4
L'interesse ad agire, in senso processuale, a norma dell'art.100 cod.proc.civ., sussiste allorche l'Azione diretta a provocare l'intervento dell'organo giudiziario costituisce il mezzo indispensabile per conseguire la situazione che la legge garantisce. ( Cfr. 4454-56).*
L'errore del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati in sentenza a sostegno della pronuncia non puo giustificare di per se lo annullamento della sentenza quando uno solo degli altri argomenti sia ispirato ad esatti criteri giuridici e dia compiuta ragione della decisione. Conforme alla sentenza n.576-66, massima n.321157.*
Allorche la Forma scritta e richiesta ad substantiam il requisito di legge puo dirsi esistente allorquando il documento costituisca la estrinsecazione formale diretta della volonta contrattuale e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volonta, e non anche quando esso si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso o a presupporne l'esistenza. ( Cfr. 322971, 2013-64, 730-64).*
L'interpretazione del significato e della natura delle varie clausole contrattuali spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae al Sindacato di legittimita, se assistito da motivazione corretta, logica e sufficiente, tale cioe che non trascuri alcuna delle allegazioni, di carattere decisivo, delle parti od elementi rilevabili di ufficio.*
Commentario • 1
- 1. Cassazione, contratti bancari: nulli se firmati solo dal clienteAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1967, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1967 |
Testo completo
Allorche la Forma scritta e richiesta ad substantiam il requisito di legge puo dirsi esistente allorquando il documento costituisca la estrinsecazione formale diretta della volonta contrattuale e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volonta, e non anche quando esso si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso o a presupporne l'esistenza. ( Cfr. 322971, 2013-64, 730-64).*