Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/04/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di AP Nord R.G. 10824/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10824/2021 avente ad oggetto “responsabilità in ambito sanitario” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Patrizia De Benedetti, presso il cui studio, sito in Salerno, alla via Roma n. 258,
è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
nella qualità di Controparte_1
Ente proprietario del , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanni Puca e dall'avv. Angelina Sagliocco, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo, alla via M. Serao n. 13, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_3
risposta, dall'avv. Giovanni Barile, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia, alla via Guglielmo Marconi n. 95, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, CP_4
dall'avv. Simona Marotta, presso il cui studio, sito in AP, alla via Caravaggio n. 45,
è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Controparte_5
comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Castellano, presso il cui studio, sito in Avellino, al Corso Umberto I n. 80, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
Controparte_6
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_7
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_8
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 9.1.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice deduceva: di Parte_1
essersi sottoposta nell'aprile 2014 ad un esame colonscopico che aveva rivelato la presenza di una neoplasia del retto;
di essersi ricoverata in data 22.4.2014 presso il
, nel reparto di chirurgia generale e Controparte_9
2 Tribunale di AP Nord R.G. 10824/2021
che il giorno successivo era stata operata in laparoscopia;
che l'ecografia eseguita il giorno
26.4.2014 aveva segnalato idro-ureteronefrosi; di essere poi stata dimessa ignara del fatto che durante l'intervento si era verificata la lesione dell'uretere destro;
che dopo le dimissioni aveva lamentato una sintomatologia consistente in dolore al fianco destro, che si era esteso fino alla regione lombare;
che in occasione della visita eseguita presso il medesimo P.O. il 14.5.2014, le era stata medicata la stomia e le era stato prescritto di proseguire nell'uso del catetere vescicale e di assumere fermenti lattici per il riequilibrio della flora batterica intestinale;
di aver quindi iniziato nel mese di giugno, presso la stessa struttura, un primo ciclo di chemioterapia;
che in data 27.6.2014, a causa di violenti dolori addominali, si era recata presso il Pronto Soccorso dell' dove le era stata CP_10
somministrata terapia a base di antidolorifici e di antispastici;
che il 6.8.2014, a causa di un'ennesima colica addominale, si era recata presso l'Ospedale dei Pellegrini di AP dove le era stato rimosso lo stent e le era stata prescritta una terapia antibiotica;
che il
27.8.2014 era stata ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di
AP, nel reparto di Urologia, ove era stata sottoposta ad intervento di nefrostomia percutanea;
che nel novembre 2014, ricoverata nuovamente all'Ospedale Cardarelli, le era stata sostituita la sonda nefrostomica a destra;
che in data 19.3.2015 era stata di nuovo ricoverata al Cardarelli per ileostomia a canna di fucile per ileorrafia;
che il 7.6.2015, nel corso di un nuovo ricovero al Cardarelli, era stata sottoposta alla riposizionamento della nefrostomia;
che in data 6.10.2015 era stata sottoposta ad intervento di ricostruzione dell'uretere nel tratto pelvico e reimpianto su stent doppio per duplice stenosi uretrale;
che sia a marzo che a maggio del 2016 era stata ricoverata due volte per la sostituzione dello stent uretrale destro;
di essere ormai invalida civile al 80% sulla base della seguente diagnosi: “esiti di resezione anteriore del retto con confezionamento di stomia per adenocarcinoma trattata con cicli Ct e Rt, e successivamente a posizionamento di stentcuretrale a destra residuato in idronefrosi sin ed incontinenza urinaria mista in stretto
Follow-up”; che il peggioramento delle sue condizioni era da ricondursi alla lesione dell'uretere destro che si era verificata nel corso dell'intervento chirurgico di resezione anteriore del retto a cui era stata sottoposta il 23.4.2014 presso l'Ospedale S. Maria della
Pietà di;
che tale lesione si era verificata per imprudenza e negligenza degli CP_9
operatori sanitari nella fase di preparazione del moncone ileale per il conferimento della anastomosi;
che detta lesione, provocata da una condotta colposa dell'equipe medica,
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nemmeno aveva avuto una immediata ed adeguata riparazione, né le era stata comunicata prima che venisse dimessa e nemmeno in occasione del successivo intervento del
30.4.2014 eseguito per il posizionamento di uno stent uretrale;
che, inoltre, nemmeno le erano state fornite tutte le informazioni necessarie sull'intervento a cui era stata sottoposta affinché potesse esprimere un consenso informato, cosa che aveva determinato una grave lesione del suo diritto all'autodeterminazione; di essere stata messa al corrente di quello che le era accaduto solo quando, nell'agosto del 2014, si era recata presso l'Ospedale dei
Pellegrini di AP, dove le era stato rimosso lo stent;
che, solo una volta compresi i fatti ed avuta contezza della causa delle sue condizioni, aveva deciso di affidarsi alle cure dei sanitari dell'Ospedale Cardarelli di AP;
che le conseguenze pregiudizievoli scaturite dall'evento verificatosi e riconducibile alla responsabilità dei medici dell'Ospedale di
Casoria avevano provocato un significativo peggioramento della qualità della sua vita, incidendo in maniera significativa anche sulle abitudini dell'intero nucleo familiare;
di avere pertanto diritto al risarcimento del danno biologico permanente (quantificato in misura pari al 50-55%) e temporaneo, del danno morale e di quello di natura patrimoniale. Co Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio l'ente proprietario della casa di cura di ed i medici che avevano preso parte all'intervento chirurgico Controparte_2 CP_9
- , , Controparte_6 CP_3 CP_4 Controparte_5
e -, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_7 Controparte_8
1) accertare la sussistenza del nesso causale tra i fatti evidenziati in atto ed i danni conseguenza (non patrimoniali e patrimoniali), tutti descritti in espositiva, negli importi e secondo i criteri determinativi ivi indicati (per il danno biologico, applicando i parametri di cui alle “Tabelle Milanesi”; per le altre voci di danno, trattandosi di fattispecie che non possono essere provate nel loro ammontare, art. 1226 c.c., il computo va effettuato equitativamente conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. , ex art. 2056 c.c., secondo l'equità giudiziale correttiva o integrativa, sempre in riferimento ai parametri delle Tabelle Milanesi); accertata la responsabilità in capo ai convenuti, per l'effetto condannare gli stessi in solido tra loro, ovvero, ove ritenuto, ciascuno in base alla specifica responsabilità accertata, al pagamento in favore d dei Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti descritti in espositiva, nell'importo totale di €
1.055.858,06 (unmilionecinquantacinquemilaottocentocinquantotto/06), ovvero nella
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maggiore o minor somma che sarà determinata nel corso del processo, in ogni caso con rivalutazione, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti, per i danni patrimoniali dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo, per i non patrimoniali dalla data di insorgenza del diritto all'effettivo soddisfo;
il riportato importo complessivo è esito della somma delle singole voci di seguito dettagliate: € 603.050,78, quale danno biologico permanente al 55%, con personalizzazione al 30% e danno morale pari ai 2/3 del biologico;
€ 44.917,00, quale danno biologico temporaneo (ITT al 100% per 45 gg + ITP al 50% per 350 gg) e danno morale pari ai 2/3 del temporaneo;
€ 446.507,28 per la lesione del diritto all'autodeterminazione; € 6.300,00 per danno patrimoniale, voci determinate secondo i precisati criteri, ovvero, per ciascuna voce di danno la maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa con rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti, per i danni patrimoniali dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo, per i non patrimoniali dalla data di insorgenza del diritto all'effettivo soddisfo;
2) disporre ogni altro provvedimento dovuto per legge o ritenuto opportuno;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese generali del giudizio, oltre CCNPA ed IVA, determinati come per Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
nella qualità di Ente proprietario del Presidio Ospedaliero Santa Maria della
[...]
Pietà di Casoria che, contestando la fondatezza della domanda, assumeva: che prima dell'esecuzione dell'intervento chirurgico del 23.4.2016, come si evinceva dalla cartella clinica in atti, la paziente aveva sottoscritto i moduli per il consenso informato che facevano chiaro riferimento alle eventuali complicanze sia di tipo vascolare che intestinali ed urinarie;
che, pertanto, l'attrice era stata debitamente informata dei rischi legati all'intervento; che il decorso post-operatorio era stato regolare, come dimostrato dagli esami diagnostici eseguiti;
che nel corso dell'intervento si era verificata la complicanza rappresentata dalla lesione dell'uretere di destra, che tuttavia era stata prontamente individuata dai sanitari ed adeguatamente trattata con applicazione di stent ureterale;
che tale complicanza rappresentava un evento possibile nel corso degli interventi di resezione anteriore del retto, specie se effettuati per via laparoscopica;
che la complessiva storia
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clinica della paziente e, in particolare, il fatto che la stessa si era sottoposta a trattamento radioterapico per la cura del carcinoma, avevano certamente alterato l'anatomia locale e la risposta cicatriziale dei tessuti, provocando una stenosi a livello ureterale, che aveva reso necessario successivi trattamenti;
che andava quindi esclusa ogni ipotesi di addebito a carico dei sanitari del P.O. in quanto nessuna negligenza vi era Controparte_2
stata nel corso dell'esecuzione dell'intervento chirurgico e nelle cure che erano seguite nella fase post-operatoria.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea;
in via subordinata chiedeva che le pretese risarcitorie azionate venissero sensibilmente ridotte tenuto conto dei fattori concausali che avevano provocato l'aggravamento del danno.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa la quale deduceva: la nullità dell'atto CP_3
di citazione, privo dell'allegazione di addebiti specifici mossi nei suoi riguardi;
l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata;
di aver partecipato in qualità di anestesista all'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta l'attrice e che alcun profilo di colpa professionale poteva esserle contestato;
che del tutto infondate erano quindi le pretese risarcitorie avanzate dalla paziente. Concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
Si costituiva il dott. il quale assumeva: la nullità dell'atto di citazione, privo CP_4
dell'indicazione dei profili di responsabilità a lui contestati;
che nell'ambito dell'equipe che aveva eseguito l'intervento chirurgico di resezione anteriore del retto per il trattamento di un adenocarcinoma, chirurgo operatore era stato il dott. ; Controparte_6
che, quanto a lui, in qualità di secondo operatore, aveva avuto il mero compito di
“mantenere” la telecamera e che quindi alcun ruolo aveva avuto nella materiale esecuzione dell'intervento; che in ogni caso la lesione ureterale rappresentava una complicanza possibile data la complessità dell'intervento. Concludeva anch'egli per il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì in giudizio il dott. , il quale deduceva: di Controparte_5
aver preso parte all'intervento in qualità di terzo operatore e di essere poi rimasto del tutto estraneo ai controlli della fase post-operatoria; che alcunché l'attrice aveva dedotto in ordine ai profili di responsabilità a lui ascrivibili;
che in ogni caso la complicanza rappresentata dalla lesione ureterale non solo era stata individuata in tempi congrui, ma era stata trattata tempestivamente e nella maniera più efficace. Concludeva per l'integrale
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rigetto della domanda;
in subordine in caso di suo accoglimento, chiedeva che la condanna risarcitoria fosse disposta unicamente nei confronti del P.O. Controparte_2
.
[...]
La causa veniva istruita mediante espletamento di una C.T.U. medico-legale.
All'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 13.1.2025.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo i convenuti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In via ulteriormente preliminare, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 24/2017, stante l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione di tutti i convenuti, ad eccezione del dott. (cfr. allegato CP_5
all'atto di citazione depositato da parte attrice relativo all'incontro del 9.12.2020).
In punto di diritto mette conto evidenziare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu” alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass. civ. n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita
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ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex art. 1228 c.c. dal fatto altrui, ove i danni lamentati siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (cfr. Cass. civ. n.
1043/2019).
Peraltro, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto cura di precisare che “è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica, quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
I suddetti principi sono stati recepiti dalla legge n. 24 del 2017 (entrata in vigore in data
1 aprile 2017), il cui art. 7, primo comma, dispone: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Dall'inquadramento della responsabilità medico-sanitaria nell'ambito di quella contrattuale derivano conseguenze in punto di ripartizione dell'onere della prova.
Ed invero, prima dell'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ormai nota pronuncia n. 13533/2001, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica.
Simile canone ermeneutico, in punto di prova dell'inadempimento, è stato tuttavia superato con la citata pronuncia del 2001, alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva (che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica).
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È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o paramedico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo imputabile alla struttura medesima (cfr. Cass. civ. n.
6102/2015).
In altri termini, “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (cfr. Cass. civ. n. 16828/2018).
In sintesi, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. civ. n. 20812/2018).
Rimane pertanto ininfluente, almeno dal punto di vista dell'allocazione dell'onere della prova, lo scrutinio in merito alla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento (così Cass. civ. n.
18307/2015), fermo restando che la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c. attiene alle sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si
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estende alle ipotesi in cui la prestazione sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, secondo comma,
c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve (cfr. Cass. civ. n. 5506/2014, n. 6093/2013,
n. 5846/2007 e 9085/2006).
In ordine poi al criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente, i giudici di legittimità hanno affermato che “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante"
– del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”.
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867;
Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di
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perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. civ. n. 16123/2010).
Ciò posto, quindi, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le azioni (intervento chirurgico) ed eventuali omissioni terapeutiche dei sanitari del P.O Controparte_2
cui si era rivolta l'attrice e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione
[...]
attorea, nel peggioramento delle sue condizioni ed abitudini di vita consequenziali alla lesione ureterale;
b) se la condotta del personale medico sia stata conforme alle “leges artis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico- razionale.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso di specie.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti tecnici nominati e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
La sig.ra nell'aprile 2014 aveva sofferto di episodi di rettorragia con Parte_1
alvo tendenzialmente diarroico, per cui a seguito di accertamenti le era stata diagnosticata una neoplasia del retto.
In data 22.4.2014 l'attrice veniva ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale del di ove veniva sottoposta ad intervento Controparte_9 CP_9
di asportazione di carcinoma del retto;
nel corso di un'ecografia effettuata il 26 aprile si evidenziava una “idro-ureteronefrosi destra (il diametro antero-posteriore della pelvi misura 21 mm) senza evidenza della causa ostruttiva/compressiva…”, e alla TC addome con m.d.c. del giorno 30 aprile “Presenza di drenaggio chirurgico a sede pelvica. Dallo
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stesso lato il drenaggio appare adiacente all'uretere con dilatazione dello stesso a monte e del bacinetto renale. Al davanti del muscolo ileo-psoas di destra e indissociabile dall'uretere ectasico è presente raccolta fluida nella quale si apprezza stravaso di urina iodata che disloca anteriormente la III porzione duodenale ed è indissociabile dalla cava inferiore che appare lievemente dislocata medialmente” per la quale si procedette ad apposizione di stent ureterale in pari data;
una successiva indagine ecografica del
02.05.2014 dimostrava il buon esito della procedura (“non evidenza di idroureteronefrosi a destra”).
Al controllo clinico del 14.5.2014 i medici del richiamato Controparte_2
consigliavano il mantenimento del cateterismo vescicale e prescrivevano un nuovo controllo urologico, mentre a far data dal 16.6.2014 la veniva sottoposta, Pt_1
sempre presso lo stesso , ad un ciclo di chemioterapia (che Controparte_9
si concluderà nel successivo mese di novembre).
In data 27.6.20214, la paziente si recava in P.S. dello stesso nosocomio a causa di un'addominalgia.
In data 6.8.2014 la sig.ra si recava presso l'Ospedale dei Pellegrini di AP Pt_1
ove le veniva rimosso lo stent e dal giorno 12.8.2014 si sottoponeva a trattamento radiante, effettuato presso il Centro “Aktis” (completato poi nel mese di ottobre).
In data 25.8.2014 un'ecografia effettuata presso l'Ospedale di rilevava: CP_9
“Idroureteronefrosi di grado moderato severo a destra. Il DAP della pelvi è di 33 mm.
L'uretere omolaterale appare francamente ectasico (DAP max 17 mm) per il suo terzo prossimale, fino ad apprezzarsi una brusca interruzione di tale dilatazione (esiti aderenziali? Altro?). a destra inoltre si apprezza una lievissima raccolta fluida pericapsulare, antero-mediale (urinoma?). nei limiti dello spessore e l'ecogenicità dei parenchimi cortico-midollari a sinistra. Vie escretrici renali non dilatate a sinistra”.
Quindi l'attrice si rivolgeva all'Ospedale Cardarelli di AP per procedere al posizionamento di nefrostomia percutanea a destra, con consiglio di sostituzioni trimestrali.
Veniva altresì sottoposta ad intervento di canalizzazione e rimozione di stomia nel marzo del 2015 e, per la persistenza del quadro uropatico, veniva poi sottoposta nel mese di ottobre 2015, presso il reparto di Urologia del Cardarelli, ad intervento di ricostruzione dell'uretere.
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Dagli esiti di alcune scintigrafie renale sequenziali, condotte in data 15.7.2015, del
13.4.2017 e del 2.4.2019, era emersa una progressiva riduzione della funzionalità renale, con persistenza dell'ostruzione all'efflusso rilevata a carico del rene di destra.
In tali termini ricostruita in sintesi la storia clinica della paziente, il collegio peritale composto dal dott. e dal dott. alla luce di Persona_1 Persona_2
un'analisi approfondita della documentazione medica agli atti ed in ragione dell'evoluzione nel tempo delle condizioni di salute dell'attrice, ha escluso la configurabilità di una responsabilità professionale in capo ai sanitari convenuti rispetto a tutti i profili di colpa contestati dall'attrice: per averle colpevolmente provocato una lesione ureterale durante l'intervento, per non averla sottoposta ad adeguati trattamenti terapeutici nella fase post-operatoria che si rendevano necessari per fronteggiare la complicanza insorta, per non averla informata di quanto accaduto e per non aver provveduto alla previa raccolta del consenso informato prima dell'intervento.
Il collegio ha quindi effettivamente accertato che, nel corso dell'intervento eseguito dai sanitari convenuti, si verificava la lesione ureterale lamentata dall'attrice (“In base a quanto finora esaminato, può dirsi ragionevolmente verificata la relazione causale fra l'intervento del 23.04.2014 e la lesione ureterale destra, insorta nell'immediatezza perioperatoria, e svelata mediante ecografia e TC con mezzo di contrasto effettuate in data 26.04.2014 e 30.04.2014” – cfr. pag. 23 della C.T.U.).
Il collegio ha chiarito che la lesione ureterale rappresenta una delle complicanze più gravi del piccolo bacino e che, se non riconosciuta, può essere molte volte associata ad una significativa morbilità. Dal diario clinico della paziente non si registrava la presenza di alcuni dei sintomi che potevano far diagnosticare una lesione ureterale (quali dolore, febbre o addome non trattabile). Tale circostanza ha indotto i consulenti ad escludere che alla base della complicanza possa esservi stata una transezione ureterale e che la lesione ureterale si sia verificata “a seguito di un danno minimo a carico dell'uretere, non immediatamente visibile nel momento intraoperatorio” (cfr. pag. 35 della C.T.U.), così come in genere avviene nel 70% dei casi di lesioni di questo tipo.
Tale ipotesi di complicanza – hanno precisato i CC.TT.UU. – insorge “fra lo 0,5 e il 10% degli interventi di chirurgia di tal distretto”.
Dunque, secondo l'opinione dei consulenti incaricati, la lesione ureterale verificatasi costituiva una complicanza possibile e non evitabile dell'intervento chirurgico di
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resezione anteriore del retto, ragione per cui nessun profilo di colpa dell'equipe medica impegnata nell'operazione potrebbe in alcun modo configurarsi.
Anche con riguardo alla gestione della complicanza i dott.ri e Per_1 Persona_2
hanno escluso profili di colpa dei sanitari.
Invero, la procedura di stenting risulta essere stata eseguita in maniera assolutamente corretta, così come adeguati sono apparsi i trattamenti a cui è stata sottoposta la paziente nella fase post-operatoria (“Per lesioni all'uretere distale l'ureteroneocistostomia rappresenta quello più indicato;
appare evidente, però, che, nelle condizioni della perizianda recentemente sottoposta ad altra chirurgia abbastanza delicata, tale eventualità non potesse essere presa in considerazione;
il riscontro relativamente precoce della complicanza chirurgica ureterale che la sig.r subì, fu correttamente sottoposta, Pt_1
altrettanto precocemente, il 30.4.2014, a stenting ureterale destro 6 ch previa a mezzo pielografia ascendente e posizionamento di filo guida [...] la procedura di stenting fu assolutamente corretta [...] la lesione ureterale era stata correttamente trattata, nel pieno rispetto delle linee guida richiamate, e con buon outcome anatomo-funzionale, come dimostrato dalla regressione della idroureteronefrosi nel corso dei controlli strumentali successivi” - cfr. pagg. 30 e 36 della C.T.U.).
Il collegio ha invece nutrito dubbi sulla validità della scelta di rimozione dello stent operata dai sanitari dell'Ospedale Pellegrini di AP, cui l'attrice si rivolgeva il 6.8.2014, cosa che avveniva pochi giorni prima che ella si sottoponesse ad un ciclo di radioterapia.
Ebbene, a tal riguardo il collegio ha evidenziato come “buona regola sarebbe stata una rivalutazione completa delle condizioni urologiche, allo scopo di stabilire gli effetti della terapia effettuata e i nuovi passi che sarebbero sicuramente stati necessari. Con tali elementi si sarebbero potute utilmente valutare due possibili soluzioni, molto più utili che lasciare l'uretere non protetto, specie in prospettiva della radioterapia e cioè: una sostituzione dello stent, soluzione verosimilmente poco accetta dall'istante, od in alternativa, previa conferma che la lesione fosse iuxtavescicale, di piccole dimensioni, e ancora in atto (questo non lo si può sapere con certezza), valutare la possibilità di un reimpianto ureterale” (cfr. pag. 31 della C.T.U.).
In conclusione, gli ausiliari hanno ritenuto corretto l'operato dei sanitari del P.O. S. CP_2
di , escludendo alcuna loro responsabilità sia nell'esecuzione CP_2 CP_9
dell'intervento chirurgico (reputando non evitabile e non ascrivibile a colpa la lesione
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ureterale verificatasi), sia nella fase post-operatoria, atteso che l'approccio ricostruttivo messo in atto era stato corretto e coerente con la scienza medica dell'epoca.
Dubbi sono stati avanzati solo sulla opportunità della rimozione dello stent nell'agosto del
2014 – decisione presa però dai sanitari dell'Ospedale dei Pellegrini di AP – e che la paziente si sottoponesse a sedute radioterapiche senza protezione del condotto urinario.
La difesa dell'attrice, nell'ambito degli scritti conclusionali, ha a tal riguardo censurato l'operato dei medici del P.O. S. , i quali sarebbero stati tenuti a rivalutare Controparte_2
il percorso terapeutico predisposto per la paziente e, in particolare, l'opportunità di sottoporla ad un nuovo ciclo radioterapico nonostante l'avvenuta rimozione dello stent eseguita dai colleghi dell'Ospedale Pellegrini di AP.
Sul punto, non può che condividersi la valutazione operata dai CC.TT.UU. in ordine al fatto che, nel momento in cui la sig.ra decideva di rivolgersi ad un diverso Pt_1
, si interrompeva il “percorso di continuità” con la struttura Controparte_2
convenuta, che pertanto non può oggi essere chiamata a rispondere dell'evoluzione peggiorativa delle condizioni della paziente legate ad approcci terapeutici connessi alla rimozione dello stent e non assunti dal proprio personale sanitario.
D'altronde, nella ricostruzione storica dei fatti allegata dettagliatamente dalla stessa parte attrice in citazione e riscontrata dalle risultanze delle cartelle cliniche in atti, emerge come la donna, dopo essersi rivolta il 6.8.2014 all'Ospedale dei Pellegrini di AP per una colica addominale (ricovero nel corso del quale le veniva tolto lo stent), decideva poi, alla fine del mese, in data 27.8.2014, di rivolgersi alle cure dell'Ospedale Cardarelli di AP
(“Fu solo il 6-8-2014, a seguito della ennesima colica addominale, ch Parte_1 si recò presso l'Ospedale dei Pellegrini a AP, le fu rimosso lo stent, le venne prescritta una terapia antibiotica e la paziente fu informata di quanto le era accaduto. Ella decise, quindi, di rivolgersi ad altra struttura ospedaliera (il Cardarelli di AP) per farsi seguire e curare la patologia provocatale [...] Nell'agosto del 2014, compresi i fatti, ella si recava presso il Cardarelli di AP, affidandosi ad altri specialisti e ad altra struttura” - cfr. pagg. 10 e 12 dell'atto di citazione).
In effetti, la cartella clinica aperta presso il P.O. registra l'avvenuta Controparte_9
rimozione dello stent ureterale solo in data 25.8.2014 (“25.08 “…la pz ha rimosso lo stent ureterale in altra struttura. Riferisce di aver effettuato la scorsa settimina ecografia…idronefrosi. Si richiede eco addome ed es. funzionalità renale. Lamenta dolore
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non controllato”). Appena due giorni dopo – il 27.8.2014 – la paziente si rivolgeva alle cure dell'Ospedale Cardarelli di AP, che l'avrebbe poi seguita nei mesi successivi.
Dunque, premesso che, nella proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, l'omessa rivalutazione del quadro clinico della paziente dopo l'avvenuta rimozione dello stent (e, quindi, l'avvio della paziente ad un trattamento radioterapico senza protezione del condotto urinario), non costituiscono profili di colpa specificatamente addebitati ai medici della struttura convenuta, appare comunque davvero arduo attribuire a questi ultimi una condotta negligente ed avente rilevanza causale rispetto al successivo peggioramento delle condizioni dell'attrice. Infatti, se è vero che solo il 25.8.2014 la paziente comunicava all'Ospedale S. Maria della Pietà l'avvenuta rimozione dello stent e che appena due giorni dopo si rivolgeva definitivamente alle cure dell'Ospedale Cardarelli di AP, tale ricostruzione cronologica dei fatti deve chiaramente far escludere, anche in termini astratti, che il personale sanitario della struttura convenuta abbia potuto incidere in maniera significativa sul percorso terapeutico che da quel momento la paziente decideva di seguire sotto la guida di un diverso presidio ospedaliero.
Infine, il collegio, sulla base dell'esame della cartella clinica, ha ritenuto che alla paziente, prima dell'intervento chirurgico, siano state fornite tutte le informazioni utili al fine di poter esprimere un valido e consapevole consenso informato (“Il modello di consenso presentato alla sig.ra non presentava particolari criticità circa il dovere di Pt_1
informazione da presentare alla stessa, citando anche la possibilità di danni a carico degli ureteri. Il modello di consenso informato risulta adeguatamente firmato, ben comprensibile delle evenienze peri-operatorie e dei rischi connessi all'intervento chirurgico;
non si configurò alcun inadempimento nel dovere di informazione al paziente” - cfr. pag. 37 della C.T.U.).
Pertanto, anche la pretesa risarcitoria legata alla lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente risulta infondata.
Le osservazioni scientifiche svolte dai CC.TT.UU. e poste alla base delle loro conclusioni sono fondate su considerazioni estremamente analitiche, su una evidente logica intrinseca e confortate da ampi e continui riferimenti a letteratura scientifica. Esse non vengono in alcun modo scalfite dalle osservazioni del consulente di parte attrice, rispetto alle quali il
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collegio ha replicato con argomentazioni tecniche e del tutto immuni da vizi logici, alle quali non può che aderirsi in questa sede.
Sulla base di quanto sopra, il giudice ritiene di dover pienamente condividere le conclusioni degli ausiliari e, quindi, concludere affermando che, nel caso in esame, non vi sia alcuna responsabilità in capo ai sanitari convenuti.
Sulla base di tale assorbente valutazione, la domanda proposta da va CP_11
quindi integralmente rigettata, conclusione che rende dunque superfluo ogni altro approfondimento in relazione alle ulteriori argomentazioni difensive fatte valere dai medici convenuti e regolarmente costituiti.
Le spese di lite vanno parzialmente compensate in misura della metà. Invero, all'esito delle indagini, i profili di colpa a carico di altri sanitari coinvolti nella complessa vicenda di causa – così come emergenti dalla C.T.U. –, la cui sussistenza non poteva essere appurata se non all'esito della articolata istruttoria tecnica esperita, rendono di fatto peculiare la vicenda sottesa al giudizio, per il plurimo intervento di professionisti che hanno prestato nel tempo le cure alla attrice. Tale complessità ed eterogeneità non apparentemente atomistica dei singoli contributi causali, resa evidente solo all'esito del giudizio, pur in presenza dell'infondatezza della domanda proposta nei confronti dei convenuti in questo giudizio, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite. La restante metà va liquidata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della controversia - rientrante quindi nello scaglione da
€ 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 -, ed all'attività concretamente esercitata dai difensori per le parti convenute costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
Le spese di C.T.U. vanno infine definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente la domanda proposta da Parte_1
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• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
nella qualità di Ente Controparte_1
proprietario del , delle spese di lite, che Controparte_2 Controparte_2
si liquidano in € 10.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Puca ed all'avv. Angelina Sagliocco, dichiaratisi antistatari, compensando le spese per la restante metà;
• condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 CP_3
lite, che si liquidano in € 10.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, compensando le spese per la restante metà;
• condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 CP_4
lite, che si liquidano in € 10.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Simona Marotta, dichiaratasi antistataria, compensando le spese per la restante metà;
• condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite, che si liquidano in € 10.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, compensando le spese per la restante metà;
• pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., già Parte_1
separatamente liquidate.
Così deciso in Aversa in data 26.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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