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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente e Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4092/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 02820240016758520000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 15.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta
(infra: AE), Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto sull'istanza di autotutela obbligatoria ex art. 10 quater l. 212/2000 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 0282024001675852000 notificatagli il 2.4.2024, con cui gli era stato chiesto il pagamento dell'importo di complessivi €. 144.231,76.
Ha, nello specifico, dedotto che avverso detta cartella aveva presentato, in data 13/02/2025, istanza di autotutela cd. “obbligatoria” ex art. 10 quater L. 212/2000 (casistica di cui al c.1 lett. e “…errore sul presupposto di imposta…”) ma l'Ufficio non aveva fornito riscontro alcuno e di conseguenza, ricorrevano le condizioni per agire in giudizio ai sensi del nuovo art. 19 c. 1 lett. g-bis D. Lgs. 546/1992 secondo cui “….il ricorso può essere proposto avverso….il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo
10- quater della legge 27 luglio 2000, n. 212….”.
Quale motivo di ricorso, ha eccepito l'”Illegittimità del silenzio-rifiuto all'istanza di autotutela obbligatoria. Esistenza del credito Iva scaturito da dichiarazione Iva anno precedente “ultratardiva”, conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo”, spiegando che il recupero originava dal disconoscimento del credito Iva di €. 106.579,00 risultante dal Mod. Iva 2019 anno di imposta 2018 poiché presentato in data 07/12/2019, dunque oltre i termini previsti dalla norma (termine ordinario 30/04/2019, termine dichiarazione tardiva
29/07/2019). Tale credito, secondo il ricorrente, la cui esistenza e consistenza sarebbe rilevabile dagli allegati
Registri Iva fatture di acquisto e di vendita anno 2018, era interamente originato in tale annualità, come evincibile dalle allegate comunicazioni periodiche Iva. Sicché, essendo la genesi del credito IVA dimostrata dalla documentazione prodotta, anche in caso di dichiarazione ultratardiva esso contribuente avrebbe diritto a vedersi riconosciuto detto credito. Ha, quindi, concluso affermando l'illegittimità del carico esattoriale in quanto l'Amministrazione Finanziaria, a suo avviso, non potrebbe pretendere la restituzione dell'imposta per ragioni meramente formali, sussistendo i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione Iva.
Si è costituita l'AE che ha chiesto il rigetto del ricorso per totale infondatezza, osservando che nel caso in esame non ricorre l'ipotesi richiamata dal ricorrente, di autotutela obbligatoria, attivabile soltanto nei «casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione», frutto di un errore di percezione dell'Agenzia delle
Entrate, in quanto nella vicenda controversa l'“illegittimità dell'atto o dell'imposizione” non era per nulla
“manifesta”, ovvero “palese, ma richiedeva un approfondito esame della documentazione e della contabilità.
In altri termini, le doglianze mosse alla cartella di pagamento, non sarebbero riconducibili ad una «manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione», ma al più all'ipotesi di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione, prevista dall'art. 10 quinques l. 212/2000 per attivare l'autotutela facoltativa.
Il ricorrente ha deposito memorie illustrative per confutare la difesa di controparte e ribadire la fondatezza del proprio ricorso.
La Corte, in esito all'udienza in camera di consiglio del 9.1.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La tesi del ricorrente, secondo cui l'istanza da lui presentata in data 13.2.2025, con cui ha chiesto lo sgravio della cartella di pagamento sopra indicata, rientrerebbe nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 quater l. 212/2000 della c.d. autotutela obbligatoria, non merita condivisione. Tale disposizione, rubricata “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria” prevede che:
“1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.
Il caso dedotto dal ricorrente a fondamento dell'istanza del 13.2.2025 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma in esame, tutte accomunate, compresa quella descritta alla lettera “e)” invocata dal Ricorrente_1 (errore sul presupposto di imposta), dalla sussistenza di un errore del Fisco di facile e pronta individuazione, senza necessità di verifiche e indagini documentali, o di un palese errore materiale del contribuente.
A ben vedere, infatti, il disconoscimento del credito IVA, oggetto dell'istanza di sgravio, non è frutto di un'attività impositiva dell'AE, per la quale si può discutere di “errore sul presupposto di imposta” commesso dall'amministrazione finanziaria, bensì riguarda un beneficio (riconoscimento di credito IVA) richiesto dal contribuente mediante la presentazione della dichiarazione e che è soggetto a verifica e accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'errore, quindi, nel caso di disconoscimento, non trova causa nell'attiva impositiva del Fisco e nella pretesa impositiva fondata su una situazione di fatto o di diritto inesistente, facilmente verificabile, ma scaturisce dalla dichiarazione del contribuente, soggetta al potere di accertamento negativo dell'AE in assenza dei presupposti di legge, dati per esistenti dal contribuente.
Esulandosi dall'applicabilità dell'art. 10 quater l. 212/2000, l'istanza di autotutela è sussumibile, al più, nell'ambito dell'art. 10 quinques l. cit. di autotutela facoltativa, rispetto alla quale non vi è obbligo di risposta dell'AE e il cui silenzio non rientra tra i casi previsti dall'art. 19 l. 546/92.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso per assenza di silenzio rifiuto su istanza di autotutela obbligatoria.
La novità della disciplina oggetto di ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-compensa le spese del giudizio.
Caserta, 9 gennaio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente e Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4092/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 02820240016758520000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 15.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caserta
(infra: AE), Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto sull'istanza di autotutela obbligatoria ex art. 10 quater l. 212/2000 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 0282024001675852000 notificatagli il 2.4.2024, con cui gli era stato chiesto il pagamento dell'importo di complessivi €. 144.231,76.
Ha, nello specifico, dedotto che avverso detta cartella aveva presentato, in data 13/02/2025, istanza di autotutela cd. “obbligatoria” ex art. 10 quater L. 212/2000 (casistica di cui al c.1 lett. e “…errore sul presupposto di imposta…”) ma l'Ufficio non aveva fornito riscontro alcuno e di conseguenza, ricorrevano le condizioni per agire in giudizio ai sensi del nuovo art. 19 c. 1 lett. g-bis D. Lgs. 546/1992 secondo cui “….il ricorso può essere proposto avverso….il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo
10- quater della legge 27 luglio 2000, n. 212….”.
Quale motivo di ricorso, ha eccepito l'”Illegittimità del silenzio-rifiuto all'istanza di autotutela obbligatoria. Esistenza del credito Iva scaturito da dichiarazione Iva anno precedente “ultratardiva”, conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo”, spiegando che il recupero originava dal disconoscimento del credito Iva di €. 106.579,00 risultante dal Mod. Iva 2019 anno di imposta 2018 poiché presentato in data 07/12/2019, dunque oltre i termini previsti dalla norma (termine ordinario 30/04/2019, termine dichiarazione tardiva
29/07/2019). Tale credito, secondo il ricorrente, la cui esistenza e consistenza sarebbe rilevabile dagli allegati
Registri Iva fatture di acquisto e di vendita anno 2018, era interamente originato in tale annualità, come evincibile dalle allegate comunicazioni periodiche Iva. Sicché, essendo la genesi del credito IVA dimostrata dalla documentazione prodotta, anche in caso di dichiarazione ultratardiva esso contribuente avrebbe diritto a vedersi riconosciuto detto credito. Ha, quindi, concluso affermando l'illegittimità del carico esattoriale in quanto l'Amministrazione Finanziaria, a suo avviso, non potrebbe pretendere la restituzione dell'imposta per ragioni meramente formali, sussistendo i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione Iva.
Si è costituita l'AE che ha chiesto il rigetto del ricorso per totale infondatezza, osservando che nel caso in esame non ricorre l'ipotesi richiamata dal ricorrente, di autotutela obbligatoria, attivabile soltanto nei «casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione», frutto di un errore di percezione dell'Agenzia delle
Entrate, in quanto nella vicenda controversa l'“illegittimità dell'atto o dell'imposizione” non era per nulla
“manifesta”, ovvero “palese, ma richiedeva un approfondito esame della documentazione e della contabilità.
In altri termini, le doglianze mosse alla cartella di pagamento, non sarebbero riconducibili ad una «manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione», ma al più all'ipotesi di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione, prevista dall'art. 10 quinques l. 212/2000 per attivare l'autotutela facoltativa.
Il ricorrente ha deposito memorie illustrative per confutare la difesa di controparte e ribadire la fondatezza del proprio ricorso.
La Corte, in esito all'udienza in camera di consiglio del 9.1.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La tesi del ricorrente, secondo cui l'istanza da lui presentata in data 13.2.2025, con cui ha chiesto lo sgravio della cartella di pagamento sopra indicata, rientrerebbe nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 quater l. 212/2000 della c.d. autotutela obbligatoria, non merita condivisione. Tale disposizione, rubricata “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria” prevede che:
“1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.
Il caso dedotto dal ricorrente a fondamento dell'istanza del 13.2.2025 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma in esame, tutte accomunate, compresa quella descritta alla lettera “e)” invocata dal Ricorrente_1 (errore sul presupposto di imposta), dalla sussistenza di un errore del Fisco di facile e pronta individuazione, senza necessità di verifiche e indagini documentali, o di un palese errore materiale del contribuente.
A ben vedere, infatti, il disconoscimento del credito IVA, oggetto dell'istanza di sgravio, non è frutto di un'attività impositiva dell'AE, per la quale si può discutere di “errore sul presupposto di imposta” commesso dall'amministrazione finanziaria, bensì riguarda un beneficio (riconoscimento di credito IVA) richiesto dal contribuente mediante la presentazione della dichiarazione e che è soggetto a verifica e accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'errore, quindi, nel caso di disconoscimento, non trova causa nell'attiva impositiva del Fisco e nella pretesa impositiva fondata su una situazione di fatto o di diritto inesistente, facilmente verificabile, ma scaturisce dalla dichiarazione del contribuente, soggetta al potere di accertamento negativo dell'AE in assenza dei presupposti di legge, dati per esistenti dal contribuente.
Esulandosi dall'applicabilità dell'art. 10 quater l. 212/2000, l'istanza di autotutela è sussumibile, al più, nell'ambito dell'art. 10 quinques l. cit. di autotutela facoltativa, rispetto alla quale non vi è obbligo di risposta dell'AE e il cui silenzio non rientra tra i casi previsti dall'art. 19 l. 546/92.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso per assenza di silenzio rifiuto su istanza di autotutela obbligatoria.
La novità della disciplina oggetto di ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-compensa le spese del giudizio.
Caserta, 9 gennaio 2026