Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 792
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio-rifiuto all'istanza di autotutela obbligatoria

    La Corte ha ritenuto che l'istanza del contribuente non rientrasse nei casi di autotutela obbligatoria previsti dall'art. 10 quater L. 212/2000, poiché il disconoscimento del credito IVA non derivava da un errore manifesto dell'Amministrazione finanziaria, ma dalla necessità di accertamento della dichiarazione del contribuente. Pertanto, l'istanza era sussumibile, al più, nell'ambito dell'autotutela facoltativa, il cui silenzio non è impugnabile ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 792
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 792
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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