Art. 2.
Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianita' superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di eta' e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo.
Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianita' superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di eta' e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo.