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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/06/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 95/2023
VERBALE di UDIENZA del giorno 18 giugno 2024
Alle ore 10.10, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte attrice la dr.ssa Cassone in sostituzione dell'Avv. Alberghi;
per parte convenuta l'Avv. Bertieri in sostituzione dell'Avv. Di Marzio.
La dr.ssa Cassone precisa le conclusioni come in memoria conclusiva;
l'Avv. Bertieri precisa le conclusioni come in memoria conclusiva.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.50, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento n. 95/2023 R.G.
promosso da: (Avv. Jacopo Alberghi) Parte_1
contro
: (Avv. Davide Di Marzio) AR nonché
contro
: (contumace) CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2023 Parte_1 esponeva che, in data 24 agosto 2021, mentre si trovava alla guida della propria moto BMW GS, percorrendo il raccordo autostradale La Spezia – Lerici in direzione Lerici, veniva investito dal mezzo Fiat Panda, condotto dalla proprietaria CP_2
assicurata la quale, provenendo dal senso
[...] AR opposto ed oltrepassando la linea continua orizzontale, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'attore, travolgendolo e sbalzandolo violentemente contro il guard rail. Il sinistro, verificatosi per causa esclusiva dell'imprudente condotta di guida della convenuta, cagionava all'attore gravi lesioni personali, con postumi permanenti quantificati dal proprio perito di fiducia in misura pari al 14/15%, oltre invalidità temporanea per complessivi giorni 280. Tali postumi causavano all'attore un elevato grado di sofferenza ed incidevano pesantemente sul piano dei rapporti sociali, costringendo altresì il danneggiato ad un prolungato periodo di chiusura della propria attività commerciale, con conseguente diminuzione di fatturato. Ulteriori pregiudizi patrimoniali erano poi rappresentati dalle spese mediche e dai danni subiti dall'automezzo e dall'abbigliamento indossato il giorno del sinistro. Ribadita quindi la responsabilità esclusiva della conducente nella CP_2 determinazione del sinistro, l'attore, non avendo ricevuto alcuna offerta risarcitoria dalla compagnia assicurativa della predetta, concludeva per la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura che sarebbe emersa all'esito dell'istruttoria.
inizialmente contumace, si AR costituiva in giudizio dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., deducendo l'assenza di prova della ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice e respingendo l'ipotesi di qualsiasi responsabilità ascrivibile alla propria assicurata, anche in considerazione della pretesa incompatibilità tra i danni riscontrati e la dinamica ex adverso allegata. In subordine, la compagnia convenuta chiedeva accertarsi la responsabilità concorrente dei conducenti coinvolti ex art. 2054 comma 2 c.c. e, contestata la quantificazione avversaria dei danni, concludeva per il rigetto delle domande attoree, ovvero per la riduzione del risarcimento in considerazione del concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso.
2 ritualmente intimata, restava invece contumace per tutto il CP_2 corso del giudizio. Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre. Quanto alla dinamica del sinistro, dalla relazione della Polizia Stradale in atti
[all. 1 att.] emerge che “Il giorno 24 agosto 2021 alle ore 06.55 circa la Sig.ra conducente dell'autovettura FIAT Panda targata CH592LX ALFA, CP_2 veicolo A, con a bordo il figlio, percorreva la RA19 con Parte_2 direzione da Lerici verso La Spezia quando giunta nei pressi dello svincolo che dalla suddetta RA19 conduce verso La Spezia violava gli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale oltrepassando la striscia longitudinale continua che delimita la corsia, andando a collidere con la parte anteriore sinistra con il sopraggiungente motociclo
BMW GS1200 targato DA00904, veicolo B, condotto da che Parte_1 marciava con direzione da La Spezia verso Lerici. A seguito dell'urto il conducente del veicolo B riportava lesioni personali e veniva soccorso da personale medico che provvedeva a trasportarlo presso l'OC di La Spezia per le cure del caso”. A fronte di tale ricostruzione del sinistro – effettuata dai verbalizzanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai protagonisti, delle fotografie e dei danni riscontrati sui veicoli – la conducente convenuta (rimasta contumace) e la sua compagnia assicuratrice (tardivamente costituitasi dopo la scadenza delle preclusioni assertive e probatorie) non hanno allegato, né si sono offerte di provare, una dinamica alternativa dell'evento. si è infatti limitata ad avanzare contestazioni generiche, AR peraltro fondate su considerazioni (vedasi la pretesa incompatibilità tra i danni lamentati e la dinamica allegata dall'attore) smentite dalle stesse risultanze dell'accertamento peritale svolto dal proprio fiduciario, il quale ha ritenuto ammissibile sia il rapporto causale fra evento e lesioni, sia il rapporto fra lesioni accertate e menomazioni [v. all. 2 conv.]. Tanto premesso, si osserva che, per costante giurisprudenza, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019), ovvero quando non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/03/2020). Qualora invece emerga una violazione posta in essere da uno dei conducenti, tale accertamento non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. Cass., ord. n.
3696/2018).
3 Ove tale inosservanza non emerga, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019). Applicando tali principi alla concreta fattispecie in esame, si ritiene che l'invasione della corsia di marcia opposta da parte della conducente convenuta, avvenuta proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo la moto guidata dall'attore (come emerge dalle stesse s.i.t. rilasciate da avendo ella CP_2 dichiarato di avere “sterzato istintivamente verso sinistra” quando aveva visto arrivare la moto in senso contrario), costituisca la causa esclusiva ed assorbente del sinistro. D'altronde, dalla dinamica emergente dal verbale della Polizia Stradale non emergono inosservanze delle norme di comune prudenza a carico dell'attore. Né può rilevare a favore dei convenuti il fatto che il motociclo dell'attore non fosse stato sottoposto alla prescritta revisione, non sussistendo alcun nesso di causalità tra tale infrazione e l'evento dannoso, mentre la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (v.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023). Accertata dunque la responsabilità esclusiva della conducente odierna convenuta nella determinazione del sinistro e venendo all'esame dei danni conseguenti allo stesso, la causa è stata istruita mediante due consulenze tecniche: una medico-legale, volta all'accertamento e quantificazione dei postumi traumatici subiti dal conducente del motoveicolo, ed una volta alla quantificazione dei danni patiti dal mezzo. Il CTU medico legale ha concluso il proprio elaborato accertando la sussistenza, in capo a di un grado di invalidità permanente nella misura Parte_1 dell'8-9%. L'invalidità temporanea è stata quantificata dal CTU in complessivi giorni 85, di cui 1 al 100%, 24 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dopo puntuale replica alle osservazioni critiche del CTP dell'attore, possono essere condivise ed acquisite. Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti responsabilità sanitaria, dal comma 1 della predetta disposizione. Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2023), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
4 - il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (61 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (l'8,5%), è quantificato nella somma di euro 13.127,56;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 2.274,20 [di cui euro 54,80 per invalidità temporanea totale, euro 986,40 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 822,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 411,00 per invalidità temporanea parziale al 25%]; e così per complessivi euro 15.401,76. Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod. Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”. Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie l'elevata entità dei postumi permanenti (prossima alla soglia oltre la quale le lesioni assumono la qualifica di macroperamenti), unitamente alle particolari modalità del sinistro ed alle contusioni ed escoriazioni patite, appaiano idonee a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare la personalizzazione del danno nella misura del 20% del danno biologico accertato. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 18.482,11 (euro 15.401,76 + euro 3.080,35). Passando all'esame dei danni subiti dal motoveicolo e dagli accessori indossati dall'attore, il CTU incaricato della relativa stima ha accertato che:
- il costo di riparazione del veicolo è pari a € 9.586,02 + IVA se dovuta (€
11.694,94 IVA 22% compresa);
- il valore ante sinistro del motociclo è pari a circa € 6.800,00;
- i costi di riparazione superano il valore ante sinistro del veicolo;
- il costo di surrogazione del motociclo è calcolato pari a € 7.348,48 omnia;
- il fermo tecnico, nel caso in cui si addotti la valutazione del danno analitica, è pari a 3 giorni lavorativi, per un indennizzo di € 54,96 omnia;
- nel caso di riparazione il motociclo non avrebbe subito svalutazione commerciale;
5 - i costi di rimpiazzo del vestiario, indicato come danneggiato, e i costi di recupero e deposito del veicolo sono valutati, in via equitativa, pari ad 1.300,00. Anche le conclusioni della CTU estimativa, esenti da vizi e non contestate dai consulenti delle parti, possono essere condivise ed acquisite, con conseguente quantificazione complessiva dei danni agli accessori ed al motoveicolo – tenuto conto del suo valore di mercato, inferiore al costo degli interventi di ripristino – in complessivi euro 8.648,48 (comprensivi delle spese di recupero del mezzo e con esclusione del danno da fermo tecnico, la cui risarcibilità presuppone, per costante giurisprudenza, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, prova che nella fattispecie non è stata offerta). A tali danni patrimoniali vanno aggiunte le spese mediche documentate (da ritenersi comprensive delle spese per accertamenti medico legali: v. Cass. 84/2013 e 4357/2003), nella misura ritenuta congrua dal CTU, per un importo pari ad euro 9.064,80, cui vanno aggiunti euro 520,00 per l'esborso sostenuto per il proprio CTP nel contraddittorio peritale [v. notula del 20.2.2024 in atti]. Parimenti, si ritiene possano essere risarcite le spese legali affrontate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio. A tale proposito, si è osservato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (in questi termini Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). L'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022), senza che la loro risarcibilità possa essere esclusa per il fatto che l'intervento del professionista non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, dovendosi valutare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021). Nel caso di specie, la valutazione ex ante dell'utilità delle spese stragiudiziali può concludersi in senso positivo, ben potendo riconoscersi al danneggiato un ragionevole convincimento della probabilità di ottenere un risarcimento senza dover agire in
6 giudizio, considerate le evidenze documentali della responsabilità della conducente convenuta. Le spese in esame, quantificate dall'attore in complessivi euro 1.859,12 [v. all.ti 25 e 26 att., con esclusione, da quest'ultima fattura, del pagamento del contributo unificato, che verrà ristorato quale esborso del presente giudizio], si ritengono congrue ed integralmente risarcibili, in quanto inferiori ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le prestazioni di assistenza stragiudiziale in controversia di valore rientrante nello scaglione da euro 26.000 ad euro 52.000. Non può invece essere riconosciuto un danno da lucro cessante per la forzata chiusura dell'attività (bar) gestita dall'attore, avendo il CTU escluso ripercussioni dei postumi sulla capacità lavorativa e non avendo comunque il danneggiato provato una diminuzione del proprio reddito a seguito degli eventi per cui è causa.
Il complessivo danno risarcibile ammonta quindi ad euro 38.574,51, di cui euro 18.482,11 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 20.092,40 a titolo di danno patrimoniale. In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di aprile 2023 (data del più recente aggiornamento delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni) - deve essere devalutata alla data del sinistro (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (scaglione sino ad euro 52.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. L'accertamento di un danno risarcibile in misura inferiore a quanto allegato in citazione e la mancata prova del danno da lucro cessante giustificano il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., nonostante la condotta difensiva della compagnia che ha inopinatamente rigettato ogni ipotesi di responsabilità della propria assicurata, benché chiaramente emergente dagli atti.
7 Le spese di entrambe le CTU vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta (tenuta a manlevare la conducente), secondo il principio di causalità, dal momento che l'introduzione del giudizio e l'espletamento delle relative perizie si sono resi necessari non a causa dell'eccessività delle pretese dell'attore, bensì perché la compagnia, pur in presenza di documentazione attestante l'evidente sussistenza di una responsabilità della propria assicurata, non ha formulato alcuna offerta risarcitoria nei confronti del danneggiato, neppure per gli importi emergenti dagli accertamenti dei propri fiduciari. Tale ultimo rilievo integra infine il presupposto per l'applicazione del comma 10 dell'art. 148 cod. ass. (per cui “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione CP_2 del sinistro occorso in data 24 agosto 2021, dichiara tenuta e condanna la predetta conducente convenuta, in solido con AR
, al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza del
[...] sinistro, quantificati nell'importo pari ad euro 38.574,51, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi e fino al saldo sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di P_
;
[...]
4) visto l'art. 148 comma 10 cod. ass., dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente sentenza all'IVASS, per gli accertamenti di competenza. La Spezia, 18 giugno 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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Procedimento RG n. 95/2023
VERBALE di UDIENZA del giorno 18 giugno 2024
Alle ore 10.10, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte attrice la dr.ssa Cassone in sostituzione dell'Avv. Alberghi;
per parte convenuta l'Avv. Bertieri in sostituzione dell'Avv. Di Marzio.
La dr.ssa Cassone precisa le conclusioni come in memoria conclusiva;
l'Avv. Bertieri precisa le conclusioni come in memoria conclusiva.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.50, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento n. 95/2023 R.G.
promosso da: (Avv. Jacopo Alberghi) Parte_1
contro
: (Avv. Davide Di Marzio) AR nonché
contro
: (contumace) CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2023 Parte_1 esponeva che, in data 24 agosto 2021, mentre si trovava alla guida della propria moto BMW GS, percorrendo il raccordo autostradale La Spezia – Lerici in direzione Lerici, veniva investito dal mezzo Fiat Panda, condotto dalla proprietaria CP_2
assicurata la quale, provenendo dal senso
[...] AR opposto ed oltrepassando la linea continua orizzontale, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'attore, travolgendolo e sbalzandolo violentemente contro il guard rail. Il sinistro, verificatosi per causa esclusiva dell'imprudente condotta di guida della convenuta, cagionava all'attore gravi lesioni personali, con postumi permanenti quantificati dal proprio perito di fiducia in misura pari al 14/15%, oltre invalidità temporanea per complessivi giorni 280. Tali postumi causavano all'attore un elevato grado di sofferenza ed incidevano pesantemente sul piano dei rapporti sociali, costringendo altresì il danneggiato ad un prolungato periodo di chiusura della propria attività commerciale, con conseguente diminuzione di fatturato. Ulteriori pregiudizi patrimoniali erano poi rappresentati dalle spese mediche e dai danni subiti dall'automezzo e dall'abbigliamento indossato il giorno del sinistro. Ribadita quindi la responsabilità esclusiva della conducente nella CP_2 determinazione del sinistro, l'attore, non avendo ricevuto alcuna offerta risarcitoria dalla compagnia assicurativa della predetta, concludeva per la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura che sarebbe emersa all'esito dell'istruttoria.
inizialmente contumace, si AR costituiva in giudizio dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., deducendo l'assenza di prova della ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice e respingendo l'ipotesi di qualsiasi responsabilità ascrivibile alla propria assicurata, anche in considerazione della pretesa incompatibilità tra i danni riscontrati e la dinamica ex adverso allegata. In subordine, la compagnia convenuta chiedeva accertarsi la responsabilità concorrente dei conducenti coinvolti ex art. 2054 comma 2 c.c. e, contestata la quantificazione avversaria dei danni, concludeva per il rigetto delle domande attoree, ovvero per la riduzione del risarcimento in considerazione del concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso.
2 ritualmente intimata, restava invece contumace per tutto il CP_2 corso del giudizio. Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre. Quanto alla dinamica del sinistro, dalla relazione della Polizia Stradale in atti
[all. 1 att.] emerge che “Il giorno 24 agosto 2021 alle ore 06.55 circa la Sig.ra conducente dell'autovettura FIAT Panda targata CH592LX ALFA, CP_2 veicolo A, con a bordo il figlio, percorreva la RA19 con Parte_2 direzione da Lerici verso La Spezia quando giunta nei pressi dello svincolo che dalla suddetta RA19 conduce verso La Spezia violava gli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale oltrepassando la striscia longitudinale continua che delimita la corsia, andando a collidere con la parte anteriore sinistra con il sopraggiungente motociclo
BMW GS1200 targato DA00904, veicolo B, condotto da che Parte_1 marciava con direzione da La Spezia verso Lerici. A seguito dell'urto il conducente del veicolo B riportava lesioni personali e veniva soccorso da personale medico che provvedeva a trasportarlo presso l'OC di La Spezia per le cure del caso”. A fronte di tale ricostruzione del sinistro – effettuata dai verbalizzanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai protagonisti, delle fotografie e dei danni riscontrati sui veicoli – la conducente convenuta (rimasta contumace) e la sua compagnia assicuratrice (tardivamente costituitasi dopo la scadenza delle preclusioni assertive e probatorie) non hanno allegato, né si sono offerte di provare, una dinamica alternativa dell'evento. si è infatti limitata ad avanzare contestazioni generiche, AR peraltro fondate su considerazioni (vedasi la pretesa incompatibilità tra i danni lamentati e la dinamica allegata dall'attore) smentite dalle stesse risultanze dell'accertamento peritale svolto dal proprio fiduciario, il quale ha ritenuto ammissibile sia il rapporto causale fra evento e lesioni, sia il rapporto fra lesioni accertate e menomazioni [v. all. 2 conv.]. Tanto premesso, si osserva che, per costante giurisprudenza, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019), ovvero quando non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/03/2020). Qualora invece emerga una violazione posta in essere da uno dei conducenti, tale accertamento non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. Cass., ord. n.
3696/2018).
3 Ove tale inosservanza non emerga, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019). Applicando tali principi alla concreta fattispecie in esame, si ritiene che l'invasione della corsia di marcia opposta da parte della conducente convenuta, avvenuta proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo la moto guidata dall'attore (come emerge dalle stesse s.i.t. rilasciate da avendo ella CP_2 dichiarato di avere “sterzato istintivamente verso sinistra” quando aveva visto arrivare la moto in senso contrario), costituisca la causa esclusiva ed assorbente del sinistro. D'altronde, dalla dinamica emergente dal verbale della Polizia Stradale non emergono inosservanze delle norme di comune prudenza a carico dell'attore. Né può rilevare a favore dei convenuti il fatto che il motociclo dell'attore non fosse stato sottoposto alla prescritta revisione, non sussistendo alcun nesso di causalità tra tale infrazione e l'evento dannoso, mentre la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (v.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023). Accertata dunque la responsabilità esclusiva della conducente odierna convenuta nella determinazione del sinistro e venendo all'esame dei danni conseguenti allo stesso, la causa è stata istruita mediante due consulenze tecniche: una medico-legale, volta all'accertamento e quantificazione dei postumi traumatici subiti dal conducente del motoveicolo, ed una volta alla quantificazione dei danni patiti dal mezzo. Il CTU medico legale ha concluso il proprio elaborato accertando la sussistenza, in capo a di un grado di invalidità permanente nella misura Parte_1 dell'8-9%. L'invalidità temporanea è stata quantificata dal CTU in complessivi giorni 85, di cui 1 al 100%, 24 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dopo puntuale replica alle osservazioni critiche del CTP dell'attore, possono essere condivise ed acquisite. Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni, così come imposto, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti responsabilità sanitaria, dal comma 1 della predetta disposizione. Applicate le richiamate tabelle (attualizzate ad aprile 2023), il danno non patrimoniale è liquidato come segue:
4 - il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (61 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (l'8,5%), è quantificato nella somma di euro 13.127,56;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea individuata dal CTU, è quantificato nella somma di euro 2.274,20 [di cui euro 54,80 per invalidità temporanea totale, euro 986,40 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 822,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 411,00 per invalidità temporanea parziale al 25%]; e così per complessivi euro 15.401,76. Quanto alla richiesta personalizzazione del danno, si osserva che, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, l'art. 139 Cod. Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”. Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie l'elevata entità dei postumi permanenti (prossima alla soglia oltre la quale le lesioni assumono la qualifica di macroperamenti), unitamente alle particolari modalità del sinistro ed alle contusioni ed escoriazioni patite, appaiano idonee a fornire la prova presuntiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare la personalizzazione del danno nella misura del 20% del danno biologico accertato. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad euro 18.482,11 (euro 15.401,76 + euro 3.080,35). Passando all'esame dei danni subiti dal motoveicolo e dagli accessori indossati dall'attore, il CTU incaricato della relativa stima ha accertato che:
- il costo di riparazione del veicolo è pari a € 9.586,02 + IVA se dovuta (€
11.694,94 IVA 22% compresa);
- il valore ante sinistro del motociclo è pari a circa € 6.800,00;
- i costi di riparazione superano il valore ante sinistro del veicolo;
- il costo di surrogazione del motociclo è calcolato pari a € 7.348,48 omnia;
- il fermo tecnico, nel caso in cui si addotti la valutazione del danno analitica, è pari a 3 giorni lavorativi, per un indennizzo di € 54,96 omnia;
- nel caso di riparazione il motociclo non avrebbe subito svalutazione commerciale;
5 - i costi di rimpiazzo del vestiario, indicato come danneggiato, e i costi di recupero e deposito del veicolo sono valutati, in via equitativa, pari ad 1.300,00. Anche le conclusioni della CTU estimativa, esenti da vizi e non contestate dai consulenti delle parti, possono essere condivise ed acquisite, con conseguente quantificazione complessiva dei danni agli accessori ed al motoveicolo – tenuto conto del suo valore di mercato, inferiore al costo degli interventi di ripristino – in complessivi euro 8.648,48 (comprensivi delle spese di recupero del mezzo e con esclusione del danno da fermo tecnico, la cui risarcibilità presuppone, per costante giurisprudenza, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, prova che nella fattispecie non è stata offerta). A tali danni patrimoniali vanno aggiunte le spese mediche documentate (da ritenersi comprensive delle spese per accertamenti medico legali: v. Cass. 84/2013 e 4357/2003), nella misura ritenuta congrua dal CTU, per un importo pari ad euro 9.064,80, cui vanno aggiunti euro 520,00 per l'esborso sostenuto per il proprio CTP nel contraddittorio peritale [v. notula del 20.2.2024 in atti]. Parimenti, si ritiene possano essere risarcite le spese legali affrontate dall'attore prima dell'introduzione del giudizio. A tale proposito, si è osservato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (in questi termini Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020). L'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022), senza che la loro risarcibilità possa essere esclusa per il fatto che l'intervento del professionista non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, dovendosi valutare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021). Nel caso di specie, la valutazione ex ante dell'utilità delle spese stragiudiziali può concludersi in senso positivo, ben potendo riconoscersi al danneggiato un ragionevole convincimento della probabilità di ottenere un risarcimento senza dover agire in
6 giudizio, considerate le evidenze documentali della responsabilità della conducente convenuta. Le spese in esame, quantificate dall'attore in complessivi euro 1.859,12 [v. all.ti 25 e 26 att., con esclusione, da quest'ultima fattura, del pagamento del contributo unificato, che verrà ristorato quale esborso del presente giudizio], si ritengono congrue ed integralmente risarcibili, in quanto inferiori ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le prestazioni di assistenza stragiudiziale in controversia di valore rientrante nello scaglione da euro 26.000 ad euro 52.000. Non può invece essere riconosciuto un danno da lucro cessante per la forzata chiusura dell'attività (bar) gestita dall'attore, avendo il CTU escluso ripercussioni dei postumi sulla capacità lavorativa e non avendo comunque il danneggiato provato una diminuzione del proprio reddito a seguito degli eventi per cui è causa.
Il complessivo danno risarcibile ammonta quindi ad euro 38.574,51, di cui euro 18.482,11 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 20.092,40 a titolo di danno patrimoniale. In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di aprile 2023 (data del più recente aggiornamento delle tabelle allegate all'art. 139 Cod. Ass.ni) - deve essere devalutata alla data del sinistro (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (scaglione sino ad euro 52.000), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. L'accertamento di un danno risarcibile in misura inferiore a quanto allegato in citazione e la mancata prova del danno da lucro cessante giustificano il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., nonostante la condotta difensiva della compagnia che ha inopinatamente rigettato ogni ipotesi di responsabilità della propria assicurata, benché chiaramente emergente dagli atti.
7 Le spese di entrambe le CTU vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta (tenuta a manlevare la conducente), secondo il principio di causalità, dal momento che l'introduzione del giudizio e l'espletamento delle relative perizie si sono resi necessari non a causa dell'eccessività delle pretese dell'attore, bensì perché la compagnia, pur in presenza di documentazione attestante l'evidente sussistenza di una responsabilità della propria assicurata, non ha formulato alcuna offerta risarcitoria nei confronti del danneggiato, neppure per gli importi emergenti dagli accertamenti dei propri fiduciari. Tale ultimo rilievo integra infine il presupposto per l'applicazione del comma 10 dell'art. 148 cod. ass. (per cui “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione CP_2 del sinistro occorso in data 24 agosto 2021, dichiara tenuta e condanna la predetta conducente convenuta, in solido con AR
, al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza del
[...] sinistro, quantificati nell'importo pari ad euro 38.574,51, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi e fino al saldo sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico di P_
;
[...]
4) visto l'art. 148 comma 10 cod. ass., dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente sentenza all'IVASS, per gli accertamenti di competenza. La Spezia, 18 giugno 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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