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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12618/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12618/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. ANGUILLA VALENTINA oggi sostituito dall'avv. Annapaola Pozzi Parte_1
Per 'avv. TREMENTOZZI CHIARA oggi sostituito dall'avv. Valentina Controparte_1
Besutti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,27 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGUILLA Parte_1 P.IVA_1
VALENTINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA G. CATALANO, 15 73100 LECCE
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TREMENTOZZI CHIARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BENEDETTO CROCE, 6 00142 ROMA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con pagina 2 di 9 modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto
2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot.
P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e
“il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed Controparte_1
otteneva il D.I. n. 2268/2024 pubblicato in data 15.02.2024 per l'importo complessivo di € 35.735,84 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in pagamento del credito maturato per le prestazioni professionali di Parte_1
consulenza rese in ambito amministrativo, finanziario, societario e fiscale, per incarico dell'ingiunta in favore di ( già ) e , come da Controparte_2 CP_3 CP_4
contratti n.006/2021 del 29.01.2021, n.019/2022 del 7.06.2022 e n.002/2023 del
31.01.2023, tutti di durata annuale, come da fatture azionate.
Proponeva opposizione l'attrice documentando preliminarmente di avere pagato quattro delle fatture azionate in data 8 maggio 2023 per euro 4.959,24. Contestava poi l'esecuzione delle prestazioni, il difetto di prova dell'esecuzione delle stesse e sollevava eccezione di inadempimento precisando che la convenuta non ha svolto le attività evidenziate nelle fatture e nei contratti aventi ad oggetto attività risalenti nel tempo poste a base di una eccessiva richiesta economica. Concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2268/2024 Rgn.
43487/2023, emesso dal Tribunale di Milano, opposto. In subordine ridursi gli pagina 3 di 9 importi di cui al decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 2268/2024 Rgn. 43487/2023, emesso dal Tribunale di Milano, opposto.
Si costituiva precisando che parte attrice aveva riconosciuto la Controparte_5
debenza dell'importo azionato con la richiesta di rateazione del 10.05.2023, aveva sottoscritto i contratti (docc.4,5,6) con cui conferiva incarico allo stesso di espletare l'attività di consulenza in ambito amministrativo, finanziario, societario e fiscale a benefico delle società terze (già ) e Controparte_2 CP_3 CP_4
(art.
2.1. Contratto), assumendosi l'onere di Euro 14.000,00 IVA esclusa da pagarsi in
12 rate mensili suddivise in n. 11 rate dell'importo di Euro 1.170,00 IVA e CPA escluse e n. 1 rata finale a saldo dell'importo di Euro 1.130,00 IVA e CPA escluse, con fatture da emettersi in modalità mensile posticipata ed il cui pagamento avrebbe dovuto essere effettuato a 30 giorni fine mese dalla data della fattura (art.
6.1 Contratto).
Contestava l'eccezione di inadempimento atteso il tenore delle comunicazioni svoltesi fra le parti durante la vigenza del contratto (doc.3,7,8,9,10 convenuta), allegava documentazione a comprova dell'attività svolta (docc.11-19 convenuta), precisava che il quantum debeatur è stato calcolato ai sensi dell'art. 6 dei contratti mensilità , riferito ai mesi da dicembre 2021 a novembre 2023 oltre la somma di Euro 158,60 quale corrispettivo per “Onorari per controllo Comunicazione di irregolarità n.
150218520402 notificata in data 15/12/2022 - Credito rif. Modello IVA 2020 anno d'imposta 2019. Presentato per conferma credito”. Concludeva chiedendo, previa Tes_1
concessione della provvisoria esecuzione, nel merito in via principale: ➢ rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa , nel merito in via Parte_1
subordinata: ➢ in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro 35.735,84 in linea capitale oltre gli interessi Controparte_1
moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
pagina 4 di 9 Il Giudice incaricato Dott. ssa Margherita Monte delegava sino alla definizione del giudizio la scrivente che, con provvedimento del 21.01.2025, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla minor somma di minor somma di € 30.776,60 non ammesse le prove, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
La controversia trae origine dalla richiesta di pagamento delle fatture emesse dal nel corso degli incarichi conferitigli dall'attrice e rimaste impagate (doc. 20 CP_1
convenuta), riferentesi a prestazioni professionali espletate nel periodo da dicembre 2021 a novembre 2023.
Parte convenuta ha provato il credito azionato con la copiosa produzione documentale prima nella fase monitoria ed integrata nel giudizio di opposizione, consistita nei contratti che annualmente regolamentavano il rapporto fra le parti sottoscritti nel 2021,
2022 e 2023 nonché nell' attività resa di:
1. Assistenza Contabile/fiscale registrazione fatti amministrati e prima nota 2.Trasmissione Liquidazione periodiche 3. Trasmissione
Esterometro 4. Pagamenti Modelli F24 tramite Entratel 5.Assistenza calcolo ravvedimenti operosi 6.Assistenza situazione economico/patrimoniali intermedie
7.Conulenza e assistenza in materia contabile fiscale e tributaria oltre al controllo
Comunicazione di irregolarità n. 150218520402 notificata in data 15/12/2022 - Credito rif. Modello IVA 2020 anno d'imposta 2019. Presentato per conferma Tes_1
credito (docc. da 11 a 19 e da 22 a 56).
Non solo ha allegato agli atti corrispondenza intercorsa fra le parti dalla lettura della quale non emergono contestazioni o riserve in ordine alle prestazioni rese dal professionista e men che meno, la contestazione di inadempimenti e/o errori nell'esecuzione delle prestazioni richieste (doc.8,9,10), anzi lo scambio mail del pagina 5 di 9 10.05.2023 da una lettura autentica delle parole, risulta un riconoscimento di debito rientrando nella previsione normativa cui all'art. 1988 c.c. (doc.3) in quanto la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito (Cass. n. 3414/2024; Cass. n.
11338/2023).
La convenuta ha pertanto ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2957 cc. avendo provato il credito azionato;
infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Si aggiunga che le circostanze rappresentate da parte convenuta dovranno, pertanto, ritenersi pacifiche ex art. 115 c.p.c.; ai fini del decidere nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597; Pres. Rubino;
Rel. Rossi).
pagina 6 di 9 Ed ancora il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra provoca le conseguenze previste dall'art. 115 cpc. Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea pertanto la “non contestazione” è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n.
10031/2004).
Infatti l'opponente ha genericamente contestato l'attività svolta non ritenendola documentata ed ha svolto eccezione di inadempimento non delineando alcuna specifica contestazione in ordine alle prestazioni professionali asseritamente non rese dal professionista e di ciò ne è conferma il fatto che non ha allegato alcun documento, nessuna corrispondenza e/o lettera comprovante la richiesta oppure la contestazione di specifiche attività/prestazioni non svolte o non puntualmente svolte a nulla valendo i mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc attesa la genericità dei capitoli formulati.
In ordine al quantum debeatur, gli importi azionati monitoriamente sono frutto di calcolo derivante dagli accordi sottoscritti che prevedevano l'importo di Euro 14.000,00 IVA esclusa da pagarsi in 12 rate mensili suddivise in n. 11 rate dell'importo di Euro
1.170,00 IVA e CPA escluse e n. 1 rata finale a saldo dell'importo di Euro 1.130,00 IVA
e CPA escluse, cui va aggiunto controllo Comunicazione di irregolarità n.
150218520402 notificata in data 15/12/2022 - Credito rif. Modello IVA 2020 anno d'imposta 2019. Presentato per conferma credito, con conseguente importo Tes_1
totale dovuto di € 35.735,84.
pagina 7 di 9 Parte attrice ha documentato il pagamento delle fatture nn. 415/2021, 32/2022,
18/2023 e 19/2023, pertanto l'importo dovuto va ricalcolato ritenendo dovute le somme riferite alle rimanenti n. 20 fatture dell'importo di Euro 1848,50 ciascuna
+ n.1 fattura dell'importo di Euro 158,60 e va condannata a corrispondere Euro
29.848,60, con la conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
Dovranno essere corrisposti gli interessi ex D.LGS. 231/2002 con decorrenza ex art. 4 della medesima norma, secondo quanto previsto nei singoli contratti dal punto 6.4, sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della procedura monitoria.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e, ex art.91 cpc, vengono liquidate ex DM. 55/2014 secondo lo scaglione di valore, come in dispositivo, secondo il valore della controversia e per l'attività effettivamente resa con aumento a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2268/2024 reso dal Tribunale di Milano pubblicato in data 15.02.2024;
B) Condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
Euro 29.848,60 oltre interessi ex D.LGS. 231/2002;
C) Condanna altresì rimborsare a Controparte_6 Controparte_1
le spese della procedura monitoria pari a Euro 1400,00 per compenso e in €
286,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e quindi pari a complessivi Euro 2.006,77, nonché le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12618/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per 'avv. ANGUILLA VALENTINA oggi sostituito dall'avv. Annapaola Pozzi Parte_1
Per 'avv. TREMENTOZZI CHIARA oggi sostituito dall'avv. Valentina Controparte_1
Besutti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,27 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGUILLA Parte_1 P.IVA_1
VALENTINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA G. CATALANO, 15 73100 LECCE
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
TREMENTOZZI CHIARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BENEDETTO CROCE, 6 00142 ROMA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con pagina 2 di 9 modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto
2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot.
P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e
“il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano chiedeva ed Controparte_1
otteneva il D.I. n. 2268/2024 pubblicato in data 15.02.2024 per l'importo complessivo di € 35.735,84 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in pagamento del credito maturato per le prestazioni professionali di Parte_1
consulenza rese in ambito amministrativo, finanziario, societario e fiscale, per incarico dell'ingiunta in favore di ( già ) e , come da Controparte_2 CP_3 CP_4
contratti n.006/2021 del 29.01.2021, n.019/2022 del 7.06.2022 e n.002/2023 del
31.01.2023, tutti di durata annuale, come da fatture azionate.
Proponeva opposizione l'attrice documentando preliminarmente di avere pagato quattro delle fatture azionate in data 8 maggio 2023 per euro 4.959,24. Contestava poi l'esecuzione delle prestazioni, il difetto di prova dell'esecuzione delle stesse e sollevava eccezione di inadempimento precisando che la convenuta non ha svolto le attività evidenziate nelle fatture e nei contratti aventi ad oggetto attività risalenti nel tempo poste a base di una eccessiva richiesta economica. Concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2268/2024 Rgn.
43487/2023, emesso dal Tribunale di Milano, opposto. In subordine ridursi gli pagina 3 di 9 importi di cui al decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 2268/2024 Rgn. 43487/2023, emesso dal Tribunale di Milano, opposto.
Si costituiva precisando che parte attrice aveva riconosciuto la Controparte_5
debenza dell'importo azionato con la richiesta di rateazione del 10.05.2023, aveva sottoscritto i contratti (docc.4,5,6) con cui conferiva incarico allo stesso di espletare l'attività di consulenza in ambito amministrativo, finanziario, societario e fiscale a benefico delle società terze (già ) e Controparte_2 CP_3 CP_4
(art.
2.1. Contratto), assumendosi l'onere di Euro 14.000,00 IVA esclusa da pagarsi in
12 rate mensili suddivise in n. 11 rate dell'importo di Euro 1.170,00 IVA e CPA escluse e n. 1 rata finale a saldo dell'importo di Euro 1.130,00 IVA e CPA escluse, con fatture da emettersi in modalità mensile posticipata ed il cui pagamento avrebbe dovuto essere effettuato a 30 giorni fine mese dalla data della fattura (art.
6.1 Contratto).
Contestava l'eccezione di inadempimento atteso il tenore delle comunicazioni svoltesi fra le parti durante la vigenza del contratto (doc.3,7,8,9,10 convenuta), allegava documentazione a comprova dell'attività svolta (docc.11-19 convenuta), precisava che il quantum debeatur è stato calcolato ai sensi dell'art. 6 dei contratti mensilità , riferito ai mesi da dicembre 2021 a novembre 2023 oltre la somma di Euro 158,60 quale corrispettivo per “Onorari per controllo Comunicazione di irregolarità n.
150218520402 notificata in data 15/12/2022 - Credito rif. Modello IVA 2020 anno d'imposta 2019. Presentato per conferma credito”. Concludeva chiedendo, previa Tes_1
concessione della provvisoria esecuzione, nel merito in via principale: ➢ rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa , nel merito in via Parte_1
subordinata: ➢ in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro 35.735,84 in linea capitale oltre gli interessi Controparte_1
moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
pagina 4 di 9 Il Giudice incaricato Dott. ssa Margherita Monte delegava sino alla definizione del giudizio la scrivente che, con provvedimento del 21.01.2025, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla minor somma di minor somma di € 30.776,60 non ammesse le prove, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
La controversia trae origine dalla richiesta di pagamento delle fatture emesse dal nel corso degli incarichi conferitigli dall'attrice e rimaste impagate (doc. 20 CP_1
convenuta), riferentesi a prestazioni professionali espletate nel periodo da dicembre 2021 a novembre 2023.
Parte convenuta ha provato il credito azionato con la copiosa produzione documentale prima nella fase monitoria ed integrata nel giudizio di opposizione, consistita nei contratti che annualmente regolamentavano il rapporto fra le parti sottoscritti nel 2021,
2022 e 2023 nonché nell' attività resa di:
1. Assistenza Contabile/fiscale registrazione fatti amministrati e prima nota 2.Trasmissione Liquidazione periodiche 3. Trasmissione
Esterometro 4. Pagamenti Modelli F24 tramite Entratel 5.Assistenza calcolo ravvedimenti operosi 6.Assistenza situazione economico/patrimoniali intermedie
7.Conulenza e assistenza in materia contabile fiscale e tributaria oltre al controllo
Comunicazione di irregolarità n. 150218520402 notificata in data 15/12/2022 - Credito rif. Modello IVA 2020 anno d'imposta 2019. Presentato per conferma Tes_1
credito (docc. da 11 a 19 e da 22 a 56).
Non solo ha allegato agli atti corrispondenza intercorsa fra le parti dalla lettura della quale non emergono contestazioni o riserve in ordine alle prestazioni rese dal professionista e men che meno, la contestazione di inadempimenti e/o errori nell'esecuzione delle prestazioni richieste (doc.8,9,10), anzi lo scambio mail del pagina 5 di 9 10.05.2023 da una lettura autentica delle parole, risulta un riconoscimento di debito rientrando nella previsione normativa cui all'art. 1988 c.c. (doc.3) in quanto la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito (Cass. n. 3414/2024; Cass. n.
11338/2023).
La convenuta ha pertanto ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2957 cc. avendo provato il credito azionato;
infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Si aggiunga che le circostanze rappresentate da parte convenuta dovranno, pertanto, ritenersi pacifiche ex art. 115 c.p.c.; ai fini del decidere nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597; Pres. Rubino;
Rel. Rossi).
pagina 6 di 9 Ed ancora il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra provoca le conseguenze previste dall'art. 115 cpc. Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea pertanto la “non contestazione” è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n.
10031/2004).
Infatti l'opponente ha genericamente contestato l'attività svolta non ritenendola documentata ed ha svolto eccezione di inadempimento non delineando alcuna specifica contestazione in ordine alle prestazioni professionali asseritamente non rese dal professionista e di ciò ne è conferma il fatto che non ha allegato alcun documento, nessuna corrispondenza e/o lettera comprovante la richiesta oppure la contestazione di specifiche attività/prestazioni non svolte o non puntualmente svolte a nulla valendo i mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc attesa la genericità dei capitoli formulati.
In ordine al quantum debeatur, gli importi azionati monitoriamente sono frutto di calcolo derivante dagli accordi sottoscritti che prevedevano l'importo di Euro 14.000,00 IVA esclusa da pagarsi in 12 rate mensili suddivise in n. 11 rate dell'importo di Euro
1.170,00 IVA e CPA escluse e n. 1 rata finale a saldo dell'importo di Euro 1.130,00 IVA
e CPA escluse, cui va aggiunto controllo Comunicazione di irregolarità n.
150218520402 notificata in data 15/12/2022 - Credito rif. Modello IVA 2020 anno d'imposta 2019. Presentato per conferma credito, con conseguente importo Tes_1
totale dovuto di € 35.735,84.
pagina 7 di 9 Parte attrice ha documentato il pagamento delle fatture nn. 415/2021, 32/2022,
18/2023 e 19/2023, pertanto l'importo dovuto va ricalcolato ritenendo dovute le somme riferite alle rimanenti n. 20 fatture dell'importo di Euro 1848,50 ciascuna
+ n.1 fattura dell'importo di Euro 158,60 e va condannata a corrispondere Euro
29.848,60, con la conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
Dovranno essere corrisposti gli interessi ex D.LGS. 231/2002 con decorrenza ex art. 4 della medesima norma, secondo quanto previsto nei singoli contratti dal punto 6.4, sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della procedura monitoria.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e, ex art.91 cpc, vengono liquidate ex DM. 55/2014 secondo lo scaglione di valore, come in dispositivo, secondo il valore della controversia e per l'attività effettivamente resa con aumento a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2268/2024 reso dal Tribunale di Milano pubblicato in data 15.02.2024;
B) Condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
Euro 29.848,60 oltre interessi ex D.LGS. 231/2002;
C) Condanna altresì rimborsare a Controparte_6 Controparte_1
le spese della procedura monitoria pari a Euro 1400,00 per compenso e in €
286,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e quindi pari a complessivi Euro 2.006,77, nonché le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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