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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/11/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1185/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. NA LI Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv. Chiara Bezante, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata al ricorso in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dagli CP_1 P.IVA_1 avv.ti Chiara Bairati e Diego Novello, con domicilio presso lo studio del secondo come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2161/2024, pubblicata il giorno
24/12/2024 dal Tribunale di Vicenza in composizione collegiale.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Si chiede:
1) L'estinzione del procedimento esecutivo, 2) L'improcedibilità dello stesso;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti e le declaratorie di rito,
IN VIA PRINCIPALE
- respingere l'appello proposto dal sig. nei confronti di Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al CP_1 presente atto ed in ogni caso respingere le domande e le pretese tutte avanzate dal sig. , e per l'effetto, confermare la sentenza n. 2161/2024 Parte_1 del Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, depositata in data 24.12.2024;
IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre, se del caso, l'acquisizione del fascicolo integrale relativo alla procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Vicenza e avente R.G.E. 466/2015
Con vittoria del compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, proponeva reclamo Parte_1 ex art. 630, ultimo comma, cpc, avverso l'ordinanza pronunciata all'udienza del
2 25/03/2024 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante RG n.
466/2015, promossa dall'odierna appellata, con cui il G.E., tra l'altro, “letta
l'istanza di estinzione della procedura esecutiva depositata nell'interesse del debitore, in data 18.03.2024;
ritenuto che
non sussistano i presupposti per
l'applicazione dell'art. 631 c.p.c., avendo il creditore procedente costantemente manifestato interesse a coltivare la procedura”, aveva rigettato l'istanza, dello stesso , volta a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva. Parte_1
Lamentava il reclamante l'illegittimità, illogicità ed incoerenza di quel provvedimento sostenendo che l'assenza delle parti a due udienze consecutive comportava l'estinzione del processo esecutivo;
che la mancata produzione entro
24 mesi dalla sospensione del giudizio ex art. 624 cpc da parte del creditore di atti comprovanti la continuità delle trascrizioni in favore del debitore comportava l'improcedibilità tipica e atipica dell'azione esecutiva ex art. 629 e seguenti c.p.c.; che la procedura doveva essere dichiarata estinta anche perché il delegato alla vendita aveva omesso di pubblicare prima dei 45 giorni dalla data fissata per l'asta del 27/09/2023 il relativo avviso emesso il 07/09/2023 in violazione dell'art. 631-bis cpc. Infine, affermava la tempestività del Parte_2 reclamo proposto in quanto, nel mandato conferito al difensore per la procedura esecutiva de qua, questi non aveva eletto domicilio presso il difensore bensì in
“Castagnero 36020, via Terminon n. 49”, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di nuovo difensore del 16/01/2023; pertanto, data la mancata notifica dell'ordinanza del 25/03/2024, il reclamo doveva intendersi proposto nel rispetto dei termini normativamente imposti.
Il reclamante chiedeva, quindi, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare e l'estinzione del giudizio con ordine di cancellazione, a cura della parte esecutata, della trascrizione del pignoramento.
3 Si costituiva tempestivamente eccependo, preliminarmente, CP_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del reclamo in quanto proposto oltre i termini prescritti.
Nel merito, chiedeva il rigetto del reclamo eccependo la genericità CP_1 della affermazione avversaria in merito alla rilevata “assenza delle parti a due udienze contigue” ed affermando di aver sanato la questione relativa alla continuità delle trascrizioni e la carenza di prove in merito alla denunciata violazione dell'art. 631-bis cpc.
All'udienza collegiale del 3/10/24, i procuratori delle parti si richiamavano ai rispettivi atti ed il collegio tratteneva la causa in decisione pronunciando la sentenza n. 2161 emessa il 24/12/24, con cui il Tribunale rigettava il reclamo.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1
, costituitasi, resisteva al gravame. CP_2
All'udienza collegiale del 4/11/25, fissata ex art. 281 sexies cpc, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e si richiamavano alle note conclusive depositate nei termini assegnati, per cui la Corte si riservava la decisione per poi pronunciare la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo ex art 630 cpc accogliendo l'eccezione di inammissibilità sollevata da in quanto il ricorso per reclamo - avverso l'ordinanza resa CP_1 dal GE all'udienza del 25/03/2024 - era stato depositato in data 29/07/2024, ossia oltre il termine perentorio, previsto a tal fine dal terzo comma dell'art. 630 cpc, di 20 giorni decorrenti “dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza” in cui è accolta o respinta l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva.
Secondo il Tribunale, non aveva fondamento la pretesa del di essere in Parte_1 termini per non aver ricevuto la notifica del provvedimento presso il domicilio
4 eletto inizialmente, posto che lo stesso aveva dato atto nel reclamo di Parte_3 essersi costituito nel procedimento esecutivo recante n. 466/2015 RG es. con un nuovo difensore, con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 170 cpc “dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni di fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il collegio ha evidenziato, altresì, che il nulla aveva detto Parte_1 circa la data di ricezione della comunicazione del provvedimento impugnato da parte del nuovo difensore, per cui, se la parte reclamata aveva confermato che la comunicazione dell'ordinanza era stata effettuata al suo difensore in data
25/03/2024, altrettanto, doveva ritenersi essere presumibilmente avvenuto anche per la parte esecutata. In ogni caso, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. dovevano ritenersi conosciute, sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, senza necessità di essere comunicate a queste ultime dal Cancelliere (su tutte
Cass. 10539/2007; Conf. Cass. 5966/2011).
Conseguentemente, stabilito che la data da cui far decorrere il termine perentorio di 20 giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 630, terzo comma c.p.c., era quella della pronuncia dell'ordinanza a verbale d'udienza del
25/03/2024 e che il suddetto termine era scaduto il 15/04/2024 (cadendo il 14 di domenica), il reclamo in questione, depositato il 29/07/2024, doveva ritenersi tardivo.
Il Tribunale di Vicenza, dunque, ha dichiarato inammissibile il reclamo e condannato il reclamante al pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello lamentando testualmente: Parte_1
“…c) la sentenza in punto è errata allorchè non tiene conto che il provvedimento emesso a verbale e senza la presenza a due udienze contigue dei
5 difensori è nullo ed abnorme, ed andava tale procedimento n. 466/15 cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 631 cpc.
d) Nel caso in specie, infatti, non è stata fatta mai alcuna notifica nel corso dell'intero procedimento al debitore, nemmeno l'avviso di vendita, il che comporta nullità assoluta ed insanabile.
e) Erroneamente il Giudice del Reclamo, cita la Sentenza n. 344/21 e della Corte di Appello di Venezia n. 1385/22 impugnata in Cassazione al RG, 22691/22, senza considerare la Sentenza n. 33/22 del 10/05/22, della stessa CdA di Venezia ora in giudicato, che a pag 4 riga 13, afferma che l'esecutato non è proprietario degli immobili, dunque, anche in sede di reclamo doveva essere dichiarata la improcedibilità dell'azione esecutiva con cancellazione anche della trascrizione sugli immobili.
***
Con uno stringato ricorso in appello, censura la sentenza Parte_1 impugnata laddove ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto depositato oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza resa dal GE a verbale dell'udienza del 25/03/2024, ritenendo sufficiente la notifica al solo difensore per il decorso del termine per l'impugnazione. Secondo l'appellante, invece, il provvedimento reclamato emesso a verbale e senza la presenza a due udienze contigue dei difensori è nullo ed abnorme, ed andava tale procedimento
n. 466/15 cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 631 cpc (v. ricorso pag. 1).
Tale motivo di appello presenta evidenti profili di inammissibilità, in quanto l'appellante non si confronta con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata che rigetta il reclamo per tardività dello stesso, e, ciò, in contrasto con il principio secondo cui il gravame deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate, con la specifica illustrazione delle ragioni di doglianza
(cfr. Cass. SU 27199/17; 36481/22). Infatti, “l'esercizio del diritto di
6 impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicitato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere” (Cass. 9059/2025).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla inammissibilità dell'appello, la decisione di primo grado andrebbe comunque confermata posto che il provvedimento oggetto di reclamo, datato 25/3/24 è stato reso in udienza con ordine di comunicazione alla parte esecutata ed era onere di quest'ultima dimostrare la data di avvenuta comunicazione presso il domicilio del difensore da ultimo costituito, cui ex art. 170 cpc detta comunicazione andava effettuata.
In realtà, il , non solo non ha fornito tale prova, ma risulta aver Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, secondo comma, in data
19/5/24, dando atto della ricezione, a quella data, dell'ordinanza 25/3/24 (v. doc.
3a primo grado resistente): emerge, dunque, per tabulas la tardività del reclamo proposto avverso quella stessa ordinanza in data 29/7/24 ex art. 630 cpc, di cui si discute nel presente procedimento.
Del resto, in relazione al merito approssimativamente illustrato, va rilevato ad abundantiam che:
- circa la pretesa assenza a due udienze contigue dei difensori,
l'affermazione è smentita dalla mera lettura dei verbali di udienza, da cui emerge la partecipazione del difensore di (v. doc. 3b-4 CP_3 resistente primo grado);
- circa la mancata notifica di qualsiasi atto nel corso del procedimento esecutivo, la assoluta genericità del rilievo impedisce una effettiva valutazione della doglianza;
7 - circa la pretesa improcedibilità per contrasto con altra pronuncia, la novità della questione, mai sollevata in primo grado, preclude l'esame di tale rilievo.
Tanto basta per confermare la sentenza n. 2164/2024, pubblicata il giorno
24/12/2025 dal Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il DM
55/14, in ragione del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, nonché dell'attività effettivamente svolta.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile ed infondato l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2164/2024, pubblicata il giorno 24/12/2025 dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite liquidate in € 3.476,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 4/11/25
Il Presidente
NA LI
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