Ordinanza cautelare 27 agosto 2015
Decreto decisorio 3 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 01165/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2015, proposto da
Gurra s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Zennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saveria Attardi, Angelo Guadagnino e Aldo Tagliente, con domicilio eletto presso lo studio Aldo Tagliente in Venezia, Dorsoduro 3500/D;
Equitalia -Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Schiavon, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre - Venezia, via Miranese, 3;
per l'annullamento
dell'intimazione di pagamento n. 119 20150900063185 84/000, con la quale Equitalia - Equitalia Nord spa ha intimato il pagamento di somma derivante dall'avviso di addebito n. 41920139015129677000, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 agosto 2015;
Rilevato altresì che in data 13 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO