Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4746 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via T. Tasso C.F._1
N.4, presso lo studio del medesimo difensore rappresento e difeso da sé stes- so ex art. 86 c.p.c.;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...]; C.F._2
– parte resistente contumace –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/04/2025, svoltasi con modalità
c.d. cartolare, parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Occorre osservare che la riforma Cartabia, nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-281- terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha - per l'effetto - modificato anche l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 che disciplina il procedimento avente a oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, stabilendo, al comma 1, la rettifica del termine “sommario” con l'espressione “semplificato”;
al comma 4, in linea con l'art. 281-terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento.
Orbene, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data
15/04/2024, l'avv. ha chiesto il pagamento dei compensi Parte_1 maturati a seguito del patrocinio prestato nel contenzioso tra i IG.ri PT
, e la IG.ra , portante il
[...] Controparte_1 Parte_3
NRG 2544/2004 e definito con Sentenza n. 5730/2009, formulando le se- guenti domande: “- Ritenere e dichiarare che il resistente è tenuto al pagamen- to delle somme dovute all'avv. a titolo di diritti, onorario Parte_1 competenze e spese, iva cpa e spese generali, in relazione all'attività profes- sionale dallo stesso prestata, come esposto in narrativa, oltre accessori di leg- ge, calcolate secondo tariffe o in via subordinata mediante equità. - con conse- guente condannatorio in capo al medesimo resistente ed in favore della ricor- rente, oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi difensi- vi”.
Instaurato il contraddittorio, il IG. , sebbene regolar- Controparte_1 mente evocato in giudizio, non si è costituito e va pertanto dichiarato con- tumace.
Istruita mediante acquisizione della produzione documentale offerta dalla parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
28/04/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
Tanto premesso, va precisato che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e che la contumacia non può assumere il valore di non contestazione delle allegazioni della con- troparte (vedi Cass. civ. n. 42035/2021; conformi Cass. n.21096/2016 e
S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, il procuratore ha agito in giudizio per ottenere la liqui- dazione del compenso dovutogli per le prestazioni effettuate nella fase di
2 primo grado ed ha provato il conferimento dell'incarico, desumibile dalla procura alle liti in calce all'atto di citazione (cfr. “fascicolo di primo grado” al- legato al ricorso introduttivo del presente giudizio) e documentato di avere svolto l'attività professionale (si vedano i verbali di udienza depositati con
“note di trattazione scritta” depositata in data 01/10/2024 e gli atti di cui all'allegato “fascicolo di primo grado” al ricorso introduttivo del presente giu- dizio).
In ordine alla determinazione del quantum, in assenza della pattuizione in forma scritta dei compensi, devono trovare applicazione i parametri forensi previsti dal DM 127/2004, essendo stata l'attività professionale compiuta in- teramente nella loro vigenza.
Infatti, secondo il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –, la liquidazione del compenso, in caso di successione nel tempo di sistemi diversi di remune- razione, deve essere operata con riferimento alla normativa vigente al mo- mento in cui la prestazione professionale si è esaurita per completamento o per cessazione dell'incarico (vedi Cass. n. 8160/2001 e n.5426/2005, in te- ma di successione di tariffe professionali diverse, e Cass. S.U.
n.17405/2012, S.U. n.17406/2012 e Sez. n. 13628/2015, in tema di suc- cessione tra parametri di cui al D.M. n.140/2012 e abrogate tariffe profes- sionali).
Al fine della quantificazione dei compensi, con riguardo al giudizio N.R.G.
2544/2004 il valore della controversia, seppure non dichiarato espressamen- te dal ricorrente all'interno dell'atto introduttivo deve ritenersi, in base all'esame della domanda, indeterminabile.
Tenuto conto dell'attività in concreto prestata e dei “criteri generali per la liquidazione” previsti dall'art. 5 del Cap. I del citato D.M. 127/2004, appare congrua l'applicazione dei valori medi ivi previsti, giungendosi così a liquida- re il complessivo importo di € 7.828,50 di cui € 2.056,00 per diritti ed €
3 5.772,50 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sul compenso come sopra liquidato vanno calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data di ricezione del sollecito di pagamento fino al soddisfo.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione - condiviso da questo Giudice -, infatti, “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della doman- da giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non an- che dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudi- ce, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del
d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione avuto riguardo al momento del completamento della prestazione professionale, ancorché iniziata in epoca precedente all'entrata in vigore del decreto” (cfr.
Cass. n.2748/16, n. 23318/2012 e S.U. n. 17405/2012).
Infine, il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento, atte- nendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
Quindi, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., par- te resistente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia 147/2022, paragrafo
2, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 applicando i valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
liquida in favore dell'avv. quale compenso professionale Parte_1 dovuto da per l'attività difensiva svolta la somma di € Controparte_1
4 7.828,50, oltre gli interessi legali dalla data della costituzione in mora al soddisfo ed oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento del suddetto importo in favore Controparte_1 dell'Avv. , oltre interessi legali dalla data di costituzione in Parte_1 mora al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre esborsi, rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 21/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
5