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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1486/06 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante , domiciliata in Parte_1 Parte_2
Rende, alla contrada Lecco 18 e , domiciliato in Rende, alla contrada Parte_2
Lecco 18, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Greco ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, presso lo studio dell'avv. Rita Cellini, in via Alberti 18; Ricorrenti
E con sede legale in Roma Viale Egidio Galbani Controparte_1
n.70, p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma in P.IVA_1 persona del suo procuratore Ing. , giusta procura per Notaio CP_2 Per_1 di Roma rep. n.46.547 del 30.09.2021 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
[...] dagli Avv.ti Gianfranco Squillace e dagli Avv.ti Antonio Iacono e Barbara Bossone, giusta procura in atti. Resistente E
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
(già Controparte_3
), C.F. , e la Controparte_4 P.IVA_2
Controparte_5
C.F. in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica
[...] P.IVA_3 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domiciliano ope legis. Resistenti
Conclusioni:
Per e : “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis Parte_1 Parte_2 reiectis, accertata e dichiarata la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia della stima effettuata in uno al decreto del 3.4.2006, per come notificati, per i motivi di cui alla parte narrativa della presente citazione, in accoglimento della presente opposizione, determinare la indennità di servitù coattiva è quella di occupazione spettante agli attori all'azienda agricola conduttrice , secondo Parte_3 Parte_2 le legge e giustizia stabilendo, previa disponendo ci, il valore di mercato dei beni asserviti eh di quelli limitrofi in comune commercio e l'entità pressoché assoluta dei deprezzamenti e dell'azienda conduttrice, nella misura che aspetta si riserva di indicare in corso di causa e che comunque si indora si demanda alla giustizia delle eccellentissima Corte;
conseguentemente condannare , e chi altri di ragione, al CP_1 relativo pagamento del giusto indennizzo oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria, attese le comprovate qualità imprenditoriali degli attori, dall'immissione nel possesso sino al soddisfo del caso, ordinando il deposito alla cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziale rispetto a quello fissato in via amministrativa. Voglia, infine, l'eccellentissima Corte condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del processo oltre rimborsi iva e cap”.
Per “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro ogni contraria istanza CP_1 disattesa: dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza dell'Organo Giudiziario adito in merito alla richiesta di nullità, invalidità ed illegittimità del decreto definitivo di asservimento del 3.04.2006, n.16127 del Prefetto di , già impugnato con ricorso del 7.10.2006 dalla CP_5 Parte_4
e tuttora pendente davanti al Tar della Calabria;
dichiarare e ritenere congrua la indennità di
[...] servitù coattiva e quella di occupazione spettanti agli attori, rigettando ogni richiesta delle controparti in merito;
rigettare tutte le altre richieste degli attori;
ritenere superflui ed ininfluenti i mezzi istruttori richiesti da controparte e rigettarli. Vittoria di spese e salvezza di diritti”.
Per e Controparte_3 [...]
: “chiedono che la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Controparte_5 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute Amministrazioni statali e/o ritenere inammissibile, improponibile o infondata ogni avversa pretesa”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in opposizione alla stima del 21.7.2006 -ritualmente notificato- la
(società proprietaria dei terreni asserviti) e (titolare Parte_1 Parte_2 dell'omonima azienda agricola affittuaria del terreno) hanno proposto, nei termini di
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legge, rituale opposizione al decreto del Prefetto della Provincia di di CP_5 asservimento definitivo del 3.4.2006 n° 16144, con cui è stata:
1) pronunciata la imposizione di servitù permanente di elettrodotto inamovibile a 380 kV
a favore di relativa alla linea elettrica a 380 Kv su CP_1 Parte_5 terreni di proprietà della e condotti in locazione da , in Montalto Parte_1 Parte_2
Uffugo distinti al foglio 55 part. 76 (superficie asservita 1788 mq), foglio 55 part. 347
(superfice asservita di 3458 mq);
2) determinata e liquidata -ex art 123 TUA e art. 40 L..1865/2359- l' indennità spettante per i terreni asserviti in complessive di € 1.281,00, pari a € 1.238,81 per servitù permanente ed inamovibile e € 40,73 per indennità per occupazione temporanea.
A fondamento della opposizione -dopo aver ricostruito il contesto generale e la vicenda storica (pagg. 6-10) oltre che fatti cenno ai motivi di illegittimità che ebbero a determinare la successiva azione giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo (pagg. 4-5), e oltre che dedurre come l'opera pubblica avesse avuto un impatto negativo sulle frazioni antropizzate di Pianette e Lucchette del Montalto per la deprezzata qualità CP_6 dell'ambiente e diminuita qualità di vita- i ricorrenti hanno articolato due motivi di censura.
Con il primo motivo -sub A)- hanno contestato la irrisorietà dell'indennità di esproprio.
In sintesi hanno dedotto:
-- che la somma determinata quale indennità complessiva, pari ad euro 1.238,81 per totali mq 5.276, equivale al prezzo di 0,25 centesimi al mq a fronte di un valore complessivo di mercato del terreno asservito di euro 40.000,00;
-- che non si è tenuto conto che la residua superfice della particella 347 (circa 1.469 mq) rimarrà del tutto inutilizzata e senza valore e che pertanto, quanto alla suddetta circostanza, l'indennità andava ragguagliata al valore di circa 12.000,00 euro;
-- che a seguito degli effetti nocivi dei campi magnetici, tutti i terreni asserviti nella loro interezza e nelle zone limitrofe sono ormai inservibili ed infruibili;
-- che l'indennità doveva essere pari, quantomeno, al valore del terreno espropriato e, dunque, a circa 52.000,00 euro;
-- che per l'azienda agricola , affittuaria dei beni asserviti, il danno si Parte_2 configura ancor più grave atteso che l'elettrodotto ha inibito ogni costruzione di stalla determinando il blocco della crescita programmata dell'azienda e delle strategie di sviluppo.
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Con il secondo motivo -sub B)- hanno contestato la nullità dell'indennità di servitù e di occupazione essendo il decreto opposto carente di ogni indicazione circa i criteri di determinazione applicati nel computo.
Sulla scorta di tanto, gli opponenti hanno chiesto: 1) la dichiarazione di nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia della stima effettuata e del decreto del 03.04.2006; 2) la rideterminazione dell'indennità di servitù coattiva e di occupazione spettante agli opponenti determinata previo espletamento di c.t.u.; 3) la condanna di (e chi CP_1 altri di ragione) al pagamento del giusto indennizzo oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria.
2. Con comparsa depositata il 22 gennaio 2007, si è costituita , eccependo in CP_1 via preliminare il difetto di giurisdizione e/o competenza della Corte adita in merito alla richiesta di nullità, invalidità ed illegittimità del decreto definitivo di asservimento del
03.04.2006 n. 16127 del Prefetto di Cosenza già impugnato dinanzi al giudice amministrativo.
Il resistente si è, quindi, diffuso in ampia contestazione degli assunti avversari, invocando il rigetto dell'opposizione e la conferma della misura dell'indennità determinata.
3. Con comparsa depositata il 23 febbraio 2007, si sono costituiti il
[...]
e la Controparte_4 Controparte_7
contestando il difetto di legittimazione passiva delle convenute
[...] amministrazioni e, in subordine, la inammissibilità ed infondatezza delle pretese fatte valere dagli opponenti.
4. Alla prima udienza del 27.2.2007 il Collegio rinviava la causa per la trattazione e, accogliendo l' istanza delle parti, concedeva loro termine per il deposito delle memorie ex art 183 cpc.
Dopo alcuni rinvii intermedi, con ordinanza del 30.1.2009 la rilevata la Pt_6 pregiudizialità della controversia amministrativa rispetto a quella indennitaria, disponeva la sospensione del processo ex art 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza decisoria del giudizio amministrativo nelle more azionato ed avviato innanzi al
[...]
anche da parte opponente (processo N° 1160/2006 RR) avente ad oggetto CP_8
l'illegittimità del decreto di asservimento definito.
Con ricorso di prosecuzione del giudizio depositato in data 15 novembre 2023, la Pt_1
[... e , riassumevano il processo chiedendone la prosecuzione dopo il Parte_2 passaggio in giudicato in data 26.9.2023 della sentenza del T.A.R. Lazio -sezione Terza-
n° 8917 del 26.5.2023 con cui veniva deciso, in via definitiva, il giudizio originariamente introdotto innanzi al T.A.R. n° 1160/2006. CP_8
Per la prosecuzione del giudizio veniva fissata l'udienza del 24.1.2024.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Con provvedimento del 3.1.2024 la Corte autorizzava la ricostruzione dei fascicoli e, all'udienza del 24.1.2024, concedeva un primo rinvio per dar modo di effettuare la ricostruzione.
Con ordinanza del 28.5.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.5.2024, il
Collegio, ritenuta esaustiva la ricostruzione dei fascicoli di parte, disponeva procedersi ad accertamento tecnico peritale e nominava c.t.u. l'ing. formulando i Controparte_9 seguenti quesiti: “accerti il consulente tecnico di ufficio l'indennità di asservimento spettante alla società attrice ( , sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n. 1775/1933, avendo cura di Parte_1 accertare con il metodo sintetico comparativo il valore di mercato dei terreni alla data del decreto di asservimento e di verificare, sulla base di dati oggettivi da specificare nella relazione, se, ed eventualmente in che misura, l'elettrodotto abbia diminuito il valore della parte residua dei terreni per cui è causa, tenendo presente che la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore della totalità o di parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico”.
Con la medesima ordinanza si rilevava, inoltre, che “la richiesta di accertamento dei danni subiti, invece, da , quale affittuario dei terreni oggetto di causa e di fondi Parte_2 limitrofi, non può essere accolta, trattandosi di tema estraneo all'oggetto della controversia”.
Con ordinanza del 27.06.2024 il Collegio formulava i seguenti quesiti definitivi: “1) Accerti il c.t.u. l'indennità di asservimento spettante alla sulla base dei criteri di cui all'art. 123 r.d. Parte_1
1775/1933 avendo cura di accertare con il metodo sintetico comparativo il valore di mercato dei terreni alla data del decreto di asservimento e di verificare sulla base di dati oggettivi da specificare nella relazione se, ed eventualmente in che misura, l'elettrodotto abbia diminuito il valore della parte residua dei terreni per cui è causa, tenendo presente la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore della totalità o di parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico;
2) determini il c.t.u. l'indennità di occupazione temporanea secondo i criteri previsti per
l'indennità di esproprio virtuale avuto riguardo alla superficie effettivamente occupata”.
Assegnava, dunque, i termini dall'inizio delle operazioni peritali per l'inoltro alle parti della prima bozza di c.t.u. ed ulteriori termini per l'inoltro delle osservazioni dei c.t.p. e per deposito della relazione definitiva, rinviando la causa all'udienza del 27.11.2024.
In data 7 novembre 2024 il c.t.u. depositava la relazione finale.
Il Collegio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 27.11.2024, con ordinanza del 16.12.2024, rigettava le richieste delle parti e rinviava la causa all'udienza
12.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nella ridetta udienza del 12.3.2025, svoltasi in modalità, cartolare le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo i termini per il deposito delle memorie ex art 190 cpc.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
La Corte con ordinanza del 17.03.2025 ha rimesso la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti costituite hanno tempestivamente depositato comparsa conclusionale.
§ Motivi della decisione. 5. In via preliminare deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva delle convenute Controparte_10
.
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri” (Cass. civ., Sez. I, Ord. n.
6841/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 4584/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 7374/2021; Cass. civ.,
Sez. I, n.10530/2016).
Peraltro, come correttamente rilevato dalle resistenti nella comparsa conclusionale, costituisce principio ormai consolidato in materia di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, anche nei casi in cui ci sia stata delega, non solo al compimento dei lavori, ma anche degli atti procedimentali, che “parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio” (nel caso in oggetto Non assume, invece, alcuna legittimazione “l'autorità o CP_1
l'ente munito del potere di emettere atti della procedura ablativa […] atteso che detto giudizio ha, come oggetto, unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 11768/2010).
Ed allora, risulta evidente, quindi, che sono da considerarsi estranei al presente giudizio tanto il Prefetto, quanto il , il quale Controparte_4 si è limitato a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, senza beneficiare in alcun modo delle opere elettriche oggetto del presente giudizio.
Di conseguenza, in accoglimento delle specifiche deduzioni articolate nella comparsa di costituzione, deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni convenute.
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
6. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, in questa sede, per evidente difetto di giurisdizione e di competenza dell'adita Corte delle questioni e censure afferenti la validità e legittimità dei provvedimenti amministrativi impositivi della servitù di elettrodotto e, in particolare, del decreto n. 16127 del 03.04.2006 del Prefetto di
Cosenza.
Trattasi di profili già devoluti alla cognizione del giudice amministrativo (circostanza chiaramente evincibile dal tenore delle sentenze versate in atti) e ampiamente scrutinati all'esito del complesso e articolato giudizio conclusosi con la sentenza del T.A.R. Lazio - sezione Terza- n° 8917 del 26.5.2023 con cui è stato deciso, in via definitiva, il giudizio originariamente introdotto innanzi al T.A.R. Calabria n° 1160/2006.
7. Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito del ricorso, occorre rilevare che pienamente utilizzabili ai fini della valutazione, sono i documenti prodotti depositati da a corredo della nota cartolare del 26.11.2024 relativi all'udienza cartolare del CP_1
27.11.2024: trattasi di produzione documentale consistente in provvedimenti giurisdizionali e di documenti già oggetto di valutazione da parte del C.t.u. (e quindi nel patrimonio conoscitivo delle parti) che pertanto, pur se non veicolate nel rispetto delle scansioni e preclusioni processuali, sono pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
8. Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo ed al punto 6 e tenuto conto, da un lato, dell'atto di citazione in riassunzione e, dall'altro, della comparsa di costituzione e risposta di appare opportuno chiarire che oggetto del CP_1 presente giudizio è l'entità dell'indennità di servitù coattiva e di occupazione spettante alla in virtù della imposizione di servitù permanente di Parte_1 elettrodotto inamovibile a 380 kV a favore di , relativa alla linea elettrica CP_1
a 380 Kv sui terreni di proprietà della stessa. Parte_5
La controversia, in particolare - essendo pacifico l'an del diritto vantato dalla ricorrente, ossia la sussistenza dei presupposti della suddetta indennità e, precisamente, l'essere intervenuto un provvedimento amministrativo di imposizione di servitù di elettrodotto - concerne il quantum del diritto in questione, ossia la concreta determinazione dell'indennità.
8.1. Sempre in via preliminare, occorre ribadire, come già rilevato con ordinanza del
28.05.2024, che la richiesta di accertamento dei danni subiti da , quale Parte_2 affittuario dei terreni oggetto di causa e di fondi limitrofi, non può essere accolta, trattandosi di tema estraneo all'oggetto della controversia e che, non essendo strettamente riconducibile alla indennità di cui si contesta la quantificazione ma, piuttosto, ad un presunto danno conseguenziale alla imposizione della servitù, avrebbe dovuto costituire oggetto di autonomo e distinto giudizio di risarcimento danni.
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La domanda va, pertanto, sul punto rigettata.
8.2. Ciò chiarito, in primo luogo, occorre evidenziare le seguenti circostanze oggettive che possono ritenersi pacificamente accertate alla luce delle emergenze documentali, degli accertamenti esperiti dal C.T.U. e delle difese delle parti:
a) secondo quanto previsto dalla variante al PRG vigente al momento dell'imposizione di servitù nel Comune di Montalto Uffugo, approvata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistico della Regione Calabria n.15261 del 28.10.2003 e come da certificato di destinazione urbanistica datato 16.10.2006 prot. 18631, prodotto in atti, i terreni (oggetto di controversia) erano ricadenti in zona agricola E/2.
b) agli atti risulta allegato il contratto di affitto (prot.
7.2644 AGEA) stipulato dalla società ricorrente, in qualità di conduttore, per alcuni appezzamenti di terreno, posti in prossimità dei terreni di proprietà, di complessivi Ha 3.99.20, censiti in catasto al: --
Foglio 55 part.lle 4, 6, 92, 93, 94, 95, 102, 103 e 104, di complessivi Ha 1.79.30, posti a
Sud della Via Lucchetta e nelle vicinanze dei terreni asserviti di cui alle part.lle 76 e 347;
-- Foglio 42 part.lle 6, 40, 125, isoe 152 di Ha 2.19.90, posti a Nord della Via Lucchetta;
per un canone annuo complessivo di € 1.000,00. Tale contratto, della durata di 15 anni, con decorrenza dal 01/01/2003.
c) i terreni di proprietà della società ricorrente rientrano tutti all'interno della fascia di mt.
50 dalla proiezione dei conduttori dell'elettrodotto.
d) in atti è presente il progetto di un capannone per uso zootecnico (stalla), a firma dell'Ing. e il Geom. da realizzarsi sulla partila 347 Controparte_11 Controparte_12 del Foglio 55, dopo che la società ricorrente aveva acquistato i terreni. L'importo previsto dell'opera, come da computo metrico allegato, è di € 140.401,76, di cui spese generali €
9.828,12. Parte degli appezzamenti, poi, condotti in locazione dalla società ricorrente e specificatamente le part.lle 103 e 104 del Foglio 55, per una superficie di mq 670, sono posti ad una distanza inferiore a mt 50 dalla proiezione dei cavi dell'elettrodotto, mentre i terreni a Nord della Via Lucchetta, di cui al medesimo contratto di fitto, sono tutti posti ad una distanza superiore a mt 50.
8.3. Tutto ciò chiarito, la ricorrente contesta sostanzialmente la misura Parte_1 liquidata per l'indennità da servitù di elettrodotto censurando l'esiguità della somma e la mancanza di oggettivi riscontri e criteri a fondamento della stima operata.
La censura è solo in parte fondata e può essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Le valutazioni cui è pervenuto il C.T.U., articolate argomentazioni elaborate con rigore logico-scientifico, non appaiono in toto condivisibili.
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Giova in primo luogo rilevare che l'oggetto dell'indennità è determinato secondo il dettato dall'art. 123 del r.d. 1775/1933; norma quest'ultima espressamente richiamata dal
Collegio che ha parametrato su di essa l'incarico affidato al C.T.U.
L'art. 57 bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri) prevede che “Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse”.
Nel caso in esame, alla data del 31.12.2004, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e successivamente il proponente l'espropriazione non ha optato per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.P.R. 327/2001.
A ciò si aggiunge che, con specifico riferimento alle infrastrutture energetiche, l'entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni è stata più volte rinviata. Difatti l'art.
1-sexies, comma 7, della l. 27.10.2003 n. 290, di conversione del d.l. 29.8.2003 n. 239, aveva già disposto che “Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30.6.2004”. Successivamente, con l'art. 2, comma 12, della l. 27.7.2004 n. 186, di conversione del d.l. 28.6.2004 n. 136, il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31.12.2004.
Il legislatore, dunque, da un lato ha rinviato sino al 31.12.2004 l'entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazioni con riguardo alle infrastrutture energetiche e, dall'altro, con l'art. 57 bis del D.P.R. 327/2001, ha chiarito l'ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni introdotte con l'art. 1 del D.Lgs. 27.12.2004, n. 330.
Di conseguenza al procedimento in esame devono applicarsi esclusivamente le disposizioni del r.d. 1775/1933 (art. 123) e della l. 865/1971.
8.4. Prima di procedere oltre deve, altresì, darsi conto del fatto che il C.T.U. ha provveduto ad operare la stima del valore dei terreni.
E tanto ha compiuto valendosi del metodo analitico, per come espressamente dichiarato, avendo altresì cura di specificare gli atti posti a base delle proprie considerazioni.
Val la pena ricordare, sotto questo specifico profilo, che la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due
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criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6243 del 31/03/2016).
È peraltro doveroso evidenziare che la correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione;
rientrando nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo (Cass. Civ. Sez. I, 7 ottobre 2016, n. 20232).
Nel caso in esame, il C.T.U. ha chiarito, con riferimento al metodo di valutazione, che il saggio di capitalizzazione utilizzato per effettuare la stima del valore dei terreni, in analogia con altre stime effettuate in aree limitrofe, in considerazione dei mercati presenti, della domanda, dell'andamento economico nonché del rischio aziendale in campo agricolo, “può essere assunto pari al 2% per le colture erbacee e al 1,5% per fruttiferi e uliveti”.
Ha così proceduto a calcolare i valori unitari ettariali, tenendo conto dei mercati locali e dell'annata agraria 2006, con riferimento alle diverse tipologie di terreni (cfr. pagg. 18-20 della CTU da intendersi qui trascritte), ossia:
-- seminativo, con valore unitario pari ad euro 2,50/mq;
-- seminativo arborato, con valore unitario pari ad euro 3,00/mq;
-- pascolo, con valore unitario pari ad euro 0,90/mq;
-- uliveto, con valore unitario pari ad euro 5,90/mq.
Sulla scorta di tali valori ha ritenuto il C.T.U. che “l'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art. 123, deve tener conto della diminuzione di valore che per la servitù subisce il suolo in tutto o in parte e deve comprendere:
a) Il valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree, incluse le relative aree di rispetto.
Non risultano basamenti nel tratto in esame per cui siha: Ia=0;
b) Per l'area su cui si proiettano i conduttori va corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per l'esercizio delle condutture. La superficie su cui si proiettano i cavi ammonta ad una superficie complessiva di mq 159, come da tabella riportata nell'elaborato;
10 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
c) Fascia asservita a lato dei conduttori, che tiene conto della limitazione dalla fascia stessa e a cui si attribuisce un'aliquota percentuale del valore venale pari al 10%.
La larghezza dipende dalla tensione della linea: per elettrodotti aerei da 380 kV è pari a
23 m per lato. La fascia di asservimento interessa una superficie complessiva di mq 5.087, come da tabella che segue;
d) Danni prodotti durante la costruzione della linea anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Non si segnalano danni prodotti durante la costruzione.
e) Danni indiretti ai terreni prodotti con il servizio della conduttura elettrica e per effetto della servitù (deprezzamenti, intralci, maggiori spese colturali, soprassuolo, ecc.).
Danni indiretti ai terreni
E' consolidato orientamento estimativo che la svalutazione del fondo servente dipenda sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dalle ridotte caratteristiche estetico-paesaggistico.
L'effetto economico del vincolo tende ad estendersi oltre l'area stessa, entro un ambito sul quale si fanno sentire i nessi di complementarietà economica che stanno alla base del concetto di valore complementare, ambito la cui determinazione concreta dipende da elementi variabili.
Ebbene, secondo il C.T.U., nel caso di che trattasi si evidenzia che sui terreni residui posti ad una distanza dai cavi inferiore a 50 m non è possibile e/o conveniente alcuna edificazione e/o lavorazione agraria e i terreni hanno perso quindi qualsiasi appetibilità immobiliare attesa la vicinanza alle linee elettriche, per cui il danno, da calcolare in base al valore complementare, va commisurato alla dequalificazione da uliveto e seminativo arborato a pascolo.
Il calcolo delle indennità e dei danni operato dal C.T.U. è riportato in dettaglio nella seguente tabella:
TABELLA INDENNITÀ' E DANNI
Qualità Valore Foglio Part.lla Sup. Superficie (mq) Stima (€) accertata un.
mq cavi rispetto residuo €/mq Ib le Danno
55 76 2.000 uliveto 40 1.748 212 €5,90 €59,00 € 1.031,32 € 1.060,00
55 347 4.715 sem.arb. 119 3.339 1.257 €3,00 € 89,25 € 1.001,70 €2.639,70
TOT. 6.715 159 5.087 1.469 €148,25 € 2.033,02 € 3.699,70
Va poi aggiunto, secondo il perito, come danno indiretto la mancata realizzazione della stalla di cui si è detto, da commisurare alle spese generali sostenute nel 2003 (costo
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progetto e pratica urbanistica) valutate nello stesso computo metrico in € 9.828,12, importo che rivalutato al 2006 è pari a:
€ 10.309,71
Infine, sostiene il perito, che va considerato il danno conseguente al mancato sfruttamento agricolo di mq 670, di cui si è detto, relativamente alle part.lle 103 e 104 del
Foglio 55 del contratto di fitto nei 12 anni conseguenti alla realizzazione dell'infrastruttura
(dal 2006 al 2018).
Essendo il canone di locazione pari a € 1.000/annue per terreni di complessivi Ha
3.99.20, si ricava un costo unitario di 0,025 €/mq/anno per cui il danno è pari a:
€/mq/anno 0,025 x 670 mq x 12 anni = € 201,40 per cui risulta:
Indennità totale asservimento=Ia+Ib+Ic= € 2.181,27
Danni = € 14.210,81 per un totale di:
€ 16.392,08
Indennità per occupazione legittima
L'indennità di occupazione legittima (art. 50 dpr n. 327 del 2001), è pari a 1/12 dell'indennità di asservimento per gli anni di occupazione temporanea, per ogni mese o frazione di mese, dalla data di immissione in possesso avvenuta in data 09/09/2005 alla data di emissione del decreto di imposizione della servitù permanente del 03/04/2006:
[(6 mesi/i2)+(25/3o/i2)]/i2 x 2.181,27 € = € 103,51”.
Egli è quindi giunto a concludere che “ nel realizzare l'elettrodotto Controparte_1
nel 2006 occupava ed asserviva parte dei terreni di proprietà Parte_5 della società ricorrente. A seguito di tale occupazione si determina:
◼ Una indennità di asservimento alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù (03.04.2006);
◼ Una indennità di occupazione legittima dalla data del verbale di immissione in possesso (09/09/2005) alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù
(03/04/2006);
◼ danni indiretti ai restanti terreni agricoli posti ad una distanza inferiore ai m 50 imposti dal Dec./VIA 3062 del 18/06/1998 del Ministero dell'Ambiente, per la dequalificazione da uliveto e seminativo arborato a pascolo, nonché le spese generali sostenute per la mancata realizzazione di una stalla sui terreni e il mancato sfruttamento di parte di terreni in affitto nelle vicinanze posti all'interno della fascia dei mi 50 dalla proiezione dei cavi;
alla data di aprile 2006, come da prospetto riassuntivo che segue:
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Importo
Indennità asservimento € 2.181,27
Danni indiretti ai terreni € 14.210,81
Occupazione legittima € 103,51
TOTALE € 16.495,59
(cfr. pagg. 20-23 della C.T.U.).
Rispetto a tali conclusioni ha poi chiarito che “al totale di € 16.495,59 calcolato nella CTU va detratto l'importo offerto e depositato presso la Cassa DD.PP. (€ 1.281,00) e quindi l'importo netto è pari a € 15.214,59” (cfr. pag. 29 della C.T.U.).
8.5. Le conclusioni del perito appaiono solo in parte condivisibili.
8.5.1. Quanto alla determinazione della indennità di asservimento le conclusioni appaiono corrette e condivisibili.
In questo senso occorre dire che non colgono nel segno le obiezioni mosse dalla Difesa della parte opponente.
Le deduzioni articolate dalla difesa, alla quale il consulente ha efficacemente replicato, non sono fondate.
Il criterio indicato dal c.t.p. nel contestare le deduzioni dell'ing. , ossia il criterio CP_9 di stima differenziale, non può trovare applicazione nel caso di specie.
Tale criterio di calcolo, infatti, non rispetta i parametri della legge 1775/33 -come ampiamente detto applicabile al caso di specie- che prevede specifici e determinati indennizzi per il passaggio della linea elettrica, in relazione alla presenza dei basamenti dei tralicci, alla fascia di asservimento sotto e lateralmente ai cavi, nonché il riconoscimento di danni diretti ed indiretti per la realizzazione e la presenza dell'elettrodotto.
Il c.t.p. calcola per l'intero fondo, oltre all'indennità, il danno pari alla differenza di valore ante asservimento e quello post realizzazione dell'opera, come se si trattasse di un esproprio, laddove, viceversa, la servitù coattiva, invece, è un "minus rispetto all'esproprio" e non può quindi quantizzarsi come dedotto da parte opponente.
Sulla scorta di quanto precede, corretta appare la valutazione del C.T.U. che merita, sul punto, di essere condivisa.
L'entità dell'indennità di asservimento spettante a deve, dunque, essere Parte_1 quantificato in euro 2.181,27.
8.5.2. Non condivisibili sono, invece, le valutazioni del C.T.U. quanto alla ritenuta sussistenza di danni indiretti ai terreni di proprietà della ricorrente Parte_1
13 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
In primo lugo occorre evidenziare che i terreni oggetto di controversia sono ricadenti in zona agricola E/2: ergo si tratta solo di terreni agricoli.
Rispetto a tale tipologia di terreni non ritiene la Corte di poter condividere le valutazioni dell'ing. che, come detto, ha ritenuto, in conseguenza della installazione CP_9 dell'elettrodotto, di dequalificare i terreni dell'opponente da uliveto e seminativo arborato a pascolo sul presupposto che “non è possibile e/o conveniente alcuna edificazione e/o lavorazione agraria e i terreni hanno perso quindi qualsiasi appetibilità immobiliare attesa la vicinanza alle linee elettriche”.
A ben vedere, infatti, non appare sostenibile l'assunto, sillogistico e assiomatico, secondo cui il deprezzamento (rectius il declassamento) dei terreni sarebbe conseguenza della (sola) impossibilità di permanenza sugli stessi per l'espletamento di attività lavorativa per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere.
In tal senso condivisibili appaiono le osservazioni articolate nella comparsa conclusionale di CP_1
Ed invero, considerata la tipologia di fondi (agricoli) e la tipologia di destinazione specifica degli stessi (seminativo, seminativo arborato, pascolo e uliveto), non è astrattamente ipotizzabile per nessuna delle attività di coltivazioni in concreto realizzate, una permanenza media nell'arco dell'anno solare per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere.
La tabella riportata nella comparsa ed estratta dal B.u.r.c. 79 del 2012 in cui sono riportate le ore stimate per colture ad ettaro, riscontra oggettivamente tale conclusione.
Ed allora, a fronte di tale considerazione ne discende che non potendo ritenersi astrattamente necessaria, per nessuno dei terreni agricoli in oggetto, un'attività lavorativa superiore alla quattro ore giornaliere, e non essendo ipotizzabile un automatismo tra presenza dell'elettrodotto ed impossibilità di esercitare sui terreni interessati attività agricola (dovendo, semmai, essere offerta la prova rigorosa di tale impossibilità), non possa sic et sempliciter avallare l'ipotizzato declassamento e, di conseguenza, la necessità di corrispondere un (ulteriore) indennizzo.
Del resto non può obliterarsi che sul punto le considerazioni del c.t.u. appaiono fondate su valutazione astratte e generalizzate (e, in parte, empiriche) e non parametrate sul dato oggettivo della concreta situazione.
In altre parole il c.t.u., nel rispondere alle obiezioni del c.t.p. di parte convenuta, fa riferimento alla durata “media” della giornata lavorativa in ambito agrario, senza, viceversa, operare una valutazione specifica con riferimento alle attività necessarie in concreto sui terreni di interesse.
Ad ogni modo è oggettivamente innegabile che ove anche in determinati periodi
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dell'anno, legati alla stagionalità delle colture, fosse astrattamente necessaria la permanenza per un periodo superiore alla quattro ore giornaliere (come evidenziato dal c.t.u.), ciò, comunque, non giustificherebbe l'invocato indennizzo, atteso che, comunque, si tratterebbe di evenienze temporalmente circoscritte e comunque emendabili con una adeguata preventiva organizzazione e programmazione dell'attività nel rispetto dei limiti orari indicati (ad esempio, con l'impiego di un maggiore numero di giorni di lavorazione con lavoratori assunti a tempo parziale oppure con una turnazione dei lavoratori assunti a tempo pieno per periodi non superiori a quattro ore consecutive).
Per tali ragioni, con riferimento alla specifica tipologia dei terreni oggetto di causa,
l'opposizione deve essere rigettata.
Le considerazioni svolte rendono irrilevanti le obiezioni mosse dalla Difesa della parte opponente relative alla contestazione del criterio di calcolo utilizzato dall'ing. e CP_9 nell'invocare l'utilizzo del criterio di stima differenziale.
8.6. Quanto ai danni indiretti derivanti dalla mancata realizzazione della stalla, se è innegabile che l'attraversamento del fondo dell'elettrodotto possa aver condizionato oggettivamente l'iter di realizzazione del manufatto così determinando un potenziale danno è però, altrettanto evidente che si tratti, piuttosto, di un danno conseguenziale alla imposizione della servitù e, di conseguenza, non strettamente riconducibile nel novero della indennità da servitù di elettrodotto e che, pertanto, avrebbe dovuto costituire oggetto di autonomo e distinto giudizio di risarcimento danni.
Anche sul punto, pertanto, la valutazione del C.T.U non possono essere condivise.
8.7. Non ci sono state, invece, osservazioni delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, invece, con riguardo al calcolo dell'indennità per l'occupazione, accertata dal consulente tecnico di ufficio in euro 103,51.
8.8. In definitiva, richiamati i dati contenuti nella relazione del consulente tecnico di ufficio (v., in particolare, la tabella riepilogativa sopra riportata), l'indennizzo spettante alla in conseguenza dell'imposizione della servitù di elettrodotto a carico dei Parte_1 suoi fondi deve essere determinato in euro 2.284,78, di cui euro 2.181,27 a titolo di indennità di asservimento ed euro 103,51 a titolo di indennità per l'occupazione.
Il debito avente ad oggetto il pagamento delle indennità in questione costituisce un'obbligazione di valuta e sulla somma dovuta devono essere corrisposti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale (e, cioè, fino al pagamento dell'indennità
o del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti) - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di esproprio, ossia dal 3.4.2006 (v. Cass. sez. I, n. 3274/2021; n. 20178/2017; n. 13456/2011).
15 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Nulla spetta all'opponente, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, ribadito che si tratta di una obbligazione di valuta, non è stato allegato e neppure provato il
“maggior danno”, ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c. (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 5743/2015; Cass. civ., sentenza n. 22273/2010).
9. Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio.
9.1. L'accoglimento della domanda dell'attore, nei limiti sopra precisati, determina la soccombenza sostanziale di nei suoi confronti. CP_1
Le spese del giudizio possono essere compensate per 1/3 stante l'accoglimento solo parziale della domanda della ed il rigetto della domanda di e per Parte_1 Parte_2
i restanti 2/3 posti a carico di e liquidarsi in complessivi euro 6.660,00, CP_1 applicando i parametri medi per le cause di valore indeterminabile complessità bassa
(euro 1.372,00 per la fase di studio della controversia;
euro 945,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.030,00 per la fase di trattazione ed euro 2.313,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a.).
9.2. Quanto alla regolamentazione delle spese tra gli opponenti e le convenute
[...]
Controparte_10
tenuto conto della data di iscrizione a ruolo della causa e della circostanza
[...] che il difetto di legittimazione passiva sia stato definitivamente consacrato dalle recenti e successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, le stesse possono essere interamente compensate.
9.3. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste, definitivamente, a carico di CP_1
9.4. Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) determina in euro 2.181,27 l'indennizzo spettante, a titolo di indennità di asservimento, alla per l'imposizione, con decreto n. 16144 del 3.4.2006, della servitù di Parte_1 elettrodotto in favore di sui terreni di proprietà dell'attore; CP_1
2) determina in euro 103,51 l'indennità di occupazione;
3) ordina a di depositare presso la Cassa Depositi e Controparte_1
Prestiti, in favore dell'avente diritto, le somme sopra riportate, dedotto quanto già versato
16 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
allo stesso titolo, oltre interessi legali calcolati dal 3.4.2006 alla data del deposito delle somme stesse;
4) condanna al rimborso delle spese di giudizio nei Controparte_1 confronti dell'attore che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3 in euro 6.660,00 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
5) compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute
Controparte_10
[...]
6) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1486/06 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante , domiciliata in Parte_1 Parte_2
Rende, alla contrada Lecco 18 e , domiciliato in Rende, alla contrada Parte_2
Lecco 18, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Greco ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, presso lo studio dell'avv. Rita Cellini, in via Alberti 18; Ricorrenti
E con sede legale in Roma Viale Egidio Galbani Controparte_1
n.70, p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma in P.IVA_1 persona del suo procuratore Ing. , giusta procura per Notaio CP_2 Per_1 di Roma rep. n.46.547 del 30.09.2021 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
[...] dagli Avv.ti Gianfranco Squillace e dagli Avv.ti Antonio Iacono e Barbara Bossone, giusta procura in atti. Resistente E
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
(già Controparte_3
), C.F. , e la Controparte_4 P.IVA_2
Controparte_5
C.F. in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica
[...] P.IVA_3 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domiciliano ope legis. Resistenti
Conclusioni:
Per e : “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis Parte_1 Parte_2 reiectis, accertata e dichiarata la nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia della stima effettuata in uno al decreto del 3.4.2006, per come notificati, per i motivi di cui alla parte narrativa della presente citazione, in accoglimento della presente opposizione, determinare la indennità di servitù coattiva è quella di occupazione spettante agli attori all'azienda agricola conduttrice , secondo Parte_3 Parte_2 le legge e giustizia stabilendo, previa disponendo ci, il valore di mercato dei beni asserviti eh di quelli limitrofi in comune commercio e l'entità pressoché assoluta dei deprezzamenti e dell'azienda conduttrice, nella misura che aspetta si riserva di indicare in corso di causa e che comunque si indora si demanda alla giustizia delle eccellentissima Corte;
conseguentemente condannare , e chi altri di ragione, al CP_1 relativo pagamento del giusto indennizzo oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria, attese le comprovate qualità imprenditoriali degli attori, dall'immissione nel possesso sino al soddisfo del caso, ordinando il deposito alla cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziale rispetto a quello fissato in via amministrativa. Voglia, infine, l'eccellentissima Corte condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del processo oltre rimborsi iva e cap”.
Per “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro ogni contraria istanza CP_1 disattesa: dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza dell'Organo Giudiziario adito in merito alla richiesta di nullità, invalidità ed illegittimità del decreto definitivo di asservimento del 3.04.2006, n.16127 del Prefetto di , già impugnato con ricorso del 7.10.2006 dalla CP_5 Parte_4
e tuttora pendente davanti al Tar della Calabria;
dichiarare e ritenere congrua la indennità di
[...] servitù coattiva e quella di occupazione spettanti agli attori, rigettando ogni richiesta delle controparti in merito;
rigettare tutte le altre richieste degli attori;
ritenere superflui ed ininfluenti i mezzi istruttori richiesti da controparte e rigettarli. Vittoria di spese e salvezza di diritti”.
Per e Controparte_3 [...]
: “chiedono che la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Controparte_5 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute Amministrazioni statali e/o ritenere inammissibile, improponibile o infondata ogni avversa pretesa”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in opposizione alla stima del 21.7.2006 -ritualmente notificato- la
(società proprietaria dei terreni asserviti) e (titolare Parte_1 Parte_2 dell'omonima azienda agricola affittuaria del terreno) hanno proposto, nei termini di
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
legge, rituale opposizione al decreto del Prefetto della Provincia di di CP_5 asservimento definitivo del 3.4.2006 n° 16144, con cui è stata:
1) pronunciata la imposizione di servitù permanente di elettrodotto inamovibile a 380 kV
a favore di relativa alla linea elettrica a 380 Kv su CP_1 Parte_5 terreni di proprietà della e condotti in locazione da , in Montalto Parte_1 Parte_2
Uffugo distinti al foglio 55 part. 76 (superficie asservita 1788 mq), foglio 55 part. 347
(superfice asservita di 3458 mq);
2) determinata e liquidata -ex art 123 TUA e art. 40 L..1865/2359- l' indennità spettante per i terreni asserviti in complessive di € 1.281,00, pari a € 1.238,81 per servitù permanente ed inamovibile e € 40,73 per indennità per occupazione temporanea.
A fondamento della opposizione -dopo aver ricostruito il contesto generale e la vicenda storica (pagg. 6-10) oltre che fatti cenno ai motivi di illegittimità che ebbero a determinare la successiva azione giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo (pagg. 4-5), e oltre che dedurre come l'opera pubblica avesse avuto un impatto negativo sulle frazioni antropizzate di Pianette e Lucchette del Montalto per la deprezzata qualità CP_6 dell'ambiente e diminuita qualità di vita- i ricorrenti hanno articolato due motivi di censura.
Con il primo motivo -sub A)- hanno contestato la irrisorietà dell'indennità di esproprio.
In sintesi hanno dedotto:
-- che la somma determinata quale indennità complessiva, pari ad euro 1.238,81 per totali mq 5.276, equivale al prezzo di 0,25 centesimi al mq a fronte di un valore complessivo di mercato del terreno asservito di euro 40.000,00;
-- che non si è tenuto conto che la residua superfice della particella 347 (circa 1.469 mq) rimarrà del tutto inutilizzata e senza valore e che pertanto, quanto alla suddetta circostanza, l'indennità andava ragguagliata al valore di circa 12.000,00 euro;
-- che a seguito degli effetti nocivi dei campi magnetici, tutti i terreni asserviti nella loro interezza e nelle zone limitrofe sono ormai inservibili ed infruibili;
-- che l'indennità doveva essere pari, quantomeno, al valore del terreno espropriato e, dunque, a circa 52.000,00 euro;
-- che per l'azienda agricola , affittuaria dei beni asserviti, il danno si Parte_2 configura ancor più grave atteso che l'elettrodotto ha inibito ogni costruzione di stalla determinando il blocco della crescita programmata dell'azienda e delle strategie di sviluppo.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Con il secondo motivo -sub B)- hanno contestato la nullità dell'indennità di servitù e di occupazione essendo il decreto opposto carente di ogni indicazione circa i criteri di determinazione applicati nel computo.
Sulla scorta di tanto, gli opponenti hanno chiesto: 1) la dichiarazione di nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia della stima effettuata e del decreto del 03.04.2006; 2) la rideterminazione dell'indennità di servitù coattiva e di occupazione spettante agli opponenti determinata previo espletamento di c.t.u.; 3) la condanna di (e chi CP_1 altri di ragione) al pagamento del giusto indennizzo oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria.
2. Con comparsa depositata il 22 gennaio 2007, si è costituita , eccependo in CP_1 via preliminare il difetto di giurisdizione e/o competenza della Corte adita in merito alla richiesta di nullità, invalidità ed illegittimità del decreto definitivo di asservimento del
03.04.2006 n. 16127 del Prefetto di Cosenza già impugnato dinanzi al giudice amministrativo.
Il resistente si è, quindi, diffuso in ampia contestazione degli assunti avversari, invocando il rigetto dell'opposizione e la conferma della misura dell'indennità determinata.
3. Con comparsa depositata il 23 febbraio 2007, si sono costituiti il
[...]
e la Controparte_4 Controparte_7
contestando il difetto di legittimazione passiva delle convenute
[...] amministrazioni e, in subordine, la inammissibilità ed infondatezza delle pretese fatte valere dagli opponenti.
4. Alla prima udienza del 27.2.2007 il Collegio rinviava la causa per la trattazione e, accogliendo l' istanza delle parti, concedeva loro termine per il deposito delle memorie ex art 183 cpc.
Dopo alcuni rinvii intermedi, con ordinanza del 30.1.2009 la rilevata la Pt_6 pregiudizialità della controversia amministrativa rispetto a quella indennitaria, disponeva la sospensione del processo ex art 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza decisoria del giudizio amministrativo nelle more azionato ed avviato innanzi al
[...]
anche da parte opponente (processo N° 1160/2006 RR) avente ad oggetto CP_8
l'illegittimità del decreto di asservimento definito.
Con ricorso di prosecuzione del giudizio depositato in data 15 novembre 2023, la Pt_1
[... e , riassumevano il processo chiedendone la prosecuzione dopo il Parte_2 passaggio in giudicato in data 26.9.2023 della sentenza del T.A.R. Lazio -sezione Terza-
n° 8917 del 26.5.2023 con cui veniva deciso, in via definitiva, il giudizio originariamente introdotto innanzi al T.A.R. n° 1160/2006. CP_8
Per la prosecuzione del giudizio veniva fissata l'udienza del 24.1.2024.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Con provvedimento del 3.1.2024 la Corte autorizzava la ricostruzione dei fascicoli e, all'udienza del 24.1.2024, concedeva un primo rinvio per dar modo di effettuare la ricostruzione.
Con ordinanza del 28.5.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.5.2024, il
Collegio, ritenuta esaustiva la ricostruzione dei fascicoli di parte, disponeva procedersi ad accertamento tecnico peritale e nominava c.t.u. l'ing. formulando i Controparte_9 seguenti quesiti: “accerti il consulente tecnico di ufficio l'indennità di asservimento spettante alla società attrice ( , sulla base dei criteri di cui all'art. 123 del r.d. n. 1775/1933, avendo cura di Parte_1 accertare con il metodo sintetico comparativo il valore di mercato dei terreni alla data del decreto di asservimento e di verificare, sulla base di dati oggettivi da specificare nella relazione, se, ed eventualmente in che misura, l'elettrodotto abbia diminuito il valore della parte residua dei terreni per cui è causa, tenendo presente che la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore della totalità o di parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico”.
Con la medesima ordinanza si rilevava, inoltre, che “la richiesta di accertamento dei danni subiti, invece, da , quale affittuario dei terreni oggetto di causa e di fondi Parte_2 limitrofi, non può essere accolta, trattandosi di tema estraneo all'oggetto della controversia”.
Con ordinanza del 27.06.2024 il Collegio formulava i seguenti quesiti definitivi: “1) Accerti il c.t.u. l'indennità di asservimento spettante alla sulla base dei criteri di cui all'art. 123 r.d. Parte_1
1775/1933 avendo cura di accertare con il metodo sintetico comparativo il valore di mercato dei terreni alla data del decreto di asservimento e di verificare sulla base di dati oggettivi da specificare nella relazione se, ed eventualmente in che misura, l'elettrodotto abbia diminuito il valore della parte residua dei terreni per cui è causa, tenendo presente la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore della totalità o di parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico;
2) determini il c.t.u. l'indennità di occupazione temporanea secondo i criteri previsti per
l'indennità di esproprio virtuale avuto riguardo alla superficie effettivamente occupata”.
Assegnava, dunque, i termini dall'inizio delle operazioni peritali per l'inoltro alle parti della prima bozza di c.t.u. ed ulteriori termini per l'inoltro delle osservazioni dei c.t.p. e per deposito della relazione definitiva, rinviando la causa all'udienza del 27.11.2024.
In data 7 novembre 2024 il c.t.u. depositava la relazione finale.
Il Collegio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 27.11.2024, con ordinanza del 16.12.2024, rigettava le richieste delle parti e rinviava la causa all'udienza
12.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nella ridetta udienza del 12.3.2025, svoltasi in modalità, cartolare le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo i termini per il deposito delle memorie ex art 190 cpc.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
La Corte con ordinanza del 17.03.2025 ha rimesso la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti costituite hanno tempestivamente depositato comparsa conclusionale.
§ Motivi della decisione. 5. In via preliminare deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva delle convenute Controparte_10
.
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri” (Cass. civ., Sez. I, Ord. n.
6841/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 4584/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 7374/2021; Cass. civ.,
Sez. I, n.10530/2016).
Peraltro, come correttamente rilevato dalle resistenti nella comparsa conclusionale, costituisce principio ormai consolidato in materia di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, anche nei casi in cui ci sia stata delega, non solo al compimento dei lavori, ma anche degli atti procedimentali, che “parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio” (nel caso in oggetto Non assume, invece, alcuna legittimazione “l'autorità o CP_1
l'ente munito del potere di emettere atti della procedura ablativa […] atteso che detto giudizio ha, come oggetto, unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 11768/2010).
Ed allora, risulta evidente, quindi, che sono da considerarsi estranei al presente giudizio tanto il Prefetto, quanto il , il quale Controparte_4 si è limitato a dichiarare la pubblica utilità dell'opera, senza beneficiare in alcun modo delle opere elettriche oggetto del presente giudizio.
Di conseguenza, in accoglimento delle specifiche deduzioni articolate nella comparsa di costituzione, deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni convenute.
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
6. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, in questa sede, per evidente difetto di giurisdizione e di competenza dell'adita Corte delle questioni e censure afferenti la validità e legittimità dei provvedimenti amministrativi impositivi della servitù di elettrodotto e, in particolare, del decreto n. 16127 del 03.04.2006 del Prefetto di
Cosenza.
Trattasi di profili già devoluti alla cognizione del giudice amministrativo (circostanza chiaramente evincibile dal tenore delle sentenze versate in atti) e ampiamente scrutinati all'esito del complesso e articolato giudizio conclusosi con la sentenza del T.A.R. Lazio - sezione Terza- n° 8917 del 26.5.2023 con cui è stato deciso, in via definitiva, il giudizio originariamente introdotto innanzi al T.A.R. Calabria n° 1160/2006.
7. Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito del ricorso, occorre rilevare che pienamente utilizzabili ai fini della valutazione, sono i documenti prodotti depositati da a corredo della nota cartolare del 26.11.2024 relativi all'udienza cartolare del CP_1
27.11.2024: trattasi di produzione documentale consistente in provvedimenti giurisdizionali e di documenti già oggetto di valutazione da parte del C.t.u. (e quindi nel patrimonio conoscitivo delle parti) che pertanto, pur se non veicolate nel rispetto delle scansioni e preclusioni processuali, sono pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
8. Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo ed al punto 6 e tenuto conto, da un lato, dell'atto di citazione in riassunzione e, dall'altro, della comparsa di costituzione e risposta di appare opportuno chiarire che oggetto del CP_1 presente giudizio è l'entità dell'indennità di servitù coattiva e di occupazione spettante alla in virtù della imposizione di servitù permanente di Parte_1 elettrodotto inamovibile a 380 kV a favore di , relativa alla linea elettrica CP_1
a 380 Kv sui terreni di proprietà della stessa. Parte_5
La controversia, in particolare - essendo pacifico l'an del diritto vantato dalla ricorrente, ossia la sussistenza dei presupposti della suddetta indennità e, precisamente, l'essere intervenuto un provvedimento amministrativo di imposizione di servitù di elettrodotto - concerne il quantum del diritto in questione, ossia la concreta determinazione dell'indennità.
8.1. Sempre in via preliminare, occorre ribadire, come già rilevato con ordinanza del
28.05.2024, che la richiesta di accertamento dei danni subiti da , quale Parte_2 affittuario dei terreni oggetto di causa e di fondi limitrofi, non può essere accolta, trattandosi di tema estraneo all'oggetto della controversia e che, non essendo strettamente riconducibile alla indennità di cui si contesta la quantificazione ma, piuttosto, ad un presunto danno conseguenziale alla imposizione della servitù, avrebbe dovuto costituire oggetto di autonomo e distinto giudizio di risarcimento danni.
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
La domanda va, pertanto, sul punto rigettata.
8.2. Ciò chiarito, in primo luogo, occorre evidenziare le seguenti circostanze oggettive che possono ritenersi pacificamente accertate alla luce delle emergenze documentali, degli accertamenti esperiti dal C.T.U. e delle difese delle parti:
a) secondo quanto previsto dalla variante al PRG vigente al momento dell'imposizione di servitù nel Comune di Montalto Uffugo, approvata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistico della Regione Calabria n.15261 del 28.10.2003 e come da certificato di destinazione urbanistica datato 16.10.2006 prot. 18631, prodotto in atti, i terreni (oggetto di controversia) erano ricadenti in zona agricola E/2.
b) agli atti risulta allegato il contratto di affitto (prot.
7.2644 AGEA) stipulato dalla società ricorrente, in qualità di conduttore, per alcuni appezzamenti di terreno, posti in prossimità dei terreni di proprietà, di complessivi Ha 3.99.20, censiti in catasto al: --
Foglio 55 part.lle 4, 6, 92, 93, 94, 95, 102, 103 e 104, di complessivi Ha 1.79.30, posti a
Sud della Via Lucchetta e nelle vicinanze dei terreni asserviti di cui alle part.lle 76 e 347;
-- Foglio 42 part.lle 6, 40, 125, isoe 152 di Ha 2.19.90, posti a Nord della Via Lucchetta;
per un canone annuo complessivo di € 1.000,00. Tale contratto, della durata di 15 anni, con decorrenza dal 01/01/2003.
c) i terreni di proprietà della società ricorrente rientrano tutti all'interno della fascia di mt.
50 dalla proiezione dei conduttori dell'elettrodotto.
d) in atti è presente il progetto di un capannone per uso zootecnico (stalla), a firma dell'Ing. e il Geom. da realizzarsi sulla partila 347 Controparte_11 Controparte_12 del Foglio 55, dopo che la società ricorrente aveva acquistato i terreni. L'importo previsto dell'opera, come da computo metrico allegato, è di € 140.401,76, di cui spese generali €
9.828,12. Parte degli appezzamenti, poi, condotti in locazione dalla società ricorrente e specificatamente le part.lle 103 e 104 del Foglio 55, per una superficie di mq 670, sono posti ad una distanza inferiore a mt 50 dalla proiezione dei cavi dell'elettrodotto, mentre i terreni a Nord della Via Lucchetta, di cui al medesimo contratto di fitto, sono tutti posti ad una distanza superiore a mt 50.
8.3. Tutto ciò chiarito, la ricorrente contesta sostanzialmente la misura Parte_1 liquidata per l'indennità da servitù di elettrodotto censurando l'esiguità della somma e la mancanza di oggettivi riscontri e criteri a fondamento della stima operata.
La censura è solo in parte fondata e può essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Le valutazioni cui è pervenuto il C.T.U., articolate argomentazioni elaborate con rigore logico-scientifico, non appaiono in toto condivisibili.
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Giova in primo luogo rilevare che l'oggetto dell'indennità è determinato secondo il dettato dall'art. 123 del r.d. 1775/1933; norma quest'ultima espressamente richiamata dal
Collegio che ha parametrato su di essa l'incarico affidato al C.T.U.
L'art. 57 bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri) prevede che “Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse”.
Nel caso in esame, alla data del 31.12.2004, era già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e successivamente il proponente l'espropriazione non ha optato per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.P.R. 327/2001.
A ciò si aggiunge che, con specifico riferimento alle infrastrutture energetiche, l'entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni è stata più volte rinviata. Difatti l'art.
1-sexies, comma 7, della l. 27.10.2003 n. 290, di conversione del d.l. 29.8.2003 n. 239, aveva già disposto che “Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30.6.2004”. Successivamente, con l'art. 2, comma 12, della l. 27.7.2004 n. 186, di conversione del d.l. 28.6.2004 n. 136, il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31.12.2004.
Il legislatore, dunque, da un lato ha rinviato sino al 31.12.2004 l'entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazioni con riguardo alle infrastrutture energetiche e, dall'altro, con l'art. 57 bis del D.P.R. 327/2001, ha chiarito l'ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni introdotte con l'art. 1 del D.Lgs. 27.12.2004, n. 330.
Di conseguenza al procedimento in esame devono applicarsi esclusivamente le disposizioni del r.d. 1775/1933 (art. 123) e della l. 865/1971.
8.4. Prima di procedere oltre deve, altresì, darsi conto del fatto che il C.T.U. ha provveduto ad operare la stima del valore dei terreni.
E tanto ha compiuto valendosi del metodo analitico, per come espressamente dichiarato, avendo altresì cura di specificare gli atti posti a base delle proprie considerazioni.
Val la pena ricordare, sotto questo specifico profilo, che la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due
9 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6243 del 31/03/2016).
È peraltro doveroso evidenziare che la correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione;
rientrando nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo (Cass. Civ. Sez. I, 7 ottobre 2016, n. 20232).
Nel caso in esame, il C.T.U. ha chiarito, con riferimento al metodo di valutazione, che il saggio di capitalizzazione utilizzato per effettuare la stima del valore dei terreni, in analogia con altre stime effettuate in aree limitrofe, in considerazione dei mercati presenti, della domanda, dell'andamento economico nonché del rischio aziendale in campo agricolo, “può essere assunto pari al 2% per le colture erbacee e al 1,5% per fruttiferi e uliveti”.
Ha così proceduto a calcolare i valori unitari ettariali, tenendo conto dei mercati locali e dell'annata agraria 2006, con riferimento alle diverse tipologie di terreni (cfr. pagg. 18-20 della CTU da intendersi qui trascritte), ossia:
-- seminativo, con valore unitario pari ad euro 2,50/mq;
-- seminativo arborato, con valore unitario pari ad euro 3,00/mq;
-- pascolo, con valore unitario pari ad euro 0,90/mq;
-- uliveto, con valore unitario pari ad euro 5,90/mq.
Sulla scorta di tali valori ha ritenuto il C.T.U. che “l'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art. 123, deve tener conto della diminuzione di valore che per la servitù subisce il suolo in tutto o in parte e deve comprendere:
a) Il valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree, incluse le relative aree di rispetto.
Non risultano basamenti nel tratto in esame per cui siha: Ia=0;
b) Per l'area su cui si proiettano i conduttori va corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per l'esercizio delle condutture. La superficie su cui si proiettano i cavi ammonta ad una superficie complessiva di mq 159, come da tabella riportata nell'elaborato;
10 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
c) Fascia asservita a lato dei conduttori, che tiene conto della limitazione dalla fascia stessa e a cui si attribuisce un'aliquota percentuale del valore venale pari al 10%.
La larghezza dipende dalla tensione della linea: per elettrodotti aerei da 380 kV è pari a
23 m per lato. La fascia di asservimento interessa una superficie complessiva di mq 5.087, come da tabella che segue;
d) Danni prodotti durante la costruzione della linea anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Non si segnalano danni prodotti durante la costruzione.
e) Danni indiretti ai terreni prodotti con il servizio della conduttura elettrica e per effetto della servitù (deprezzamenti, intralci, maggiori spese colturali, soprassuolo, ecc.).
Danni indiretti ai terreni
E' consolidato orientamento estimativo che la svalutazione del fondo servente dipenda sia dalla percezione del rischio per la salute umana derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici sia dalle ridotte caratteristiche estetico-paesaggistico.
L'effetto economico del vincolo tende ad estendersi oltre l'area stessa, entro un ambito sul quale si fanno sentire i nessi di complementarietà economica che stanno alla base del concetto di valore complementare, ambito la cui determinazione concreta dipende da elementi variabili.
Ebbene, secondo il C.T.U., nel caso di che trattasi si evidenzia che sui terreni residui posti ad una distanza dai cavi inferiore a 50 m non è possibile e/o conveniente alcuna edificazione e/o lavorazione agraria e i terreni hanno perso quindi qualsiasi appetibilità immobiliare attesa la vicinanza alle linee elettriche, per cui il danno, da calcolare in base al valore complementare, va commisurato alla dequalificazione da uliveto e seminativo arborato a pascolo.
Il calcolo delle indennità e dei danni operato dal C.T.U. è riportato in dettaglio nella seguente tabella:
TABELLA INDENNITÀ' E DANNI
Qualità Valore Foglio Part.lla Sup. Superficie (mq) Stima (€) accertata un.
mq cavi rispetto residuo €/mq Ib le Danno
55 76 2.000 uliveto 40 1.748 212 €5,90 €59,00 € 1.031,32 € 1.060,00
55 347 4.715 sem.arb. 119 3.339 1.257 €3,00 € 89,25 € 1.001,70 €2.639,70
TOT. 6.715 159 5.087 1.469 €148,25 € 2.033,02 € 3.699,70
Va poi aggiunto, secondo il perito, come danno indiretto la mancata realizzazione della stalla di cui si è detto, da commisurare alle spese generali sostenute nel 2003 (costo
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progetto e pratica urbanistica) valutate nello stesso computo metrico in € 9.828,12, importo che rivalutato al 2006 è pari a:
€ 10.309,71
Infine, sostiene il perito, che va considerato il danno conseguente al mancato sfruttamento agricolo di mq 670, di cui si è detto, relativamente alle part.lle 103 e 104 del
Foglio 55 del contratto di fitto nei 12 anni conseguenti alla realizzazione dell'infrastruttura
(dal 2006 al 2018).
Essendo il canone di locazione pari a € 1.000/annue per terreni di complessivi Ha
3.99.20, si ricava un costo unitario di 0,025 €/mq/anno per cui il danno è pari a:
€/mq/anno 0,025 x 670 mq x 12 anni = € 201,40 per cui risulta:
Indennità totale asservimento=Ia+Ib+Ic= € 2.181,27
Danni = € 14.210,81 per un totale di:
€ 16.392,08
Indennità per occupazione legittima
L'indennità di occupazione legittima (art. 50 dpr n. 327 del 2001), è pari a 1/12 dell'indennità di asservimento per gli anni di occupazione temporanea, per ogni mese o frazione di mese, dalla data di immissione in possesso avvenuta in data 09/09/2005 alla data di emissione del decreto di imposizione della servitù permanente del 03/04/2006:
[(6 mesi/i2)+(25/3o/i2)]/i2 x 2.181,27 € = € 103,51”.
Egli è quindi giunto a concludere che “ nel realizzare l'elettrodotto Controparte_1
nel 2006 occupava ed asserviva parte dei terreni di proprietà Parte_5 della società ricorrente. A seguito di tale occupazione si determina:
◼ Una indennità di asservimento alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù (03.04.2006);
◼ Una indennità di occupazione legittima dalla data del verbale di immissione in possesso (09/09/2005) alla data del Decreto Prefettizio di imposizione di servitù
(03/04/2006);
◼ danni indiretti ai restanti terreni agricoli posti ad una distanza inferiore ai m 50 imposti dal Dec./VIA 3062 del 18/06/1998 del Ministero dell'Ambiente, per la dequalificazione da uliveto e seminativo arborato a pascolo, nonché le spese generali sostenute per la mancata realizzazione di una stalla sui terreni e il mancato sfruttamento di parte di terreni in affitto nelle vicinanze posti all'interno della fascia dei mi 50 dalla proiezione dei cavi;
alla data di aprile 2006, come da prospetto riassuntivo che segue:
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Importo
Indennità asservimento € 2.181,27
Danni indiretti ai terreni € 14.210,81
Occupazione legittima € 103,51
TOTALE € 16.495,59
(cfr. pagg. 20-23 della C.T.U.).
Rispetto a tali conclusioni ha poi chiarito che “al totale di € 16.495,59 calcolato nella CTU va detratto l'importo offerto e depositato presso la Cassa DD.PP. (€ 1.281,00) e quindi l'importo netto è pari a € 15.214,59” (cfr. pag. 29 della C.T.U.).
8.5. Le conclusioni del perito appaiono solo in parte condivisibili.
8.5.1. Quanto alla determinazione della indennità di asservimento le conclusioni appaiono corrette e condivisibili.
In questo senso occorre dire che non colgono nel segno le obiezioni mosse dalla Difesa della parte opponente.
Le deduzioni articolate dalla difesa, alla quale il consulente ha efficacemente replicato, non sono fondate.
Il criterio indicato dal c.t.p. nel contestare le deduzioni dell'ing. , ossia il criterio CP_9 di stima differenziale, non può trovare applicazione nel caso di specie.
Tale criterio di calcolo, infatti, non rispetta i parametri della legge 1775/33 -come ampiamente detto applicabile al caso di specie- che prevede specifici e determinati indennizzi per il passaggio della linea elettrica, in relazione alla presenza dei basamenti dei tralicci, alla fascia di asservimento sotto e lateralmente ai cavi, nonché il riconoscimento di danni diretti ed indiretti per la realizzazione e la presenza dell'elettrodotto.
Il c.t.p. calcola per l'intero fondo, oltre all'indennità, il danno pari alla differenza di valore ante asservimento e quello post realizzazione dell'opera, come se si trattasse di un esproprio, laddove, viceversa, la servitù coattiva, invece, è un "minus rispetto all'esproprio" e non può quindi quantizzarsi come dedotto da parte opponente.
Sulla scorta di quanto precede, corretta appare la valutazione del C.T.U. che merita, sul punto, di essere condivisa.
L'entità dell'indennità di asservimento spettante a deve, dunque, essere Parte_1 quantificato in euro 2.181,27.
8.5.2. Non condivisibili sono, invece, le valutazioni del C.T.U. quanto alla ritenuta sussistenza di danni indiretti ai terreni di proprietà della ricorrente Parte_1
13 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
In primo lugo occorre evidenziare che i terreni oggetto di controversia sono ricadenti in zona agricola E/2: ergo si tratta solo di terreni agricoli.
Rispetto a tale tipologia di terreni non ritiene la Corte di poter condividere le valutazioni dell'ing. che, come detto, ha ritenuto, in conseguenza della installazione CP_9 dell'elettrodotto, di dequalificare i terreni dell'opponente da uliveto e seminativo arborato a pascolo sul presupposto che “non è possibile e/o conveniente alcuna edificazione e/o lavorazione agraria e i terreni hanno perso quindi qualsiasi appetibilità immobiliare attesa la vicinanza alle linee elettriche”.
A ben vedere, infatti, non appare sostenibile l'assunto, sillogistico e assiomatico, secondo cui il deprezzamento (rectius il declassamento) dei terreni sarebbe conseguenza della (sola) impossibilità di permanenza sugli stessi per l'espletamento di attività lavorativa per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere.
In tal senso condivisibili appaiono le osservazioni articolate nella comparsa conclusionale di CP_1
Ed invero, considerata la tipologia di fondi (agricoli) e la tipologia di destinazione specifica degli stessi (seminativo, seminativo arborato, pascolo e uliveto), non è astrattamente ipotizzabile per nessuna delle attività di coltivazioni in concreto realizzate, una permanenza media nell'arco dell'anno solare per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere.
La tabella riportata nella comparsa ed estratta dal B.u.r.c. 79 del 2012 in cui sono riportate le ore stimate per colture ad ettaro, riscontra oggettivamente tale conclusione.
Ed allora, a fronte di tale considerazione ne discende che non potendo ritenersi astrattamente necessaria, per nessuno dei terreni agricoli in oggetto, un'attività lavorativa superiore alla quattro ore giornaliere, e non essendo ipotizzabile un automatismo tra presenza dell'elettrodotto ed impossibilità di esercitare sui terreni interessati attività agricola (dovendo, semmai, essere offerta la prova rigorosa di tale impossibilità), non possa sic et sempliciter avallare l'ipotizzato declassamento e, di conseguenza, la necessità di corrispondere un (ulteriore) indennizzo.
Del resto non può obliterarsi che sul punto le considerazioni del c.t.u. appaiono fondate su valutazione astratte e generalizzate (e, in parte, empiriche) e non parametrate sul dato oggettivo della concreta situazione.
In altre parole il c.t.u., nel rispondere alle obiezioni del c.t.p. di parte convenuta, fa riferimento alla durata “media” della giornata lavorativa in ambito agrario, senza, viceversa, operare una valutazione specifica con riferimento alle attività necessarie in concreto sui terreni di interesse.
Ad ogni modo è oggettivamente innegabile che ove anche in determinati periodi
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dell'anno, legati alla stagionalità delle colture, fosse astrattamente necessaria la permanenza per un periodo superiore alla quattro ore giornaliere (come evidenziato dal c.t.u.), ciò, comunque, non giustificherebbe l'invocato indennizzo, atteso che, comunque, si tratterebbe di evenienze temporalmente circoscritte e comunque emendabili con una adeguata preventiva organizzazione e programmazione dell'attività nel rispetto dei limiti orari indicati (ad esempio, con l'impiego di un maggiore numero di giorni di lavorazione con lavoratori assunti a tempo parziale oppure con una turnazione dei lavoratori assunti a tempo pieno per periodi non superiori a quattro ore consecutive).
Per tali ragioni, con riferimento alla specifica tipologia dei terreni oggetto di causa,
l'opposizione deve essere rigettata.
Le considerazioni svolte rendono irrilevanti le obiezioni mosse dalla Difesa della parte opponente relative alla contestazione del criterio di calcolo utilizzato dall'ing. e CP_9 nell'invocare l'utilizzo del criterio di stima differenziale.
8.6. Quanto ai danni indiretti derivanti dalla mancata realizzazione della stalla, se è innegabile che l'attraversamento del fondo dell'elettrodotto possa aver condizionato oggettivamente l'iter di realizzazione del manufatto così determinando un potenziale danno è però, altrettanto evidente che si tratti, piuttosto, di un danno conseguenziale alla imposizione della servitù e, di conseguenza, non strettamente riconducibile nel novero della indennità da servitù di elettrodotto e che, pertanto, avrebbe dovuto costituire oggetto di autonomo e distinto giudizio di risarcimento danni.
Anche sul punto, pertanto, la valutazione del C.T.U non possono essere condivise.
8.7. Non ci sono state, invece, osservazioni delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, invece, con riguardo al calcolo dell'indennità per l'occupazione, accertata dal consulente tecnico di ufficio in euro 103,51.
8.8. In definitiva, richiamati i dati contenuti nella relazione del consulente tecnico di ufficio (v., in particolare, la tabella riepilogativa sopra riportata), l'indennizzo spettante alla in conseguenza dell'imposizione della servitù di elettrodotto a carico dei Parte_1 suoi fondi deve essere determinato in euro 2.284,78, di cui euro 2.181,27 a titolo di indennità di asservimento ed euro 103,51 a titolo di indennità per l'occupazione.
Il debito avente ad oggetto il pagamento delle indennità in questione costituisce un'obbligazione di valuta e sulla somma dovuta devono essere corrisposti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale (e, cioè, fino al pagamento dell'indennità
o del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti) - gli interessi legali, di natura compensativa, che decorrono dalla data di emissione del provvedimento di esproprio, ossia dal 3.4.2006 (v. Cass. sez. I, n. 3274/2021; n. 20178/2017; n. 13456/2011).
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Nulla spetta all'opponente, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto, ribadito che si tratta di una obbligazione di valuta, non è stato allegato e neppure provato il
“maggior danno”, ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c. (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 5743/2015; Cass. civ., sentenza n. 22273/2010).
9. Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio.
9.1. L'accoglimento della domanda dell'attore, nei limiti sopra precisati, determina la soccombenza sostanziale di nei suoi confronti. CP_1
Le spese del giudizio possono essere compensate per 1/3 stante l'accoglimento solo parziale della domanda della ed il rigetto della domanda di e per Parte_1 Parte_2
i restanti 2/3 posti a carico di e liquidarsi in complessivi euro 6.660,00, CP_1 applicando i parametri medi per le cause di valore indeterminabile complessità bassa
(euro 1.372,00 per la fase di studio della controversia;
euro 945,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.030,00 per la fase di trattazione ed euro 2.313,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a.).
9.2. Quanto alla regolamentazione delle spese tra gli opponenti e le convenute
[...]
Controparte_10
tenuto conto della data di iscrizione a ruolo della causa e della circostanza
[...] che il difetto di legittimazione passiva sia stato definitivamente consacrato dalle recenti e successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, le stesse possono essere interamente compensate.
9.3. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste, definitivamente, a carico di CP_1
9.4. Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) determina in euro 2.181,27 l'indennizzo spettante, a titolo di indennità di asservimento, alla per l'imposizione, con decreto n. 16144 del 3.4.2006, della servitù di Parte_1 elettrodotto in favore di sui terreni di proprietà dell'attore; CP_1
2) determina in euro 103,51 l'indennità di occupazione;
3) ordina a di depositare presso la Cassa Depositi e Controparte_1
Prestiti, in favore dell'avente diritto, le somme sopra riportate, dedotto quanto già versato
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allo stesso titolo, oltre interessi legali calcolati dal 3.4.2006 alla data del deposito delle somme stesse;
4) condanna al rimborso delle spese di giudizio nei Controparte_1 confronti dell'attore che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3 in euro 6.660,00 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
5) compensa interamente le spese di lite nei rapporti processuali tra l'attore e le convenute
Controparte_10
[...]
6) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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