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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 16/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Serena Sommariva Presidente
Laura Bertoli Consigliere rel.
Francesca Beoni Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 4989/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11.12.2024, est. Porcelli, promossa da
(P.IVA - Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Nazzareno Latassa e Marcello P.IVA_2
Scarmato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via
Dogana n. 3 appellante contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Domenico C.F._2
D'Amato ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Legnano (MI), via XXIX Maggio n.2 appellate in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4989/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG
n. 7401/2024 mai notificata, – accertare e dichiarare l'effettivo svolgimento da parte delle sigg.re Controparte_1
e delle mansioni in cui erano assunte ed ovvero appartenenti al 6° Controparte_2
livello del CCNL – terziario - accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo atteso il mancato raggiungimento degli obiettivi economici
e finanziari dell'azienda per la sede di Milano, e poiché non vi era alcuna possibilità di ricollocamento delle lavoratrici.
- In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”; per le appellate:
“In via preliminare respingersi l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in quanto priva di qualsivoglia fondamento e non supportata da validi e comprovati motivi.
Nel merito, previa ogni e più opportuna declaratoria, rigettarsi integralmente il ricorso in appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla parte espositiva del presente atto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n.4989/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Eleonora
Maria Velia Porcelli, pubblicata in data 12.11.2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Dopo aver esperito istruttoria orale, il Tribunale di Milano ha accolto le domande proposte da e nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte
(di seguito, solo . Parte_1
Il primo giudice ha infatti accertato il diritto delle ricorrenti all'inquadramento nel superiore V livello CCNL terziario, in luogo del VI formalmente loro attribuito, ed ha di
Parte conseguenza condannato la al pagamento delle correlate differenze retributive.
Il Tribunale ha poi dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alle due dipendenti per “mancato raggiungimento degli obietti economici finanziari prefissati per la sede di Milano”, ritenendo che non fosse stato dimostrato dalla Confederazione né l'effettività del motivo oggettivo, né l'adempimento dell'obbligo di repechage (risultando anzi pacifica l'intervenuta assunzione, da parte pag. 2/7 dell'ente, di nuovo personale, oltre che indimostrata la circostanza che le due ricorrenti non potessero svolgere le mansioni affidate ai neo assunti).
Considerato che il datore di lavoro aveva meno di 15 dipendenti, alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento il primo giudice ha fatto seguire la liquidazione dell'indennità risarcitoria minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. Parte Con ricorso depositato in data 8.1.2025 la ha proposto appello avverso l'indicata sentenza.
Parte Con il primo motivo di gravame la ha lamentato l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie concernenti le mansioni svolte da e CP_2
. CP_1
Nella prospettiva del gravame il primo giudice aveva trascurato che le lavoratrici non potevano essere qualificate come formatrici, né rilasciare attestati di formazione, in difetto dei presupposti previsti dalla normativa di settore– nella specie il d.lgs. n.
81/2008, l'Accordo Stato Regioni del 2011 ed il DM 6.3.2013- perché fosse loro attribuibile la qualifica di formatrici.
Oltre a ciò, l'appellante ha argomentato in merito all'inattendibilità del teste nei Tes_1
Parte cui confronti la aveva anche sporto, in data 20 gennaio 2025, denuncia per falsa testimonianza.
Le deposizioni del menzionato teste, pertanto, non avrebbero dovuto essere considerate dal primo giudice ai fini del decidere.
Parte Con il secondo motivo di appello la ha censurato la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alle due dipendenti, per avere il primo giudice trascurato che, per poter recedere dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro non era tenuto a dimostrare l'andamento negativo dell'azienda. Parte Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 8.1.2025 si sono costituite CP_1
e , contestando la fondatezza dell'impugnazione e
[...] Controparte_2
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
pag. 3/7 L'appello è infondato e deve essere respinto.
Come evidenziato dalle appellate, nessuno dei due motivi di gravame censura adeguatamente le motivazioni della decisione di primo grado.
Non il primo motivo di appello, in quanto l'avvenuto riconoscimento del diritto delle appellate al superiore inquadramento è dipeso (non dall'attribuzione a queste ultime della qualifica di formatrici ma) dalla considerazione che le mansioni svolte dalle due lavoratrici, ed il particolare l'attività di segreteria, erano in concreto rispondenti al V livello del CCNL terziario, e non al VI.
Nel far ciò il primo giudice ha fatto corretta applicazione del c.d. procedimento trifasico e cioè di quel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (così, tra le più recenti, Cassazione civile sez. lav., 19/04/2023, n.10485).
In detta prospettiva il Tribunale ha esaminato le deposizioni testimoniali assunte, valorizzando in particolare (non quelle rese dal teste bensì) quelle del teste Tes_1
Parte intimato in giudizio dal medesimo e cioè . Testimone_2
ha testualmente dichiarato: “Non ho mai lavorato per la convenuta. Sono Tes_2
legale rappresentante di che fornisce dei software alla Controparte_3
convenuta: ciò avviene dal 2018. In media frequento la sede della convenuta tre volte alla settimana per effettuare controlli alla piattaforma: mi trattengo l'intera giornata.
Ho conosciuto le ricorrenti presso la convenuta. Le ricorrenti rispondevano a telefono, alle email, intrattenevano i clienti e utilizzavano una piattaforma informatica per il rilascio di corsi sulla sicurezza. In particolare si tratta di un gestionale dove arrivano richieste di partecipazione ai corsi e l'operatore controlla la correttezza delle richiesta
e della documentazione allegata e poi conferma e il tutto passa alla competenza di altri uffici. Le ricorrenti svolgevano tali attività e dovevano anche creare dei report: sempre sul computer relazionavano il lavoro svolto sempre con riguardo ai corsi. Le ricorrenti si occupavano di quello che ho detto”.
pag. 4/7 Trattasi di un teste della cui affidabilità non vi è ragione di dubitare (e che certo non può dirsi ostile alla parte appellante) e che ha compiutamente riferito, per conoscenza diretta, in ordine all'attività lavorativa svolta dalle due appellate.
Poste a raffronto le due declaratorie contrattuali, il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che le mansioni impiegatizie e segretariali attribuite dal teste alle due lavoratrici corrispondessero a quelle proprie del V livello – cui appartengono “i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche”- e ciò anche alla luce dell'analogia di tali mansioni con quelle proprie dei profili professionali esemplificativi del predetto livello (addetto al centralino telefonico, operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela, operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati e l'operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing).
Correttamente il Tribunale ha escluso che il VI livello, formalmente attribuito alle ricorrenti- cui appartengono “i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche” (come l'ascensorista, il fattorino, il portapacchi, l'addetto al carico e scarico)- fosse adeguato rispetto alle mansioni affidate alle lavoratrici, implicanti l'autonomo uso di applicativi informatici non elementari, oltre che la gestione delle comunicazioni telefonica e della corrispondenza.
La condivisibile valutazione del primo giudice non ha in alcun modo fatto riferimento ad una qualche attività formativa svolta dalle lavoratrici, diversamente da quanto opinato dall'appellante; le censure da quest'ultimo svolte circa l'assenza, in capo alle appellate, dei titoli necessari per svolgere attività di formazione risultano pertanto irrilevanti.
Nemmeno coglie nel segno il secondo motivo di appello.
Sul punto è sufficiente osservare che il primo giudice ha (correttamente) dichiarato l'illegittimità del licenziamento per due ordini di ragioni, autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
pag. 5/7 Con la prima il Tribunale ha evidenziato l'assenza di prova del motivo oggettivo Parte addotto da (e cioè l'asserito “mancato raggiungimento degli obiettivi economici finanziari prefissati per la sede di Milano”), peraltro nemmeno adeguatamente specificato.
Il rilievo è corretto: non emerge infatti dalle risultanze istruttorie quale fossero gli obiettivi prefissati, né è documentato che vi sia stato rispetto ad essi uno scostamento.
Con la seconda il Tribunale ha stigmatizzato il difetto di prova, da parte della del corretto assolvimento dell'obbligo di repechage, evidenziando che Parte_1
era pacifico che dopo il licenziamento delle odierne appellate erano state eseguite nuove assunzioni (la circostanza era stata del resto riconosciuta dalla stessa resistente in primo grado, alla pagina 8 della propria memoria) e che non era stato nemmeno allegato che i nuovi assunti fossero stati adibiti a mansioni che le appellate non potevano svolgere.
Come sopra anticipato, quest'ultimo rilievo- di per sé solo sufficiente a giustificare la declaratoria di illegittimità del recesso- non è stato fatto oggetto di alcuna censura da parte appellante, che in alcun modo ha prospettato l'erroneità dell'accertamento del primo giudice circa la violazione dell'obbligo di repechage.
La definitività dell'accertamento sul punto vale di per sé a giustificare la conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità dei licenziamenti delle due lavoratrici appellate.
Per queste ragioni, assorbito ogni altro profilo di gravame, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
pag. 6/7
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4989/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
del grado, liquidate in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 18/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Serena Sommariva Laura Bertoli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 16/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Serena Sommariva Presidente
Laura Bertoli Consigliere rel.
Francesca Beoni Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 4989/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11.12.2024, est. Porcelli, promossa da
(P.IVA - Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Nazzareno Latassa e Marcello P.IVA_2
Scarmato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via
Dogana n. 3 appellante contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Domenico C.F._2
D'Amato ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Legnano (MI), via XXIX Maggio n.2 appellate in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4989/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG
n. 7401/2024 mai notificata, – accertare e dichiarare l'effettivo svolgimento da parte delle sigg.re Controparte_1
e delle mansioni in cui erano assunte ed ovvero appartenenti al 6° Controparte_2
livello del CCNL – terziario - accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo atteso il mancato raggiungimento degli obiettivi economici
e finanziari dell'azienda per la sede di Milano, e poiché non vi era alcuna possibilità di ricollocamento delle lavoratrici.
- In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”; per le appellate:
“In via preliminare respingersi l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in quanto priva di qualsivoglia fondamento e non supportata da validi e comprovati motivi.
Nel merito, previa ogni e più opportuna declaratoria, rigettarsi integralmente il ricorso in appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla parte espositiva del presente atto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n.4989/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Eleonora
Maria Velia Porcelli, pubblicata in data 12.11.2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Dopo aver esperito istruttoria orale, il Tribunale di Milano ha accolto le domande proposte da e nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte
(di seguito, solo . Parte_1
Il primo giudice ha infatti accertato il diritto delle ricorrenti all'inquadramento nel superiore V livello CCNL terziario, in luogo del VI formalmente loro attribuito, ed ha di
Parte conseguenza condannato la al pagamento delle correlate differenze retributive.
Il Tribunale ha poi dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alle due dipendenti per “mancato raggiungimento degli obietti economici finanziari prefissati per la sede di Milano”, ritenendo che non fosse stato dimostrato dalla Confederazione né l'effettività del motivo oggettivo, né l'adempimento dell'obbligo di repechage (risultando anzi pacifica l'intervenuta assunzione, da parte pag. 2/7 dell'ente, di nuovo personale, oltre che indimostrata la circostanza che le due ricorrenti non potessero svolgere le mansioni affidate ai neo assunti).
Considerato che il datore di lavoro aveva meno di 15 dipendenti, alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento il primo giudice ha fatto seguire la liquidazione dell'indennità risarcitoria minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. Parte Con ricorso depositato in data 8.1.2025 la ha proposto appello avverso l'indicata sentenza.
Parte Con il primo motivo di gravame la ha lamentato l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie concernenti le mansioni svolte da e CP_2
. CP_1
Nella prospettiva del gravame il primo giudice aveva trascurato che le lavoratrici non potevano essere qualificate come formatrici, né rilasciare attestati di formazione, in difetto dei presupposti previsti dalla normativa di settore– nella specie il d.lgs. n.
81/2008, l'Accordo Stato Regioni del 2011 ed il DM 6.3.2013- perché fosse loro attribuibile la qualifica di formatrici.
Oltre a ciò, l'appellante ha argomentato in merito all'inattendibilità del teste nei Tes_1
Parte cui confronti la aveva anche sporto, in data 20 gennaio 2025, denuncia per falsa testimonianza.
Le deposizioni del menzionato teste, pertanto, non avrebbero dovuto essere considerate dal primo giudice ai fini del decidere.
Parte Con il secondo motivo di appello la ha censurato la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alle due dipendenti, per avere il primo giudice trascurato che, per poter recedere dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro non era tenuto a dimostrare l'andamento negativo dell'azienda. Parte Per queste ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 8.1.2025 si sono costituite CP_1
e , contestando la fondatezza dell'impugnazione e
[...] Controparte_2
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
pag. 3/7 L'appello è infondato e deve essere respinto.
Come evidenziato dalle appellate, nessuno dei due motivi di gravame censura adeguatamente le motivazioni della decisione di primo grado.
Non il primo motivo di appello, in quanto l'avvenuto riconoscimento del diritto delle appellate al superiore inquadramento è dipeso (non dall'attribuzione a queste ultime della qualifica di formatrici ma) dalla considerazione che le mansioni svolte dalle due lavoratrici, ed il particolare l'attività di segreteria, erano in concreto rispondenti al V livello del CCNL terziario, e non al VI.
Nel far ciò il primo giudice ha fatto corretta applicazione del c.d. procedimento trifasico e cioè di quel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (così, tra le più recenti, Cassazione civile sez. lav., 19/04/2023, n.10485).
In detta prospettiva il Tribunale ha esaminato le deposizioni testimoniali assunte, valorizzando in particolare (non quelle rese dal teste bensì) quelle del teste Tes_1
Parte intimato in giudizio dal medesimo e cioè . Testimone_2
ha testualmente dichiarato: “Non ho mai lavorato per la convenuta. Sono Tes_2
legale rappresentante di che fornisce dei software alla Controparte_3
convenuta: ciò avviene dal 2018. In media frequento la sede della convenuta tre volte alla settimana per effettuare controlli alla piattaforma: mi trattengo l'intera giornata.
Ho conosciuto le ricorrenti presso la convenuta. Le ricorrenti rispondevano a telefono, alle email, intrattenevano i clienti e utilizzavano una piattaforma informatica per il rilascio di corsi sulla sicurezza. In particolare si tratta di un gestionale dove arrivano richieste di partecipazione ai corsi e l'operatore controlla la correttezza delle richiesta
e della documentazione allegata e poi conferma e il tutto passa alla competenza di altri uffici. Le ricorrenti svolgevano tali attività e dovevano anche creare dei report: sempre sul computer relazionavano il lavoro svolto sempre con riguardo ai corsi. Le ricorrenti si occupavano di quello che ho detto”.
pag. 4/7 Trattasi di un teste della cui affidabilità non vi è ragione di dubitare (e che certo non può dirsi ostile alla parte appellante) e che ha compiutamente riferito, per conoscenza diretta, in ordine all'attività lavorativa svolta dalle due appellate.
Poste a raffronto le due declaratorie contrattuali, il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che le mansioni impiegatizie e segretariali attribuite dal teste alle due lavoratrici corrispondessero a quelle proprie del V livello – cui appartengono “i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche”- e ciò anche alla luce dell'analogia di tali mansioni con quelle proprie dei profili professionali esemplificativi del predetto livello (addetto al centralino telefonico, operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela, operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati e l'operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing).
Correttamente il Tribunale ha escluso che il VI livello, formalmente attribuito alle ricorrenti- cui appartengono “i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche” (come l'ascensorista, il fattorino, il portapacchi, l'addetto al carico e scarico)- fosse adeguato rispetto alle mansioni affidate alle lavoratrici, implicanti l'autonomo uso di applicativi informatici non elementari, oltre che la gestione delle comunicazioni telefonica e della corrispondenza.
La condivisibile valutazione del primo giudice non ha in alcun modo fatto riferimento ad una qualche attività formativa svolta dalle lavoratrici, diversamente da quanto opinato dall'appellante; le censure da quest'ultimo svolte circa l'assenza, in capo alle appellate, dei titoli necessari per svolgere attività di formazione risultano pertanto irrilevanti.
Nemmeno coglie nel segno il secondo motivo di appello.
Sul punto è sufficiente osservare che il primo giudice ha (correttamente) dichiarato l'illegittimità del licenziamento per due ordini di ragioni, autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
pag. 5/7 Con la prima il Tribunale ha evidenziato l'assenza di prova del motivo oggettivo Parte addotto da (e cioè l'asserito “mancato raggiungimento degli obiettivi economici finanziari prefissati per la sede di Milano”), peraltro nemmeno adeguatamente specificato.
Il rilievo è corretto: non emerge infatti dalle risultanze istruttorie quale fossero gli obiettivi prefissati, né è documentato che vi sia stato rispetto ad essi uno scostamento.
Con la seconda il Tribunale ha stigmatizzato il difetto di prova, da parte della del corretto assolvimento dell'obbligo di repechage, evidenziando che Parte_1
era pacifico che dopo il licenziamento delle odierne appellate erano state eseguite nuove assunzioni (la circostanza era stata del resto riconosciuta dalla stessa resistente in primo grado, alla pagina 8 della propria memoria) e che non era stato nemmeno allegato che i nuovi assunti fossero stati adibiti a mansioni che le appellate non potevano svolgere.
Come sopra anticipato, quest'ultimo rilievo- di per sé solo sufficiente a giustificare la declaratoria di illegittimità del recesso- non è stato fatto oggetto di alcuna censura da parte appellante, che in alcun modo ha prospettato l'erroneità dell'accertamento del primo giudice circa la violazione dell'obbligo di repechage.
La definitività dell'accertamento sul punto vale di per sé a giustificare la conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità dei licenziamenti delle due lavoratrici appellate.
Per queste ragioni, assorbito ogni altro profilo di gravame, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
pag. 6/7
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4989/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
del grado, liquidate in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 18/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Serena Sommariva Laura Bertoli
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